La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana il seguente regolamento
Preambolo
Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e in particolare l’articolo 158;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.R. 23 marzo 2000, n. 42”);
Visto il parere del comitato tecnico di direzione (CTD), espresso nella seduta del 26 febbraio 2009;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale”);
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 2009, n. 246;
Visto il parere della Commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto, espresso nella seduta del 6 maggio 2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2009, n. 463;
Considerato quanto segue1. L’articolo 49 bis, comma 2 del d.p.g.r. 18/R/2001 fissava al 30 giugno 2009 il termine di adeguamento per la realizzazione di interventi strutturali da parte dei titolari delle strutture ricettive;
2. Tali interventi strutturali necessitano di adeguati investimenti e la coincidenza del termine originario con l’attuale periodo di crisi economica internazionale li renderebbe particolarmente gravosi per gli interessati. Si prevede pertanto un termine più ampio per la realizzazione degli interventi di adeguamento suddetti;
si approva il presente regolamento
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 49 bis del d.p.g.r. 18/R/2001
1. Al comma 2 dell’articolo 49 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.R. 23 marzo 2000, n. 42”) le parole “30 giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010”.
Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 4 giugno 2009