IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
emana il seguente regolamento:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117 comma 6 della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;
Visto l’articolo 42, comma 2 dello Statuto;
Visto l’articolo 58 dello Statuto;
Visto l’articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
Visto l’articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria,
fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione
delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella
seduta del 27/8/2009;
Visto il parere della Direzione generale presidenza ai sensi
dell’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta
regionale 18 maggio 2009, n. 1;
Vista la deliberazione n. 841 della Giunta regionale del 28/9/2009
che trasmetteva il regolamento al Consiglio regionale per il parere ai sensi dell’art. 42, comma 2 dello Statuto;
Visto il parere della competente commissione consiliare espresso
nella seduta del 15/10/2009;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 30/10/2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2009, n.
1110;
Considerato quanto segue:
1. il regolamento costituisce attuazione dell’articolo 18, comma 6
della l.r. 87/98 con il quale veniva rinviata ad un apposito atto
regolamentare la definizione degli aspetti di maggior rilievo per
rendere applicabile la disciplina sulle Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate (APEA);
2. le disposizioni del presente regolamento sono emanate in
conformità alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio) ed in coerenza con il regolamento di cui al
D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n.2/R (Disposizioni per la tutela e
valorizzazione degli insediamenti) di attuazione dell’articolo 37,
comma 3 della l.r. 1/2005 e persegue i seguenti obiettivi: a)
aumentare la qualità ambientale degli insediamenti produttivi
toscani siano essi di nuova realizzazione che esistenti; b) ridurre il consumo di nuovo suolo e minimizzare l’impermeabilizzazione dei terreni; c) consentire alle imprese, alle loro aggregazioni ed ai sistemi produttivi locali di beneficiare delle economie di scala e degli altri vantaggi associati ad un percorso APEA; d) indirizzare l’individuazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle APEA con un sistema di relazioni tra attori pubblici e privati che possa identificare una vero e proprio modello di governance sostenibile; e) favorire la semplificazione nelle autorizzazioni e
nei controlli ambientali per le imprese localizzate nelle APEA; f)
rendere più agevole, grazie all’approccio cooperativo e
territoriale, per le singole imprese insediate il rispetto delle
normative ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro, così come
la loro adesione agli schemi di certificazione ambientale e sociale;
g) controllare in modo non estemporaneo le prestazioni delle APEA ed il funzionamento del sistema regionale anche al fine di apportare le opportune modifiche al presente regolamento;
3. la disciplina APEA, introdotta dal regolamento è stata formulata tenendo conto dell’evoluzione che la materia di carattere interdisciplinare delle Aree Ecologicamente Attrezzate incontrava nelle altre regioni e traendo ispirazione dalle iniziative sperimentali coerenti con i principi contenuti nella L.R. 87/98 (così come modificata dalla L.R. 61/2003) promosse in Toscana;
4. l’opportunità di emanare una disciplina in questa materia era
stata evidenziata dal piano regionale di azione ambientale 2007-
2010, approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 32 del 14 marzo 2007, e più precisamente dall’allegato A “Disciplinare di Piano” che al Macro obiettivo E5 “Implementazione e valutazione dello sviluppo sostenibile” prevede l’obiettivo
specifico “Promozione delle Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate” (APEA) per il cui conseguimento è previsto
l’intervento “Definizione del regolamento attuativo della LR 61/2003 (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate).Partecipazione al Network nazionale sulla Gestione Ambientale di livello territoriale e sostegno a casi pilota”;
5. il regolamento, colmando quindi una lacuna presente
nell’ordinamento regionale, mette a disposizione del sistema
produttivo regionale un ulteriore strumento volontario per la
sostenibilità negli ambiti produttivi, capace di valorizzare la
convergenza tra politiche ambientali pubbliche e strumenti
sviluppati nell’ambito della gestione ambientale d’impresa
attraverso un nuovo modo di affrontare le tematiche ambientali a
livello territoriale;
6. in attuazione dell’art. 18, l.r. 87/98 si è provveduto ad
adeguare la definizione di APEA distinguendo le tipologie
fondamentali, comprese le APEA di rango sovracomunale;
7. i criteri per il riconoscimento delle APEA sono di natura sia
obbligatoria che facoltativa ed attengono alle diverse sfere di
intervento possibili in ambito APEA, ovvero urbanistico-edilizio,
infrastrutturale e gestionale; fermo restando l’impostazione
classificatoria appena descritta ragioni di semplificazione e
flessibilità, nonché la natura prettamente tecnica di tali criteri, rendono necessaria l’individuazione tramite delibera di Giunta;
8. il fatto che l’APEA sia dotata di un sistema formalizzato di
documenti risponde all’esigenza di presidiare sistematicamente gli
aspetti ambientali in qualsiasi fase della vita di un’area essi si
presentino. Il controllo sull’operato del soggetto gestore dei
servizi e delle infrastrutture ambientali comuni da parte degli enti locali competenti avviene soprattutto attraverso l’esame di tale documentazione;
9. in attuazione corretta dei principi di sussidiarietà sanciti
dalla Costituzione e dallo Statuto, si è ritenuto di affidare la
gestione delle banche dati APEA alle province e di riservare alla
Regione l’attività di controllo e vigilanza sulla corretta
applicazione del regolamento;
10. il regolamento, interpretando la previsione della lettera g),
comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 87/98, non istituisce nessun
ulteriore schema di certificazione, ma consente di promuovere la
diffusione di sistemi di gestione aziendale certificabili,
applicabili sia a livello di singola organizzazione che di area; il motivo di tale scelta sta nel fatto che le APEA, essendo fondate sull’approccio cooperativo e territoriale, offrono uno scenario particolarmente adatto per facilitare l’adesione anche delle piccole imprese agli strumenti di gestione ambientale, di processo e di prodotto. Tra questi strumenti è particolarmente importante il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, n. 761 (sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit “EMAS”);
11. al fine di rendere più agevole la transizione dall’attuale
modello di insediamento produttivo al modello prefigurato dal
presente regolamento é stato previsto che la Regione elabori un
sistema di calcolo capace di rendere consapevoli le aree
potenzialmente interessate ad intraprendere un percorso APEA
dell’impegno necessario a raggiungere il livello di qualità
ambientale atteso;
12. il modello di APEA delineato dal regolamento persegue
l’obiettivo, inoltre, di promuovere una nuova concezione di impresa esplicitata nella visione strategica della responsabilità sociale delle organizzazioni ed intende quindi contribuire a realizzare i principi e le finalità di cui all’art. 1 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese);
13. il dibattito a livello nazionale sulle APEA evidenzia la
difficoltà delle Regioni ad integrare uno strumento così innovativo e complesso nel quadro normativo inerente il governo del territorio.
Le difficoltà maggiori sono riconducibili sia al radicale mutamento dell’oggetto di intervento (dal singolo sito produttivo al contesto che lo accoglie) che al coordinamento dei numerosi attori chiamati in causa nelle varie fasi che contraddistinguono un’APEA (individuazione, progettazione, realizzazione, gestione);
14. anche in vista di superare le difficoltà appena evidenziate, il regolamento vuole costituire attuazione dei principi del “Protocollo di intesa della Rete CARTESIO per la gestione sostenibile di Cluster, ARee TErritoriali e Sistemi d’Impresa Omogenei” (www.retecartesio.it) sottoscritto nel novembre 2007 da importanti regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana cui si è aggiunta di recente la Sardegna); la Giunta regionale ha approvato tale protocollo con delibera n.329 del 14 maggio 2007. Il protocollo ha la finalità principale di promuovere, sostenere e diffondere un approccio cooperativo alla governance territoriale mirato a potenziare e valorizzare i percorsi locali verso la sostenibilità:
in tale ambito le APEA costituiscono una priorità di intervento
della Rete Cartesio;
15. le Apea, in quanto volte a costituire un modello di governance
sostenibile possono essere valorizzate da progetti inseriti nei PASL provinciali di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49. Le relative opere infrastrutturali possono
costituire oggetto di accordi di programma tra enti;
16. al fine di assicurare la corretta applicazione del presente
regolamento e di monitorarne l’efficacia, considerato l’approccio
innovativo proposto e l’evidente complessità dello strumento, si è
posta l’esigenza di prevedere che il documento di reporting
ambientale in cui sono registrati i risultati ottenuti con la
gestione ambientale di area sia inviato anche alla Regione Toscana
che se ne serve per ricavare le informazioni necessarie a monitorare l’efficacia del presente regolamento e a vigilare sulla sua corretta applicazione.
17. alla luce della novità che l’attuale regolamento rappresenta per il sistema Toscana e nel panorama nazionale è emersa la necessità di sottoporre i risultati dell’azione regionale di monitoraggio e verifica di efficacia della disciplina APEA ad un periodico confronto con gli enti locali, anche al fine di valutare
l’opportunità di correttivi o integrazioni da apportare alle norme
regolamentari ed ai loro allegati;
18. in accoglimento del parere della competente commissione
consiliare si reputa opportuno ed auspicabile che nel procedimento
di realizzazione delle APEA gli enti locali coinvolgano, nelle
modalità individuate dalla loro autonomia, le rappresentanze sia del mondo produttivo che di quello sindacale;
19. il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere
favorevole, allegando le osservazioni UNCEM presentate al tavolo di concertazione istituzionale e di cui l’attuale formulazione del
regolamento tiene conto;
Si approva il presente regolamento
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità (art. 18, commi 1 e 2 l.r. 87/1998)
1 Il presente regolamento disciplina le Aree produttive ecologicamente attrezzate (di seguito denominate APEA) definite dall’articolo 2, in attuazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
2 La Regione e gli enti locali, attraverso le APEA contribuiscono alla creazione di un modello di governo del territorio orientato alla sostenibilità, fondato su relazioni collaborative tra soggetti pubblici e privati.
ARTICOLO 2
Definizioni (art. 18, commi 1 e 2 l.r. 87/1998)
1 Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) APEA: aree produttive industriali, artigianali, o miste, anche
inserite in contesti ispirati alla multifunzionalità, dotate di un sistema di controllo delle emissioni di inquinanti e di riduzione dei gas climalteranti;
le APEA sono caratterizzate dalla presenza e dalla gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi idonei a garantire il rispetto dell’ambiente in un’ottica di sviluppo sostenibile, in conformità ai principi di prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento, con la finalità di conseguire, unitamente alla competitività del sistema produttivo, la
salvaguardia dell’ambiente, della salute e della sicurezza;
b) Comitato di indirizzo (di seguito CI): organismo collegiale composto da rappresentanti degli enti locali e del sistema produttivo locale di riferimento, con funzioni di indirizzo e di controllo sulla gestione; la costituzione del CI è obbligatoria per le APEA sovracomunali di cui al comma 2, lettera c).
c) Soggetto gestore (SG): organismo dotato di personalità giuridica con compiti di gestione delle APEA in un’ottica di sviluppo sostenibile; per ogni APEA è costituito un unico SG che può gestire anche più APEA.
2 Le APEA si distinguono in:
a) aree nuove da realizzare come APEA: aree produttive da realizzare su terreni non edificati o su aree appartenenti ad insediamenti dismessi; sono ricomprese le aree derivanti da interventi di trasformazione di insediamenti esistenti che comportano, anche a causa della rilevanza urbanistico-territoriale, la realizzazione di un insediamento del tutto diverso dal precedente;
b) aree esistenti da riqualificare come APEA: aree produttive per le quali sussiste un programma di miglioramento delle dotazioni e delle prestazioni ambientali, finalizzato al raggiungimento dei caratteri e dei requisiti di APEA, sulla base di accordi o intese stipulate tra gli enti ed organismi pubblici competenti e le imprese presenti nell’area in conformità con le normative statali e regionali;
c) APEA sovracomunali: aree produttive il cui rilievo dimensionale o qualitativo produce effetti sociali, territoriali ed ambientali diffusi su più comuni, anche quando l’area interessi il territorio amministrato da un solo comune; le APEA sovracomunali di nuova realizzazione favoriscono la riqualificazione e rilocalizzazione in modo da limitare la proliferazione di nuove aree di piccola dimensione.
CAPO II
Soggetti, competenze, responsabilità
ARTICOLO 3
Competenze della Regione (art. 18, commi 1 e 2 l.r. 87/1998)
1 La Regione provvede:
a) a predisporre ed attuare il sistema di vigilanza, indirizzo e
controllo sull’applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 18;
b) a definire con delibera di Giunta i criteri prestazionali di cui all’articolo 13 idonei a qualificare un’area produttiva come APEA;
c) ad esercitare i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 87/1998;
d) a monitorare l’efficacia della disciplina APEA anche attraverso la verifica periodica con gli enti locali.
ARTICOLO 4
Competenze delle province (art. 18, comma 4 l.r. 87/1998)
1. Le province:
a) individuano gli ambiti territoriali nei quali l’accordo fra i comuni interessati procede alla localizzazione delle APEA sovracomunali;
b) gestiscono la banca dati APEA di cui all’articolo 16;
c) esercitano le competenze di cui all’articolo 18, comma 4 della l.r. 87/1998;
d) garantiscono ai comuni la loro collaborazione nello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), anche mediante convenzione.
2. Le province costituiscono un CI anche a fini di coordinamento
dell’esercizio delle competenze comunali, nell’ambito delle pianificazioni riguardanti le APEA sovracomunali.
ARTICOLO 5
Competenze dei comuni (art. 18, comma 5 l.r. 87/1998)
1. I comuni nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla l.r. 1/2005 provvedono:
a) alla localizzazione delle APEA nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle province ai sensi dell’articolo 7;
b) alla realizzazione delle APEA.
2. Il comune esercita le funzioni di cui al comma 1 mediante:
a) il recepimento, nei propri strumenti della pianificazione territoriale o atti di governo del territorio, dei criteri di cui all’articolo 13;
b) l’adozione di ogni provvedimento che possa incentivare l’insediamento delle aziende nelle APEA;
c) l’inserimento nelle convenzioni di urbanizzazione che
interessano le aree incluse nelle APEA di obblighi finalizzati alla realizzazione degli interventi necessari, nel rispetto della l.r. 1/2005;
d) la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11 comma 1;
e) la valutazione delle prestazioni necessarie a conseguire la denominazione di APEA;
f) la verifica della corretta esecuzione delle opere e degli interventi necessari ai sensi del presente regolamento in sede di collaudo dei lotti realizzati o del rilascio del certificato di agibilità.
3. I comuni, altresì:
a) promuovono la costituzione, anche su proposta dei privati interessati, del SG; si considerano privati interessati i titolari di diritti reali o
personali di godimento sulle aree ricompresse nelle APEA;
b) stabiliscono le linee di indirizzo per una gestione sostenibile
dell’APEA secondo quanto indicato dall’allegato 2;
c) esercitano il controllo sulle attività del SG anche mediante la
collaborazione delle province;
d) assumono iniziative idonee, fino alla risoluzione della convenzione, nel caso di atti o comportamenti non conformi alla convenzione di cui all’articolo 11, comma 1.
4. Alle funzioni di indirizzo e controllo i comuni provvedono
direttamente ovvero mediante i CI.
5. Il comune può provvedere alla acquisizione delle aree destinate ad APEA anche mediante il ricorso a procedure espropriative, ai sensi delle leggi statali e della normativa regionale in materia.
CAPO III
Procedure per l’attuazione delle APEA
Sezione I
Disposizioni generali sulla individuazione delle APEA
ARTICOLO 6
Criteri di individuazione delle APEA (art. 18, comma 4 l.r. 87/1998)
1. Le province definiscono nel piano territoriale di coordinamento i criteri e le priorità strategiche per l’individuazione delle APEA in modo da assicurare:
a) il contenimento del consumo di nuovo suolo;
b) il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo;
c) la razionalizzazione delle funzioni produttive esercitate sul
territorio anche mediante processi di rilocalizzazione.
ARTICOLO 7
APEA sovracomunali (art. 18, comma 4 l.r. 87/1998)
1. Le province, sulla base dei criteri di cui all’articolo 6, individuano gli ambiti in cui localizzare le APEA sovracomunali; qualora l’APEA insista sul territorio di più di una provincia, la relativa intesa tra le province interessate tiene conto dei rispettivi piani territoriali di coordinamento.
2. I comuni interessati alla costituzione di APEA sovracomunali:
a) attuano le disposizioni di cui all’articolo 5 preferibilmente mediante l’esercizio associato delle proprie competenze ovvero mediante gli accordi di cui agli articoli da 21 a 23 della l.r. 1/2005;
b) partecipano al CI costituito dalla provincia.
3. I comuni sui quali ricadono gli effetti di un APEA sovracomunale e che non intendono partecipare alle procedure della sua localizzazione, possono richiedere interventi perequativi ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera a) della l.r. 1/2005 nel caso in cui rinunciano a nuovi insediamenti produttivi.
Sezione II
Attivazione delle APEA
ARTICOLO 8
Aree nuove da realizzare come APEA (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. Fermo restando quanto disposto dalla l.r. 1/2005, gli strumenti di pianificazione territoriale o gli atti di governo del territorio riguardanti aree sulle quali il comune intende realizzare APEA, contengono:
a) un’analisi ambientale del contesto produttivo di cui all’allegato 1, idonea a valutare le pressioni ambientali determinate dalle attività previste,
con la finalità di garantirne l’inserimento ottimale nel territorio interessato;
b) la definizione di priorità nell’assegnazione dei lotti coerenti con gli esiti dell’analisi di cui alla lettera a); le priorità tengono conto delle eventuali attività già insediate e delle opportunità legate alle logiche ispirate al concetto di chiusura dei cicli;
c) la previsione di infrastrutture e sistemi necessari al fine di
garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente in coerenza con i criteri di cui all’articolo 13;
d) norme tecniche finalizzate a recepire i criteri di cui all’articolo 13 mediante il coordinamento degli interventi ed al fine di ottenere le prestazioni richieste;
e) criteri, modalità e requisiti per l’individuazione del SG;
f) schema della convenzione di cui all’articolo 11, comma 1 in cui sono specificate le linee di indirizzo per le politiche ambientali dell’APEA.
2. Quando l’area da realizzare come nuova APEA è attuata per comparti successivi, la progettazione dei singoli comparti si adegua ai criteri minimi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali di cui all’articolo 13, comma 3, lettera a) ed a quelli flessibili di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), indipendentemente dalla dimensione dei comparti stessi.
3. Con riferimento alle APEA disciplinate dal presente articolo, la convenzione di urbanizzazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c) contiene:
a) al’obbligo del proprietario dell’area o del suo avente causa ad
applicare il disciplinare di cui all’articolo 12;
b) l’accettazione della costituzione e del ruolo del SG;
c) l’obbligo del comune firmatario di dare attuazione ed applicare:
1) ogni modalità idonea a semplificare ed accelerare, nel rispetto delle normative vigenti, l’iter delle procedure autorizzative;
2) nei confronti dell’acquirente, le condizioni ed i benefici economici suscettibili di incentivare l’insediamento nell’APEA, nel rispetto delle normative vigenti;
d) eventuali sanzioni per inadempienze o difformità.
4. Il comune assicura attraverso il collaudo la compatibilità delle opere di urbanizzazione con i criteri minimi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali di cui all’articolo 13, comma 3, lettera a), nonché con i criteri flessibili applicabili di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b).
5. L’attestazione di agibilità di cui all’articolo 86 della l.r. 1/2005 dà atto della conformità delle opere ai criteri di cui all’articolo 13 applicabili ai singoli lotti; alle eventuali inadempienze o difformità si applicano le sanzioni previste dall’ordinamento o dalla convenzione.
ARTICOLO 9
Aree esistenti da riqualificare come APEA (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. Le aree produttive esistenti possono essere riqualificate come APEA, previa verifica da parte dei comuni della compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale e con gli altri atti di governo del territorio.
2. I comuni accertano la compatibilità degli eventuali interventi di completamento dell’area interessata con i criteri minimi urbanistico-edilizi indicati dalla delibera di Giunta di cui all’articolo 13.
3. Il processo di riqualificazione finalizzato ad acquisire la
denominazione APEA presuppone un accordo fra comune competente, le imprese insediate e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area interessata; l’accordo contiene:
a) l’individuazione del SG;
b) lo schema della convenzione di cui all’articolo 11, comma 1 in cui sono specificate le linee di indirizzo per le politiche ambientali dell’APEA;
c) l’obbligo delle imprese insediate e dei titolari dei diritti reali firmatari di adottare il disciplinare di cui all’articolo 12;
d) l’individuazione, nel rispetto delle normative vigenti, delle misure incentivanti e delle semplificazioni amministrative e procedurali che il comune si obbliga a porre in essere e ad attuare nonché delle azioni e delle misure idonee a prevenire l’inosservanza degli obblighi assunti.
4. Gli interventi all’interno delle APEA di cui al presente articolo sono subordinati alla stipula della convenzione di urbanizzazione di cui all’articolo 8, comma 3.
5. In caso di interventi di completamento il comune verifica, attraverso l’attestazione di agibilità di cui all’articolo 86 della l.r. 1/2005, la conformità delle opere ai criteri urbanistico-edilizi applicabili ai singoli lotti di cui al comma 1.
Sezione III
Il Soggetto gestore
ARTICOLO 10
Requisiti (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. Il SG è istituito al fine di ottimizzare il conseguimento degli
obiettivi di sostenibilità ambientale del presente regolamento, nel rispetto delle esigenze delle imprese interessate.
2. Il SG é costituito dai titolari di diritti reali o personali di
godimento sulle aree APEA.
3. Ai fini di cui al comma 1, il SG, fermi restando i presupposti per la sua istituzione, garantisce altresì il possesso dei requisiti tecnici ed organizzativi per una gestione ambientale integrata dell’APEA.
4. Il SG coniuga la conduzione efficiente delle infrastrutture presenti nella APEA con il coordinamento delle attività a rilevanza ambientale delle imprese insediate nell’area.
5. Il finanziamento delle attività del SG avviene attraverso:
a) il corrispettivo dei servizi forniti nella gestione dell’APEA;
b) i contributi volontari e le sponsorizzazioni dei privati.
6. Nel perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale il SG può affidare la conduzione di infrastrutture e servizi dell’area anche a soggetti terzi, nel rispetto della normativa nazionale e regionale sui contratti.
ARTICOLO 11
Funzioni (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. Il SG stipula con il comune interessato, o i comuni interessati nel caso di APEA sovracomunale, una convenzione nella quale sono dettagliati gli obblighi reciproci e la durata.
2. Il SG cura e amministra l’APEA e ne assicura il miglioramento nel tempo delle prestazioni ambientali attraverso iniziative che consentono alle imprese insediate di beneficiare delle economie di scala e dei risparmiconseguenti alla corretta gestione degli aspetti ambientali di area.
3. In particolare il SG svolge le seguenti attività:
a) sensibilizza e vigila sul rispetto delle regole da parte dei titolari dei diritti reali o personali di godimento;
b) riscuote i contributi e sostiene le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni;
c) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’APEA;
d) stipula contratti per l’ordinaria manutenzione, l’uso dei beni comuni e l’esercizio dei servizi comuni;
e) nelle aree di cui all’articolo 8 da realizzare come APEA, favorisce l’insediamento di attività e di imprese coerenti con le priorità stabilite dagli atti di governo del territorio;
f) effettua l’analisi ambientale del contesto produttivo da riqualificare ai fini di un’APEA, e provvede all’aggiornamento della medesima secondo quanto disposto dall’allegato 1;
g) definisce ed attua la politica ambientale dell’area in attuazione dell’allegato 2;
h) definisce ed attua, anche in collaborazione con i titolari dei diritti reali o personali di godimento, il programma di miglioramento ambientale di durata triennale di cui all’allegato 3, volto a migliorare gli aspetti di criticità evidenziati dall’analisi ambientale del contesto produttivo;
i) effettua i monitoraggi necessari per l’aggiornamento dell’analisi ambientale del contesto produttivo e per la revisione del programma di miglioramento ambientale;
l) richiede l’inserimento nella banca dati APEA di cui all’articolo 16 quando é completato ed insediato almeno un comparto dell’area amministrata;
m) trasmette annualmente una relazione di gestione APEA secondo il modello dell’allegato 4 al comune ovvero al CI, alla Regione e alla provincia;
n) fornisce alla Regione ogni informazione richiesta in aggiunta a quelle previste dalla lettera m).
4. Il SG provvede altresì all’acquisizione di ogni autorizzazione
ambientale finalizzata all’esercizio delle attività, impianti e infrastrutture collettivi a servizio dell’APEA.
5. Al SG si applicano le normative ordinarie nazionali e regionali sui contratti per le attività o servizi che:
a) non siano svolti a favore dei titolari dei diritti reali o personali di godimento sul territorio APEA nel caso in cui l’ente locale faccia parte del SG;
b) siano svolte a favore del comune, della provincia nel caso in cui questi enti non facciano parte del SG.
ARTICOLO 12
Disciplinare di gestione APEA (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. I rapporti tra il SG, i proprietari e le imprese presenti in un’APEA sono regolati da un apposito disciplinare che definisce e disciplina i diritti e gli obblighi di ogni contraente e dei loro aventi causa.
2. Il disciplinare di cui al comma 1 contiene il mandato delle parti private al SG ad agire in loro nome e per loro conto per ciò che concerne la gestione del territorio APEA.
3. Il disciplinare è predisposto dal SG preliminarmente alla operatività dell’incarico conferitogli e sulla base dei principi e degli indirizzi di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b); l’atto contiene le disposizioni per:
a) l’amministrazione dell’APEA;
b) l’utilizzo di beni e dei servizi comuni;
c) la ripartizione delle spese tra i proprietari interessati;
d) l’impiego dei ricavi ottenuti dall’esercizio della gestione;
e) la tutela del decoro dell’APEA;
f) le clausole inerenti i diritti e gli obblighi dei proprietari e delle imprese insediate nell’APEA.
4. Le forme del disciplinare sono libere fatti salvi i contenuti di cui ai commi 2 e 3.
5. Il disciplinare è sottoscritto dalle parti ed allegato ai contratti inerenti diritti reali e personali di godimento sull’area.
CAPO IV
Sistema regionale delle APEA
Sezione I
Procedure per la valutazione dei criteri APEA
ARTICOLO 13
Criteri per il riconoscimento come APEA (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. La Giunta regionale, mediante delibera, stabilisce i criteri necessari ad individuare le prestazioni delle APEA.
2. Le aree produttive che hanno i requisiti di cui al presente
regolamento acquisiscono, a domanda, la denominazione APEA quando soddisfano i criteri stabiliti dalla delibera della Giunta regionale di cui al comma 1.
3. I criteri di cui al comma 1 si distinguono in:
a) obbligatori a carattere inderogabile definiti come criteri minimi di tipo urbanistico-edilizio, infrastrutturale e gestionale;
b) facoltativi, classificati per tematica ambientale, definiti criteri flessibili ed a ciascuno dei quali é associato un punteggio stabilito dalla medesima delibera.
4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce anche il valore soglia che le aree candidate ad acquisire la denominazione APEA sono tenute a raggiungere relativamente ai criteri flessibili.
ARTICOLO 14
Sistema di valutazione delle APEA(art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. Per le aree nuove da realizzare come APEA di cui all’articolo 8, la valutazione di conformità ai criteri di cui all’articolo 13 è effettuata mediante verifica:
a) dell’osservanza di tutti i criteri minimi di cui all’articolo 13, comma 3, lettera a);
b) del raggiungimento tra i criteri flessibili di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b) di un punteggio non inferiore al valore soglia di cui all’articolo 13, comma 4.
2. Per le aree produttive esistenti da riqualificare come APEA di cui all’articolo 9 la valutazione di conformità delle prestazioni conseguite è effettuata mediante verifica:
a) dell’osservanza dei criteri minimi di cui all’articolo 13, comma 3, lettera a) di tipo gestionale ;
b) del raggiungimento di un punteggio non inferiore al valore soglia di cui all’articolo 13, comma 4; il valore soglia è ottenuto mediante scelta tra i criteri di cui all’articolo 13, comma 3.
3. Nel caso di completamenti delle aree da riqualificare come APEA, la valutazione è effettuata in osservanza dei criteri indicati dagli strumenti di pianificazione territoriale o dagli atti di governo del territorio.
4. Le valutazioni di conformità di cui al presente articolo sono
effettuate dal comune, in forma associata per le APEA sovracomunali.
ARTICOLO 15
Valutazione semplificata delle aree esistenti da riqualificare come APEA (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. Si prescinde dal sistema di valutazione di cui all’articolo 14, comma 2 nei casi in cui il SG dimostra:
a) il possesso dei criteri minimi di cui all’articolo 13, comma 3,
lettera a) di tipo gestionale;
b) di aver effettuato la pianificazione, all’interno del programma di miglioramento ambientale, delle azioni per ottenere fino al 50 per cento del punteggio di cui all’articolo 13, comma 4.
2. Le azioni necessarie per ottenere il punteggio di cui al comma 1, lettera b) sono adempiute entro tre anni dal conseguimento della denominazione di APEA ed a tal fine il SG indica nel piano di miglioramento ambientale le fonti e le risorse finanziare ad esse dedicate.
3. Ai fini delle agevolazioni e delle altre forme di incentivazione previste per le APEA, le aree che ottengono tale denominazione secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 sono equiparate alle aree che sono state riconosciute APEA in base al procedimento ordinario.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 senza la realizzazione completa delle azioni programmate, l’area interessata perde la denominazione di APEA e può ottenere il riconoscimento solo attraverso il procedimento ordinario.
5. Il comune trasmette alla Regione e alla provincia l’esito della
verifica conclusiva disposta al fine di accertare le prestazioni raggiunte a seguito della realizzazione delle azioni di cui al comma 2.
Sezione II
Banca dati APEA, vigilanza, indirizzo e controllo
ARTICOLO 16
Banca dati APEA e funzioni di controllo (art. 18, commi 4 e 6 l.r. 87/1998)
1. La provincia predispone e gestisce la banca dati delle APEA del
proprio territorio.
2. La banca dati di cui al comma 1:
a) ha caratteristiche di omogeneità, interoperabilità e accessibilità conformi agli standard tecnologici e informativi regionali, definiti ai sensi della l.r. 1/2004 nonche dalle ulteriori disposizioni regionali in materia di sistema informativo e piattaforme tecnologiche di interoperabilità di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);
b) è implementata dalle domande di cui all’articolo 17 e dalla documentazione allegata anche mediante le modalità telematiche di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
3. La banca dati è aggiornata con le modalità di cui al comma 2, sulla base:
a) delle relazioni annuali inviate dai SG ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera m);
b) delle altre informazioni acquisite in sede di verifica e di controllo.
4. Mediante la banca dati la provincia assicura la completezza dei dati inerenti al sistema delle APEA, collaborando a tal fine con le amministrazioni comunali competenti all’effettuazione delle verifiche e dei controlli.
5. Per l’esercizio più efficace dei compiti di cui al presente articolo, la provincia può richiedere ai SG chiarimenti e integrazioni in ordine alle relazioni inviate.
6. La provincia vigila sui risultati dei SG.
ARTICOLO 17
Domanda per l’ iscrizione nella banca dati APEA (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. Ai fini dell’inserimento dell’area nella banca dati APEA, il SG, quando é completato ed insediato almeno un comparto dell’area interessata, presenta domanda alla provincia ed allega:
a) l’analisi ambientale del contesto produttivo (allegato 1);
b) la politica ambientale dell’area candidata a diventare APEA (allegato 2);
c) il programma di miglioramento ambientale (allegato 3);
d) la relazione di gestione APEA (allegato 4).
2. Il SG può completare l’elenco di cui al comma 1 con qualsiasi
documento utile per la miglior comprensione del percorso attuativo e gestionale svolto.
3. La provincia, sentito il comune interessato, inserisce l’area nella banca dati APEA oppure comunica al SG la necessità di integrazioni o chiarimenti da trasmettere entro quindici giorni.
4. Il procedimento, oltre ai quindici giorni di cui al comma 3, si
conclude entro trenta giorni.
5. Dalla data di inserimento l’area acquisisce la denominazione APEA e decorrono i benefici e le agevolazioni regionali.
ARTICOLO 18
Funzioni regionali di controllo (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. La Regione vigila sulla corretta applicazione del regolamento, assiste i soggetti interessati nell’interpretazione delle norme regolamentari, riceve le relazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettera m), e pubblicizza le migliori esperienze.
2. La Regione effettua verifiche a campione secondo modalità definite con delibera della Giunta regionale; la programmazione dei controlli avviene tenendo conto, anche alternativamente:
a) della certificazione ISO 14001 del SG;
b) della registrazione del SG ai sensi del Regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, n. 761/2001
(sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit “EMAS”);
c) dell’attestato per gli ambiti produttivi omogenei rilasciato
dall’organismo competente nazionale ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 (EMAS) .
3. In caso di esito negativo, la verifica si conclude con la
predisposizione di un rapporto trasmesso ai soggetti interessati che contiene anche i tempi eventualmente concordati per attuare misure correttive.
4. Qualora le anomalie riscontrate ai sensi del comma 3 non consentono di ripristinare la conformità al presente regolamento in tempi ragionevolmente brevi, l’esito della verifica è comunicato alla competente provincia per essere annotato nella banca dati APEA; l’annotazione sospende i benefici
riservati alle APEA per l’area interessata fino al ripristino della conformità.
5. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Giunta regionale si avvale del supporto tecnico-scientifico di ARPAT.
CAPO V
Promozione delle APEA
Sezione I
Certificazioni e sistema di calcolo per la promozione delle APEA
ARTICOLO 19
Promozione delle certificazioni ambientali (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. La Regione promuove la diffusione di sistemi di gestione aziendale certificati, anche integrati tra loro, ed ispirati ai principi della responsabilità sociale delle organizzazioni, tra i quali EMAS di cui al Regolamento (CE) 761/2001.
2. L’adesione ai sistemi di certificazione ambientale è valutata come un elemento prioritario nella selezione delle imprese che intendono insediarsi in un’APEA.
3. I comuni promuovono e la Regione incentiva i progetti finalizzati a qualificare le APEA ai sensi del regolamento (CE) 761/2001.
ARTICOLO 20
Sistema di calcolo per la promozione delle APEA (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. La Giunta regionale, mediante delibera, elabora un sistema di calcolo per aree produttive interessate ad acquisire al denominazione APEA.
2. Il sistema di calcolo di cui al comma 1 quantifica la misura:
a) di allineamento ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;
b) dello scostamento dell’area produttiva dallo standard APEA attraverso la sintesi dei risultati ottenuti per ciascun requisito del regolamento.
3. La quantificazione di cui al comma 2 produce effetti soltanto ai fini delle agevolazioni di cui all’articolo 22.
4. La domanda di applicazione del sistema di calcolo è presentata da un soggetto rappresentativo dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area produttiva.
5. La domanda è corredata dal documento di analisi ambientale di cui all’allegato 1.
Sezione II
Semplificazioni e agevolazioni
ARTICOLO 21
Semplificazioni amministrative nelle APEA (art. 18, comma 7 l.r. 87/1998)
1. Ai sensi dell’articolo 18 comma 7 della l.r. 87/98, le autorizzazioni attribuibili ad un unico soggetto per conto dell’intera area che ha la denominazione di APEA sono le seguenti:
a) autorizzazione allo scarico di acque reflue, nel caso in cui esista un unico scarico per tutta l’area, del quale è titolare il SG;
b) concessione di derivazione d’acqua, nel caso in cui esista un’unica opera di presa per tutta l’area, della quale è titolare il SG;
c) autorizzazione alla realizzazione di impianti di smaltimento e
recupero, nel caso in cui esista un unico impianto gestito dal SG;
d) autorizzazione all’esercizio di operazioni di smaltimento e recupero, nel caso in cui il SG effettui tali operazioni nell’area;
e) comunicazione per l’esercizio di operazioni di recupero di rifiuti, nel caso in cui il SG effettui tali operazioni nell’area;
f) autorizzazioni per servizi ed attività gestiti tramite consorzi.
2. I comuni mediante il SUAP attivano percorsi di semplificazione per garantire un supporto adeguato alle iniziative promosse in ambito di APEA.
ARTICOLO 22
Agevolazioni (art. 18, commi 6 e 8 l.r. 87/1998)
1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 8, della l.r. 87/98, le APEA
costituiscono ambito di intervento per la programmazione regionale in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera h) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive”).
2. I progetti presentati da un comune o da un SG per la realizzazione di APEA nuove o originate da azioni di riqualificazione, costituiscono titolo di premialità per la destinazione delle risorse finalizzate agli insediamenti produttivi o alle infrastrutture e servizi ambientali.
3. Ai sensi dell’articolo 18, comma 6, lettera g), l.r. 87/98, una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 può essere destinata alle aree produttive che presentano:
a) domanda di applicazione di calcolo di cui all’articolo 20;
b) progetti di riqualificazione ambientale volti a colmare gli
scostamenti di cui all’articolo 20, comma 2, lettera b).
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio incentivano gli interventi per la realizzazione e la ulteriore qualificazione delle APEA e la realizzazione di ampliamenti nelle aree
produttive esistenti.
5. Gli ampliamenti di cui al comma 4, mediante il sistema di calcolo di cui all’articolo 20, sono finalizzati ad ottenere i miglioramenti ambientali idonei a raggiungere almeno i livelli prestazionali individuati dai criteri di cui all’articolo 13, comma 3, lettera a) di tipo urbanistico-edilizio.
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 23
Trasmissione documenti (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la presentazione o trasmissione di documentazione, tali attività possono essere svolte in forma telematica, ai sensi della normativa statale e regionale in materia.
ARTICOLO 24
Fase transitoria (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. Al fine di abbreviare i tempi per la nascita delle APEA è consentito ai SG di aree da riqualificare come APEA che soddisfano i criteri previsti dall’articolo 13 di attivare in via sperimentale il procedimento previsto dall’articolo 17 sulla base di un protocollo di intesa con il comune e la provincia interessati.
Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 2 dicembre 2009
Deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2009, n. 1110 di
approvazione del regolamento.
ALLEGATO 1
ALLEGATO 1 (Articoli 8, 11 e 17) Analisi ambientale del contesto produttivo
L’Analisi ambientale del contesto produttivo rappresenta lo strumento base per definire le criticità esistenti nell’area e per fornire gli elementi conoscitivi necessari ad individuare i principi e gli indirizzi che devono informare l’attività del soggetto gestore. L’esito dell’analisi consente di
trarre utili indicazioni per l’individuazione delle priorità da considerare nell’assegnazione dei lotti e per la definizione di obiettivi di area da raggiungere attraverso le azioni previste nel Programma di miglioramento ambientale. Attraverso tale Analisi sono evidenziati gli aspetti significativi connessi alle attività produttive presenti nell’Area produttiva o a quelle di cui si prevede l’insediamento.
L’Analisi prende in esame il sistema produttivo di riferimento nelle varie componenti ambientale, sociale ed economica valutando come le attività presenti e/o attese nell’area, incidano su di esse sia a livello locale che globale.
Attraverso l’Analisi ed i suoi aggiornamenti possono inoltre essere individuate e proposte modalità applicative alternative a quelle individuate dai criteri di cui all’articolo 13 a condizione che tali soluzioni consentano di raggiungere livelli prestazionali equivalenti.
I contenuti del documento devono quindi prevedere:
1. l’inquadramento territoriale dell’area con l’identificazione e la misurazione delle problematiche che caratterizzano lo stato dell’ambiente, anche mediante la definizione di una serie di indicatori in grado di caratterizzare tutte le componenti ambientali di riferimento. Tali indicatori, misurabili e comparabili, permetteranno in futuro sia la valutazione dei miglioramenti o dei peggioramenti dell’area, sia il confronto con altri contesti territoriali simili;
2. l’identificazione, la quantificazione e la valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali determinati dalle attività svolte e/o attese nell’area. Tale ricognizione deve mettere in luce il contributo dell’insediamento e delle sue attività alle criticità ambientali locali tenendo conto delle risposte messe in atto in ambito APEA. Qualora l’area presenti condizioni di omogeneità produttiva l’analisi dovrà focalizzare l’attenzione sulle criticità derivanti dai processi produttivi del settore caratterizzante;
3. le priorità di intervento individuate per la mitigazione degli effetti indesiderati, per la qualificazione dell’area e/o per il suo adeguamento ai criteri di cui all’articolo 13;
4. una valutazione circa le attività che potrebbero risultare
maggiormente compatibili con i processi produttivi insediati ed in generale con il sistema economico locale anche in relazione ad iniziative di simbiosi industriale e di chiusura dei cicli produttivi;
5. informazioni circa l’evoluzione nel tempo dei parametri monitorati anche attraverso grafici e indicatori di tendenza.
L’Analisi deve essere aggiornata con cadenza almeno triennale, e in ogni caso tutte le volte in cui intervengano modifiche significative nell’ambito dell’assetto produttivo, organizzativo o gestionale dell’area (es.: insediamento di un numero rilevante di nuove imprese) nella pianificazione o nella situazione territoriale (es.: realizzazione di una nuova infrastruttura a servizio dell’area). L’aggiornamento dell’Analisi può consistere in una relazione sintetica che descriva i principali cambiamenti intervenuti e riporti l’andamento degli indicatori relativi all’analisi territoriale e settoriale.
Gli eventuali aggiornamenti del documento di Analisi verranno allegati alla prima relazione annuale di cui all’allegato 4 successiva alla data di aggiornamento
ALLEGATO 2
ALLEGATO 2 (Articoli 11 e 17) Politica ambientale dell’APEA
Attraverso la Politica ambientale (PA) il SG definisce i principi e gli indirizzi ai quali ispirare la propria attività attenendosi agli orientamenti ricevuti con la Convenzione. Il contenuto della PA deve essere coerente con le valutazioni effettuate in sede di Analisi ambientale del contesto produttivo.
Considerata la valenza strategica di questo documento e poiché rappresenta anche l’espressione dei principi e dei valori condivisi tra i diversi soggetti coinvolti nel percorso di qualificazione ambientale dell’area, la politica ambientale per la gestione dell’APEA deve:
? coadiuvare le politiche di pianificazione e sviluppo sostenibile
stabilite dagli Enti Locali competenti sul territorio;
? essere condivisa con i proprietari di aree e le imprese eventualmente presenti nell’area;
? individuare gli obiettivi di miglioramento su cui incentrare la
gestione sostenibile dell’area;
? impegnare il SG a ricercare soluzioni che comportino risparmi per le imprese insediate in modo da rendere efficace il loro coinvolgimento nella qualificazione ambientale dell’area;
? tenere conto del ruolo che il SG può avere sia come modello che come nodo di una rete di organizzazioni nell’adeguare gradualmente al profilo di area ecologicamente attrezzata il comportamento, le politiche e le strategie ambientali di impresa (comprensione del quadro legislativo, conoscenza degli aspetti ambientali, diffusione di tecnologie e modalità gestionali innovative, ...).
ALLEGATO 3
ALLEGATO 3 (Articoli 11 e 17) Programma di miglioramento ambientale diarea
Il Programma di miglioramento ambientale di area è il documento predisposto dal SG che ha lo scopo di definire le attività volte prioritariamente al miglioramento delle prestazioni ambientali e di sicurezza dell’area definite sulla base di:
- Analisi ambientale del contesto produttivo
- Politica ambientale dell’APEA
Il Programma deve indicare le azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi di miglioramento individuati dal SG. In particolare il documento deve:
? indicare obiettivi e traguardi il più possibile quantificati; ove possibile obiettivi, traguardi e relative azioni devono essere declinati in modo da tenere conto del contributo delle singole organizzazioni insediate;
? elencare le azioni associate a ciascun obiettivo/traguardo, per
ciascuna azione devono essere indicati rispettivamente i mezzi, le risorse, i tempi e le responsabilità previste;
? essere aggiornato dal SG con cadenza annuale;
? definire un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento nella realizzazione del programma, attraverso la raccolta e l’elaborazione di opportuni indicatori periodicamente riesaminati
L’estensione della gamma degli obiettivi del Programma di miglioramento ambientale anche a quelli di natura economica e sociale coerenti con le finalità dello sviluppo sostenibile è fortemente auspicata. Questa traduzione operativa e a livello di area dei principi dello sviluppo sostenibile deve trovare un adeguato sostegno analitico ed una logica rappresentazione nei
documenti precedenti e seguenti.
ALLEGATO 4
ALLEGATO 4 (Articoli 11 e 17) Relazione di gestione APEA
Il SG ogni anno elabora la Relazione di gestione APEA sullo stato
d’avanzamento del Programma di miglioramento ambientale che deve contenere un resoconto sulla gestione unitaria dell’area e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, comprese le motivazioni degli eventuali scostamenti.
La Relazione deve essere resa disponibile a tutte le organizzazioni insediate nell’APEA ed essere trasmessa a:
a) Comune, o al CI, per controllare il rispetto del mandato assegnato al SG e valutare le performance raggiunte dall’APEA;
b) alla provincia per i provvedimenti di competenza;
c) alla Regione per la valutazione sul funzionamento del sistema APEA nel suo complesso.
Il contenuto della Relazione deve includere tutte le informazioni necessarie ad una completa valutazione circa l’attività del SG, in particolare deve essere relazionato circa:
- stato di realizzazione del Programma di miglioramento ambientale;
- evoluzione circa i principali parametri di area oggetto di
monitoraggio;
- eventi significativi avvenuti durante l’anno in relazione alla
gestione dell’APEA e dinamiche di ricambio dell’area;
- iniziative itraprese per il coinvolgimento delle attività produttive presenti;
- aggiornamento e/o revisione del Programma di miglioramento ambientale.
Le aree produttive esistenti da riqualificare come APEA, qualora abbiano usufruito della modalità straordinaria di valutazione delle prestazioni di cui all’articolo 15, devono porre particolare cura nell’informare sull’attuazione delle azioni inserite nel Programma di miglioramento ambientale allo scopo di
soddisfare uno o più dei criteri necessari a raggiungere il valore soglia previsto.
Per la presentazione della relazione di gestione APEA possono essere utilizzati anche sistemi previsti per la contabilità ambientale e sociale, il reporting ambientale ed ogni altro strumento di accountability riconosciuto a livello nazionale ed internazionale.