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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 novembre 2009, n. 72/R
Modifiche al DPGR 25 febbraio 2004 n. 14/R concernente il Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


emana il seguente regolamento:


PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma 6, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera e);
Visto il DPGR 25 febbraio 2004 n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 6 novembre 2008;
Visto il parere della direzione generale della presidenza di cui all’articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale n. 1 del 18 maggio 2009;
Vista la propria preliminare deliberazione 28 settembre 2009, n. 840;
Visto il parere della VI commissione consiliare – Territorio ed ambiente, espresso nella seduta del 15 ottobre 2009;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 30 ottobre 2009;
Visto l’ulteriore parere della direzione generale della presidenza;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2009, n. 1063;
Considerato quanto segue
1. L’allegato A, all’interno dell’allegato 7 del DPGR 25 febbraio 2004 n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche) attribuisce ai rifiuti provenienti da attività di esumazione ed estumulazione il codice CER 18.01.03* che identifica rifiuti sanitari che devono essere raccolti e smaltiti con particolari precauzioni in quanto pericolosi;
2. L’attribuzione di tale codice CER non risulta coerente con la normativa nazionale di riferimento, che qualifica quali rifiuti urbani quelli provenienti da esumazioni ed estumulazioni (articolo 184, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente Norme in materia ambientale), i quali pertanto vengono smaltiti ovvero recuperati in impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti urbani, pur nel rispetto di particolari procedure per la raccolta ed il trasporto (articolo 12 del DPR 15 luglio 2003 n. 254 concernente Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179);
3. L’assimilazione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ai rifiuti sanitari pericolosi, oltre a non essere coerene con quanto previsto dalla normativa sopra citata, non risulta neppure giustificata da esigenze di maggior tutela per la salute umana e l’ambiente, posto che tali rifiuti non presentano caratteristiche di pericolosità tali da rendere opportuno un trattamento diverso da quello previsto dal DPR 154/2003, che già risulta ampiamente cautelativo;
4. Oltre alle considerazioni sopra esposte, l’attribuzione del codice CER 20.03.99, suggerito anche dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in un parere tecnico espresso in data 28 agosto 2009, che identifica una particolare tipologia di rifiuti urbani, semplifica le procedure di smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni rispetto a quelle attualmente seguite, assicurando una maggior economicità ed efficienza dell’intero servizio di gestione dei rifiuti, e al contempo garantendo comunque adeguati livelli di sicurezza per l’ambiente e la salute umana.
5. Di accogliere il parere della VI commissione consiliare – Territorio ed ambiente in merito alla raccomandazione di modificare il codice CER alla luce del parere trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 28 agosto 2009;
6. Di accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali


Si approva il presente regolamento


ARTICOLO 1
Sostituzione dell’allegato A all’allegato 7 al DPGR 14/R/2004


1. L’allegato A all’allegato 7 al DPGR 14/R/2004 è sostituito dal seguente:


Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 25 novembre 2009


Deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2009, n. 1063 di approvazione del regolamento.


ALLEGATO 1
Allegato A CODICI CER DEI RIFIUTI PRODOTTI IN AREA CIMITERIALE


RIFIUTI INERTI A BASE TERROSA CER 20.02.02 RIFIUTI INERTI LAPIDEI CER 17.01.07 IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE (SELEZIONATI IN RACCOLTA DIFFERENZIATA) CER 15.01.01 FRAZIONI CELLULOSICHE, FIORI E PIANTE, ALTRE PARTI VEGETALI, CUSCINI E CORONE PRIVATI DELLE PARTI NON VEGETALI, SCARTI E RESIDUI DI LEGNO VERGINE CER 20.02.01 ALTRI MANUFATTI IN LEGNO DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL SOPRASUOLO CER 20.01.38 CONTENITORI PER PIANTE IN PLASTICA, VASETTERIA, SUPPORTI E/O ACCESSORI DI CORONE, CUSCINI ED ALTRI CORREDI E CORREDI DELLA SEPOLTURA CER 20.01.39 CONTENITORI IN METALLO ED ALTRI ARREDI E CORREDI DELLA SEPOLTURA IN METALLO CER 20.01.40 LASTRE IN ZINCO PREVIA DISINFEZIONE CER 17.04.04 LASTRE IN PIOMBO PREVIA DISINFEZIONE CER 17.04.03 ALTRE PARTI METALLICHE IN GENERE (OTTONE, ECC...) CER 20.01.40 OGNI ALTRA FRAZIONE DI RIFIUTO VENUTO A CONTATTO CON LA SALMA E/O DERIVANTE DA ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI (FRAZIONI TESSILI, AVANZI DI INDUMENTI, LEGNAME ECC..) CER 20.03.99 LUMI, CANDELE E RESIDUI IN CERA, ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO DIVERSE DALLE TIPOLOGIE PRECEDENTI E DESTINATE ALLO SMALTIMENTO CER 20.03.01



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