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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 11/R
Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
visto l’articolo 42 dello Statuto;
vista la legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e in particolare l’articolo 49;
visto il parere del Comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16/10/2008;
visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);
vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 1172;
visto il parere della III commissione (Attività produttive) e della IV commissione (Sanità), espresso nella seduta congiunta del 21 gennaio 2009;
visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche
alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);
visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 20 marzo 2009;
vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 204;
Considerato quanto segue1. A fronte del trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque delle acque minerali, di sorgente e termali, e della
permanenza nel patrimonio indisponibile della Regione dei relativi giacimenti minerari, si rende necessario un costante monitoraggio per verificare la sostenibilità dello sfruttamento dei giacimenti acquiferi;
2. tutti i dati risultanti dal monitoraggio confluiscono nella banca dati informatica. La Regione inserisce nel sistema informativo geografico regionale gli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni in essere;
3. ai fini della tutela del bene acqua minerale naturale, termale e di sorgente, e della salvaguardia del territorio, vengono posti dei limiti all’area del permesso di ricerca e un dettagliato sistema di chiusura dei pozzi;
4. le etichette delle acque minerali naturali e di sorgente devono contenere una serie di parametri
chimici e chimico- fisici puntualmente elencati;
5. le opere di captazione e i materiali destinati al contatto con l’acqua devono possedere caratteristiche tecniche ed igienico- sanitarie tali da costituire un’efficace protezione contro
ogni pericolo di inquinamento;
6. il controllo ufficiale sulle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente si svolge tramite procedure di analisi dei campioni che necessitano di essere dettagliatamente disciplinate sotto il profilo tecnico-scientifico;
7. di accogliere il parere congiunto della III commissione (Attività produttive) e della IV commissione (Sanità) e di adeguare conseguentemente il testo;
8. il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali;


si approva il presente regolamento


Capo I
Disposizioni generali


ARTICOLO 1
Oggetto


1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), secondo quanto disposto dall’articolo 49 della medesima legge.


ARTICOLO 2
Funzioni comunali e regionali (articoli 4 e 6 l.r. 38/2004)


1. I Comuni, ai fini dell’esercizio delle funzioni istruttorie nei
procedimenti di cui agli articoli 9 e 15 della l.r. 38/2004, si avvalgono delle strutture amministrative regionali e degli uffici territoriali del Genio civile a seguito di apposite intese concluse con la Regione.


ARTICOLO 3
Elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni (articolo 6, comma 1, lettera a) l.r. 38/2004)


1. La Regione, tramite le proprie strutture territoriali, provvede, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, all’inserimento nel sistema informativo geografico regionale degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione in essere, completi dei contenuti di cui all’articolo 15 della l.r. 38/2004 e agli articoli 14 e 19 del presente regolamento. Agli elenchi in tal modo istituiti i comuni hanno accesso ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.
2. Per l’aggiornamento dell’elenco dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro trenta giorni dalla loro emissione, copia degli atti di rilascio, proroga, rinuncia e decadenza dei permessi di ricerca e delle concessioni medesime, nonché di ogni altro atto modificativo degli stessi.
3. La Regione per la realizzazione del Programma regionale per la società dell’Informazione e della conoscenza, predispone il piano di realizzazione per una piattaforma tecnico-informatica, condivisa tra tutti i soggetti interessati.


ARTICOLO 4
Monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti (articolo 6, comma 1, lettera c) l.r. 38/2004)


1. La Regione realizza il monitoraggio costante per verificare la
sostenibilità dello sfruttamento dei giacimenti delle acque minerali, di sorgente e termali, mediante l’analisi del regime e delle modificazioni nel tempo dei sistemi acquiferi.
2. Ai soli fini del monitoraggio, i giacimenti sono distinti in giacimenti di acque minerali naturali e di sorgente, ed in giacimenti di acque termali.
3. Il monitoraggio consente di definire, per ciascun acquifero significativo, un valore di abbassamento superato il quale, nel corso della durata della concessione, occorre procedere a ulteriori controlli, onde verificare in maniera più accurata le relazioni tra sfruttamento e ricarica dell’acquifero.


ARTICOLO 5
Individuazione del pozzo o sorgente per la misurazione (articolo 6, comma 1, lettera c) l.r. 38/2004)


1. Le strutture regionali territoriali individuano, entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, all’interno dell’area di concessione, un pozzo per la misura in continuo del livello piezometrico, o una sorgente per la misura della portata.
2. I pozzi e le sorgenti, individuate ai sensi del comma 1, sono strumentati a cura del concessionario, con misuratore in continuo dei livelli o delle portate per le sorgenti, della conducibilità e della temperatura, con trasmissione dei dati in remoto o per via telematica con cadenza mensile alle strutture regionali territoriali; i pozzi sono dotati di un tubo di diametro adeguato, necessario a facilitare le misure del livello piezometrico, installato lateralmente alla tubazione di mandata della pompa.
3. Ai fini del monitoraggio dello sfruttamento del giacimento, gli altri pozzi presenti nell’area della concessione sono dotati di un tubo di diametro adeguato, necessario a facilitare le misure del livello piezometrico, installato lateralmente alla tubazione di mandata della pompa.
4. I dati di cui ai commi 2 e 3 confluiscono, trimestralmente, in una banca dati informatica comune per tutto il territorio regionale, gestita dalla Regione Toscana.


ARTICOLO 6
Frequenza della trasmissione dei dati rilevati e delle analisi chimiche e isotopiche(articolo 29 l.r. 38/2004)


1. Ai sensi dell’articolo 29, comma 3 della l.r. 38/2004 i dati da trasmettere con frequenza trimestrale sono quelli relativi alle misure delle portate, del livello piezometrico nei pozzi e nei piezometri, della temperatura, della conducibilità elettrica e del PH.
2. Le analisi chimiche previste dall’articolo 29, comma 2, lett. c) della l.r.38/2004 sono eseguite almeno con cadenza annuale; le analisi isotopiche sono eseguite almeno con cadenza triennale.


ARTICOLO 7
Caratteristiche tecniche delle strumentazioni di monitoraggio (articolo 29 l.r. 38/2004)


1. I misuratori automatici della portata di cui all’articolo 29, comma 1 della l.r. 38/2004 sono di tipo elettromagnetico o a induzione magnetica, dotati di certificato di produzione con numero di serie e della dotazione minima di seguito indicata:
a) misuratore di portata;
b) visualizzatore della portata istantanea misurata;
c) totalizzatore della quantità di acqua misurata;
d) registratore dati preferibilmente su supporto informatico.
2. I dati di cui al comma 1 lett. d ) sono registrati secondo giorno, mese, anno, quantità giornaliera e progressivo giornaliero del totalizzatore.
3. I contatori sono installati con flangia o altri sistemi che consentano, comunque, l’applicazione
di sigilli di garanzia inamovibili o di altro dispositivo che garantisca l’inalterabilità dello
strumento, oltre che sul pozzo o sorgente anche direttamente sulla condotta di alimentazione delle
linee o impianti di imbottigliamento immediatamente a valle del serbatoio di carico e in ogni caso a monte di qualsiasi derivazione. In caso di due o più condotte di alimentazione ciascuna è dotata di singolo contatore e reca apposita sigla di identificazione dell’acqua interessata.
4. I sigilli di garanzia, di cui al comma 3, sono apposti dal concessionario alla presenza di un soggetto designato dal comune.
5. Il concessionario è tenuto ad annotare sul registro, di cui all’articolo 29, comma 3 della l.r. 38/2004, le manutenzioni ordinarie e straordinarie ovvero le interruzioni di durata superiore alle ventiquattro ore.
6. Nel caso di interventi che comportino la rimozione dei sigilli il concessionario è tenuto a comunicare al comune i tempi e le modalità delle operazioni necessarie.


ARTICOLO 8
Misure per la definizione della portata utilizzabile(articolo 49, comma 1, lettera a septies) l.r. 38/2004)
1. La portata di esercizio e i parametri idrogeologici caratteristici del
giacimento nel caso di prelievo da un unico pozzo, sono misurati mediante prove di pompaggio, da eseguirsi preferibilmente in periodo di magra, come di seguito dettagliato:
a) una prova di pompaggio a gradini, di breve durata, articolata su almeno quattro valori di portata, avendo cura di raggiungere per ciascun gradino la stabilizzazione del livello e facendo ricorso a strumenti di rilevazione in continuo;
b) una prova di lunga durata alla portata di esercizio, intesa come aliquota della portata critica ottenuta con la prova a gradini di cui alla lettera a), con rilevazione in continuo degli abbassamenti del livello dinamico nel pozzo e in almeno un piezometro opportunamente ubicato;
c) una prova di risalita, al termine della prova di pompaggio di lunga durata, proseguendo la rilevazione dei livelli in continuo fino al recupero della quota piezometrica iniziale o almeno fino alla completa stabilizzazione del livello.
2. Nel caso di prelievo da più pozzi, è valutata, oltre a quanto previsto al comma 1 per ciascuno di essi, anche la presenza di interferenze e quindi la portata di esercizio complessiva.
3. Nel caso di sorgenti, sono eseguite misure periodiche della portata per un periodo minimo di almeno un anno e con cadenza di almeno un mese o inferiore in corrispondenza di eventi piovosi. Tali misurazioni sono effettuate per definire la loro portata media annua, intesa come rapporto fra l’integrale della curva delle portate in funzione del tempo e il periodo di tempo considerato, e la curva di esaurimento, da cui ricavare la portata minima annuale e il volume di immagazzinamento.


ARTICOLO 9
Operazione di chiusura dei pozzi (articolo 49, comma 1, lettera a sexies) l.r. 38/2004)


1. Le operazione di chiusura di un pozzo, consistenti nella sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell’intercapedine esistente tra questa e la parete del foro, sono realizzate in modo da escludere che l’opera costituisca una via preferenziale per il trasferimento dell’inquinamento nel sottosuolo, ovvero possa causare la depressurizzazione degli acquiferi profondi, nonché consentire il mantenimento della netta separazione degli acquiferi individuati.
2. Il progetto di chiusura, redatto da un professionista qualificato, è approvato dal comune sentite le strutture territoriali regionali. Il progetto contiene:
a) la successione litostratigrafica di riferimento, con indicazione degli acquiferi rinvenuti e delle relative quote;
b) lo schema di completamento attuale del pozzo;
c) la descrizione delle tecniche di chiusura impiegate nel caso di pozzo monofalda o multifalda;
d) il tipo e le caratteristiche della boiacca necessaria alla cementazione;
e) la eventuale punzonatura o taglio della tubazione di rivestimento del pozzo;
f) le modalità di iniezione;
g) le modalità di finitura dell’opera a intervento concluso.
3. A seguito dell’effettuazione dei lavori di chiusura del pozzo, il professionista di cui al comma 2 redige una relazione finale contenente:
a) la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature
utilizzate;
b) l’indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;
c) le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali approvate;
d) l’espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall’interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
e) la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.


Capo II
Del permesso di ricerca


ARTICOLO 10
Documentazione per il rilascio del permesso di ricerca(articolo 49, comma 1, lettera a quater) l.r. 38/2004)


1. L’istanza di permesso di ricerca è presentata dal soggetto interessato al comune competente ed è corredata dagli elaborati tecnici di cui all’allegato A.
2. L’istanza è, altresì, corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso da parte dell’istante dei requisiti morali ed economici adeguati alle attività da intraprendere di cui all’allegato B.
3. Il permesso è rilasciato dal comune competente, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare ambientali ed urbanistiche.


ARTICOLO 11
Limiti dell’area del permesso di ricerca(articolo 49, comma 1, lettera a bis) l.r. 38/2004)


1. L’area richiesta per la ricerca è delimitata da vertici individuati in campagna con picchetti semipermanenti ben infissi nel terreno; i lati che uniscono tali vertici seguono, ove possibile, limiti fisici riconoscibili sul terreno, ovvero, quando ciò non sia possibile, sono rappresentati da una linea retta che congiunge due picchetti successivi posti a una distanza tale da poter essere traguardati tra loro.


ARTICOLO 12
Denominazione convenzionale del permesso di ricerca(articolo 49, comma 1, lettera a ter) l.r.
38/2004)


1. L’istanza di permesso di ricerca indica la denominazione convenzionale da attribuire al permesso
stesso.
2. Il comune verifica che la denominazione convenzionale, scelta dal richiedente, non rappresenti caso di omonimia con altro permesso di ricerca o concessione di coltivazione già esistente in Toscana; la stessa valutazione è effettuata qualora venga richiesta una variazione della denominazione convenzionale già assegnata.
3. Il comune effettua tale verifica tramite consultazione degli elenchi di cui all’articolo 3.


ARTICOLO 13
Pubblicità dell’istanza di permesso(articolo 8 quater, comma 1 l.r. 38/2004)


1.L’istanza di permesso di ricerca, corredata dalla mappa catastale e dal piano parcellare, è affissa per venti giorni all’albo pretorio di tutti i comuni nei quali ricade l’area di ricerca;
essa è altresì pubblicata per almeno venti giorni nei siti telematici dei comuni medesimi, nonché in quello della Regione Toscana.
2. I comuni di cui al comma 1 inviano al comune, il cui territorio è interessato dalla maggiore area di ricerca, il referto di pubblicazione dell’istanza completo delle osservazioni od opposizioni eventualmente pervenute.
3. I soggetti controinteressati possono proporre, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio ai sensi del comma 1, eventuali osservazioni ed opposizioni all’istanza di permesso di ricerca, presentandole al proprio comune che, se diverso da quello il cui territorio è interessato dalla maggiore area di ricerca, provvede ad inviarle al comune competente per l’istruttoria ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 38/2004.


ARTICOLO 14
Contenuto del permesso di ricerca(articolo 49, comma 1, lettera a ter) l.r. 38/2004)


1. Il provvedimento comunale relativo al permesso di ricerca contiene:
a) le generalità del titolare e il suo domicilio;
b) la data di inizio e la durata del permesso di ricerca e la superficie accordata;c) l’ammontare del diritto proporzionale annuo, determinato ai sensi dell’articolo 10 della l. r. 38/2004;
d) la data di inizio dei lavori di ricerca come da relativo programma approvato;
e) i seguenti allegati, parti integranti del provvedimento con cui è rilasciato il permesso: piano topografico, piano catastale e piano parcellare sui quali è delimitata l’area oggetto del permesso di ricerca.


ARTICOLO 15
Svolgimento dei lavori di ricerca(articolo 8 quinquies l.r. 38/2004)


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 quinquies, comma 1 e 2, della l.r. 38/2004, il titolare del permesso di ricerca è tenuto altresì a comunicare tempestivamente le informazioni circa
lo svolgimento delle fasi salienti della ricerca al comune competente.
2. Il titolare del permesso di ricerca realizza tutte le misure necessarie alla corretta definizione della portata utilizzabile con le modalità di cui all’articolo 8.
3. Il titolare del permesso deve indicare, nella relazione di cui all’articolo 8 quinquies della l.r. 38/2004, la tempistica dei lavori realizzati ed i risultati dettagliati delle perforazioni eseguite, delle prove di portata e delle analisi effettuate; contestualmente, egli trasmette al comune un programma dei lavori per i dodici mesi successivi.


ARTICOLO 16
Relazione di fine ricerca(articolo 14, comma 3 l.r. 38/2004)


1. Il titolare del permesso di ricerca, nella relazione di fine ricerca di cui all’articolo 14, comma 3, della l.r. 38/2004 deve riferire in merito all’intera ricerca condotta, fornendo almeno:
a) i dati di portata;
b) le caratteristiche chimico – fisiche dell’acqua captata;
c) l’elenco delle opere realizzate;
d) gli importi delle spese sostenute.
2. Il comune utilizza i dati di cui al comma 1 al fine dell’indizione della procedura di evidenza
pubblica di cui all’articolo 14, comma 4 della l.r. 38/2004.


CAPO III
Della concessione di coltivazione del giacimento


ARTICOLO 17
Documentazione per il rilascio della concessione di coltivazione(articolo 49, comma 1, lettera a quater) l.r. 38/2004)


1. Le istanze di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento sono presentate dai soggetti interessati al comune competente e sono corredate dagli elaborati tecnici di cui all’allegato C.
2. Le istanze sono, altresì, corredate dai documenti atti a dimostrare il possesso da parte dell’istante dei requisiti morali ed economici adeguati alle attività da intraprendere di cui all’allegato D.
3. La concessione di coltivazione è rilasciata dal comune, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare ambientali e urbanistiche


ARTICOLO 18
Denominazione convenzionale della concessione(articolo 49, comma 1, lettera a ter) l.r. 38/2004)


1. L’istanza di concessione indica la denominazione convenzionale del giacimento.
2. Il comune verifica che la denominazione scelta dal richiedente non rappresenti caso di omonimia con altra concessione o permesso di ricerca già esistente in Toscana. La stessa valutazione è effettuata qualora venga richiesta una variazione della denominazione già assegnata.
3. Il comune effettua tale verifica tramite consultazione degli elenchi di cui all’articolo 3.


ARTICOLO 19
Contenuto della concessione(articolo 49, comma 1, lettera a ter) l.r. 38/2004)


1. Il provvedimento comunale relativo alla concessione di coltivazione contiene, oltre a quanto previsto dall’articolo 15 della l. r. 38/2004, i seguenti elementi:
a) la planimetria e il verbale di delimitazione dell’area di concessione;
b) il programma generale di coltivazione;
c) il progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con le eventuali modifiche
introdotte d’ufficio, i relativiparametri urbanistici e la normativa tecnica da seguire;
d) la convenzione stipulata fra il comune ed il concessionario ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della l.r. 38/2004.


ARTICOLO 20
Perimetrazione dell’area di concessione(articolo 49, comma 1, lettera a bis) l.r. 38/2004)


1. L’area di concessione è delimitata in campagna da vertici monumentati in maniera permanente, ben visibili e con indicati il nome della concessione e il numero del vertice. I lati che uniscono i vertici seguono preferibilmente limiti fisici ben riconoscibili sul terreno o, quando ciò non sia possibile, sono rappresentati da una linea retta che congiunge due vertici successivi posti a una distanza tale da poter essere traguardati tra loro.


CAPO IV
Disposizioni patrimoniali


ARTICOLO 21
Acquisizione di pertinenze(articolo 23 l.r. 38/2004)


1. Il comune, allo scadere della concessione o in caso di mancato rinnovo della stessa, procede alla ricognizione delle pertinenze esistenti, ai fini dell’iscrizione delle stesse al patrimonio regionale.
2. Copia del verbale di ricognizione delle pertinenze è trasmessa dal comune alla competente struttura regionale.


ARTICOLO 22
Cancellazione dal patrimonio regionale(articolo 6, comma 3 bis) l.r. 38/2004)


1. Il giacimento oggetto della concessione è cancellato dal patrimonio indisponibile della Regione Toscana, non prima di due anni dalla pronuncia di decadenza dell’ultima concessione, qualora il
comune, d’ufficio o su istanza dei titolari della concessione o dei proprietari dei terreni sui quali insiste la concessione stessa, accerti il venir meno delle caratteristiche di cui all’articolo 3 della l. r. 38/2004.
2. Per l’accertamento del requisito di cui al comma 1 il comune si avvale delle strutture regionali territoriali.
3. Il comune comunica tempestivamente alla Regione l’assenza del requisito di cui al comma 1 per la cancellazione del bene dal patrimonio della Regione.


CAPO V
Disposizioni relative all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente


ARTICOLO 23
Etichette delle acque minerali naturali(articolo 35 l.r. 38/2004)


1. L’aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta è disposto dal comune competente per territorio di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 38/2004 nel caso in cui si verifichino le condizioni indicate nell’allegato H, sezione 6.
2. L’aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta è disposto dal comune competente previo parere favorevole dell’azienda USL competente per territorio e di una delle strutture di laboratorio abilitate all’esecuzione delle analisi chimiche, chimico-fisiche o microbiologiche ai sensi del decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858 (Disposizioni concernenti le analisi delle acque minerali naturali). L’utilizzazione delle etichette giacenti, recanti i dati della precedente analisi, è consentita per un periodo massimo di sessanta giorni dall’aggiornamento delle analisi stesse, salva motivata valutazione da parte delle autorità sanitarie competenti.
3. Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera b), della l.r. 38/2004 le indicazioni obbligatorie da riportare nell’etichetta delle acque minerali naturali in occasione del rinnovo delle analisi sono elencate nell’allegato E.


ARTICOLO 24
Requisiti tecnici delle opere di captazione e requisiti igienico- sanitari dei materiali destinati al contatto con le acque(articolo 42 l.r. 38/2004)


1. Le opere di captazione di nuova realizzazione presentano i requisiti tecnici indicati nell’allegato F.
2. I soggetti esercenti attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente sono tenuti ad adeguare le opere di captazione esistenti ai requisiti tecnici di cui al comma 1 qualora eseguano sulle opere stesse uno degli interventi elencati nell’allegato F punto 4.
3. Nell’allegato F sono indicati altresì i requisiti igienico- sanitari dei materiali destinati al contatto con le acque.


ARTICOLO 25
Disciplina del controllo ufficiale sulle acque minerali naturali e di sorgente(articolo 46 l.r. 38/2004)


1. Il controllo ufficiale sulle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente viene effettuato dalle aziende USL ed è attuato secondo le disposizioni del regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Le aziende USL accertano che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’esercente dell’attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente.
2. Ai fini del controllo ufficiale, i soggetti esercenti attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono tenuti ad inviare presso l’azienda USL competente copia delle analisi annuali chimiche e microbiologiche eseguite ai sensi dell’articolo 17 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali).
3. Nell’allegato H sono disciplinati in particolare i seguenti oggetti:
a) modalità di trasporto dei campioni e definizione del personale competente all’esecuzione dei prelievi;
b) modalità di effettuazione dei controlli analitici e di ripartizione dei relativi costi;
c) metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico - fisici e microbiologici;
d) procedure per l’emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l’invio dei referti analitici.


Capo VI
Norma finale


ARTICOLO 26
Entrata in vigore del regolamento


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 24 marzo 2009


Deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 204 di approvazione del Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).


ALLEGATO 1
Allegato A Elaborati tecnici per il rilascio del permesso di ricerca (art.10 comma 1)
L’istanza per la richiesta del permesso di ricerca è corredata dai seguenti elaborati tecnici forniti su supporto informatico CD nei formati .doc, .dwg o .dxf, shape files o .e00 o in cartaceo (le mappe presentate nelle scale richieste devono essere elaborate sulla carta tecnica regionale di base 1:2000):
a) corografia a scala 1:25.000 con riportati il perimetro del permesso di ricerca con i vertici numerati, ed i confini comunali e provinciali;
b) mappa dell’area in cui si intendono svolgere le ricerche, con indicati i vertici numerati in ordine progressivo, i lati che uniscono i vertici evidenziati con linea rossa, le coordinate Gauss Boaga dei vertici, la descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l’individuazione dei lati. Tale mappa è redatta su carta tecnica regionale alla scala 1:10.000;
c) mappa con riportati gli stessi elementi detti alla lettera b), ma redatta su planimetria catastale aggiornata alla scala 1:10.000;
d) piano parcellare in forma tabellare dove, per ogni particella ricadente nell’area in cui si intende svolgere la ricerca, sono indicati il comune, il foglio di mappa e il numero di particella, la ditta catastale e la ditta proprietaria se diversa. Per le particelle che cadono a cavallo del limite dell’area di ricerca nella tabella è indicata anche la superficie della quota parte ricadente all’interno dell’area di ricerca;
e) carta dell’uso del suolo alla scala 1:10.000 aggiornata alla data di presentazione dell’istanza, comprendente l’area in cui si intendono svolgere le ricerche più un congruo intorno;
f) relazione geologica sulla zona interessata alla ricerca, a firma di tecnico abilitato, da cui
emerga il quadro dettagliato geo-morfologico, geologico strutturale e idrogeologico, l’ubicazione di sorgenti o pozzi esistenti, le informazioni circa il loro uso attuale, la caratterizzazione chimico-fisica delle eventuali acque sotterranee affioranti nell’area e di quelle obiettivo della ricerca, e ogni altro elemento utile alla comprensione del modello idrogeologico alla scala del bacino di ricarica.
Nel caso che l’area di ricerca ricada in zona soggetta a vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), la relazione geologica evidenzia il rispetto di tali disposizioni.
Nel caso che l’area di ricerca ricada, anche parzialmente, nei comuni di Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Ponte Buggianese e Pieve a Nievole, soggetti alla tutela del bacino idrologico di Montecatini, la relazione geologica prende in esame tutti gli aspetti relativi alle possibili interferenze con il bacino idrotermale di Montecatini.
g) programma dei lavori di ricerca contenente:
1) il piano di massima degli studi e dei lavori che si intendono eseguire finalizzati alla captazione di sorgenti o al rinvenimento di falde acquifere non affioranti;
2) il programma dei successivi studi sull’acqua rinvenuta per la caratterizzazione idrogeologica, geochimica e delle proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;
3) il programma di massima delle prove di portata e di svolgimento dei lavori di ricerca;
4) l’indicazione della spesa prevista e dei tempi di attuazione;
5) l’indicazione dell’uso e dell’ipotetica portata, previsti per la futura utilizzazione;
h) studio di massima per la valutazione delle modifiche ambientali che le attività di ricerca programmate comportano sull’ambiente;
i) carta in scala 1:10.000, con indicazione del perimetro dell’area di ricerca, riepilogativa dei vincoli territoriali ed ambientali gravanti sull’area stessa.


ALLEGATO 2
Allegato B Documenti per il rilascio del permesso di ricerca (art. 10 comma2)
L’istanza per la richiesta di rilascio del permesso di ricerca è corredata dei seguenti documenti:
a) relazione esplicativa inerente i mezzi di finanziamento previsti per l’attuazione del programma dei lavori di ricerca, da completare, all’atto del rilascio del permesso di ricerca, con polizza fidejussoria a favore del comune, corrispondente a non meno del 20 per cento dell’importo totale degli investimenti di cui al programma dei lavori;
b) l’atto costitutivo e lo statuto nel caso di società;
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio sul quale siano riportati l’attestazione di assenza di procedure fallimentari o concorsuali e l’accertamento antimafia;
d) nota sulle esperienze imprenditoriali e attività economiche e lavorative pregresse;
e) individuazione e curriculum vitae del direttore dei lavori di ricerca.


ALLEGATO 3
Allegato C Elaborati tecnici per il rilascio della concessione di coltivazione(art. 17 comma 1)
L’istanza per l’ottenimento della concessione di coltivazione è corredata dai seguenti elaborati
progettuali forniti su supporto informatico CD nei formati .doc, .dwg o .dxf, shape files o .e00 o in cartaceo (le mappe presentate nelle scale richieste devono essere elaborate sulla carta tecnica regionale di base 1:2000):
a) programma generale di coltivazione nel quale sono indicate le opere e le attività da eseguire per una corretta e razionale utilizzazione del giacimento, con analisi parallela dei costi necessari alla realizzazione e dei mezzi di finanziamento necessari, oltre a una descrizione dettagliata dei tempi di attuazione (cronoprogramma). Per i primi sei anni detto programma è articolato su basi biennali. In relazione al piano di investimento generale il programma è completato con la redazione di un piano di sfruttamento dei pozzi, delle sorgenti o di altre opere di captazione, oggetto di coltivazione, presenti all’interno dell’area di concessione. Il programma contiene l’indicazione della portata di concessione, che non può superare l’80 per cento della somma della portata di esercizio delle singole opere di presa, determinate durante lo svolgimento del permesso di ricerca.
Tale percentuale può essere elevata fino alla percentuale massima del 90 per cento in presenza di documentate verifiche di sostenibilità;
b) corografia in scala 1:25.000 con indicazione dell’area di interesse e stralcio della carta tecnica regionale (CTR) scala 1:10.000 con indicazione dell’area di concessione;
c) planimetria catastale in scala 1:4.000 o 1:5.000 con indicazione del perimetro di concessione evidenziato con linea rossa continua e numerazione romana dei singoli vertici. Per ogni vertice è prodotta una monografia topografica e fotografica; da quest’ultima si deve evincere con chiarezza la numerazione romana del capitello e la denominazione o la relativa sigla della concessione. La planimetria è completata con il relativo piano parcellare;
d) stralcio della CTR. in scala 1: 10.000 o di maggiore dettaglio a seconda della disponibilità e delle dimensioni della concessione con indicazione:
1) del perimetro della concessione evidenziato con linea rossa continua;
2) delle sorgenti captate, dei pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere presenti all’interno dell’area in concessione e nelle immediate vicinanze;
3) dell’ubicazione dello stabilimento di utilizzazione e del percorso delle condotte adduttrici;
4) della viabilità esistente e di progetto destinata al collegamento dello stabilimento di utilizzazione delle acque.
e) studio di dettaglio del bacino idrogeologico che definisce la caratterizzazione dello stesso in relazione a tutti gli aspetti che interessano la risorsa composto da:
1) studio morfologico e geologico del bacino che deve essere preceduto dall’acquisizione presso le sedi opportune degli studi maggiormente significativi a carattere geologico, idrogeologico,
minerario e geotermico eseguiti, a vario titolo, nell’ambito della concessione. Lo studio come sopra descritto deve essere completato dalla documentazione grafica di seguito riportata;
1.1 carta geologica comprensoriale (scala 1:25.000);
1.2 carta geologica di dettaglio (scala 1:10.000);
1.3 sezioni geologiche in numero adeguato (scala 1:10.000);
1.4 carta geostrutturale che riassuma i dati relativi a fratturazioni, lineazioni e faglie;
1.5 carta dei dati di base in cui vengono evidenziati studi e perforazioni a suo tempo eseguite nell’area richiesta in concessione e nelle immediate vicinanze.
2) studio idrogeologico del bacino con particolare riferimento alle aree di alimentazione definite anche attraverso l’esecuzione di analisi geochimiche.
Lo studio è completato dalla documentazione grafica di seguito riportata:
2.1 grafici e tabelle relative alla piovosità ed alla temperatura di un congruo periodo di osservazione delle stazioni termo-pluviometriche prossime all’area in concessione;
2.2 carta idrogeologica di sintesi del bacino (scala 1:10.000) con indicazioni della permeabilità dei terreni in affioramento, delle sorgenti perenni e non, dei pozzi e delle opere di presa, delle faglie o delle fratture presenti o presunte, e dell’assetto piezometrico e degli assi di flusso delle acque sotterranee (ove note);
2.3 sezioni idrogeologiche con evidenziate le successioni dei terreni suddivisi in base alla permeabilità ottenuta dall’indagine geognostica e lo schema idrogeologico di alimentazione della sorgente o del pozzo;
2.4 schema di captazione dell’acquifero (sorgente o pozzo) e caratteristiche salienti dell’opera;
2.5 caratterizzazione dell’acquifero in relazione ai dati acquisiti nel corso delle perforazioni e delle indagini eseguite (eventuali Logs, ecc.);
3) carta di vulnerabilità;
4) certificati degli accertamenti geochimici (chimici e isotopici) e microbiologici eseguiti presso laboratori specializzati durante tutto il periodo necessario alla conclusione del permesso di ricerca;
f) proposta di delimitazione delle zone di rispetto su planimetria in scala 1:2000 supportata dai seguenti elaborati tecnici:
1) carta dell’uso del suolo con indicazione delle colture in atto e delle relative pratiche
agronomiche, aggiornata alla data di presentazione dell’istanza;
2) carta con l’individuazione dei centri di pericolo quali: discariche, cave, impianti industriali e artigianali, reti tecnologiche di servizio, isole
ecologiche, punti di raccolta rifiuti, cimiteri, depuratori, centri abitati, mattatoi, distributori di carburante, vie di comunicazione;
3) carta della vulnerabilità integrata contente l’integrazione e il confronto fra le carte di cui ai punti 1) e 2) e la cartografia idrogeologica di cui alla lettera e), che specifica quattro tipi di classi di vulnerabilità:
irrilevante, bassa, media e alta.


ALLEGATO 4
Allegato D Documenti per il rilascio della concessione di coltivazione (art.17 comma 2)
L’istanza per la richiesta di rilascio della concessione anche ai fini di una trasparente realizzazione della procedura di convenzione, di cui all’art. 14 comma 7, art. 22 comma 5 e art. 26 comma 1, è corredata dai seguenti documenti:
a) programma dei lavori, delle strutture e delle iniziative previsti dal
piano industriale, direttamente e indirettamente connessi alla salvaguardia e alla valorizzazione della risorsa idrica, articolati nell’arco temporale della concessione, individuazione degli investimenti finanziari diretti e attivabili e relative fonti di finanziamento, range dei livelli occupazionali diretti previsti e ricadute economiche e occupazionali indirette prevedibili sul territorio;
b) atto costitutivo e statuto nel caso di società;
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio sul quale siano
riportati l’attestazione di assenza di procedure fallimentari o concorsuali e l’accertamento antimafia;
d) bilanci degli ultimi due anni o, qualora di nuova costituzione, da
idonee garanzie bancarie;
e) nota sulle esperienze imprenditoriali e attività economiche e
lavorative pregresse;
f) individuazione e curriculum vitae del direttore dei lavori.


ALLEGATO 5
Allegato E Elenco delle indicazioni da riportare in etichetta (articolo23)
1. Ai fini del controllo ufficiale, il comune trasmette copia degli stampati delle etichette inviati dall’esercente delle attività di utilizzazione di acqua minerale di cui all’articolo 41 della l.r. 38/2004, ogni qualvolta vi siano delle variazioni nell’etichettatura, all’azienda USL e al laboratorio per le analisi chimiche competente per il controllo ufficiale nell’ambito del sistema integrato dei laboratori di cui alla deliberazione della Giunta
regionale relativa all’approvazione dei criteri operativi per la realizzazione del sistema integrato dei laboratori della Toscana, adottata in attuazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana, ARPAT, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e le organizzazioni sindacali per la realizzazione di un sistema integrato dei laboratori.
2. Le indicazioni da riportare in etichetta sono le seguenti:
a) “acqua minerale naturale” integrata, se del caso, con le seguenti
denominazioni:
1) «totalmente degassata», se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;
2) «parzialmente degassata», se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;
3) «rinforzata con il gas della sorgente», se il tenore di anidride
carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;
4) «addizionata di anidride carbonica», se all’acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o
giacimento;
5) «naturalmente gassata» o «effervescente naturale», se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell’acqua minerale naturale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l’imbottigliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali;
b) la denominazione dell’acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;
c) l’indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi
effettuate, identificata almeno dai seguenti parametri:
1) temperatura alla sorgente;
2) pH alla temperatura dell’acqua alla sorgente;
3) conducibilità elettrica specifica a 20 °C;
4) residuo fisso a 180 °C;
5) durezza totale in °F;
6) anidride carbonica libera alla sorgente;
7) sodio;
8) potassio;
9) calcio;
10) magnesio;
11) ione ammonio;
12) fluoruri;
13) cloruri;
14) nitrati;
15) bicarbonati;
16) solfati;
17) silice;
18) altri anioni e cationi presenti in misura almeno del 10% in peso
rispetto al residuo fisso o
che siano rilevanti ai fini delle proprietà favorevoli alla salute;
d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui alla lettera c) e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;
e) il volume nominale;
f) l’esercente delle attività di utilizzazione di cui all’articolo 41 della l. r. 38/2004 ed il luogo dove ha sede lo stabilimento;
g) il termine minimo di conservazione nelle forme previste dall’articolo 10
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive
89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari);
h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto
all’articolo 13, comma 6, lettera a), del d.lgs. 109/1992;
i) informazioni circa gli eventuali trattamenti e operazioni di cui
all’articolo 33 della l. r. n.38/2004, ed in particolare l’indicazione
prevista dal decreto ministeriale 11 settembre 2003 per le acque sottoposte al trattamento di ozonizzazione;
j) per le acque minerali naturali la cui concentrazione di fluoro è superiore a 1,5 mg/l, deve essere riportata la seguente indicazione in
etichetta: «Contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a sette anni».
Detta indicazione deve figurare in prossimità immediata della denominazione dell’acqua minerale naturale, in caratteri nettamente visibili.
k) Sulle etichette possono essere riportate inoltre:
1) indicazioni circa l’appartenenza del giacimento di acqua minerale naturale e di sorgente a parchi, riserve e territori protetti.
2) l’indicazione della partecipazione dell’esercente di cui alla lettera f) a progetti ed iniziative in campo sociale, umanitario, culturale e sportivo.


ALLEGATO 6
ALLEGATO F Caratteristiche tecniche e costruttive dei pozzi impiegati perl’emungimento e delle opere di presa delle acque minerali naturali e disorgente. Requisiti igienico- sanitari dei materiali destinati a venirea contatto con l’acqua (articolo 24)
1. La parte superficiale del pozzo deve essere contenuta in un’apposita cabina in uso esclusivo, accessibile al solo personale addetto, che potrà essere interrata, seminterrata o preferibilmente sopra suolo in relazione alle possibilità tecniche. Tale cabina deve avere:
a) dimensioni tali da consentire l’agevole accesso e libertà di movimento agli operatori addetti alla manutenzione e agli operatori di vigilanza;
b) adeguate serrature per impedire l’accesso ad estranei;
c) sufficiente aerazione;
d) caratteristiche ed attrezzature tali da restare sempre esente
da ristagni d’acqua sul pavimento e da infiltrazioni d’acqua dalle pareti e dalla copertura;
e) un cordolo in cemento di almeno 30 cm che circondi interamente il perimetro;
f) pavimenti e pareti lavabili e sanificabili;
g) aperture protette con reti a maglia fine.
La captazione deve essere dotata di un apposito rubinetto di prelievo,
facilmente accessibile e che sia possibile flambare.
2. Le sorgenti naturali possono essere utilizzate a condizione che l’opera di
captazione raggiunga l’emergenza nella parte naturalmente protetta della falda, in modo da evitare infiltrazioni locali di acque superficiali. Le opere di presa devono avere le seguenti caratteristiche costruttive:
a) accessibilità per le dovute ispezioni;
b) realizzazione con materiali idonei al contatto con l’acqua minerale naturale e di sorgente in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, chimico-fisica, fisica e microbiologica dell’acqua e consentire un’efficace e rapida sanificazione;
c) predisposizione di un apposito rubinetto di prelievo, facilmente
accessibile e che sia possibile flambare.
d) presenza di una vasca di calma e di sedimentazione;
e) presenza di una vasca di partenza nella quale l’acqua captata deve arrivare attraverso uno stramazzo, che permetta la misura di portata. La vasca di partenza deve essere dotata dei seguenti elementi:
1) una copertura in materiale trasparente, resistente agli sbalzi termici ed ai sanificanti;
2) un adeguato sistema sigillante per impedire l’accesso di sostanze
gassose, liquide e solide dall’esterno, nonché di insetti e microrganismi;
3) uno scarico di fondo, realizzato in modo da non permettere
infiltrazioni dall’esterno e per consentire lavaggi con idoneo disinfettante da impiegare prima di utilizzare la vasca e durante le manutenzioni in corso d’esercizio;
4) uno sfioratore collegato allo scarico per allontanare le acque
eccedenti durante i periodi di piena della sorgente;
5) un tubo di partenza posto ad un livello di almeno 1 m sotto lo
stramazzo di arrivo e di almeno 30-50 cm più in alto della platea di fondo;
6) un ingresso d’aria posto sul tubo di partenza, dotato di sistema di
filtrazione per evitare contaminazioni fisiche da corpi estranei e
contaminazioni microbiologiche.
3. Le opere di cui ai punti 1 e 2 devono essere protette dalle aree di
salvaguardia identificate in conformità alle disposizioni dell’articolo 18 della l.r. 38/2004; devono essere garantiti in particolare l’allontanamento ed il convogliamento delle acque di scolo del terreno circostante la captazione in modo da evitare ristagni ed infiltrazioni che possano raggiungere il giacimento sotterraneo.
4. Gli interventi sulle opere di captazione esistenti di cui all’articolo 24, comma 2, sono i seguenti:
a) sostituzione della pompa e della colonna di mandata con modifiche alle opere idrauliche alla testa pozzo;
b) interventi di ricondizionamento o di sostituzione anche parziale della tubazione di rivestimento del pozzo che necessitino dell’estrazione della pompa;
c) interventi di modifica e di manutenzione straordinaria delle opere
murarie (cabina, pozzetto, etc.) contenenti la testa pozzo;
d) interventi di modifica e di manutenzione straordinaria dei serramenti di accesso alla testa pozzo;
e) interventi di modifica e di manutenzione straordinaria dell’opera di presa della sorgente naturale nella parte più prossima alla scaturigine, che siano diretti a ridurre le perdite di acqua o ad impedire infiltrazioni di acque superficiali;
f) interventi di modifica e di manutenzione straordinaria delle opere
murarie destinate a proteggere l’opera di presa della sorgente naturale (cabina, accesso, vasche di decantazione, etc.);
g) interventi di modifica e di manutenzione straordinaria dei serramenti di accesso all’opera di presa della sorgente naturale.
5. Il materiale di confezionamento delle acque minerali naturali e di sorgente deve essere conforme al decreto ministeriale 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale), al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) e al regolamento (CE )1935/2004 riguardante oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.


ALLEGATO 7
ALLEGATO G Contenuto della dichiarazione di inizio dell’attività di utilizzazionedell’acqua minerale naturale e di sorgente
1. Nella dichiarazione per l’avvio dell’attività di utilizzazione di acqua
minerale naturale e di sorgente l’interessato dichiara:
a) i dati anagrafici;
b) la tipologia di utilizzazione;
c) il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento
CE 852/2004;
d) il possesso dei requisiti tecnici di cui all’articolo 42 della
l.r.38/2004;
e) il possesso dei requisiti specifici per tipologia di utilizzazione;
f) il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica ed
edilizia, ambientale, di sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio.
In relazione alla specifica tipologia di utilizzazione l’interessato allega i documenti o ne dichiara il possesso come indicato nei seguenti paragrafi.
A. CONFEZIONAMENTO E VENDITA DI ACQUA MINERALE NATURALE E DI SORGENTE, E DI ACQUA TERMALE UTILIZZATA PER CURE IDROPINICHE IN STABILIMENTI TERMALI
1. Per l’avvio dell’attività di confezionamento e vendita di acqua minerale naturale e di sorgente e di acqua termale utilizzata per cure idropiniche in stabilimenti termali, alla dichiarazione sono allegati i seguenti documenti:
a) planimetria dello stato di fatto e di progetto di tutti i locali dello
stabilimento sede dell’attività, compresi gli ambienti accessori ed i
magazzini;
b) schema impiantistico delle linee idrauliche e di tutti gli impianti di
produzione;
c) relazione tecnica del progettista degli impianti sulle caratteristiche tecniche e produttive dei macchinari e delle attrezzature;
d) relazione idrogeologica sul giacimento di acqua;
e) copia del certificato di analisi chimica, chimico- fisica e microbiologica della singola captazione o dell’eventuale miscela per l’identificazione delle analisi da riportare in etichetta;
f) bozza delle etichette e degli stampati accessori;
g) relazione sulla conformità di ambienti, macchinari e impianti alle norme vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) valutazione dell’impatto acustico;
i) certificato di analisi microbiologiche di campioni prelevati alla
captazione, ai serbatoi di accumulo, alla linea di imbottigliamento, e del prodotto imbottigliato. Le analisi devono verificare la conformità di tutti i parametri previsti dal d.m. 542/1992.
2. Per l’avvio dell’attività di confezionamento e vendita di acqua minerale naturale e di sorgente e di acqua termale utilizzata per cure idropiniche in stabilimenti termali l’interessato dichiara il possesso dei seguenti documenti:
a) atto di riconoscimento ministeriale dell’acqua minerale naturale e di sorgente;
b) eventuali relazioni farmacologiche, tossicologiche e clinico- fisiologiche;
c) certificati delle analisi stagionali chimiche, chimico- fisiche e
microbiologiche con allegati verbali di prelievo;
d) atto di assegnazione della concessione di coltivazione per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale naturale o di sorgente;
e) autorizzazione provinciale all’emissione in atmosfera, se necessaria;
f) autorizzazione provinciale agli scarichi delle acque reflue;
g) relazione sulla gestione dei rifiuti;
h) dichiarazione di conformità antincendio dei locali, se necessaria.
B. ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DI BEVANDE ANALCOLICHE
1. Per l’avvio dell’attività di preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate
confezionate in recipienti chiusi) alla dichiarazione sono allegati i seguenti documenti:
a) planimetria dello stato di fatto e di progetto dei locali dello
stabilimento sede dell’attività di produzione delle bevande, compresi gli ambienti accessori ed i magazzini;
b) schema impiantistico delle linee idrauliche e di tutti gli impianti di
produzione delle bevande;
c) relazione tecnica del progettista degli impianti sulle caratteristiche tecniche e produttive dei macchinari e delle attrezzature;
d) identificazione relativa alla tipologia delle bevande in preparazione, e) bozza delle etichette e degli stampati accessori.
2. Per l’avvio dell’attività di preparazione di bevande analcoliche
l’interessato dichiara la conformità dei componenti delle bevande al d.p.r. 719/1958 e al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n.209 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella
preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE).
C. ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE DI COSMETICI
1. Per l’avvio dell’attività di preparazione di cosmetici il dichiarante
allega la seguente documentazione :
a) relazione sul sistema di accumulo e trasporto dell’acqua minerale naturale e di sorgente;
b) identificazione della tipologia dei cosmetici preparati.
D. ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE IN SITO
1. Per l’avvio dell’attività di somministrazione in sito delle acque minerali naturali e di sorgente, ad esclusione delle acque di tipo termale destinate alle cure idropiniche, il dichiarante allega la seguente documentazione:
a) planimetria degli spazi sede dell’attività di somministrazione;
b) schema impiantistico delle linee idrauliche e di tutti gli impianti di
erogazione;
c) relazione tecnica del progettista degli impianti sulle caratteristiche tecniche e produttive dei macchinari e delle attrezzature;
d) certificato di analisi microbiologiche e chimiche di campioni prelevati all’ingresso ed all’uscita del sistema di erogazione; le analisi devono
verificare la conformità di tutti i parametri previsti dal d.m. 542/1992.
E. ATTIVITÀ DI MISCELAZIONE DI CAPTAZIONE DIVERSA NELL’AMBITO DELLA STESSA
ACQUA MINERALE NATURALE E DI SORGENTE
1. Per l’avvio dell’attività di miscelazione di captazione diversa nell’ambito dello stesso giacimento di acqua minerale naturale e di sorgente il
dichiarante allega la seguente documentazione:
a) relazione idrogeologica sulla nuova captazione nella quale si evidenzi l’appartenenza dell’acqua emunta dalla nuova captazione allo stesso giacimento di acqua minerale naturale o di sorgente già autorizzato e la corrispondenza dei parametri chimici e chimico-fisici dell’acqua emunta dalla nuova captazione con quelli dell’acqua minerale naturale o di sorgente già
autorizzata dal Ministero della Salute;
b) copia delle quattro analisi stagionali chimiche, chimico-fisiche e
microbiologiche sulla nuova captazione con i relativi verbali di prelievo e la relazione tecnica finale nella quale si dichiari l’appartenenza dell’acqua emunta dalla nuova captazione allo stesso giacimento di acqua minerale naturale o di sorgente già autorizzato e la corrispondenza dei parametri chimici e chimico-fisici dell’acqua emunta dalla nuova captazione con quelli dell’acqua minerale naturale e di sorgente già autorizzata dal Ministero della Salute;
c) copia del certificato di analisi chimica, chimico- fisica e microbiologica della miscela per l’identificazione delle analisi da riportare in etichetta;
d) schema impiantistico delle linee idrauliche e di tutti gli impianti dalle captazioni all’ingresso in stabilimento con particolare riguardo al sistema di miscelazione;
e) relazione tecnica del progettista degli impianti sulle caratteristiche tecniche e produttive dei macchinari e delle attrezzature.


ALLEGATO 8
ALLEGATO H Disciplina del controllo ufficiale sulle attività di utilizzazionedelle acque minerali naturali e di sorgente (articolo 25)
1. I settori di igiene degli alimenti e nutrizione delle Aziende USL,
competenti per il controllo ufficiale delle acque minerali naturali e di
sorgente, operano in conformità alla norma ISO 9001:2000, come indicato dalla deliberazione del Consiglio regionale che approva il piano sanitario regionale 2008-2010, e secondo le indicazioni delle linee guida del Ministero della Salute del 31 maggio 2007.
2. Sono vigenti le seguenti frequenze minime di controllo, sino alla
definizione delle frequenze di controllo individuate dalla classificazione di ogni impresa di imbottigliamento eseguita in base alla categorizzazione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla deliberazione della
Giunta Regionale che approva le linee di indirizzo per il controllo ufficiale degli esercizi di commercio al dettaglio:
a) per i controlli di tipo microbiologico e chimico delle acque minerali naturali e di sorgente:
1) alla captazione (sorgente, pozzo, ecc.): un controllo all’anno;
2) alla linea di imbottigliamento e ai depositi di stoccaggio delle confezioni presso lo stabilimento: un controllo ogni quattro mesi;
3) ai depositi dei rivenditori all’ingrosso ed ai punti vendita: con frequenza stabilita nell’ambito della programmazione regionale dei controlli nel settore alimentare.
b) per i controlli di tipo chimico dei contenitori: un controllo ogni sei
mesi. Sono campionate tutte le tipologie di contenitori presenti in
stabilimento (vetro, PET, cartone politenato, etc.) con le modalità indicate nella sezione 1 punto 3.
SEZIONE 1 – CAMPIONAMENTO
1. Il campione è composto da un numero diverso di aliquote, in relazione al luogo dove avviene il campionamento e alle esigenze dell’esercente delle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente.
2. Nel caso di prelievo di acqua minerale naturale e di sorgente le aliquote sono identificate nel modo seguente:
a) campionamento alla captazione:
1) analisi microbiologica: 3 l di acqua suddivisa in tre contenitori sterili da 1 l;
2) analisi chimica e chimico- fisica: volume determinato dal laboratorio in base alla necessità analitiche;
Dovrà essere prelevata una sola aliquota, in quanto accertamento non ripetibile.
b) campionamento di prodotto confezionato:
1) se i contenitori hanno capacità uguale o superiore ad 1 l: tre contenitori;
2) se i contenitori hanno capacità inferiore ad 1 l: un numero di contenitori necessario al raggiungimento della quantità di 3 l di acqua per la formazione dell’aliquota; i contenitori che hanno capacità di circa 1 l (ad esempio, 92 cl) si possono assimilare a quelli di 1 l.
Nel caso in cui sia prelevata acqua minerale naturale e di sorgente allo stabilimento di imbottigliamento, presso gli eventuali depositi di accumulo, sul prodotto confezionato (in produzione o presente in magazzino, in ingresso e in uscita dalle linee di erogazione self-service se presenti), dovranno essere prelevate quattro aliquote da destinare secondo lo schema seguente:
Aliquota Destinazione Uso 1° Laboratorio Analisi 2° Laboratorio Eventuale analisi di revisione per l’I.S.S. 3° Laboratorio A disposizione dell’Autorità sanitaria o giudiziaria 4° Stabilimento A
disposizione dell’Azienda
Nel caso in cui sia prelevata acqua presso i rivenditori all’ingrosso ed i punti vendita dovranno essere prelevate cinque aliquote, da destinare secondo lo schema seguente:
Aliquota Destinazione Uso 1° Laboratorio Analisi 2° Laboratorio Eventuale analisi di revisione per
l’I.S.S. 3° Laboratorio A disposizione dell’Autorità sanitaria o giudiziaria 4° Laboratorio A
disposizione dell’Azienda 5° Rivenditore A disposizione dell’Azienda
Nel caso in cui l’esito delle analisi sia favorevole, tutte le aliquote del campionamento potranno essere eliminate dopo trenta giorni dalla data del prelievo o secondo quanto stabilito da procedure interne di ciascun laboratorio.
3. Nel caso di analisi dei contenitori le aliquote sono identificate nel modo seguente:
a) una porzione di tre contenitori vuoti, o pieni nel caso di cartone
politenato.
Dovranno essere prelevate quattro aliquote da destinare secondo lo schema seguente:
Aliquota Destinazione Uso 1° Laboratorio Analisi 2° Laboratorio Eventuale analisi di revisione per
l’I.S.S. 3° Laboratorio A disposizione dell’Autorità sanitaria o giudiziaria 4° Stabilimento A
disposizione dell’Azienda
Nel caso in cui vi sia la presenza contemporanea di contenitori prodotti con materiali diversi, devono essere campionate tutte le tipologie presenti. Nel caso in cui l’esito delle analisi sia favorevole, tutti i campioni non
utilizzati per le analisi potranno essere eliminati subito dopo l’esito delle analisi.
4. Ogni aliquota di campione prelevato è accompagnata da un verbale conforme
al decreto dirigenziale di approvazione della modulistica per lo svolgimento
delle attività di prelievo dei campioni di alimenti, di cui alla deliberazione
della Giunta regionale recante linee di indirizzo per l’applicazione dei criteri microbiologici agli alimenti ai sensi del regolamento (CE)
n.2073/2005, e integrato, se necessario, con i valori delle misure relative alla temperatura, all’anidride carbonica ed al pH alla sorgente e con l’esito della prova del cloro libero residuo e della determinazione dei perossidi per i campioni di acqua minerale naturale e di sorgente non imbottigliata.
5. La conformità della procedura di prelievo dei campioni alle disposizioni di cui ai punti precedenti è necessaria per il corretto e valido svolgimento del controllo ufficiale. Sono fatte salve procedure di campionamento diverse rispetto a quanto previsto dal presente regolamento in caso di prelievi eseguiti nell’ambito di procedimenti per il riconoscimento di acqua minerale naturale e di sorgente e per i rinnovi quinquennali delle analisi da riportare in etichetta.
SEZIONE 2 – TRASPORTO DEI CAMPIONI E PERSONALE COMPETENTE AL PRELIEVO.
1. I campioni di acqua minerale naturale e di sorgente non confezionata (prelevati cioè alla captazione ed alla linea di imbottigliamento) da
sottoporre alle analisi microbiologiche, devono essere trasportati secondo le procedure operative stabilite dai laboratori a cui sono destinati i campioni e che operano in ottemperanza alla norma tecnica ISO/IEC 17025:2005.
2. I campioni da sottoporre alle analisi microbiologiche devono essere sottoposti ad analisi prima possibile ed al massimo entro ventiquattro ore dal prelievo. La conservazione dei campioni deve avvenire in modo conforme alle disposizioni previste dalle procedure interne del laboratorio e dalle
metodiche analitiche.
3. I campioni prelevati per l’esecuzione delle analisi chimiche e chimico - fisiche devono essere trasportati secondo le procedure operative stabilite dai laboratori a cui sono destinati i campioni e che operano in ottemperanza alla norma tecnica ISO/IEC 17025:2005. La conservazione dei campioni deve avvenire in modo conforme alle disposizioni previste dalle procedure interne del laboratorio e dalle metodiche analitiche.
4. I prelievi di acqua minerale naturale e di sorgente non confezionata, effettuati presso lo stabilimento di imbottigliamento, alla captazione, ai serbatoi di accumulo, alla linea di imbottigliamento ed agli erogatori self-service, e i prelievi di acqua minerale naturale e di sorgente imbottigliata effettuati presso lo stabilimento di imbottigliamento o presso i depositi di stoccaggio dello stabilimento, i rivenditori all’ingrosso e i punti vendita, sono eseguiti dal personale dei settori di igiene e sanità pubblica o di igiene degli alimenti e nutrizione delle aziende USL competenti per territorio.
SEZIONE 3 – METODI DI ANALISI.
1. I metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici e chimico - fisici devono essere compatibili con le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 29 dicembre 2003 (Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle
caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al d.m. 542/1992), e con le condizioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente.2. I metodi analitici per la determinazione dei parametri microbiologici devono essere compatibili con le disposizioni di cui alla circolare del
Ministro della Sanità 13 settembre 1991, n.17 (Analisi microbiologiche di acque minerali naturali) e al decreto del Ministro della Sanità del 13 gennaio 1993 (Metodi di analisi per la valutazione delle caratteristiche
microbiologiche e di composizione delle acque minerali naturali e modalità per
i relativi prelevamenti dei campioni).
3. Le metodiche analitiche di cui ai punti precedenti potranno essere variate al fine di adeguarle al progresso tecnico - scientifico e alle norme emanate dal Ministero della Salute.
SEZIONE 4 – PARAMETRI CHIMICI E CHIMICO- FISICI
1 - Parametri minimi obbligatori da ricercare
a) temperatura alla sorgente
b) pH alla temperatura dell’acqua alla sorgente
c) conducibilità elettrica specifica a 20 °C
d) residuo fisso a 180 °C *
e) durezza totale
f) bicarbonati
g) solfati
h) nitrati
i) nitriti
j) fluoruri
k) cloruri
l) sodio
m) potassio
n) calcio
o) magnesio
p) ione ammonio
q) composti organoalogenati (cloroformio, bromoformio,
diclorobromometano, dibromoclorometano, tricloroetilene, tetracloroetilene);
eventuali altri composti sulla base delle conoscenze che possono interessare l’area di ricarica dell’acquifero.
*Il residuo fisso può essere calcolato dalla conducibilità (moltiplicando per un fattore di conversione) o dal contributo degli anioni, dei cationi e della silice. Con questo metodo occorre tenere conto della trasformazione dello ione bicarbonato.
2 – Parametri da ricercare per situazioni particolari.
a) In acque naturalmente ricche di ferro e manganese e che sono state sottoposte a trattamento per la loro rimozione con aria: ferro e manganese.
b) In acque naturalmente ricche di arsenico, ferro e manganese e che sono state sottoposte a trattamento per la loro rimozione con aria contenente ozono: arsenico, ferro, manganese, bromato, ozono e bromoformio.
c) Sulla base delle caratteristiche litologiche che possono determinare arricchimenti per cause naturali di metalli pesanti ed altri elementi:
antimonio, arsenico, bario, boro, cadmio, cromo, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame e selenio.
Sulla base delle conoscenze delle pressioni ambientali che possono interessare l’area di ricarica dell’acquifero, oppure in relazione alla tipologia della localizzazione dell’area di captazione (area remota, area a bassa e media presenza antropica), oppure sulla base delle criticità evidenziate nei
precedenti controlli è necessario ricercare anche in parte i parametri indicati nella seguente tabella:
N° Parametro Limiti minimi di rendimento richiesti (***) ai metodi analitici (LMRR) (µg/L) 1* Agenti tensioattivi 50 (come LAS) 2* Oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati 10 3* Benzene 0,5 4* Idrocarburi policiclici aromatici: Benzo (a) pirene 0,003 Benzo (b) fluorantene 0,006 Benzo (k) fluorantene 0,006 Benzo (g,h,i) terilene 0,006 Dibenzo (a,h) antracene 0,006 Indeno (1,2,3-cd) pirene 0,006 Altri 0,006 5* Antiparassitari (**) (singolo composto) (insetticidi, erbicidi, fungicidi, nematocidi, acaricidi, alghicidi, rodenticidi, prodotti connessi e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione) 0,05 Aldrin, dieldrin, eptacloro, eptacloro epossido (singoli composti) 0,01 6* Policlorobifenili (per singolo congenere) 0,05 7* Composti organoalogenati che non rientrano nelle voci 5 e 6 (singolo composto): Cloroformio, clorodibromometano, diclorobromometano, bromoformio 0,5 Tricloroetilene, tetracloroetilene, 1-2
dicloroetano ed altri 0,1 Cianuro Limite massimo ammissibile: 0,010 mg/L
(*) Il metodo utilizzato deve essere indicato nel rapporto di prova.
(**) Tra le classi di composti elencate si devono ricercare quegli
antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi nel territorio influente sulla risorsa interessata. L’elenco di tali composti va richiesto alle locali autorità sanitarie competenti.
(***) Il limite minimo di rendimento richiesto (LMRR) è il contenuto minimo di analita in un campione che deve essere rilevato e confermato.
È fatta salva la facoltà dell’autorità sanitaria competente di inserire
nel controllo analitico chimico la ricerca di ulteriori parametri (bromuro,
ioduro, silice, etc.) in presenza di acque con chimismo particolare o
utilizzate per altri fini oltre all’imbottigliamento (cure idropiniche,
preparazione di cosmetici, etc.).
3 – Valutazione dell’incertezza di misura.
Per incertezza di misura si intende l’intervallo intorno al risultato di una misurazione che si stima possa comprendere una gran parte della distribuzione dei valori ragionevolmente attribuiti all’acqua da misurare. L’intervallo di incertezza contiene presuntivamente il valore esatto con una probabilità del
95 %.I risultati analitici sono accompagnati dai valori dell’incertezza quando i dati sono ad un valore critico, cioè nell’intorno dei valori limite. Il valore critico di ciascun parametro è scelto dai laboratori che eseguono le analisi, mediante criteri da essi individuati in base al sistema di gestione per la qualità.
L’indicazione dell’incertezza di misura riportata sul certificato di analisi deve essere coerente con quanto riportato nel punto 5.4.6 della norma tecnica ISO/IEC 17025:2005.
SEZIONE 5 – PARAMETRI MICROBIOLOGICI
1 - Parametri minimi obbligatori da ricercare e valutazione dei risultati per l’emissione del giudizio di accettabilità.
Coliformitotali Streptococchi fecali Clostridi solfito riduttori Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus 1° Replica 2° Replica 1° Replica 2° Replica UnicaSemina Unicasemina
Unicasemina - - - - - - - ACCETTABILE + - - - - - - RINVIO ALLA 2° ISTANZA + + - - - - - NON
ACCETTABILE - - + - - - - RINVIO ALLA 2° ISTANZA - - + + - - - NON ACCETTABILE - - - - + - - RINVIO
ALLA 2° ISTANZA - - - - - + - NON ACCETTABILE - - - - - - + NON ACCETTABILE + - + - - - - NON
ACCETTABILE + - - - + - - NON ACCETTABILE - - + - + - - NON ACCETTABILE
Coliformitotali Streptococchi fecali Clostridi solfito riduttori Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus 1° Replica 2° Replica 1° Replica 2° Replica Unicasemina Unicasemina
Unicasemina - - - - - - - ACCETTABILE + - - - - - - NON ACCETTABILE - - + - - - - NON ACCETTABILE
- - - - + - - NON ACCETTABILE - - - - - + - NON ACCETTABILE - - - - - - + NON ACCETTABILE
N.B. Per la ricerca dei Coliformi totali e degli Streptococchi fecali, la
positività in 1° replica va intesa come positività in una delle due repliche.


2 – Limiti indicativi per la carica microbica.
Punto prelievo Carica microbica a 20 °Cper 72 ore Carica microbica a 37 °Cper 24 ore sorgente < 20
UFC/ml < 5 UFC/ml linea imbottigliamento < 100 UFC/ml < 20 UFC/ml imbottigliato < 104 UFC/ml per
acque piatte< 103 UFC/ml per acque addizionate di CO2
3 – Valutazione dell’incertezza di misura.
Le analisi dei campioni microbiologici verificano le seguenti caratteristiche intrinseche:
a) instabilità dei campioni biologici, siano essi costituiti da matrici
alimentari o ambientali;
b) variabilità esistente tra i sottocampioni, più elevata di quella derivante dall’esecuzione ripetuta della prova;
c) distribuzione dei microrganismi nel campione che, per quanto resa omogenea, viene rappresentata dalla relazione di uguaglianza tra media e varianza.In considerazione della difficoltosa calcolabilità delle caratteristiche intrinseche mediante algoritmi analitici, il calcolo dell’incertezza di misura nelle analisi microbiologiche viene effettuato con variabili causali discrete, ossia dati di conteggio che seguono prevalentemente il modello di probabilità di Poisson o quello binomiale.
L’indicazione dell’incertezza di misura riportata sul certificato di analisi deve essere coerente con quanto riportato nel punto 6.1.2 della norma UNI CEI ENV 13005: 2000.
SEZIONE 6 – PROCEDURE PER L’EMISSIONE DEL GIUDIZIO DI ACCETTABILITÀ E PER L’INVIO DEI REFERTI ANALITICI.
1. Il giudizio di accettabilità di tipo chimico dell’acqua minerale naturale è espresso in base al rispetto delle seguenti condizioni:
a) assenza di materiali in sospensione sia di natura organica che inorganica e, in generale, assenza di alterazioni delle caratteristiche organolettiche;
b) non superamento dei limiti massimi ammissibili dei parametri di cui all’articolo 6, comma 1, del d.m. 542/1992, ad esclusione delle acque destinate agli usi termali tranne quello idropinico;
c) non rilevazione delle sostanze di cui all’articolo 6, comma 2, del d.m. 542/1992, ricercate con metodiche aventi i limiti minimi di rendimento di cui all’allegato II del d.m. 542/1992, ad esclusione delle acque destinate agli usi termali tranne quello idropinico.
Il giudizio di accettabilità tiene conto della valutazione dell’incertezza di misura secondo le indicazioni di cui alla sezione 4, punto 3.
2. Il solo scostamento (in positivo o in negativo) delle tolleranze sotto indicate non costituisce presupposto per l’emissione del giudizio di non accettabilità, ma, se del caso, per l’aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta. Questo è disposto nel caso in cui si verifichino le condizioni indicate di seguito:
a) scostamento della conducibilità oltre il 15% e della concentrazione di almeno un parametro oltre le tolleranze indicate nel punto b). In questo caso, prima di procedere all’aggiornamento dei dati analitici in etichetta, è
necessario monitorare la composizione dell’acqua per almeno dodici mesi, con frequenza almeno trimestrale, salvo diversa valutazione da parte delle autorità sanitarie competenti;
b) variazione di almeno tre parametri oltre le tolleranze indicate nello schema seguente:
1) per concentrazioni inferiori a 1 mg/l +/- 75 %
2) per concentrazioni comprese tra 1 mg e 3 mg/l +/- 50 %
3) per concentrazioni comprese tra 3 mg e 10 mg/l +/- 25 %
4) per concentrazioni comprese tra 10 mg e 20 mg/l +/- 20 %
5) per concentrazioni superiori a 20 mg/l +/- 15 %
L’aggiornamento anticipato delle analisi da riportare in etichetta è
effettuato quando i parametri sotto osservazione si sono mantenuti stabili per almeno sei mesi, salvo diversa valutazione da parte delle autorità sanitarie competenti.
La periodicità del monitoraggio della composizione dell’acqua può essere ridotta anche a tre mesi e con frequenze dei controlli aumentate fino a cadenze settimanali per comprendere e controllare il fenomeno, salvo diversa valutazione da parte delle autorità sanitarie competenti. Per la valutazione dei parametri le cui concentrazioni si scostano dalle tolleranze indicate alla lettera b), non è necessario associare al dato analitico l’incertezza di misura di cui alla sezione 4 punto 3.
3. Il giudizio di accettabilità di tipo chimico dell’acqua di sorgente è
espresso in base al rispetto delle seguenti condizioni:
a) assenza di materiali in sospensione sia di natura organica che inorganica e, in generale, assenza di alterazioni delle caratteristiche organolettiche;
b) non superamento dei valori di parametro di cui all’allegato 1, parte B e parte C, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31 (“Attuazione delle direttive 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”).
Il giudizio di accettabilità tiene conto della valutazione dell’incertezza di misura secondo le indicazioni di cui alla sezione 4 punto 3.
4. Il giudizio di accettabilità di tipo microbiologico dell’acqua minerale naturale e di sorgente è espresso in base al rispetto delle seguenti
condizioni:
a) assenza di coliformi totali in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;
b) assenza di streptococchi fecali in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;
c) assenza di spore di clostridi solfito riduttori in 50 ml, accertata su
unica semina;
d) assenza di Staphylococcus aureus in 250 ml, accertata su unica semina;
e) assenza di Pseudomonas aeruginosa in 250 ml, accertata su unica semina.
L’accettabilità di un campione dal punto di vista microbiologico si riassume nelle condizioni, intese come eventi minimi sufficienti per emettere il giudizio, riportate nella tabella di cui alla sezione 5 punto 1. Il giudizio di accettabilità tiene conto della valutazione dell’incertezza di misura
secondo le indicazioni di cui alla sezione 5 punto 3.
5. È prevista la determinazione della carica microbica totale a 20 °C ed a 37 °C per campioni di acqua minerale naturale e di sorgente prelevati alla captazione, alla linea di imbottigliamento e nell’imbottigliato durante le varie fasi della commercializzazione. I limiti riportati nella tabella di cui alla sezione 5 punto 2 hanno carattere indicativo poiché la composizione chimica dell’acqua minerale, il microbismo naturale dell’acqua, la durata e la temperatura di stoccaggio dell’imbottigliato ed ulteriori fattori non
permettono di fissare limiti precisi per la carica microbica.
6. Nel caso in cui in un campione siano riscontrati soltanto valori di carica microbica superiori a quelli riportati nella tabella di cui alla sezione 5 punto 2, non è possibile dichiarare il campione non accettabile. E’ necessario effettuare ulteriori analisi, rientranti tra quelli di cui alla sezione 7, sia su altre aliquote del campione in esame che presso lo stabilimento di produzione, sia alla sorgente che alla linea di imbottigliamento.
7. Per l’emissione del giudizio di accettabilità di un campione di acqua minerale naturale e di sorgente, indipendentemente dall’esecuzione di analisi chimiche, chimico - fisiche o microbiologiche, la procedura è la seguente:
a) si esamina la prima aliquota del campione senza avvertire e convocare l’esercente dell’attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente o un suo rappresentante, salvo il caso in cui sia in esame un campione non ripetibile come quello indicato alla sezione 1 punto 2, lettera a);
b) se l’esito delle analisi è favorevole si procede semplicemente alla
comunicazione dell’esito delle analisi con le modalità indicate al punto 8;
c) se l’esito delle analisi è sfavorevole ma rientrante nei casi nei quali è previsto il rinvio di seconda istanza di cui alla sezione 5, si procede
all’esecuzione di un nuovo prelievo per l’effettuazione dell’analisi di
seconda istanza;
d) se l’esito delle analisi è sfavorevole per superamento dei valori limite, con conseguente non accettabilità del campione, la certificazione analitica è inviata, per gli adempimenti di competenza, al soggetto prelevatore. Esso esegue la valutazione del rischio sulla base dei valori analitici riscontrati ed avvia le procedure previste dalla deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto la gestione del sistema regionale di allerta per alimenti e mangimi e l’approvazione delle relative linee guida.
8. La procedura per l’invio dei referti analitici per tutte le tipologie di
analisi è la seguente:
a) i certificati analitici, ossia i rapporti di prova, sono inviati al
prelevatore ed al richiedente le analisi, se diverso dal prelevatore.
b) entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le strutture laboratoristiche che eseguono le analisi chimiche, chimico - fisiche e microbiologiche su campioni di acqua minerale naturale e di sorgente, nonché sui contenitori, inviano al comune competente e alla Regione il riepilogo delle analisi effettuate nei dodici mesi precedenti e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno secondo il seguente schema:
Laboratorio ……………………………………………………… di: …………………………………………..……… Anno: ……………….. PRODUZIONE REGIONALE
(Acque imbottigliate in Toscana) Prodotto Numero totale di campioni Numero di campioni non conformi
Percentuale di campioni non regolari Contaminazione microbiologica Contaminazione chimicae chimico-fisica Contaminazionefisica Etichettatura Materiali a contatto con alimenti Altro Acqua minerale naturale Acqua di sorgente
Laboratorio ……………………………………………………… di: …………………………………………..……… Anno: ……………….. PRODUZIONE extra -
REGIONALE (Acque imbottigliate fuori dalla Toscana) Prodotto Numero totale di campioni Numero di
campioni non conformi Percentuale di campioni non regolari Contaminazione microbiologica
Contaminazione chimicae chimico-fisica Contaminazionefisica Etichettatura Materiali a contatto con
alimenti Altro Acqua minerale naturale Acqua di sorgente
c) entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende USL inviano al comune competente e alla Regione il riepilogo dei controlli ufficiali eseguiti presso gli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente secondo il seguente schema:
Azienda USL n. :………… di …………………………………..……..Anno: ……………………… TOTALE Numero di stabilimenti Numero
di stabilimenti ispezionati Numero totale di ispezioni Numero di stabilimenti che hanno commesso
infrazioni Tipo di infrazione Piano HACCP Igiene ambientale Igiene del personale
Contaminazione chimica e chimico-fisica Contaminazione microbiologica Contaminazione fisica
Materiali a contatto con alimenti Etichettatura Altro
SEZIONE 7 – MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI ANALITICI E COSTI DEL CONTROLLO UFFICIALE.
1. Nel caso in cui sia prelevata acqua minerale naturale e di sorgente alla captazione, allo stabilimento di imbottigliamento, presso i rivenditori all’ingrosso e i punti vendita, dovranno essere determinati:
a) parametri chimici e chimico - fisici indicati nella sezione 4;
b) parametri microbiologici indicati nella sezione 5.
2. I parametri da determinare per il controllo periodico delle migrazioni globali e specifiche dei materiali di composizione usati per il confezionamento dell’acqua minerale naturale e di sorgente sono i seguenti:
a) contenitori di vetro: ricerca di piombo, cadmio, mercurio e cromo;
b) contenitori di PET: analisi dei seguenti parametri:
1) determinazione della migrazione globale e della migrazione dei coloranti del contenitore vuoto tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a 40 C;
2) determinazione della migrazione delle sostanze costituenti il contenitore ed in particolare di acido tereftalico monomero, acido isoftalico monomero, acetaldeide, dimetiltereftalato, monoetilenglicole, dietilenglicole da
eseguirsi sul contenitore tenuto a contatto per dieci giorni a 40 C con acqua distillata. La deerminazione della migrazione specifica non si esegue quando
l’entità della migrazione globale risulta inferiore al valore limite più basso dei parametri oggetto delle prove di migrazione specifica.
c) contenitori i cartone politenato: analisi dei seguenti parametri:
1) determinazione della migrazione globale e della presenza di perossidi sul contenitore pieno di acqua distillata o di acqua minerale naturale e di sorgente per dieci giorni a 40 C;
2) determinazione della presenza di perossidi da eseguirsi sul contenitore tenuto a cotatto per due mesi con acqua minerale naturale e di sorgente
3. I costi relativi al controllo ufficiale sulle acque minerali naturali e di sorgente, ivi compresi quelli relativi al campionamento ed alle analisi, sono determinati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19
novembre 2008, n. 194 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004”.



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