La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana il seguente regolamento:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l’articolo 42, comma 2 dello Statuto;
Vista la Direttiva 2001/42/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (N orme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza);
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 16 maggio 2011 trasmessa, ai fini dell’acquisizione dei pareri, alla competente commissione consiliare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;
Visto il parere della commissione consiliare competente, ne lla seduta del 9 giugno 2011;
Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso il 5 maggio 2011;
Visti i pareri delle competenti strutture ai sensi del regolamento della Giunta n. 2 del 15 novembre 2010;
Vista deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2011, n. 498;
Considerato quanto segue:
1. Le procedure di valutazione dei piani e programmi regionali disciplinate dal D.P.G.R. 2 novembre 2006, n. 51/R (Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale” e dell’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme p er il governo del territorio”) necessitano di una rivisitazione dopo l’esperienza del ciclo di programmazione 2006 -2010;
2. il r.r. 51/2006, inoltre, va sostituito perché è intervenuta la l.r. 10/2010 sulla VAS e quindi vanno adeguate le definizioni nonché, soprattutto, rivisti i rapporti tra VAS e valutazione integrata in modo da evitare duplicazioni di valutazioni sul medesimo piano o programma, nel rispetto della legislazione vigente. 3. La rivisitazione apportata dal presente regolamento concerne, soprattutto, tre aspetti: a) introduzione dell’informativa preliminare di piano o programma in luogo della proposta iniziale di piano o programma prevista dal r.r. 51/2006 in modo che il Consiglio possa esprimere indirizzi su un documento che delinea i contenuti e gli obiettivi essenziali del piano o programma; b) semplificazione degli aspetti meramente procedurali e specialmente della pluralità di passaggi al Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica (NURV), che incentra il suo esame nella verifica della correttezza dell’effettuazione della valutazione; c) delineare la valutazione integrata come parte indefettibile ed importante del piano o programma (art. 4), conservandone inalterati gli elementi oggetto di valutazione (artt. 5 -10). 4. La sostituzione del r.r. 51/2006 e l’entrata in vigore immediata del presente regolamento consente l’applicazione immediata delle nuove procedure al ciclo di programmazione 2011 -2015 in modo tale da consentirne l’avvio e lo svolgimento in modo semplificato rispetto al passato.
5. Il documento elaborato dalla Direzione generale ambiente della Commissione europea sulla “Attuazione della direttiva 2001/42/ce concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” contiene una definizione di progetto che ne chiarisce la portata (punto 3.29).
6. Il parere della competente Commissione consiliare espresso nella seduta del 16 maggio 2011 è accolto con le conseguenti riformulazioni del testo salvo nell’ultimo punto che suggeriva di prevedere l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale; la mantenuta previsione dell’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione (art. 16) risponde, infatti, all’esigenza di applicare immediatamente il regolamento alla nuova programmazione della legislatura 2010-2015.
si approva il presente regolamento
Capo I
Oggetto, ambito di applicazione e responsabilità
ARTICOLO 1
1. Il presente regolamento disciplina il processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione, in attuazione di quanto disposto:
a) dall’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale); b) degli articoli 35 e 38, comma 2 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza).
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai piani e programmi regionali:
a) di cui all’articolo 10 della l.r. 49/1999;
b) di attuazione della disciplina comunitaria e nazionale, in quanto compatibili.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni medesime:
a) ai piani e programmi soggetti a VAS ai sensi della l.r. 10/2010;
b) ai piani e programmi regionali approvati con le procedure della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
ARTICOLO 2
Definizioni.
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) "dirigente responsabile del piano o programma", di seguito indicato come "dirigente responsabile", il dirigente regionale cui compete, in base all’ordinamento interno, la responsabilità della predisposizione di un piano o programma, ivi compresi gli elementi di analisi e valutazione di cui all’articolo 4, comma 1; corrisponde alla figura del "responsabile del procedimento" di cui all’articolo 16 della l.r. 1/2005;
b) "modello analitico", il documento -guida per l’elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dall’articolo 10, comma 1 della l.r. 49/1999, che definisce il percorso logico per la formazione degli atti di programmazione regionale di durata pluriennale;
c) "informativa preliminare di piano o programma", il documento predisposto ai fini dell’informazione al Consiglio regionale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 48 dello Statuto;
d) "proposta di piano o programma", la documentazione predisposta ai fini della concertazione e partecipazione; per i piani e programmi di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 è altresì la proposta della Giunta regionale ai fini dell’adozione del piano o programma da parte del Consiglio regionale e della conseguente partecipazione;
e) “proposta finale di piano o programma": la proposta della Giunta regionale ai fini dell’approvazione del piano o programma da parte del Consiglio regionale, comprendente gli esiti della valutazione e dei processi di concertazione, partecipazione e consultazione ai sensi della l.r. 10/2010;
f) "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone ;
g) “progetti”, anche ai fini della valutazione, quelli concernenti la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, e altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
ARTICOLO 3
Competenze
1. Il dirigente responsabile:
a) redige i documenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da c) a d e), ivi compresa la parte relativa alle valutazioni e le analisi di cui all’articolo 4, comma 1;
b) predispone gli atti per la partecipazione ai sensi dell’articolo 11;
c) imposta e organizza il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere e d ex post di cui all’articolo 9.
2. Il Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica (NURV) :
a) valida attraverso l’espressione di parere, la corretta applicazione delle metodologie di valutazione sulla proposta di piano o programma ai fini dell’esame da parte del Comitato Tecnico di Direzione (CTD);
b) riceve copia della proposta finale dei piani o programmi non soggetti alla l.r. 10/2010.
3. Il CTD verifica le coerenze e le conformità dello strumento di programmazione proposto e in particolare:
a) esamina l’informativa preliminare del piano o programma verificandone la conformità con il quadro normativo e con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) ed esprime sulla medesima un parere ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale;
b) esamina la proposta di piano o programma elaborata dopo gli indirizzi del Consiglio ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto; l’esame è effettuato sulla base della validazione del NURV, verificando la coerenza complessiva del documento, il fabbisogno e le compatibilità finanziarie, il grado di integrazione intersettoriale e la valutazione degli effetti attesi dall’attuazione del piano o programma .
4. Restano fermi i compiti svolti ai sensi della l. r. 10/2010 dal dirigente responsabile di cui all’articolo 4, comma 1, lettera l) della medesima l.r. 10/2010 e dal NURV.
Capo II
Valutazione e monitoraggio
ARTICOLO 4
Valutazione
1. Il piano o il programma contiene gli elementi di valutazione e di analisi che evidenziano, le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana, con un’ottica trasversale agli effetti sulla dimensione di genere.
2. La valutazione di cui al comma 1 ha ad oggetto:
a) la coerenza esterna di cui all’articolo 5;
b) la coerenza interna di cui all’articolo 6;
c) la fattibilità finanziaria di cui all’articolo 7;
d) gli effetti attesi di cui all’articolo 8;
e) gli elementi di riferimento per lo svolgimento del monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post di cui all’articolo 9.
3. Per i piani e programmi di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 1, la valutazione comprende anche gli elementi previsti dall’articolo 11, comma 5 della l.r. 1/2005.
4. Nei casi in cui il piano o programma sia soggetto a VAS ai sensi della l.r. 10/2010, la valutazione degli aspetti rilevanti per l’ambiente è effettuata secondo le procedure e con le modalità della l.r. 10/2010. Per gli aspetti non considerati nell’ambito della VAS, si applicano le disposizioni del presente capo.
ARTICOLO 5
Valutazione di coerenza esterna
1. La valutazione di coerenza esterna di un piano o programma concerne l’analisi della coerenza fra:
a) l’analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale, quali il programma regionale di sviluppo ed il piano regionale di indirizzo territoriale, limitatamente alla strategia di sviluppo territoriale definita ai sensi dell’articolo 48, commi 3 e 4 della l.r. 1/2005; tale analisi viene denominata di coerenza esterna verticale;
b) l’analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli altri atti di programmazione settoriale; tale analisi viene denominata di coerenza esterna orizzontale.
2. Per gli atti di programmazione regionali per i quali la legge regionale prevede l’approvazione con le procedure di cui alla l.r. 1/2005, la valutazione di coerenza esterna comporta preliminarmente la valutazione di conformità degli atti stessi alle disposizioni dello Statuto del territorio contenute nel piano regionale di indirizzo territoriale.
ARTICOLO 6
Valutazione di coerenza interna.
1. La valutazione di coerenza interna concerne l’analisi della coerenza fra:
a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali alternative del piano o programma; tale analisi viene denominata di coerenza interna verticale;
b) obiettivi specifici, azioni e risultati attesi del piano o programma;
tale analisi viene denominata di coerenza interna orizzontale.
ARTICOLO 7
Analisi di fattibilità finanziaria.
1. L’analisi di fattibilità finanziaria concerne l’individuazione delle risorse finanziarie disponibili, sia di fonte regionale che derivanti da altra fonte, e dei costi da sostenere per l’attuazione delle azioni e degli interventi individuati dal piano o programma, sia di natura corrente che di investimento.
2. L’analisi di fattibilità finanziaria è riesaminata tenendo conto degli esiti della valutazione degli effetti attesi di cui all’articolo 8, oltre che dei pareri e dei contributi derivanti dalla partecipazione, per evidenziare eventuali scostamenti dalle previsioni delle disponibilità finanziarie e dei costi del piano o programma.
ARTICOLO 8
Valutazione degli effetti attesi.
1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall’attuazione del piano o programma, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana.
2. La valutazione degli effetti attesi comprende considerazioni relative alle differenze di genere nell’ambito di tutte le dimensioni di analisi . Ai fini operativi gli effetti prodotti sulle differenze di genere sono esplicitamente inseriti all’interno della dimensione sociale.
3. La valutazione degli effetti è realizzata sulla base di procedure, modelli e indicatori definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 9
Sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post
1. Il monitoraggio è l’esame sistematico e costante dello stato di avanzamento del piano o programma nel corso del suo ciclo di vita ed è finalizzato a verificare il processo di attuazione ed il grado di realizzazione delle azioni programmate.
2. La valutazione in itinere e la valutazione ex post rappresentano fasi di verifica e di giudizio sui risultati e sugli impatti prodotti dal piano o programma, nonché sulla capacità di quest’ultimo di conseguire gli obiettivi prefissati.
3. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post si realizza attraverso:
a) l’individuazione, in coerenza con gli obiettivi del piano o programma, di una serie di indicatori finalizzati a presidiare le diverse dimensioni, fasi e componenti dell’atto;
b) la costruzione dei relativi flussi informativi;
c) la predisposizione di rapporti periodici di monitoraggio e valutazione, tra cui i documenti previsti all’articolo 10 bis, comma 3 della l.r. 49/1999.
4. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post misura la coerenza o gli eventuali scostamenti degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi, evidenzia le soluzioni di maggiore
efficacia e registra l’eventuale insorgere di effetti problematici non previsti, consentendo di attivare le necessarie azioni correttive.
5. I soggetti coinvolti nel processo di formazione del piano o programma sono informati degli esiti del processo di monitoraggio e di valutazione in
itinere ed ex post.
Capo III
Formazione e partecipazione
Sezione I
Processo di formazione del piano o programma
ARTICOLO 10
Formazione dei documenti di piano o programma
1. Il processo di formazione del piano o programma si articola nelle seguenti
fasi:
a) approvazione da parte della Giunta regionale dell’informativa preliminare di piano o programma e relativa trasmissione al Consiglio regionale per la formulazione degli indirizzi ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto;
b) esame da parte del NURV e del CTD della proposta di piano o programma, elaborata dal dirigente responsabile;
c) partecipazione ai sensi dell’articolo 11 sulla proposta di piano o programma;
d) deliberazione da parte della Giunta regionale della proposta finale di piano o programma e sua trasmissione al Consiglio regionale .
2. Nei casi in cui il piano programma sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS o a VAS, il confronto o la concertazione ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 49/1999 possono s volgersi contemporaneamente alle consultazioni di cui agli articoli 22 e 25 della l.r. 10/2010.
3. La proposta finale di piano o programma di cui alla lettera d) del comma 1 è predisposta al termine dei processi di partecipazione, concertazione,
consultazione unitamente alla proposta della dichiarazione di sintesi nei casi in cui si effettua la VAS.
4. Sono avviati in contemporanea i seguenti adempimenti:
a) procedura per la fase preliminare di cui all’articolo 23 della l.r. 10/2010 per i piani o programmi soggetti a VAS;
b) informativa al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto; c) avvio del procedimento di cui all’articolo 15 della l.r. 1/2005 per i piani o programmi regionali soggetti alle procedure della medesima l.r. 1/2005.
5. Restano ferme le ulteriori fasi previste dalla l.r. 1/2005 e dalla l.r. 10/2010.
Sezione II
Partecipazione
ARTICOLO 11
Forme di partecipazione
1. Nel corso del processo di elaborazione, i piani e programmi sono soggetti, oltre al confronto e alla concertazione di cui all’articolo 15 della l.r. 49/1999, alle forme di partecipazione definite dal dirigente responsabile sulla base di indirizzi della Giunta regionale.
2.La partecipazione è attivata sulla proposta di piano o programma elaborata a seguito degli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto e prevede l’informazione al pubblico della proposta di piano o programma.
3. L’informazione al pubblico assicura l’accessibilità dei contenuti a tutti i soggetti coinvolti nel processo di partecipazione nell’ambito del quadro normativo vigente e si realizza attraverso gli strumenti telematici, eventuali pubblicazioni, gli uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro eventuale strumento di comunicazione; le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione sono effettuate solo nei casi dell’articolo 12 e negli altri previsti dalla legge.
4.Ove previsto, la partecipazione può prevedere anche la possibilità da parte del pubblico di presentare osservazioni sui contenuti dell’atto di programmazione, entro termini congrui definiti dal dirigente responsabile in modo tale da garantire un’effettiva opportunità di esprimersi.
5. Le modalità di attivazione e svolgimento della partecipazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
6. La proposta finale di piano o programma di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 10, oltre agli esiti delle fasi di concertazione e confronto effettuate ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 49/1999, tiene conto delle osservazioni presentate ai sensi del comma 4.
7. Per i piani e programmi soggetti a VAS la partecipazione, per i contenuti rilevanti ai fini della VAS, avviene con le modalità stabilite dalla l.r. 10/2010 e si svolge contemporaneamente ad eventuali alt re forme di partecipazione per gli altri contenuti del piano; per i piani di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 si osservano le disposizioni della LR 1/2005 e del D.P.G.R. 1 agosto 2006, n. 39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 2 0 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni).
ARTICOLO 12
Modalità di informazione
1. Per i piani o programmi regionali, il deposito effettuato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 e dell’articolo 17 della l.r. 1/2005 sono effettuati in contemporanea mediante la messa a disposizione di una copia del provvedimento presso gli Uffici relazioni al pubblico (URP) della Giunta e Consiglio nonché mediante la pubblicazione nei siti internet.
2. A seguito dell’approvazione del piano o programma da parte del Consiglio regionale sono posti a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i seguenti documenti:
a) il provvedimento di approvazione;
b) il piano o programma approvato;
c) il rapporto ambientale e la dichiarazione di sintesi per i piani e programmi sottoposti a VAS.
Capo IV
Contenuti dei documenti di piano o programma
ARTICOLO 13
Modello analitico
1. I contenuti dei documenti di piano di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da c) a d e) sono elaborati sulla base del modello analitico approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Capo V
Disposizioni finali
ARTICOLO 14
Norma transitoria
1. Il presente regolamento si applica anche alle fasi delle procedure di programmazione avviate e non ancora concluse anteriormente alla sua entrata in vigore.
ARTICOLO 15
Abrogazioni
1. È abrogato il D.P.G.R. 2 novembre 2006, n. 51/R (Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale” e dell’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”).
ARTICOLO 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 23 giugno 2011