IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
emana il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’art. 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 11 dicembre 2007 n. 66 “Servizi postali e
di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati”, e in particolare, l’articolo 3;
Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 27 agosto 2009;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2009, n. 780;
Visto il parere della Commissione consiliare competente espresso
nella seduta del 6 ottobre 2009;
Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2009;
Visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 2009, n. 922;
Considerato quanto segue:
1. La scelta di limitare la concessione del contributo alle forme
associative già costituite e operanti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e fornite dei requisiti per l’incentivazione da questa prevista è dettata dal buon esito applicativo della stessa l.r. 40/2001 e risponde al contempo all’intento di convogliare l’orientamento dei comuni verso una uniforme soluzione associativa, a tutto vantaggio anche di snellimento e semplificazione dell’attività amministrativa;
2. la scelta del criterio per l’individuazione delle aggregazioni cui attribuire il contribuito è frutto del positivo riscontro delle prime annualità applicative della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati), nonché della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazioni di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l’attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani);
3. sono previste norme transitorie per consentire una fluidità di
transizione dalla disciplina vigente per le annualità 2007 e 2008,
che consente ai comuni singoli l’accesso al contributo, alla disciplina a regime, che opta invece per la concessione del contributo alle sole gestioni associate;
4. in conformità a quanto osservato dalla Prima commissione
consiliare nella seduta 5 ottobre 2009 è stato integrato l’articolo 5 con l’inserimento di un limite massimo alla somma annualmente concedibile per singola aggregazione;
5. a fronte dell’osservazione mossa dalla Prima commissione
consiliare nella citata seduta 5 ottobre 2009 si è mantenuto fermo
il termine del 10 dicembre 2009 fissato nell’articolo 9 ritenendolo congruo, trattandosi di data comunque nota agli interessati perché coincidente con il termine disposto già dalla deliberazione della Giunta regionale n. 974/2007, che al punto 2 del paragrafo 6 dell’allegato A stabilisce detto termine in un anno dalla concessione del contributo, avvenuta con decreto dirigenziale n. 6090 del 10 dicembre 2008;
Si approva il presente regolamento:
ARTICOLO 1
Oggetto (articolo 3, comma 2)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimità.
Interventi di sostegno ai comuni disagiati), i requisiti, le condizioni e le modalità per la concessione e la quantificazione del contributo regionale di cui alla legge medesima alle forme associative di comuni, costituite per affrontare le situazioni di disagio delle comunità locali, causate da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento delle attività e dei servizi di prossimità.
2. Disciplina altresì i casi e le modalità della revoca del contributo medesimo, e i casi in cui, in alternativa alla revoca, non si provvede alla concessione del contributo negli anni successivi.
ARTICOLO 2
Individuazione delle aggregazioni destinatarie dei contributi(articolo 3, comma 2, lettere a) e c)
1. Il contributo è concesso esclusivamente alle forme associative
costituite e operanti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), e che hanno i requisiti per l’incentivazione prevista dalla medesima l.r. 40/2001 e dai provvedimenti attuativi.
2. Il contributo può essere attribuito se alla gestione associata
partecipano tutti i comuni di uno stesso livello ottimale, che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni di disagio:
a) risultano tra i comuni già individuati come destinatari del contributo regionale secondo i criteri stabiliti dall’articolo 4 della l.r. 66/2007 e dei provvedimenti attuativi;
b) risultano nella graduatoria del maggior disagio valevole ai fini della concessione del contributo di cui all’articolo 4 della l.r. 39/2004.
3. Se alla gestione associata partecipa un comune facente parte di
comunità montana o di unione di comuni, il contributo può essere concesso solo se l’ente responsabile della gestione è la comunità o l’unione.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 non sono richiesti per le
aggregazioni di comuni che dimostrano di aver già operato congiuntamente nella gestione di tutto o parte dei contributi concessi per le annualità 2007 o 2008. In tal caso, le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano ai restanti comuni del livello ottimale, della comunità montana e dell’unione di comuni, considerando solo i comuni medesimi.
ARTICOLO 3
Contenuto della gestione associata(articolo 3, comma 2, lettere a) e c)
1. Il contributo è concesso a condizione che la gestione associata
comporti lo svolgimento delle seguenti attività:
a) rilevazione delle situazioni di disagio derivanti da carenza,
rarefazione o inadeguato funzionamento delle attività e dei servizi di prossimità e dei servizi postali in cui versano i singoli territori dei comuni associati;
b) predisposizione di un programma di iniziative, di attività e di
interventi volti a far fronte ai disagi rilevati in detti territori, approvato dall’organo individuato dall’atto associativo;
c) attuazione, in tutto o in parte, del programma;
d) supporto agli uffici comunali competenti per l’attuazione degli
interventi e delle attività oggetto del programma, non attribuite all’ente responsabile della gestione associata;
e) assistenza agli organi politici dei comuni per le attività esterne attinenti alle situazioni di disagio rilevate o insorte;
f) verifica annuale dell’attuazione del programma di cui alla lettera b), e in particolare: analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti fra gli obiettivi degli interventi programmati e i risultati conseguiti; identificazione degli eventuali fattori che hanno determinato il successo o la mancata o la parziale attuazione delle iniziative, delle attività e degli interventi programmati. L’ufficio preposto
elabora apposite relazione periodiche per gli organi politici dei Comuni associati sulle risultanze delle analisi effettuate.
2. Il contributo non può essere concesso se il programma non è presentato e se l’atto associativo non prevede gli effetti dell’eventuale recesso del comune o dello scioglimento del vincolo associativo in relazione agli interventi in corso di realizzazione.
3. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 5, il programma di cui al comma 1, lettera b), o un atto aggiuntivo dell’ente responsabile della gestione associata, indica espressamente le iniziative, le attività e gli interventi che sono considerati prioritari.
ARTICOLO 4
Procedimento di concessione del contributo(articolo 3, comma 2, lettera b)
1. Il procedimento di concessione del contributo di cui al presente regolamento si svolge con le medesime modalità che regolano la concessione del contributo di cui alla l.r. 40/2001 e ai provvedimenti attuativi, vigenti al momento dell’avvio del procedimento stesso.
2. Nel corso dell’anno solare può essere avviato un solo procedimento di concessione del contributo del presente regolamento.
3. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente può essere stabilito che la concessione del contributo di cui al presente regolamento avvenga unificando il procedimento con quello di cui alla l.r. 40/2001 e ai relativi provvedimenti attuativi. In tal caso, il contributo di cui al presente regolamento è attribuito esclusivamente agli enti locali che risultano responsabili della gestione associata incentivata ai sensi della l.r. 40/2001, fatto salvo il caso di cui all’articolo 2, comma 4.
ARTICOLO 5
Misura del contributo(articolo 3, comma 2, lettera c)
1. Per la definizione della misura del contributo, si osservano le
disposizioni del presente articolo.
2. Il quaranta per cento delle risorse disponibili è attribuito con lo stesso sistema di calcolo utilizzato per la concessione del contributo di cui alla l.r. 40/2001.
3. Il venti per cento delle risorse disponibili è attribuito in
proporzione al numero dei comuni, che partecipano alla gestione associata, indicati all’articolo 2, comma 2.
4. Il quaranta per cento delle risorse disponibili è attribuito per l’attivazione o il funzionamento dei centri multifunzionali di cui all’articolo 2 della l.r. 66/2007, che risultino tra le iniziative individuate come prioritarie dal programma di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). Le risorse sono ripartite in misura eguale per ogni centro multifunzionale. In ogni caso, per l’attivazione o il funzionamento di uno o più centri multifunzionali in uno stesso comune non possono essere attribuiti più di 10.000,00 euro. Le risorse che eventualmente residuano a seguito dell’attribuzione della quota di cui al presente comma integrano in proporzione le risorse da attribuire ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Le risorse attribuite sono utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 1.
6. L’ammontare del contributo concesso all’ente responsabile per singola aggregazione non può comunque eccedere la somma di euro 30.000,00 per ogni annualità.
ARTICOLO 6
Disposizioni speciali sui centri multifunzionali (articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3)
1. Ciascun territorio comunale può essere considerato una sola volta ai fini dell’attribuzione del contributo di cui all’articolo 5, comma 4. Si considera a tal fine il singolo comune presso il quale è prevista o è realizzata l’attivazione o il funzionamento di uno o più centri multifunzionali.
2. Se un ente responsabile della gestione associata ha ottenuto la
concessione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, di una somma inferiore a 10.000,00 euro per l’attivazione o il funzionamento di uno o più centri multifunzionali in un comune, la differenza gli può essere concessa nell’anno solare successivo ad integrazione del nuovo contributo, sempre che i comuni non abbiano individuato un diverso ente responsabile della gestione associata e sussistano le condizioni per la concessione in suo favore del nuovo contributo. Le somme così individuate sono concesse in via prioritaria e sono detratte da quelle sulle quali si opera nell’anno di riferimento la distinzione delle quote dell’articolo 5, commi 2, 3 e 4.
3. Se in un procedimento è stata concessa la quota parte indicata
dall’articolo 5, comma 4, l’ente responsabile della gestione associata cui partecipa il comune presso il quale è prevista l’attivazione o il funzionamento del centro non può accedere al contributo, neanche relativo alle quote indicate dal medesimo articolo 5, commi 2 e 3, se dalla relazione di cui all’articolo 7 non risulta l’effettivo funzionamento o un avanzamento nella realizzazione del centro, ancorché il contributo già concesso risulti essere stato utilizzato integralmente per le altre attività di cui all’articolo 3, comma 1. Il contributo può comunque essere nuovamente concesso, limitatamente alla quota parte indicata dall’articolo 5, commi 2 e 3, a decorrere dal terzo
anno solare successivo a quello nel quale è stata concesso il contributo comprensivo della quota parte indicata dall’articolo 5, comma 4.
ARTICOLO 7
Relazione (articolo 3, comma 2, lettera d), e comma 3)
1. Gli enti locali destinatari del contributo di cui al presente
regolamento sono tenuti a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti dalla gestione associata. Si applicano le disposizioni previste per la presentazione delle relazioni sulle gestioni associate incentivate ai sensi della l.r. 40/2001.
2. Ai fini dell’articolo 3, comma 3, della l.r. 66/2007, la relazione indica altresì quanto del contributo concesso è stato utilizzato e la sua destinazione, in relazione alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
3. Se il contributo di cui al presente regolamento è stato concesso in tutto o in parte per l’attivazione o il funzionamento di centri multifunzionali, la relazione indica anche lo stato di avanzamento di iniziative, attività e interventi a ciò preordinati.
ARTICOLO 8
Revoca e non corresponsione del contributo (articolo 3, comma 2, lettera e)
1. Il contributo concesso ai sensi del presente regolamento è revocato quando si è provveduto alla revoca totale del contributo concesso, per la medesima gestione associata, ai sensi della l.r. 40/2001 e dei provvedimenti attuativi. La revoca di entrambi i contributi può essere contestuale. Il presente comma si applica solo se entrambi i contributi sono stati concessi nello stesso anno solare per la medesima gestione associata.
2. Se nel corso di un anno solare nel quale è concesso il contributo di cui al presente regolamento non è stato concesso, per la medesima gestione associata, anche il contributo di cui alla l.r. 40/2001, la revoca del contributo di cui al presente regolamento avviene con autonomo procedimento, negli stessi casi e con il medesimo procedimento previsti per la revoca dei
contributi di cui alla l.r. 40/2001.
3. Si provvede altresì alla revoca totale del contributo, con il
procedimento richiamato dal comma 2 del presente articolo, se dagli atti in possesso della struttura regionale competente risulta che il contributo di cui
al presente regolamento è stato utilizzato interamente per attività diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 1.
4. Quando non si provvede alla revoca ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il contributo di cui al presente regolamento non è concesso:
a) se è stato avviato un procedimento di revoca del contributo di cui al presente regolamento o del contributo di cui alla l.r. 40/2001, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, quantunque non sia stato ancora adottato il provvedimento di revoca;
b) se dagli atti in possesso della struttura regionale competente, che deve provvedere alla concessione, risulta che il contributo del presente regolamento, concesso nel precedente procedimento in cui è stata considerata la gestione associata, non è stato totalmente utilizzato o è stato utilizzato solo parzialmente per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1; il contributo potrà essere nuovamente concesso in un procedimento successivo solo se sarà data dimostrazione dell’utilizzo totale, esclusivamente per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, del contributo precedentemente concesso.
5. Nel caso previsto dal comma 4, lettera b), del presente articolo, il contributo è comunque revocato, nella parte non utilizzata per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, se non è stata data dimostrazione del suo integrale utilizzo decorsi tre anni dalla data di concessione.
ARTICOLO 9
Disposizioni transitorie e finali (articolo 3, comma 2)
1. Per l’anno 2009 il contributo è concesso agli enti responsabili di gestione associata attivata entro il 10 dicembre 2009, che presentino domanda alla data medesima, nella forma della trasmissione della documentazione comprovante l’effettività della gestione associata di cui all’articolo 3, comma 1; possono essere considerate le iniziative programmate, contenute nell’atto associativo. La domanda non è necessaria se la gestione associata è stata proposta a contributo nell’ambito del procedimento di incentivazione di cui alla l.r. 40/2001 relativo all’anno 2009.
2. Il termine per la presentazione della relazione finale da parte dei comuni che, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 66/2007, hanno beneficiato del contributo per l’anno 2008 e partecipano all’aggregazione che richiede o ottiene il contributo del presente regolamento per l’anno 2009, è fissato al 10 dicembre 2009. Nei confronti del comune beneficiario del contributo per il 2008 si applicano le disposizioni sulla revoca previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 66/2007, anche se l’atto associativo ha stabilito che tutta o parte della somma concessa per l’anno 2008 è assegnata all’ente responsabile della gestione associata. Se dalla relazione del comune risulta l’utilizzazione del contributo per finalità diverse, nell’anno 2010 le iniziative, le attività e gli interventi eventualmente relativi al territorio di detto comune non sono considerati ai fini della concessione del contributo per la gestione associata.
ARTICOLO 10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 21 ottobre 2009