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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed in particolare l’articolo 19;
Visto il parere del Comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta dell’11 dicembre 2008;
Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n.26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 32 del 15 dicembre 2008;Visto il parere della Prima Commissione consiliare “Affari Istituzionali”, espresso nella seduta del 3 febbraio 2009;
Visti gli ulteriori pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n.26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2009, n. 189;
Considerato quanto segue:
1. la necessità di differenziare gli enti in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo di servizio civile regionale tra enti singoli, pubblici e privati, ed organismi federativi e associativi dei medesimi enti, in ragione del loro diverso grado di rappresentatività territoriale;
2. l’opportunità che gli organismi federativi ed associativi possano attivare un numero maggiore di progetti tenuto conto della loro vasta diffusione territoriale in contesti anche molto differenziati
tra loro;
3. la necessità di prevedere un numero minimo e massimo di giovani per progetto per garantirne la fattibilità e per favorire il finanziamento del maggior numero di progetti;
4. la necessità che i progetti possano essere approvati anche con un numero inferiore di giovani rispetto a quelli indicati nei medesimi progetti in relazione alle risorse disponibili ed al numero complessivo dei progetti presentati;
5. la necessità che sia assicurata la massima snellezza procedurale nell’iter di selezione dei giovani;
6. la necessità di garantire proporzionalità al trattamento economico in relazione all’orario di servizio svolto;
7. la necessità di garantire ai giovani nei primi tre mesi di servizio civile un adeguato livello di preparazione, supporto e guida tenuto conto delle finalità di formazione civica, sociale, culturale
e professionale del servizio civile e dell’attività da svolgere nell’arco dei dodici mesi;
8. il prevedibile alto afflusso di domande nella fase istitutiva dell’albo degli enti di servizio
civile regionale e la conseguente necessità di elevare il termine previsto in via ordinaria per
l’adozione del provvedimento di iscrizione da parte del competente ufficio della Regione;
9. la necessità di assicurare in prima applicazione l’effettiva rappresentatività nella Consulta regionale del servizio civile degli enti iscritti all’albo di servizio civile regionale;
10. di non accogliere l’osservazione di cui al punto 2 del parere della Prima Commissione consiliare in quanto la causa ostativa di iscrizione all’albo di servizio civile regionale nei casi di cui
all’articolo 3, comma 2 non rappresenta per gli enti una causa impeditiva allo svolgimento del servizio civile, essendo prevista la possibilità per gli stessi enti di scegliere di effettuare il
servizio civile regionale secondo due modalità alternative: iscrivendosi come ente all’albo regionale di servizio civile ed indicando le proprie sedi come luoghi di attuazione del servizio civile oppure essere iscritti all’albo regionale come sedi di attuazione di progetti promossi da altri enti presenti nell’albo;
11. di accogliere l’osservazione di cui al punto 3 del parere della Prima Commissione consiliare;
12. di chiarire che, relativamente all’osservazione di cui al punto 4 del parere della Prima Commissione consiliare, l’articolo 16, comma 2, lett. g) ha natura esclusivamente ricognitiva dei
casi di cessazione già previsti dall’articolo 19 del regolamento. A fini meramente chiarificatori è aggiunto all’articolo 16, comma 2, lett. g) il riferimento ai casi di esclusione di cui all’articolo 19;


si approva il presente regolamento


Capo I
Disposizioni generali


ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento


1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), ed in particolare dell’articolo 19, disciplina:
a) le procedure per l’iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento dell’albo degli enti di servizio civile regionale, di seguito denominato albo;
b) le procedure per la presentazione dei progetti;
c) le procedure per l’ammissione dei giovani;
d) gli elementi essenziali del contratto e l’ammontare dell’assegno per i giovani;
e) l’articolazione dell’orario di servizio;
f) i casi di cessazione dal servizio e di sostituzione dei giovani;
g) l’attività di preparazione, supporto e guida al servizio civile;
h) le modalità per il monitoraggio e la verifica dei progetti;
i) la composizione e la procedura per la nomina della Consulta regionale del servizio civile e del suo presidente, di seguito denominata Consulta;
j) le modalità di gestione e di rendicontazione del fondo regionale per il servizio civile, di seguito denominato fondo;
k) la quota del fondo da destinare alle iniziative formative ed informative.


ARTICOLO 2
Sistema informativo(articolo 13 l.r. 35/2006)


1. La disciplina di cui al presente regolamento si conforma ai profili tecnologici ed informativi prescritti per il sistema informativo dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale.
Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”) e dalle disposizioni regionali in materia di società dell’informazione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni della Regione di cui alla l.r. 35/2006, il sistema informativo
di cui al presente articolo contiene i dati relativi agli enti di servizio civile, ai progetti ed ai giovani in servizio civile e consente di condividere, coordinare e controllare le informazioni con semplicità e facilità d’uso, utilizzando di regola procedure digitali conformi agli standard regionali in materia.
3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di comunicazione, di trasmissione e di condivisione dei dati con le province e con gli altri soggetti interessati e le condizioni per un continuo aggiornamento della banca dati regionale.


Capo II
Albo degli enti di servizio civile regionale


ARTICOLO 3
Iscrizione all’albo (articoli 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006)


1. Possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo gli enti di seguito indicati:
a) enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della l.r. 35/2006;
b) organismi federativi ed associativi degli enti di cui alla lettera a).
2. Gli enti di cui al comma 1, lettera a) non possono iscriversi all’albo qualora siano indicati quali sedi di attuazione di progetti di servizio civile regionale da parte di altri enti.
3. Gli enti iscritti all’albo sono tenuti a presentare almeno un progetto di servizio civile ogni tre anni.
4. Gli enti iscritti all’albo partecipano alle attività di promozione e informazione promosse dalla Regione ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 35/2006.


ARTICOLO 4
Domanda di iscrizione (articoli 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006)


1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentate dell’ente, è presentata al competente ufficio della Regione.
2. Nella domanda sono in particolare attestati sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
a) la denominazione dell’ente, l’indicazione della sede legale ed il codice fiscale o partita iva;
b) l’indicazione del nominativo del responsabile per il servizio civile;
c) l’indicazione delle sedi disponibili per la realizzazione dei progetti;
d) l’indicazione della pagina web del proprio sito internet.
3. Gli enti privati allegano alla domanda di iscrizione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) organigramma dell’ente, con particolare riferimento al personale dedicato alle attività del servizio civile;
c) documentazione comprovante l’attività svolta negli ultimi tre anni nell’ambito del territorio regionale.
4. Il competente ufficio della Regione provvede nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l’iscrizione si intende effettuata.
5. Ad ogni ente iscritto è attribuito un codice regionale.


ARTICOLO 5
Procedura semplificata per l’iscrizione all’albo(articolo 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006)


1. Gli enti iscritti nell’albo nazionale del servizio civile nazionale o nell’albo regionale del servizio civile nazionale possono iscriversi all’albo degli enti di servizio civile regionale
indicando unicamente nella domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:
a) il codice nazionale di accreditamento dell’ente;
b) l’indicazione delle sedi disponibili per la realizzazione dei progetti;
c) l’indicazione dell’attività svolta negli ultimi tre anni nell’ambito del territorio regionale.
2. Il competente ufficio della Regione provvede nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l’iscrizione si intende effettuata.


ARTICOLO 6
Modalità di tenuta e di aggiornamento dell’albo(articolo 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) l.r.
35/2006)


1. L’albo è istituito presso il competente ufficio della Regione che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
2. L’elenco degli enti iscritti è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
3. Le istanze di variazione sono presentate con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1 ed il competente ufficio della Regione provvede nel termine di cui all’articolo 5, comma 2.
4. Il competente ufficio della Regione provvede periodicamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, disponendo la cancellazione degli enti nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
b) mancata presentazione da parte dell’ente di almeno un progetto ogni tre anni.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, gli enti possono presentare nuova domanda per l’iscrizione all’albo decorso un anno dalla data di comunicazione nel provvedimento di cancellazione.


Capo III
Presentazione e ammissione dei progetti


ARTICOLO 7
Presentazione dei progetti(articoli 7, comma 4 e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006)


1. I progetti di servizio civile regionale sono presentati esclusivamente dagli enti iscritti all’albo.
2. I progetti possono essere presentati da:
a) gli enti di cui all’articolo 3, comma 1 con riferimento alle sedi di cui ciascun ente ha dichiarato la disponibilità all’atto dell’iscrizione all’albo;
b) più enti singolarmente iscritti in coprogettazione, con riferimento alle sedi di cui gli stessi enti hanno dichiarato la disponibilità all’atto dell’iscrizione all’albo.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b) gli enti individuano un ente capofila responsabile della gestione e della realizzazione del progetto. A tal fine al progetto è allegato l’accordo sottoscritto dagli enti per la coprogettazione.
4. Gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) anche in coprogettazione, possono presentare un solo progetto per ogni bando.
5. Gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) possono presentare un massimo di dieci progetti per ogni bando. Ogni progetto è riferito ad un’unica sede tra quelle indicate all’atto di
iscrizione.
6. I progetti di servizio civile regionale sono presentati al competente ufficio della Regione con le modalità previste dal bando di cui all’articolo 7, comma 3 della l.r. 35/2006.


ARTICOLO 8
Contenuto dei progetti(articoli 7, commi 2, 4 e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006)


1. I progetti contengono quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 della l.r. 35/2006 e sono riferiti ai settori di impiego di cui all’articolo 3 della l.r. 35/2006.
2. Per ogni progetto può essere previsto un numero di giovani non inferiore a due e non superiore a dieci.
3. Le attività previste dai progetti si conformano alla normativa vigente in materia di sicurezza
sul lavoro.


ARTICOLO 9
Progetti non ammessi a valutazione(articoli 7, comma 4 e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006)


1. Il competente ufficio della Regione non ammette a valutazione i progetti nei seguenti casi:
a) mancata iscrizione all’albo dell’ente che ha presentato il progetto;
b) non corrispondenza del progetto con i settori di cui all’articolo 3 della l.r. 35/2006;
c) inosservanza delle prescrizioni indicate nel bando per la presentazione dei progetti;
d) durata del periodo di preparazione, supporto e guida al servizio civile inferiore ai termini minimi previsti dall’articolo 21, comma 1;
e) previsione di oneri economici a carico dei giovani.


ARTICOLO 10
Formazione della graduatoria(articoli 7, comma 4 e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006)


1. I progetti ammessi sono valutati sulla base dei criteri definiti dal piano regionale per il servizio civile ai sensi dell’articolo 7, comma 5 della l.r. 35/2006.
2. In relazione alle risorse disponibili, il competente ufficio della Regione può approvare il progetto apportando una riduzione dei giovani rispetto a quanto indicato nel progetto presentato dall’ente.
3. La graduatoria dei progetti è approvata con apposito decreto del dirigente del competente ufficio della Regione e pubblicata sul BURT.
4. Gli enti interessati rendono pubblici i progetti approvati sul proprio sito internet.


Capo IV
Selezione e ammissione dei giovani


ARTICOLO 11
Bando di selezione(articoli 8, comma 3 e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006)


1. Il dirigente del competente ufficio della Regione, definisce, sulla base dei progetti approvati, il contingente dei giovani da avviare al servizio civile regionale. Il bando di selezione è pubblicato sul BURT.


ARTICOLO 12
Domanda di selezione(articoli 8, comma 3 e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006)


1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della l.r. 35/2006,
presentano domanda direttamente agli enti titolari dei progetti, utilizzando il modello allegato al bando e dichiarando in particolare sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:
a) le proprie generalità;
b) il progetto scelto;
c) di non aver svolto attività di servizio civile;
d) di non avere avuto o di non avere in corso alcun rapporto di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’ente presso il quale chiedono di prestare servizio;
e) di aderire alle modalità attuative del progetto.
2. Alla domanda è allegato il curriculum vitae.


ARTICOLO 13
Procedura di selezione(articoli 8, comma 3 e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006)


1. La selezione dei candidati è effettuata dall’ente che realizza il progetto, di norma tramite
colloquio e valutazione del curriculum, con procedure e modalità che garantiscano pubblicità, trasparenza ed imparzialità.
2. La mancata presentazione del candidato alla data e nel luogo previsto comporta l’esclusione dalla selezione.
3. La valutazione è effettuata avendo a riferimento i seguenti elementi:
a) idoneità del candidato a svolgere le attività previste dal progetto;
b) curriculum vitae.


ARTICOLO 14
Formazione della graduatoria(articoli 8, comma 3 e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006)


1. L’ente trasmette al competente ufficio della Regione la graduatoria approvata per la verifica del
rispetto delle procedure di selezione dei giovani.
2. Ogni singola graduatoria approvata è pubblicata sul BURT. Gli enti interessati la rendono pubblica sul proprio sito internet.


ARTICOLO 15
Avvio al servizio(articolo 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006)


1. Le modalità di avvio al servizio sono definite dal contratto di cui all’articolo 16.
2. I soggetti selezionati per ciascun progetto presentano all’ente, all’atto di avvio del servizio, la certificazione sanitaria comprovante l’idoneità al servizio relativo al progetto.
3. Gli enti titolari dei progetti approvati comunicano al competente ufficio della Regione l’effettiva presa di servizio da parte dei giovani.
4. Gli enti, esaurita la graduatoria del progetto, per coprire posti vacanti possono attingere a graduatorie proprie o di altri enti, prioritariamente a quelle relative a progetti dello stesso o
analogo settore da svolgersi nel medesimo ambito provinciale.
5. L’avvio al servizio nell’ipotesi di cui al comma 4 è subordinato all’assenso del giovane e dell’altro ente ed è tempestivamente comunicato al competente ufficio della Regione. L’eventuale
diniego del giovane non comporta l’esclusione dalla graduatoria.


Capo V
Disposizioni sullo svolgimento del servizio civile regionale


ARTICOLO 16
Contenuti del contratto (articolo 19, comma 1, lettera e) l.r. 35/2006)


1. Lo schema tipo di contratto, predisposto dal competente ufficio della Regione, è allegato al bando di cui all’articolo 11.
2. Lo schema tipo di contratto contiene in particolare:
a) riferimenti relativi al progetto;
b) decorrenza e durata del servizio, nonché articolazione dell’orario;
c) modalità di avvio e di svolgimento del servizio;
d) trattamento economico;
e) diritti e doveri dei giovani;
f) permessi e malattie;
g) casi di cessazione dal servizio di cui all’articolo 19.
3. Il contratto, sottoscritto dalla Regione, è inviato al giovane per la sottoscrizione prima dell’avvio al servizio.


ARTICOLO 17
Articolazione dell’orario di servizio(articoli 9, comma 2 e 19, comma 1, lettera m) l.r. 35/2006)


1. L’orario settimanale di cui all’articolo 9, comma 2 della l.r. 35/2006 può essere articolato su un minimo di quattro giorni ed un massimo di sei.
2. In relazione alle caratteristiche del progetto, l’orario può essere differenziato nel corso dell’anno nei limiti indicati al comma 1.
3. Nel periodo di svolgimento del progetto il giovane può usufruire di:
a) venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali, di cui almeno dieci in modo continuativo;
b) dodici giorni di permesso retribuito per partecipare ad esami scolastici e universitari ed a concorsi pubblici.
4. Le assenze di cui al comma 3, lettera b) e per malattia devono essere giustificate da apposita certificazione.
5. Si procede alla riduzione dell’assegno, in proporzione ai giorni di assenza:
a) in caso di assenza ingiustificata fino a tre giorni;
b) in caso di assenza per malattia superiore a venti giorni e fino ad un massimo di quarantotto giorni.
6. Il giovane cessa dal servizio nel caso di assenze superiori a quelle indicate al comma 5.


ARTICOLO 18
Trattamento economico(articoli 10, comma 2 e 19, comma 1, lettera e) l.r. 35/2006)


1. Ai giovani è corrisposto un assegno mensile di natura non retributiva il cui importo è pari:
a) allo stesso importo previsto dal servizio civile nazionale nel caso di progetti con impegno compreso tra 1400 e 1500 ore;
b) all’importo previsto dal servizio civile nazionale aumentato del 10 per cento, nel caso di progetti con impegno superiore a 1500 ore;
c) all’importo previsto dal servizio civile nazionale ridotto del 10 per cento, nel caso di progetti con impegno inferiore a 1400 ore.
2. L’importo determinato ai sensi del comma 1 è raddoppiato per i progetti che si svolgono all’estero.
3. Il trattamento economico è erogato ai giovani direttamente dalla Regione sulla base di una comunicazione mensile dell’ente in merito all’effettivo svolgimento del servizio.


ARTICOLO 19
Cessazione dal servizio(articolo 19, comma 1, lettera f) l.r. 35/2006)


1. Il competente ufficio della Regione dispone la cessazione per i giovani dal servizio civile nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte del giovane;
b) comportamento durante lo svolgimento del servizio da cui derivi un danno grave all’ente o a terzi;
c) assenze che comportino esclusione dal progetto nelle ipotesi di cui all’articolo 17, comma 6.
2. Nei casi di cui al comma 1 il trattamento economico è erogato al giovane fino alla data di cessazione dal servizio secondo il rateo dei giorni di presenza.


ARTICOLO 20
Sostituzione dei giovani(articolo 19, comma 1, lettera f) l.r. 35/2006)


1. Nei casi di cessazione dal servizio entro i primi tre mesi dall’avvio, gli enti possono sostituire i giovani per il tempo residuale attingendo dalla graduatoria relativa al medesimo progetto e comunicando la sostituzione al competente ufficio della Regione.
2. Nel caso in cui dalla graduatoria di cui al comma 1 non sia possibile attingere giovani per la sostituzione, l’ente può utilizzare la procedura di cui all’articolo 15, commi 4 e 5.


Capo VI
Preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale


ARTICOLO 21
Preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale(articolo 19, comma 1, lettera d) l.r. 35/2006)


1. L’attività di preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale è effettuata dagli enti entro i primi tre mesi dall’inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:
a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore, volta ad approfondire aspetti relativi a educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile nazionale e regionale;
b) parte specifica, di durata minima pari a venti ore, relativa alla tipologia ed all’attività specifica di impiego del giovane, con particolare riferimento all’organizzazione e missione dell’ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ed al contenuto professionale dell’attività.
2. L’attività di cui al comma 1 può essere svolta anche attraverso il sistema regionale di formazione a distanza per non oltre il 20 per cento delle ore totali.
3. La parte generale di cui al comma 1, lettera a) può essere svolta anche da enti diversi dall’ente titolare del progetto purché effettuata nell’ambito provinciale della sede di attuazione del progetto.
4. L’attività di cui al comma 1 è considerata a tutti gli effetti orario di servizio.


ARTICOLO 22
Rilascio dell’attestato di effettuazione del servizio civile regionale(articoli 12 e 15 l.r. 35/2006)


1. Il competente ufficio della Regione rilascia l’attestato di effettuazione del servizio a seguito
di richiesta del giovane inviata tramite l’ente ove il giovane ha svolto il servizio.
2. L’attestato è rilasciato ai giovani che hanno svolto almeno l’80 per cento delle ore indicate nel progetto.


Capo VII
Monitoraggio e verifica dei progetti


ARTICOLO 23
Monitoraggio e verifica dei progetti (articoli 7, comma 4, 13, comma 1 e 19, comma 1, lettera g) l.r. 35/2006)


1. Decorso il primo semestre ed al termine del progetto, gli enti inviano al competente ufficio della Regione una relazione relativa all’attuazione di ogni progetto, con particolare riferimento all’attività di preparazione e supporto svolta, alla partecipazione dei giovani, ai risultati conseguiti e alle eventuali criticità riscontrate.
2. Il competente ufficio della Regione verifica le relazioni di cui al comma 1, effettua controlli e verifiche a campione sull’attuazione dei progetti, anche in collaborazione con le province, e pubblica periodicamente i risultati ottenuti. Nel caso in cui siano riscontrate gravi inadempienze nell’attuazione del progetto, il competente ufficio della Regione, previo contraddittorio, dispone il divieto per l’ente di presentare progetti di servizio civile regionale per due anni.
3. Gli enti comunicano preventivamente al competente ufficio della Regione eventuali modifiche che intendono apportare al progetto rispetto ai contenuti approvati.


Capo VIII
Consulta regionale del servizio civile


ARTICOLO 24
Composizione della Consulta (articoli 17, comma 2 e 19, comma 1, lettera h) l.r. 35/2006)


1. La Consulta, di cui all’articolo 17 della l.r. 35/2006, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) quattro membri designati dai giovani che svolgono servizio civile in Toscana;
b) sette membri designati dagli enti pubblici e privati, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a),
iscritti all’albo;
c) sette membri designati dagli organismi federativi e associativi di enti pubblici o privati, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), iscritti all’albo;
d) tre membri designati rispettivamente dalle università di Firenze, Pisa e Siena;
e) un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale;
f) un membro designato dai sindacati dei lavoratori;
g) un membro designato dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro;
h) tre membri designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza degli enti locali;
i) due membri designati dai soggetti che contribuiscono al fondo di cui all’articolo 18 della l.r. 35/2006.
2. I membri di cui al comma l, lettere a), b), c), i) sono designati in apposite assemblee convocate dal competente ufficio della Regione.
3. I membri di cui al comma 1, lettere f) e g) sono designati congiuntamente dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).


ARTICOLO 25
Procedura di nomina della Consulta e del suo presidente (articoli 17, comma 2 e 19, comma 1, lettera h) l.r. 35/2006)


1. Le designazioni dei membri della Consulta devono pervenire al competente ufficio della Regione entro i sessanta giorni precedenti la sua scadenza. Decorso tale termine la Consulta è istituita purché sia possibile nominare almeno venti componenti.
2. Nella prima riunione in cui sono presenti almeno i due terzi dei membri, è nominato presidente della Consulta il membro che ottiene più voti.
In caso di parità di voti è nominato presidente il membro più anziano.
3. Il competente ufficio della Regione garantisce alla Consulta il necessario supporto amministrativo.


Capo IX
Fondo regionale per il servizio civile


ARTICOLO 26
Modalità di gestione (articoli 18, comma 3 e 19, comma 1, lettera i) l.r. 35/2006)


1. La gestione del fondo di cui all’articolo 18 della l.r. 35/2006 è di competenza del dirigente del competente ufficio della Regione.
2. Il fondo è gestito secondo le procedure di spesa previste dalla legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36).


ARTICOLO 27
Modalità di rendicontazione (articoli 18, comma 3 e 19, comma 1, lettera i) l.r. 35/2006)


1. Il competente ufficio della Regione effettua annualmente la rendicontazione del fondo, con
specificazione delle voci di entrata e di spesa e con dati di sintesi delle forme di spesa
effettuate.


ARTICOLO 28
Quota per iniziative formative ed informative(articolo 19, comma 1, lettera l) l.r. 35/2006)


1. Una quota pari al 5 per cento del fondo regionale è annualmente destinata alla copertura di spesa per iniziative formative ed informative, quali promozione, formazione, stampe, elaborazioni
statistiche, collaborazioni occasionali, organizzazione di eventi.


Capo X
Norme transitorie


ARTICOLO 29
Norme di prima applicazione


1. Nei primi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento il termine di cui agli articoli 4, comma 4 e 5, comma 2 è elevato a sessanta giorni.
2. In sede di prima applicazione la Consulta è istituita decorsi almeno sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.


Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 20 marzo 2009


Deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2009, n. 189 di approvazione del Regolamento di
attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale)
in materia di servizio civile regionale.
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LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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LIBRI ED EBOOK

Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
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