La Giunta regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana il seguente regolamento:
Preambolo
La Giunta regionale
Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Visto il decreto del Presidente della Giunta 26 marzo 2008 n. 15/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.. 41);
Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 3 marzo 2011;
Visto il parere della competente struttura ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale n.2 del 15 novembre 2010;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 2 maggio 2011 n. 318 di adozione dello schema di regolamento;
Visto il parere favorevole della quarta commissione consiliare, espresso nella seduta del 1 giugno 2011;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2011, n. 590;
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 63 della l.r.41/2005 consente alle strutture residenziali e semi-residenziali già autorizzate ed a quelle che hanno presentato domanda di autorizzazione prima dell’entrata in vigore del regolamento attuativo di continuare ad operare o di avviare l’attività con il possesso dei requisiti preesistenti a quelli introdotti con il regolamento;
2. L’articolo 1, comma 3, lettera a) del regolamento regionale emanato con DPGR 26.3.2008, n. 15/R, nell’estendere la propria applicazione alle strutture già operanti anche nel caso di “variazione del numero di posti letto o modifica della destinazione d’uso di locali o spazi” ha fatto nascere diversi dubbi e difficoltà applicative, soprattutto in rapporto a quanto previsto dal citato articolo 63;
3. E’ opportuno circoscrivere la portata della disposizione in modo tale da escludere dall’ambito di applicazione del regolamento le strutture che non aumentano il numero dei posti letto e quelle che introducono modifiche alla destinazione d’uso dei locali e degli spazi marginali o comunque tali da non pregiudicare il rispetto dei requisiti prescritti;
approva il presente regolamento
ARTICOLO UNICO
Modifiche all’articolo 1 del dpgr 15/R/2008
1. La lettera a), del comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della
Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41) è sostituita dalla seguente:
“a) incremento del numero dei posti letto o modifiche della destinazione d’uso di locali o degli spazi che comportino il venir meno dei requisiti organizzativi prescritti al momento del rilascio dell’autorizzazione;”.
Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
ROSSI
IL VICEPRESIDENTE
Firenze, 18 luglio 2011