NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana
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Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2006, n.18/R
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Regolamento di attuazione dell’articolo 1 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo).
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto; VISTA la legge regionale n. 13 del 29 marzo 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 1, che prevede che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, sia disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi di cui all’art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); Vista la preliminare decisione n. 5 del 2 maggio 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003; Acquisito il parere favorevole con osservazioni espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta dell’11 maggio 2006; Ritenuto di accogliere parzialmente le suddette osservazioni; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 15 maggio 2006 che approva il regolamento di attuazione dell’articolo 1 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo);
emana il seguente Regolamento
ARTICOLO 1 Oggetto
1. Il presente regolamento identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta Regionale, delle aziende sanitarie della Regione Toscana, degli enti, aziende, agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali. 2. Per gli enti per i quali i poteri di indirizzo e controllo sono esercitati dalla Regione Toscana congiuntamente con altre Regioni, il presente regolamento si applica salvo successiva diversa intesa con le Regioni interessate. 3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono ai dati sensibili e giudiziari e sono effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, secondo il disposto degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
ARTICOLO 2 Disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’articolo 4 del D.Lgs. 196/2003. 2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
ARTICOLO 3 Tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all’articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati: a) ALLEGATO A (Schede da A1 a A35 ) Regione Toscana - Giunta regionale; enti, aziende e agenzie regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione Toscana: 1. Giunta regionale 2. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT; 3. Agenzia regionale di sanità – ARS; 4. Centro per lo studio e la prevenzione oncologica - CSPO – Istituto scientifico della Regione Toscana ; 5. Ente per i servizi tecnico amministrativi Area Centro; 6. Ente per i servizi tecnico amministrativi Area Nord Ovest; 7. Ente per i servizi tecnico amministrativi Area Sud Est; 8. Istituto Zooprofilattico sperimentale regioni Lazio Toscana; 9. Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura - ARTEA; 10. Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale - ARSIA; 11. Agenzia di promozione economica della Toscana - APET; 12. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Firenze; 13. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa; 14. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Siena; 15. Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana – IRPET; 16. Istituto degli Innocenti di Firenze; 17. Autorità di bacino di rilievo regionale; 18. Autorità di bacino di rilievo interregionale; 19. Consorzi di bonifica interregionali; 20. Enti parco regionali 21. IPAB. b) ALLEGATO B (schede da B1 a B41): 1. Aziende Unità Sanitarie Locali; 2. Aziende ospedaliere; 3. Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico; 4. Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
ARTICOLO 4 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 16 maggio 2006
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