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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Decreto del Presidente della Giunta Ragionale 2 marzo 2010, n. 27/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 agosto 2001,n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni)
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


emana il seguente regolamento:


PREAMBOLO
Visto l’art. 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 16 agosto 2001 n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), e in particolare, l’articolo 11 ter;
Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 7 gennaio 2010;
Visto il parere della direzione generale della Presidenza, reso ai sensi dell’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n. 1;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 18 gennaio 2010, n. 30;
Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 2 febbraio 2010;
Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;
Visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1 marzo 2010, n. 245;
Considerato quanto segue:
1. al fine di valorizzare la positiva esperienza di applicazione della l.r. 40/2001 maturata negli ultimi anni, il regolamento dispone in continuità con la vigente disciplina;
2. per semplificare i rapporti fra soggetti pubblici coinvolti nelle gestioni associate, la disciplina già in essere è stata rivisitata alla luce dei principi di snellimento e semplificazione delle attività amministrative in conformità anche alla normativa regionale in materia di semplificazione dei procedimenti e amministrazione digitale;
3. la scelta di favorire l’incentivazione delle gestioni associate svolte medianti le unioni di comuni è frutto del positivo riscontro dei risultati fin qui ottenuti da detti enti, quali forma associativa stabile dei comuni; dette norme sono altresì estese alle comunità montane;
4. il regolamento valorizza, mediante i vari livelli di incentivazione, le gestioni associate in grado di determinare integrazione di competenze, di strutture, di risorse finanziarie e di personale;
5. il regolamento prevede norme transitorie e norme a decorrenza differita per consentire una fluidità di transizione dalla disciplina vigente alla disciplina a regime al fine di dare il tempo ai comuni di adottare gli atti associativi non penalizzandoli in termini economici;
6. la durata dei procedimenti amministrativi di concessione e revoca dei contributi deroga alla disciplina generale sul termine dei procedimenti amministrativi regionali a causa della complessità dell’istruttoria dovuta al considerevole numero di comuni e di gestioni associate coinvolte nel procedimento;
7. poiché durante l’iter di approvazione del regolamento la normativa statale (art. 2, comma 187, della l. 191/2009) si è evoluta restringendo il campo di applicazione della disciplina dei consorzi di funzioni fra enti locali, si ritiene di dover sopprimere il comma 2 dell’articolo 10, il cui contenuto risulta sostanzialmente superato o coperto dal disposto del comma 1 dello stesso articolo;
8. è accolto il parere della Prima Commissione consiliare – Affari istituzionali – ed è conseguentemente adeguato il testo del regolamento;


Si approva il presente regolamento:


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 1
Oggetto e definizioni (art. 11 ter)


1. Il presente regolamento detta le disposizioni per l’incentivazione delle gestioni associate di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell’articolo 11 ter della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).
2. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) per “gestione associata”, l’esercizio associato di funzioni e servizi che, a seguito della costituzione di una forma associativa, ha come effetto che una struttura amministrativa unica svolge funzioni e servizi, di cui sono titolari i comuni partecipanti alla forma associativa medesima, e pone in essere atti e attività relativi;
b) per “livello di integrazione”, il requisito previsto all’articolo 11, graduato nei termini ivi previsti;
c) per “relazione sulla gestione associata”, la relazione prevista dall’articolo 16 quale modalità di verifica dell’operatività della gestione associata incentivata;
d) per “verifica diretta”, la verifica dell’operatività della gestione associata incentivata, effettuata dalla struttura regionale competente presso l’ente responsabile della gestione, di cui all’articolo 17;
e) per “ambiti omogenei”, ciascun gruppo di gestioni associate individuato nell’allegato A; detti ambiti omogenei corrispondono alle aree tematiche di cui all’articolo 20, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane). Si considera ambito omogeneo anche la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive di cui al paragrafo 49 dell’allegato A al presente regolamento e la gestione associata del Corpo unico di polizia municipale di cui al paragrafo 54 dell’allegato A;
f) per “punto gestione” o per “punteggio”, il punteggio attribuito a ciascuna gestione associata per il calcolo del contributo annuale;
g) per “gestione associata in crisi”, la gestione associata già incentivata che si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 51, e per “situazioni di crisi”, le situazioni medesime;
h) per “società della salute”, i consorzi di cui all’articolo 71 bis della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).


ARTICOLO 2
Caratteristiche dell’incentivazione (art. 9; art. 11 ter)


1. L’incentivazione consiste nell’erogazione di contributi alle gestioni associate che sono in grado di determinare integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie e personale.
2. Per il raggiungimento di maggiori livelli di stabilità e di integrazione sono concesse premialità.
3. Le premialità consistono in maggiorazioni dei contributi, sono parte integrante della misura del contributo.


ARTICOLO 3
Aggregazioni e forme rilevanti ai fini dell’incentivazione (art. 2; art. 6; art. 8)


1. L’incentivazione riguarda le gestioni associate che si svolgono:
a) tra i comuni dei livelli dei livelli ottimali e tra i comuni delle altre aggregazioni previste dal presente regolamento;
b) in una delle forme associative di cui all’articolo 7; gli enti interessati possono modificare la forma associativa mediante la quale gestiscono funzioni, attività e servizi. La modifica della forma associativa, o dell’ente responsabile della gestione associata, o della partecipazione di comuni diversi, non determinano di per sé una nuova gestione associata.


ARTICOLO 4
Condizioni e requisiti delle gestioni associate ai fini dell’incentivazione (art. 8; art.9;)


1. L’incentivazione delle gestioni associate è ammessa:
a) per lo svolgimento delle funzioni, delle attività e dei servizi comunali individuati nell’allegato A al presente regolamento e secondo le modalità ivi previste;
b) in presenza dell’effettività di cui al titolo II;
c) al raggiungimento dei livelli di integrazione di cui all’articolo 11 nei casi ivi previsti;
d) in osservanza delle altre disposizioni del presente regolamento.
2. I procedimenti amministrativi, le attività, i servizi oggetto della gestione associata di cui alla lettera a) sono individuati, analiticamente per singola gestione associata, con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.


ARTICOLO 5
Valutazione di prevalenza (art.9)


1. Se, pur sussistendo un esercizio associato, residuano in capo ai singoli comuni taluni compiti amministrativi, la valutazione circa la sussistenza di elementi sufficienti per l’incentivazione della gestione associata è effettuata considerando la prevalenza e la rilevanza dei compiti effettivamente gestiti in forma associata.
2. La valutazione può tenere conto delle ragioni che rendono impossibile o più onerosa parte della gestione associata, o delle economie di dimensione realizzate o attese, o dei risultati conseguiti o attesi circa la maggiore estensione dei servizi per i cittadini o il miglioramento della qualità e della tempestività di erogazione dei servizi medesimi.


3. Non sono comunque incentivabili le gestioni associate per le quali l’allegato A prevede l’esercizio associato di compiti decisori o l’erogazione di servizi e che, in ragione dei compiti trattenuti dai comuni, si esauriscono in attività di carattere istruttorio, o di direzione o di coordinamento di uffici comunali.


ARTICOLO 6
Livelli ottimali e ambiti territoriali (art. 2; art. 6)


1. I livelli ottimali sono individuati ai sensi degli articoli 2 e 6 della l.r. 40/2001.
2. Sono comunque considerati livelli ottimali gli ambiti territoriali delle comunità montane e delle unioni di comuni costituite ai sensi della l.r. 37/2008.
3. Le gestioni associate di cui al Capo IX dell’allegato A al presente regolamento sono incentivabili negli ambiti territoriali corrispondenti alle zone distretto di cui alla l.r. 40/2005.
4. L’incentivazione della gestione associata del catasto è prevista per le specifiche aggregazioni di comuni stabilite dalla disciplina statale.


ARTICOLO 7
Forme associative (art.8)


1. La gestione associata, ai fini dell’incentivazione, è svolta:
a) mediante uno dei comuni partecipanti alla gestione associata, a seguito di convenzione stipulata tra i comuni medesimi, che preveda la costituzione di un ufficio comune presso uno di essi o la delega di funzioni, attività e servizi in favore di uno di essi;
b) mediante unione di comuni, costituita ai sensi della legislazione vigente, che rispetti tutte le condizioni dell’articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2001; rientra tra le unioni di comuni anche la comunità di arcipelago costituita ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 37/2008;
c) mediante comunità montana, a seguito di convenzione stipulata tra i comuni partecipanti alla gestione associata e la comunità montana cui appartengono due o più dei comuni medesimi, che preveda la costituzione di un ufficio comune presso la comunità montana o la delega di funzioni, attività e servizi a favore di essa;
d) mediante circondario, istituito ai sensi della legislazione regionale vigente, quando gli atti costitutivi o aggiuntivi prevedono l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, e questo si svolge a seguito di convenzione, stipulata tra i comuni partecipanti alla gestione associata e il circondario cui appartengono i comuni medesimi, che preveda la costituzione di un ufficio comune presso il circondario o la delega di funzioni, attività e servizi a favore di esso; non costituisce forma associativa autonoma il circondario di cui all’articolo 6 ter della l.r. 40/2001;
e) mediante consorzio costituito ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono considerati i consorzi obbligatori di cui al comma 7 del medesimo articolo 31;
f) mediante azienda speciale consortile costituita ai sensi della legislazione vigente; l’azienda può accedere all’incentivazione solo se esercita poteri decisori in ordine all’organizzazione e all’erogazione dei servizi; ai fini del contributo sono considerati unicamente i comuni partecipanti all’azienda.
2. Sono considerati enti responsabili della gestione associata i soggetti di cui al comma 1, mediante i quali la gestione medesima è svolta.


ARTICOLO 8
Ente responsabile del contributo (art.11 ter)


1. L’ente responsabile della gestione associata, cui è concesso il contributo, ne è unico responsabile, indipendentemente dall’eventuale riparto delle somme attribuite tra gli enti partecipanti alla gestione associata secondo quanto previsto dagli atti associativi, ed è unico destinatario degli eventuali provvedimenti di revoca fino a concorrenza dell’intera somma ricevuta, indipendentemente dai rapporti interni, anche finanziari, tra gli enti partecipanti alla gestione associata.


ARTICOLO 9
Contenuto delle convenzioni (art.8)


1. Salvo quanto previsto dall’articolo 6 bis della l.r. 40/2001, le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere a), c) e d) del presente regolamento stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, la convenzione deve prevedere una durata della gestione associata non inferiore a cinque anni dalla data della stipula, salvi gli effetti dello scioglimento consensuale del vincolo associativo. I rinnovi della durata non possono essere inferiori a cinque anni.
3. La convenzione per le gestioni associate di cui all’articolo 8, comma 4 della l.r. 40/2001, svolte dalle comunità montane, deve prevedere la durata ivi prevista, non inferiore a dieci anni.
4. Agli uffici comuni sono attribuiti compiti decisori, che comportano l’adozione di provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna e poteri di organizzazione dei fattori produttivi attinenti le funzioni, le attività e i servizi, salvi i casi espressamente previsti dall’allegato A e dalla disciplina ivi richiamata.
5. Agli enti delegati, ai consorzi, alle aziende speciali consortili, sono sempre attribuiti compiti decisori inerenti la gestione delle funzioni, delle attività e dei servizi oggetto della gestione associata.
6. Alle unioni di comuni e alle comunità montane sono di norma attribuiti compiti decisori inerenti la gestione delle funzioni, delle attività e dei servizi oggetto della gestione associata, salvi i casi espressamente previsti dall’allegato A e dalla disciplina ivi richiamata.


ARTICOLO 10
Pluralità di atti associativi (art.8)


1. Non si procede, in tutto o in parte, all’incentivazione quando risulta che un comune partecipa a più forme associative relative, in tutto o in parte, ad una stessa gestione associata di cui all’allegato A.


ARTICOLO 11
Livello di integrazione (art.8; art. 11 ter)


1. Al fine di promuovere la maggiore integrazione e la stabilità delle gestioni associate mediante enti associativi tra i comuni facenti parte dei livelli ottimali, il presente articolo dispone sui vari livelli di integrazione.
2. Si ha livello di integrazione 1 quando, tra tutti i comuni del livello ottimale, sono in corso otto gestioni associate che, considerate singolarmente, possono essere incentivate ai sensi della l.r. 40/2001 e del presente regolamento. Detto livello di integrazione è condizione per la concessione del contributo forfetario previsto all’articolo 22.
3. Si ha livello di integrazione 2 quando, oltre al raggiungimento del livello di integrazione 1, le gestioni associate in corso tra tutti i comuni del livello ottimale raggiungono il punteggio complessivo di 15 punti, calcolati sulla base delle disposizioni dell’allegato A, e sono svolte mediante un unico ente responsabile. Detto livello di integrazione consente la concessione delle premialità di cui all’articolo 28, comma 1.
4. Si ha livello di integrazione 3 quando l’unione di comuni o la comunità montana risultano enti responsabili di gestioni associate, attivate tra tutti i comuni dell’unione o della comunità, che costituiscono due ambiti omogenei di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente regolamento e fra questi vi è almeno un ambito omogeneo tra quelli indicati all’articolo 8, comma 4, della l.r. 40/2001. Detto livello di integrazione consente la concessione del contributo forfetario previsto all’articolo 22 e le premialità di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a), c), d) nonché la somma aggiuntiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 28.
5. I comuni inseriti nel medesimo livello ottimale dell’unione di comuni di cui all’articolo 27, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008, non sono considerati ai fini del livello di integrazione.


TITOLO II
EFFETTIVITÀ DELLA GESTIONE ASSOCIATA


ARTICOLO 12
Effettiva attivazione delle gestioni associate proposte per la prima volta a contributo (art.9)


1. La gestione associata proposta per la prima volta a contributo ai sensi della l.r. 40/2001 deve essere stata effettivamente attivata. Si considera effettivamente attivata quando, sulla base della documentazione richiesta nel procedimento di concessione, è verificabile la sussistenza di tutti i seguenti elementi:
a) è stato stipulato l’atto associativo;
b) è stata individuata la struttura operativa cui è affidato lo svolgimento delle funzioni, delle attività o dei servizi oggetto della gestione associata, o comunque è stato individuato il funzionario responsabile della gestione associata;
c) sono stati adottati gli altri atti espressamente previsti dalle disposizioni dell’ allegato A;
d) l’efficacia degli atti di cui alle lettere a), b) e c) non risulta condizionata al decorrere di termini dalla data ultima utile per la presentazione della domanda di contributo, o alla stipula o all’adozione di atti integrativi oltre la suddetta data.
2. In caso di unione di comuni, in alternativa a quanto previsto al comma 1, è sufficiente che l’unione sia stata costituita e che l’atto costitutivo o lo statuto o gli atti cui lo statuto rinvia individuino le gestioni associate che saranno effettivamente attivate entro l’anno solare in cui è richiesto il contributo. Se l’atto cui lo statuto rinvia è una convenzione, questa deve comunque essere trasmessa in occasione della presentazione della successiva domanda di contributo.


ARTICOLO 13
Effettiva operatività delle gestioni associate già incentivate (art.9)


1. Per la concessione del contributo annuale relativo ad una gestione associata già incentivata è necessario che questa sia effettivamente operativa, alla data fissata per la presentazione della relazione o alla data in cui si è svolta la verifica diretta.


ARTICOLO 14
Verifica dell’effettiva operatività della gestione associata già incentivata (art.9)


1. La gestione associata già incentivata ai sensi della l.r. 40/2001 è soggetta a verifica dell’effettività. Le attività di verifica hanno lo scopo di accertare, sulla base di elementi oggettivi, se la gestione associata è operativa.
2. L’operatività è verificata sulla base degli elementi acquisiti in occasione:
a) della presentazione della relazione sulla gestione associata;
b) della verifica diretta da parte della struttura regionale competente.
3. Se a seguito delle attività di verifica risulta che la gestione associata versa in una situazione di crisi, la struttura regionale competente provvede, a seconda dei casi e con le modalità previsti dal presente regolamento, a dichiarare non concedibile il contributo annuale e ad avviare il procedimento di revoca.
4. E’ sottoposta a verifica dell’effettiva operatività, nelle forme previste dal presente titolo, anche la gestione associata attivata in sostituzione di altra gestione associata già incentivata.


ARTICOLO 15
Collaborazione (art.11 ter)


1. Gli enti beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire alla struttura regionale competente ogni collaborazione per le attività di verifica sull’effettività della gestione associata.
2. La mancata collaborazione comporta l’inammissibilità della domanda di contributo, se questo nell’anno solare non è stato ancora concesso; se il contributo è già stato concesso, si procede alla revoca secondo le procedure di cui all’articolo 56.


ARTICOLO 16
Relazione sulla gestione associata (art.9)


1. L’ente che ha ricevuto il contributo è tenuto a presentare all’ufficio regionale competente una relazione sulla singola gestione associata incentivata, contenente:
a) i compiti effettivamente svolti dalla data di concessione del contributo, riportati in modo tale da evidenziare i dati oggettivi che valgono a dimostrare, mediante indicazione degli atti adottati, delle attività eseguite, dei servizi erogati, che nel periodo considerato la gestione associata è stata operativa per tutti i comuni che l’hanno attivata e che detta operatività è in corso;
b) gli elementi oggettivi che valgono a dimostrare il superamento della situazione di crisi in cui è eventualmente incorsa la gestione associata nel periodo considerato e l’operatività in corso;
c) l’organizzazione, al momento della trasmissione della relazione, dell’ufficio preposto alla gestione associata;
d) le spese sostenute o previste per lo svolgimento e per l’organizzazione della gestione associata.
2. L’ente può presentare elementi aggiuntivi ai fini della valutazione di prevalenza di cui all’articolo 5, non sostitutivi dei dati oggettivi richiesti per la dimostrazione dell’operatività.
3. La relazione è redatta sulla base del modello approvato dalla struttura regionale competente ed è sottoscritta dal responsabile della gestione associata.
4. La relazione deve essere completa di tutti gli elementi richiesti; in caso di relazione incompleta o insufficiente a dimostrare l’operatività della gestione associata, si considera che la gestione associata sia incorsa in una o più situazioni di crisi, ancorché queste non possano essere specificamente rilevate.
5. La relazione deve essere presentata nello stesso termine previsto per la presentazione della domanda di contributo annuale.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle gestioni associate già incentivate per le quali l’ente responsabile non richiede un nuovo contributo annuale; la presentazione della relazione è effettuata da uno dei soggetti di cui all’articolo 36, comma 2. Se la relazione non è trasmessa nel termine di cui al comma 5 o è incompleta o è insufficiente a dimostrare l’operatività della gestione, si applicano le disposizioni degli articoli 44 e 56.


ARTICOLO 17
Verifica diretta (art.9)


1. L’ente che ha ricevuto il contributo può richiedere la collaborazione della struttura regionale competente, per verificare, presso l’ente medesimo, l’effettiva operatività di tutte le gestioni associate di cui è responsabile.
2. La verifica diretta è effettuata dalla struttura regionale competente, previo accordo sui tempi di svolgimento. La struttura regionale competente consente alla verifica diretta se è trascorso un congruo periodo dalla concessione del contributo e compatibilmente con la programmazione delle attività e degli adempimenti che gravano sull’ufficio medesimo.
3. A conclusione delle attività di verifica è redatto apposito verbale, per ciascuna gestione associata, sottoscritto dal funzionario responsabile della gestione associata e dal funzionario dell’ufficio regionale competente.
4. La struttura regionale competente può altresì effettuare verifiche d’ufficio, con le modalità individuate dal dirigente sulla base di eventuali indicazioni della Giunta regionale. I tempi di svolgimento di tali verifiche sono concordati con l’ente responsabile della gestione.
5. La struttura regionale competente comunica all’ente l’esito della verifica, se del caso avviando il procedimento di revoca sulla riscontrata crisi della gestione associata.
6. La verifica svolta ai sensi del presente articolo sostituisce a tutti gli effetti la relazione sulla gestione associata, fatta salva la relazione cui è tenuto l’ente in caso di attivazione del procedimento di revoca.
7. La verifica può essere limitata alla singola gestione associata nei casi previsti dell’articolo 55, comma 9.


ARTICOLO 18
Esiti contrastanti di più verifiche (art.9)


1. Nel caso in cui le verifiche di cui agli articoli 16 e 17 si siano svolte entrambe, nonostante il loro carattere di alternatività, per la stessa gestione associata e se da alcuno degli atti acquisiti nel corso di dette verifiche emerga la presenza di una situazione di crisi della gestione associata, la valutazione finale sull’esito della verifica è rimessa alla struttura regionale competente, che può non concedere il contributo annuale e avviare il procedimento di revoca.


ARTICOLO 19
Monitoraggio delle gestioni associate (art.11 ter)


1. Nell’anno in cui deve essere presentata la relazione al Consiglio regionale, a norma dell’articolo 7 della l.r. 40/2001, le attività di verifica di cui agli articoli 16 e 17 sono sostituite dalle attività di monitoraggio.
2. L’ente responsabile della gestione associata è tenuto trasmettere la scheda di monitoraggio approvata con decreto dalla struttura regionale competente, nei termini stabiliti dalla struttura medesima.
3. La scheda di monitoraggio:
a) è redatta per singola gestione associata incentivata nell’anno precedente;
b) è sottoscritta dal responsabile della gestione associata; può in alternativa essere sottoscritta dal responsabile dell’ufficio comune di supporto giuridico alle gestioni associate, ove questo sia stato attivato fra gli enti partecipanti alla gestione associata.
4. In caso di mancata trasmissione nei termini della scheda di monitoraggio, si provvede alla revoca del contributo, se questo è già stato concesso nell’anno di riferimento; se questo non è stato ancora concesso, non si procede alla concessione del contributo. Per la revoca del contributo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 56.
5. La mancata risposta a un numero di domande obbligatorie contenute nella scheda di monitoraggio, stabilite dalla struttura regionale competente, è considerata equivalente alla mancata trasmissione e ne produce gli stessi effetti.
6. Gli elementi contenuti nella scheda di monitoraggio non possono essere assunti come presupposti della crisi di una gestione associata.


TITOLO III
TIPOLOGIA E MISURA DEI CONTRIBUTI
Capo I
Disposizioni generali


ARTICOLO 20
Tipologia dei contributi (art.9)


1. I contributi oggetto dell’incentivazione possono essere forfetari o annuali.


ARTICOLO 21
Alternatività dei contributi (art. 8; art. 9)


1. Se un comune partecipa a gestioni associate per le quali può essere concesso il contributo forfetario iniziale, per le stesse gestioni associate non può essere concesso, nello stesso anno solare, anche il contributo annuale.
2. I contributi annuali di cui agli articoli 23, 24 e 25 sono alternativi tra di loro, avuto riguardo ad una stessa gestione associata di cui all’allegato A cui partecipa uno stesso comune.
3. Quando le gestioni associate coinvolgono tutti i comuni di un livello ottimale, l’incentivazione è realizzata mediante la concessione del contributo forfetario iniziale, attribuibile una sola volta, e del contributo annuale, secondo quanto stabilito dagli articoli 22 e 23.
4. Qualora le gestioni associate non coinvolgano tutti i comuni di un livello ottimale l’incentivazione è realizzata mediante la concessione del contributo annuale, secondo quanto stabilito dagli articoli 24, 25 e 26.


ARTICOLO 22
Contributo forfetario iniziale per il livello ottimale (art. 8; art. 9)


1. Possono accedere al contributo forfetario iniziale unicamente le gestioni associate ad ognuna delle quali partecipano tutti i comuni di un livello ottimale e di cui risultino responsabili detti comuni ovvero gli altri enti di cui all’articolo 7, comma 1, nei casi ivi previsti.
2. Non possono accedere al contributo forfetario iniziale le gestioni associate che comprendono comuni già considerati in sede di concessione di altro contributo forfetario iniziale, quantunque concesso ai sensi delle disciplina di attuazione della l.r. 40/2001 previgente all’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il contributo forfetario iniziale è attribuibile solo se è conseguito il livello di integrazione di cui all’articolo 11.
4. Il contributo forfetario iniziale può essere concesso una sola volta per ciascun livello ottimale, salva la possibilità di erogazione differita ai sensi del comma 5, e non può superare la somma di 300.000 euro, considerate tutte le gestioni associate attivate tra i comuni del livello ottimale; per i livelli ottimali composti da soli comuni con più di 10.000 abitanti, la somma
massima attribuibile è di 80.000 euro. Resta ferma la possibilità di superare la somma massima nel caso in cui sia possibile attribuire, come integrazione al contribuito forfetario, anche le somme di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), e comma 2, e la somma aggiuntiva di cui all’articolo 31, unicamente per dette somme.
5. I contributi forfetari iniziali sono erogati nel limite dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi forfetari iniziali, erogabili sulla base delle domande regolarmente presentate, eccede le risorse finanziarie effettivamente impegnabili nell’anno di riferimento, i contributi forfetari iniziali sono ridotti in misura proporzionale; la differenza è erogata nell’anno successivo, con priorità rispetto alla erogazione dei nuovi contributi forfetari iniziali e dei contributi annuali, a condizione che il contributo concesso non debba essere revocato.


ARTICOLO 23
Contributo annuale per le gestioni associate cui partecipano tutti i comuni di uno stesso livello ottimale (art. 8; art. 9)


1. Possono accedere al contributo annuale le gestioni associate cui partecipano tutti i comuni di uno stesso livello ottimale, se delle gestioni associate risultano responsabili i comuni del livello ottimale ovvero gli altri enti di cui all’articolo 7, comma 1, nei casi ivi previsti.
2. Se il livello ottimale coincide con la zona-distretto, si applicano le disposizioni del presente articolo e non quelle dell’articolo 25.


ARTICOLO 24
Contributo annuale per le gestioni associate cui partecipa parte dei comuni di uno stesso livello ottimale(art. 8; art. 9)


1. Possono accedere al contributo annuale le gestioni associate cui partecipa parte dei comuni dello stesso livello ottimale se dette gestioni associate sono svolte mediante unione di comuni o comunità montana, ovvero mediante convenzione cui partecipano almeno tutti i comuni del livello ottimale aventi popolazione pari o inferiore a tremila abitanti.
2. Possono altresì accedere al contributo annuale le gestioni associate cui partecipa parte dei comuni dello stesso livello ottimale, se il contributo è richiesto per le gestioni associate che attengono agli ambiti omogenei di cui ai Capi II, III e VIII dell’allegato A, o ad un intero ambito omogeneo di cui ai Capi IV e V dell’allegato A, o alle gestioni associate di cui ai paragrafi 47, 50, 52, 53, 54, 63 e 64 dell’allegato A.


ARTICOLO 25
Contributo annuale per le gestioni associate cui partecipano comuni di una stessa zona-distretto
(art. 8; art. 9)


1. Possono accedere al contributo annuale le gestioni associate cui partecipano tutti i comuni di una stessa zona-distretto, come individuata ai sensi della l.r. 40/2005, di cui risulti responsabile uno di detti comuni ovvero uno degli altri enti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da b) a d) e f) , nei casi ivi previsti.
2. Possono accedere al contributo annuale le gestioni associate di cui risultino responsabili le società della salute, ancorché ad esse non partecipino, ai sensi di legge, tutti i comuni della zona distretto.


ARTICOLO 26
Contributo annuale per casi particolari (art. 8; art. 9)


1. Possono accedere al contributo annuale, per un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, le gestioni associate attivate da aggregazioni di comuni non ricompresi in livelli ottimali, di cui risultino responsabili detti comuni ovvero gli altri enti di cui all’articolo 7, comma 1; in tal caso il contributo può essere concesso solo se le gestioni associate attengono ad almeno due ambiti omogenei di cui all’allegato A o ad almeno cinque gestioni associate.
2. Il contributo di cui al comma 1 non è concedibile se alla gestione associata partecipa un comune facente parte di livello ottimale.
3. Il contributo per la gestione associata del catasto di cui al paragrafo 62 dell’allegato A è concedibile autonomamente, ancorché si versi nel caso di cui al comma 2, a condizione che sia già avvenuta la stipula della convenzione con l’Agenzia del territorio e questa sia stata trasmessa contestualmente alla documentazione di cui all’articolo 38.


CAPO II
PREMIALITÀ


ARTICOLO 27


1. Il presente Capo stabilisce le premialità per le gestioni associate, attribuite, nell’ambito dello stanziamento annuale di bilancio previsto per l’attuazione della l.r. 40/2001, per il raggiungimento di maggiori livelli di stabilità e d’integrazione, per risparmi di gestione realizzati, per il conseguimento di altri obiettivi di qualità dell’amministrazione locale, derivanti dal programma regionale di sviluppo o dagli atti della programmazione regionale, ovvero dalla necessità di favorire il migliore svolgimento di funzioni comunali di particolare rilievo.
2. Le premialità consistono in maggiorazioni dei contributi, determinate in uno dei seguenti modi:
a) incremento del coefficiente da utilizzare per il calcolo del contributo annuale relativo ad una gestione associata;
b) somme aggiuntive, che possono consistere anche in incrementi della somma minima calcolata a norma del paragrafo 4 dell’allegato B.
3. Le premialità sono parte integrante della misura del contributo concesso, anche ai fini della sua eventuale revoca, e non costituiscono mutamento della tipologia del contributo.
4. Non possono essere attribuite premialità per gestioni associate, cui partecipa uno stesso comune, riattivate dopo il provvedimento di revoca, limitatamente ai procedimenti di concessione che si concludono entro il primo anno solare successivo alla riattivazione.


ARTICOLO 28
Maggiorazioni per stabilità e integrazione (art.11 ter)


1. Il coefficiente di base di una gestione associata, per la quale deve essere concesso un contributo annuale, è incrementato delle seguenti percentuali, che possono essere sommate tra di loro, secondo il sistema di calcolo di cui all’allegato B, se ricorrono i casi previsti:
a) 30 per cento, quando deve essere concesso il contributo di cui agli articoli 23 e 24 e la gestione attiene a un ambito omogeneo e tutte le gestioni di detto ambito omogeneo sono svolte da un unico ente responsabile;
b) 10 per cento, quando della gestione associata è responsabile un comune, ad essa partecipano tutti i comuni del livello ottimale ed è operativa la conferenza del livello ottimale di cui all’articolo 6 bis della l.r. 40/2001;
c) 10 per cento, quando della gestione associata è responsabile un comune e l’atto associativo o il suo rinnovo prevedono una durata del vincolo associativo di almeno dieci anni;
d) 5 per cento, per ogni unità di personale dipendente dei comuni, trasferita o comandata a tempo pieno all’unione di comuni, ovvero comandata a tempo pieno alla comunità montana e destinata a tempo pieno alle strutture organizzative competenti per lo svolgimento delle gestioni associate di cui la comunità montana è responsabile; l’incremento si suddivide in parti uguali per ciascuna gestione associata considerata nell’incentivazione.
2. Se tutti i comuni di un livello ottimale costituiscono un’unione di comuni, è concessa una somma aggiuntiva, che integra il contributo forfetario o annuale, pari a 30.000 euro, quando le gestioni associate attivate riguardano almeno due ambiti omogenei fra quelli indicati all’allegato A. La somma aggiuntiva è ripartita in parti uguali fra le gestioni associate interessate. Detta somma aggiuntiva può essere concessa anche all’unione di comuni di cui all’articolo 27 della l.r. 37/2008, quantunque non costituita tra tutti i comuni del livello ottimale.
3. Se l’unione di comuni è costituita tra parte dei comuni di un livello ottimale e raggiunge complessivamente i 10.000 abitanti, la somma aggiuntiva di cui al comma 2 è attribuita nella misura del 70 per cento. Detta somma aggiuntiva non può essere concessa alle unioni di comuni costituite in violazione dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 37/2008.
4. Se tutti i comuni di una comunità montana gestiscono mediante la medesima almeno due ambiti omogenei, di cui almeno uno tra quelli di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c), della l.r. 40/2001, si applicano le disposizioni del comma 2.
5. Se le risorse stanziate nel bilancio regionale sono insufficienti a concedere la somma minima di cui ai commi 2, 3 e 4, detta somma è ridotta proporzionalmente.
6. La convenzione per la costituzione della conferenza di livello ottimale di cui al comma 1, lettera b) deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti e i reciproci obblighi e garanzie e l’eventuale assegnazione dei poteri della conferenza di livello ottimale ad un organo già costituito nel livello ottimale sulla base di disposizioni legislative e/o statutarie, composto da amministratori dei comuni e degli altri enti locali partecipanti alle gestioni associate, rispondente ai requisiti previsti dalla l.r. 40/2001.


ARTICOLO 29
Maggiorazioni per risparmi di gestione realizzati (art.11 ter)


1. E’ stabilito un incremento aggiuntivo, che si somma a quelli dell’articolo 28, comma 1, pari al 50 per cento del coefficiente di base, per risparmi di gestione realizzati nello svolgimento delle gestioni associate di cui all’allegato A, Capi I, III, VII, e ai paragrafi 7, 22, e 49.
2. L’incremento di cui al comma 1 è applicabile solo alle gestioni associate per le quali gli enti responsabili dimostrino di aver raggiunto risparmi di gestione rispetto all’anno precedente. Si dà luogo all’incremento se è stata attivata, almeno tra gli stessi comuni, la gestione associata del controllo interno e i referti dimostrano che, per la gestione associata interessata all’applicazione dell’incremento, si sono determinati risparmi di gestione, assoluti o relativi, attinenti ai costi del personale e degli incarichi professionali e alle spese generali di funzionamento; i referti devono essere stati preventivamente trasmessi alla Corte dei Conti.


ARTICOLO 30
Maggiorazioni per conseguimento di altri obiettivi di qualità (art.11 ter)


1. In ragione del raggiungimento di obiettivi di qualità dell’amministrazione locale, derivanti dal programma regionale di sviluppo, e della necessità di favorire il migliore svolgimento di funzioni comunali di particolare rilievo, la Giunta regionale annualmente può stabilire una misura di premialità, nel limite massimo di 10.000 euro, e determinare le gestioni associate a cui attribuire la premialità medesima.
2. La premialità da attribuire ai sensi del comma 1, consiste nell’incremento della somma minima del contributo annuale o in una somma aggiuntiva al contributo forfetario.
3. Le maggiorazioni di cui al comma 1 non si applicano se, per le stesse gestioni associate, è concessa la maggiorazione di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4.


Capo III
RISORSE STATALI


ARTICOLO 31
Somme aggiuntive derivanti da risorse statali (art.11 ter)


1. Le risorse statali, che sono trasferite dallo Stato alla Regione a sostegno dell’associazionismo degli enti locali, sono attribuite a detti enti a titolo di somma aggiuntiva integrativa del contributo concedibile o già concesso.
2. Se la normativa statale prevede, in tutto o in parte, un vincolo di destinazione, le risorse sono concesse agli enti in favore dei quali detto vincolo è preordinato.
3. Le risorse statali sono attribuite secondo i sistemi di calcolo di cui all’allegato B.


Capo IV
CALCOLO DEI CONTRIBUTI


ARTICOLO 32
Disposizioni generali (art. 9, art. 11 bis)


1. Ai fini del calcolo dei contributi di cui al presente regolamento, sono escluse le risorse destinate:
a) alle attività di cui all’articolo 11 bis, comma 2, della l.r. 40/2001;
b) ai contributi di cui all’articolo 11 bis, comma 2 bis, della l.r. 40/2001.
2. Il calcolo tiene altresì conto di specifiche disposizioni di legge regionale, che prescrivono destinazioni vincolate o diverse modalità di calcolo.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, dal calcolo dei contributi annuali sono detratte le somme da attribuire a titolo di contributo forfetario iniziale, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 dell’allegato B.
4. Le risorse destinate ai contributi annuali sono attribuite secondo le seguenti percentuali:
a) 70 per cento per le gestioni associate esercitate mediante unioni di comuni e comunità montane;
b) 30 per cento per le gestioni associate esercitate dalle altre forme associative; un quinto di detto 30% è destinato alle gestioni associate previste al Capo IX dell’allegato A.
5. Ferma restando la quota minima del 70 per cento da destinare alle unioni di comuni e alle comunità montane, la Giunta regionale può annualmente modificare le percentuali di cui al comma 4, in relazione all’incremento del numero di gestioni associate che risultano esercitate mediante unione di comuni e comunità montane o all’incremento del rapporto tra numero di gestioni associate esercitate da unioni di comuni e comunità montane e numero di gestioni associate esercitate mediante altre forme associative.


ARTICOLO 33
Rinvio (art. 9)


1. Il calcolo del contributo è effettuato con le modalità definite nell’allegato B.


TITOLO IV
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI


ARTICOLO 34
Fasi del procedimento di concessione dei contributi (art. 11 ter)


1. La struttura regionale competente avvia il procedimento di concessione dei contributi con il decreto di cui all’articolo 35, comma 1.
2. L’ente responsabile della gestione presenta la domanda di contributo e la relativa documentazione nei termini previsti.
3. La struttura regionale competente effettua l’istruttoria sulle domande considerando, per i contributi di cui agli articoli 22 e 23 il complesso delle gestioni associate attivate tra i comuni del livello ottimale e, per i contributi di cui agli articoli 24, 25, 26, delle altre aggregazioni ivi previste, come risultano dalle domande medesime presentate da uno o più enti responsabili della gestione.
4. La struttura regionale competente assume le determinazioni finali sulla base della documentazione trasmessa e, per i contributi annuali, della verifica dell’effettiva operatività risultante dagli atti e dalle attività di cui agli articoli 16 e 17.
5. Se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dalla l.r. 40/2001 e dal presente regolamento, con decreto del dirigente della struttura regionale competente si provvede alla concessione del contributo.


ARTICOLO 35
Decreto di avvio del procedimento (art. 11 ter)


1. Il dirigente della struttura regionale competente provvede, con proprio decreto, a stabilire il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo.
2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli da utilizzare per la domanda, per la relazione sulla gestione associata, per le schede di monitoraggio, per l’ulteriore documentazione, e le modalità di trasmissione da utilizzare in conformità alle disposizioni di cui al titolo I, capo I della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) nonché a quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale.
Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza). Il decreto e gli allegati sono pubblicati sul BURT.


ARTICOLO 36
Domanda di contributo (art. 11 ter)


1. La domanda per la concessione del contributo forfetario iniziale o annuale è presentata da ciascun ente responsabile di gestione associata entro il termine e con le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 35.
2. La domanda di contributo è sottoscritta dal rappresentante dell’ente responsabile della gestione associata, sindaco del comune, presidente dell’unione di comuni, della comunità montana o delle altre forme associative di cui all’articolo 7, comma 1. In alternativa, la domanda può essere sottoscritta dal segretario o dal direttore generale dell’ente responsabile della gestione associata.
3. Se l’ente che richiede il contributo è responsabile di più gestioni associate, la domanda è presentata evidenziando distintamente ciascuna gestione associata.


ARTICOLO 37
Documentazione per il contributo forfetario (art. 9; art. 11 ter)


1. Alla domanda per la concessione del contributo forfetario iniziale sono allegati, per ciascuna gestione associata per la quale si richiede il contributo:
a) l’atto associativo;
b) gli atti di organizzazione della gestione associata di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b); salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo medesimo;
c) l’ulteriore documentazione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c).


ARTICOLO 38
Documentazione per il contributo annuale (art. 9; art. 11 ter)


1. La documentazione di cui all’articolo 37 è allegata anche alla domanda di contributo annuale quando:
a) la gestione associata è proposta per la prima volta a contributo;
b) la gestione associata è stata riattivata dopo la sua cessazione;
c) la gestione associata è stata già incentivata e il contributo è stato revocato;
d) sono state apportate variazioni all’atto associativo della gestione associata; rientra in questo caso anche la variazione degli enti partecipanti o della forma associativa;
e) la gestione associata è stata attivata in sostituzione di altra gestione associata già incentivata, salvo che la documentazione sia stata già trasmessa nell’ambito del procedimento di revoca.
2. In tutti i casi in cui una gestione associata è stata già incentivata, nonché nel caso di cui al comma 1, lettera e), alla domanda deve essere allegata la relazione sulla gestione associata. La relazione non deve essere presentata se l’effettiva operatività è già stata accertata a seguito di verifica diretta.
3. Alla domanda è altresì allegata la documentazione necessaria per l’applicazione delle premialità di cui agli articoli 28, comma 1, lettere b) e d), e 29.


ARTICOLO 39
Documentazione in possesso della Regione (art. 11 ter)


1. Se la documentazione è già in possesso della Regione, è sufficiente che nella domanda sia indicato l’ufficio presso il quale è possibile reperirla.


ARTICOLO 40
Rettifiche e integrazioni (art. 11 ter)


1. Fino alla data di scadenza della domanda, possono essere presentate rettifiche e integrazioni alla domanda e alla documentazione trasmessa.
2. Scaduto il termine di presentazione della domanda, nel corso dell’attività istruttoria la struttura regionale competente può prendere in considerazione rettifiche o integrazioni per atti o attività della gestione associata, nei limiti di cui agli articoli 43 e 44.


ARTICOLO 41
Modalità di trasmissione (art. 11 ter)


1. La domanda di contributo e la documentazione sono trasmesse con modalità telematiche conformi alle disposizioni di cui al titolo I capo I, della l.r. 40/2009 e a quanto previsto dalla l.r. 54/2009, basate su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse.
2. Laddove l’ente non sia dotato di interoperabilità di protocollo informatico o di altre modalità telematiche che consentano quanto previsto al comma 1, è consentita la trasmissione con le seguenti modalità:
a) tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nel decreto di avvio del procedimento; la data di trasmissione è comprovata dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante e vale ai fini del rispetto del termine di presentazione;
b) tramite telefax da cui risulti la data di trasmissione al numero indicato nel decreto di cui all’articolo 35;
c) tramite altra modalità di spedizione all’indirizzo medesimo o tramite consegna diretta presso gli uffici della struttura regionale competente. Sono considerate ammissibili solo le domande pervenute, entro i termini stabiliti, al protocollo della Direzione generale competente, ovvero consegnate direttamente agli uffici della struttura regionale competente in orario di ufficio antimeridiano. In tale ultimo caso, l’ufficio provvede a rilasciare una dichiarazione con indicazione della data in cui è avvenuta la consegna della domanda, che vale ai fini del rispetto del termine di presentazione.
L’acquisizione della domanda non comporta da parte dell’ufficio alcuna valutazione sulla completezza della documentazione consegnata e sulla ammissibilità della domanda medesima.


ARTICOLO 42
Inammissibilità per vizi formali (art. 11 ter)


1. La struttura regionale competente non ammette a contributo le gestioni associate per le quali sia stata presentata domanda oltre il termine stabilito dal decreto di cui all’articolo 35, comma 1.


ARTICOLO 43
Elementi integrativi sulle nuove gestioni associate (art. 11 ter)


1. Scaduto il termine per la presentazione della domanda attinente ad una gestione associata proposta per la prima volta a contributo, rettifiche e integrazioni sono ammissibili nei limiti previsti dal presente articolo.
2. Se la domanda o la documentazione sono incomplete o sono insufficienti a dimostrare che l’effettiva attivazione è avvenuta entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, la struttura regionale competente comunica all’ente richiedente che la gestione associata non è, allo stato degli atti, ammissibile a contributo, indicando i motivi della non ammissibilità.
3. L’ente responsabile della gestione può, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche o documentazione integrativa.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, la struttura regionale competente non può richiedere ulteriori elementi di valutazione né prendere in considerazione rettifiche o integrazioni pervenute, rimanendo a carico dell’ente richiedente l’incompletezza o la insufficiente dimostrazione dell’effettiva attivazione. Le gestioni associate per le quali la documentazione risulta insufficiente non sono ammesse a contributo.


ARTICOLO 44
Elementi integrativi sulle gestioni associate già incentivate (art. 11 ter)


1. Scaduto il termine per la presentazione della domanda attinente ad una gestione associata già incentivata, se l’ente richiedente, che sia tenuto a trasmettere la relazione sulla gestione associata, non l’ha trasmessa o questa risulta incompleta o insufficiente a dimostrare l’operatività, la struttura regionale competente comunica all’ente che la gestione associata non è, allo stato degli atti, ammissibile a contributo, indicando i motivi della non ammissibilità.
2. L’ente responsabile della gestione può, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare la relazione o rettifiche o documentazione integrativa. La struttura regionale competente può valutare solo rettifiche o documentazione integrativa attinenti a fatti avvenuti o ad atti adottati entro il termine di presentazione della domanda.
3. Decorsi i quindici giorni, la struttura regionale competente non può richiedere ulteriori elementi di valutazione né prendere in considerazione rettifiche o integrazioni pervenute, rimanendo a carico dell’ente richiedente,
anche in presenza di trasmissione della relazione, l’eventuale sua incompletezza o la insufficiente dimostrazione dell’operatività.
4. La documentazione trasmessa dopo i quindici giorni è tuttavia considerata ai fini dell’avvio o meno del procedimento di revoca; se questo deve essere avviato, a ciò si provvede dopo la conclusione del procedimento di concessione, entro sessanta giorni da detta conclusione.


ARTICOLO 45
Modalità delle comunicazioni (art. 11 ter)


1. Le comunicazioni della struttura regionale competente sono effettuate con modalità telematiche conformi alle disposizioni di cui al titolo I capo I, della l.r. 40/2009 e a quanto previsto dalla l.r. 54/2009, basate su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse.
2. Gli enti cui sono rivolte le comunicazioni trasmettono alla struttura regionale competente la documentazione richiesta con le modalità previste al comma 1.
3. Laddove l’ente non sia dotato di interoperabilità di protocollo informatico o di altre modalità telematiche che consentano quanto previsto al comma 1, le comunicazioni sono effettuate mediante lettera, telefax o modalità indicate dalla struttura da cui risulti la data del ricevimento.


ARTICOLO 46
Valutazioni conclusive (art. 11 ter)


1. Acquisiti gli elementi di valutazione di cui agli articoli 43 e 44, la struttura regionale competente, considerata la sussistenza o meno delle condizioni e dei requisiti previsti dalla l.r. 40/2001 e dal presente regolamento, stabilisce quali gestioni associate sono ammesse e quali non sono ammesse a contributo, e a che titolo il contributo sarà concesso e provvede ad adottare il decreto di concessione dei contributi entro il termine di quindici giorni dalla data ultima fissata per l’invio degli elementi di cui agli articoli 43 e 44 dall’ultima comunicazione.
2. La struttura regionale competente verifica che non ricorrano casi di duplicazione del contributo, avuto riguardo ad una stessa gestione associata cui partecipa uno stesso comune.


ARTICOLO 47
Casi particolari di inammissibilità (art. 11 ter)


1. Non possono essere ammesse a contributo le gestioni associate per le quali è stato avviato il procedimento di revoca prima della data di scadenza della presentazione della domanda di contributo, e per le quali, alla stessa data, non è stata superata la situazione di crisi.
2. Non possono essere ammesse a contributo le gestioni associate per le quali risulta responsabile uno dei sindaci dei comuni partecipanti, nominati ai sensi dell’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, quantunque espressamente previsto dall’atto associativo.
3. L’inammissibilità a contributo di una gestione associata può determinare il venir meno di condizioni e requisiti per la concessione del contributo per altre gestioni associate oggetto di domanda, ancorché presentata da altro ente responsabile di gestione associata.


ARTICOLO 48
Provvedimento di concessione (art. 11 ter)


1. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Se devono essere compiute le attività di cui agli articoli 43 e 44, il provvedimento di concessione è adottato entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine del comma 1.
3. Con il provvedimento di concessione si provvede contestualmente all’impegno di spesa e alla liquidazione del contributo.
4. La struttura regionale competente può effettuare l’impegno di spesa e rinviare la liquidazione ad un provvedimento successivo, ove ne ravvisi la necessità in ragione dei tempi di effettuazione dell’istruttoria o dell’osservanza di specifiche disposizioni regionali.
5. Il contributo può essere concesso anche a titolo diverso rispetto a quanto eventualmente richiesto, se sussistono le condizioni e i requisiti. La struttura regionale, ove ravvisi detta possibilità, provvede d’ufficio, anche acquisendo ai sensi degli articoli 43 e 44 gli elementi necessari per procedere alla concessione.


ARTICOLO 49
Casi di rideterminazione del contributo (art. 11 ter)


1. La misura del contributo concesso può essere rideterminata nello stesso anno solare, d’ufficio o mediante l’avvio di nuovo procedimento di concessione, a seguito di maggiori disponibilità finanziarie di bilancio, della non completa utilizzazione delle risorse destinate alle attività di cui all’articolo 11 bis della l.r. 40/2001 o dell’assegnazione di risorse statali.
2. La misura del contributo concesso non può essere rideterminata nello stesso anno a seguito di modifiche della forma associativa o del livello ottimale o dell’aggregazione di comuni, né di revoche, intervenute dopo la concessione, nei confronti di alcuno degli enti beneficiari.


Titolo V
CRISI DELLA GESTIONE ASSOCIATA E REVOCA DEI CONTRIBUTI
Capo I
Disposizioni generali e presupposti della revoca dei contributi


ARTICOLO 50
Disposizioni preliminari (art. 11 ter)


1. La crisi di una gestione associata già incentivata o l’insorgere di una delle altre situazioni previste dal presente titolo costituiscono presupposto per la revoca del contributo concesso.
2. La revoca di un contributo consiste nel provvedimento, adottato dalla struttura regionale competente, mediante il quale si dispone che l’ultimo contributo concesso ai sensi della l.r. 40/2001 deve essere, in tutto o in parte, restituito. Non è ammessa la revoca di contributi precedenti.
3. La revoca è disposta con le modalità e nella misura previste dal presente titolo.


ARTICOLO 51
Crisi della gestione associata (art.8; art.9; art.11 ter)


1. Una gestione associata è in crisi quando si verifica una delle seguenti situazioni, che possono presentarsi anche congiuntamente:
a) la gestione associata è cessata: si verifica quando la gestione associata viene meno in relazione a tutti i comuni che l’avevano attivata, per annullamento dell’atto associativo, ovvero per scadenza o mancato rinnovo o scioglimento del vincolo associativo, consensuale o derivante dall’approvazione di un altro atto associativo dal quale si ricava la cessazione;
b) la gestione associata non è operativa in via di fatto: si verifica quando, anche non sussistendo uno dei casi della lettera a), la gestione associata, quantunque regolarmente attivata, non risulta effettivamente operativa in relazione a tutti i comuni che l’avevano attivata;
c) la gestione associata non ha più gli elementi che ne avevano consentito l’incentivazione;
d) parte dei comuni che avevano attivato la gestione associata non ne sono più partecipi: si verifica quando la cessazione di cui alla lettera a) o la non operatività in via di fatto di cui alla lettera b) coinvolge solo una parte dei comuni che avevano attivato la gestione associata, e questa continua ad operare per i restanti comuni;
e) sono stati adottati da alcuno dei comuni partecipanti atti associativi che contrastano con la gestione associata: si verifica quando la gestione associata continua ad essere operativa per alcune funzioni, attività e servizi, ma parte dei comuni che l’avevano attivata hanno stipulato atti associativi con essa contrastanti;
f) sono stati adottati da alcuno dei comuni partecipanti atti che pregiudicano l’operatività della gestione associata: si verifica quando uno o più comuni che l’avevano attivata adottano singoli atti o pongono in essere comportamenti, anche omissivi, che determinano una delle situazioni di cui alle lettere precedenti, ovvero che, pur non determinando di per sé una delle situazioni di cui alle lettere precedenti, risultano comunque contrastanti con la gestione medesima e sono tali da poter determinare, se si ripetono o si consolidano, una delle situazioni medesime.


ARTICOLO 52
Revoca di contributi per le gestioni associate non riproposte a contributo (art. 11 ter)


1. Se la gestione associata incentivata non è proposta a nuovo contributo nell’anno finanziario successivo a quello di concessione e il termine previsto per la presentazione della relazione sulla gestione associata cade dopo che è trascorso un anno dalla data di concessione del contributo, gli eventi di cui all’articolo 51 rilevanti ai fini della revoca sono limitati a quelli che si sono verificati entro detto anno.


ARTICOLO 53
Altri presupposti per la revoca dei contributi (art. 11 ter)


1. Costituiscono altresì presupposti per la revoca del contributo le seguenti situazioni;
a) non è stata trasmessa dall’ente che vi è tenuto la relazione sulla gestione associata nel termine previsto dall’articolo 44, comma 2;
b) è stata modificata la forma associativa che ha consentito l’attribuzione delle somme aggiuntive di cui all’articolo 31, facendo venir meno le condizioni per la concessione di dette somme aggiuntive;
c) l’ente non ha fornito la dovuta collaborazione ai sensi dell’articolo 15.


ARTICOLO 54
Esclusioni totali o parziali (art. 11 ter)


1. Le modifiche dei livelli ottimali non comportano la revoca né la rideterminazione dei contributi concessi.
2. La modifica della forma associativa, o dell’ente responsabile della gestione associata, non determina di per sé la revoca parziale del contributo concesso, ancorché determinato con le maggiorazioni previste dal titolo III.
3. Le somme aggiuntive di cui all’articolo 31 possono essere revocate distintamente dal resto del contributo concesso.
4. Non si procede alla revoca parziale del contributo forfetario iniziale nel caso in cui detto contributo è stato conseguito nella misura massima prevista dall’articolo 22, comma 4, e la mancata considerazione della gestione associata cessata, o incorsa in uno degli altri presupposti di revoca di cui al presente titolo, non avrebbe determinato una diversa misura del contributo concesso.
5. Non si procede alla revoca se gli enti partecipanti attivano, in sostituzione di una gestione associata incentivata, una nuova gestione associata, a condizione che questa non sia già stata considerata non operativa a seguito di avvio del procedimento di revoca e che l’ente responsabile sia lo stesso.
6. Non si procede alla revoca del contributo se la somma che deve essere revocata per una singola gestione associata è inferiore a 500 euro.


Capo II
Procedimenti di revoca dei contributi


ARTICOLO 55
Procedimento di revoca per sussistenza di una situazione di crisi (art. 11 ter)


1. La struttura regionale competente avvia il procedimento di revoca quando, in relazione allo svolgimento delle attività di verifica dell’effettiva operatività di cui al titolo II , si verifica uno dei seguenti casi, che indicano la sussistenza o la persistenza di una situazione di crisi della gestione associata:
a) non è stato concesso il contributo annuale perché la relazione sulla gestione associata o la verifica diretta non hanno dato conto dell’effettiva operatività della gestione associata; il procedimento di revoca è avviato dopo la conclusione del procedimento di concessione dei contributi nel quale la gestione associata non è stata ammessa, entro sessanta giorni da detta conclusione;
b) la relazione, relativa a gestioni associate già incentivate ma non proposte a nuovo contributo annuale, non ha dato conto che la gestione associata è stata effettivamente operativa alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 16, comma 5, ovvero del termine più breve previsto dall’articolo 52; il procedimento di revoca è avviato entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento di concessione dei contributi in occasione del quale la relazione deve essere trasmessa.
2. Il procedimento di revoca è avviato mediante comunicazione all’ente beneficiario, con la quale si contesta che la gestione associata è incorsa in una o più situazioni di crisi e si invita l’ente ad assumere le determinazioni conseguenti per risolvere la crisi o per attivare altra gestione associata.
3. Quando da uno o più fatti può dedursi, anche in via di ipotesi, la sussistenza di più presupposti per la revoca, questi possono essere indicati nella comunicazione, con riserva di valutazione degli elementi e della documentazione trasmessi ai fini della specificazione dei presupposti medesimi.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2 è assegnato un termine di trenta giorni entro il quale l’ente beneficiario del contributo può:
a) fornire gli elementi di cui all’articolo 60, comma 2, che consentono la revoca in misura ridotta;
b) trasmettere nuovi elementi, e in particolare la documentazione che dà conto delle attività svolte e dei provvedimenti adottati che hanno consentito di rimuovere la situazione di crisi della gestione associata o gli atti di cui all’articolo 37 che comprovano l’avvenuta attivazione, tra tutti i comuni originariamente partecipanti, di una nuova gestione associata in sostituzione di quella in crisi;
c) esprimere la volontà di superare la situazione di crisi o di attivare, in sostituzione di quella in crisi, altra gestione associata tra tutti i comuni originariamente partecipanti, entro e non oltre sessanta giorni successivi dal ricevimento della comunicazione.
5. Sulla base degli elementi e della documentazione trasmessi, la comunicazione può essere rinnovata indicando presupposti diversi da quelli precedentemente evidenziati; in tali casi l’intero procedimento è rinnovato.
6. Se l’ente non provvede ai sensi del comma 4, nel termine ivi previsto, la struttura regionale competente invia l’avviso di cui al comma 10.
7. Se l’ente ha trasmesso nei termini gli elementi di cui al comma 4, lettera a), la struttura regionale competente provvede direttamente alla revoca, se del caso provvedendo alla revoca in misura ridotta.
8. Se l’ente ha trasmesso nei termini gli elementi di cui al comma 4, lettera b), e questi non risultano sufficienti al superamento della situazione di crisi o non consentono di considerare effettivamente attivata la gestione associata posta in sostituzione di quella in crisi, la struttura regionale invia l’avviso di cui al comma 10.
9. Se l’ente ha manifestato nei termini la volontà di procedere ai sensi del comma 4, lettera c), nel corso dei sessanta giorni l’ente è tenuto a concordare con la struttura regionale competente una verifica diretta ai sensi dell’articolo 17, in tempi idonei a rispettare il termine dei 60 giorni, o a far pervenire alla struttura regionale competente gli elementi ivi previsti.
Se ad esito di dette attività permangono i presupposti per la revoca, o comunque gli elementi previsti non sono forniti nel termine, la struttura regionale competente invia l’avviso di cui al punto 10.
10. A seguito degli esiti negativi di cui ai commi 6, 8 e 9, la struttura regionale competente invita, l’ente inadempiente ad inviare la documentazione necessaria entro il termine di quindici giorni. In mancanza la struttura adotta il provvedimento di revoca.


ARTICOLO 56
Procedimento di revoca per mancata presentazione della relazione sulla gestione (art. 11 ter)


1. La struttura regionale competente avvia il procedimento per la revoca dell’ultimo contributo concesso quando non è stata trasmessa dall’ente la relazione sulla gestione associata nel termine previsto dall’articolo 44, comma 2; il procedimento di revoca è avviato nel termine di cui all’articolo 44, comma 4.
2. Il procedimento di revoca è avviato con avviso all’ente inadempiente di trasmettere entro quindici giorni gli atti richiesti. In mancanza, è adottato il provvedimento di revoca.


ARTICOLO 57
Procedimento di revoca per mutamento della forma associativa (art. 11 ter)


1. Se è stata concessa la somma aggiuntiva di cui all’articolo 31, e la gestione associata, quantunque operativa, non è più gestita mediante la forma associativa che ha consentito l’attribuzione della somma aggiuntiva, si provvede alla revoca del contributo limitatamente alla somma medesima.
2. In tal caso, accertata la modifica della forma associativa, il procedimento di revoca della somma aggiuntiva è avviato con avviso all’ente inadempiente che, in assenza del ripristino della forma associativa entro quindici giorni, sarà adottato il provvedimento di revoca.
3. La revoca di cui al presente titolo è effettuata per le modifiche di cui al comma 1 avvenute entro un anno dal provvedimento di concessione del contributo di cui quello integrativo è parte.


ARTICOLO 58
Procedimento di revoca per accertamento d’ufficio (art. 11 ter)


1. La struttura regionale competente avvia il procedimento per la revoca dell’ultimo contributo concesso quando sussistono elementi idonei che indicano in maniera inequivocabile che la gestione associata è incorsa in una o più situazioni di crisi. Il procedimento è avviato entro trenta giorni dalla rilevazione di detti elementi.
2. Nei casi diversi di cui al comma 1, la struttura regionale, prima di avviare il procedimento di revoca, richiede i chiarimenti o la documentazione ritenuti necessari al fine della verifica della effettiva operatività della gestione associata.


ARTICOLO 59
Segnalazione di crisi dell’ente responsabile della gestione associata (art. 11 ter)


1. La situazione di crisi della gestione associata, verificatasi dopo la concessione del contributo, può essere segnalata dall’ente responsabile della gestione, indicando le iniziative che sono state assunte o che si intendono assumere per superare la situazione di crisi entro sei mesi dalla segnalazione medesima.
2. In presenza della segnalazione di cui al comma 1, completa degli elementi ivi previsti, la struttura regionale competente provvede alla revoca solo se, scaduto il termine indicato dall’ente responsabile della gestione ed effettuata la verifica diretta, risulta che la situazione di crisi non è stata superata. Si applica in tal caso l’articolo 55, comma 10.
3. Se la segnalazione di cui al comma 1 è incompleta o se le iniziative non risultano congrue al superamento della crisi, la struttura regionale competente richiede le integrazioni del caso assegnando un termine per l’adempimento non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inadempimento, avvia il procedimento di revoca ai sensi dell’articolo 58, comma 1.
4. La segnalazione di cui al comma 1 non ha efficacia se il procedimento di revoca è stato già avviato o se si sono già svolte le attività di verifica di cui al titolo II dalle quali la crisi è stata rilevata. Se la segnalazione è effettuata nei tre mesi successivi alla concessione del contributo, la struttura regionale competente avvia senz’altro il procedimento di revoca ai sensi dell’articolo 58, comma 1.


ARTICOLO 60
Calcolo delle somme da revocare e restituzione delle somme revocate (art. 11 ter)


1. In caso di revoca, si prende in considerazione il contributo concesso per la singola gestione associata, come determinato a seguito dei calcoli di cui all’allegato B. Se questa somma non è immediatamente ricavabile, per la pluralità di gestioni associate di cui è responsabile un singolo ente, si divide il contributo attribuito all’ente responsabile per il totale dei punti-gestione associate gestite dall’ente e si moltiplica il risultato per i punti-gestione della singola gestione associata soggetta a revoca. Lo stesso criterio si applica per i contributi annuali.
2. Se l’ente responsabile della gestione associata e la maggioranza dei comuni originari che avevano attivato la gestione associata, hanno adempiuto ai doveri di collaborazione previsti dall’articolo 15 e danno inequivocabile dimostrazione di aver continuato la gestione associata e di aver adempiuto agli obblighi previsti dall’atto associativo, la somma di cui al comma 1, è revocata in proporzione al numero dei comuni i cui atti o i cui comportamenti sono stati posti a fondamento del procedimento di revoca.
3. Sulla base del provvedimento di revoca, il soggetto beneficiario del contributo è tenuto alla restituzione delle somme ricevute. La restituzione delle somme avviene, ai sensi della normativa regionale vigente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento.


ARTICOLO 61
Modalità di comunicazione (art. 11 ter)


1. Gli atti del procedimento di revoca adottati dalla struttura regionale competente sono trasmessi con modalità telematiche conformi alle disposizioni di cui al titolo I capo I, della l.r. 40/2009 e a quanto previsto dalla l.r. 54/2009, basate su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse .
2. L’ente che ha ricevuto dalla struttura regionale competente comunicazioni inerenti il procedimento di revoca utilizza come modalità di trasmissione della documentazione che intenda inviare le modalità di cui al comma 1.
3. Laddove l’ente non sia dotato di interoperabilità di protocollo informatico o di altre modalità telematiche che consentano quanto previsto al comma 1, gli atti del procedimento di revoca adottati dalla struttura regionale competente sono trasmessi mediante le seguenti formalità:
a) tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dell’ente responsabile della gestione associata; la data di trasmissione è comprovata dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante e vale ai fini del rispetto del termine assegnato;
b) tramite telefax da cui risulti la data di ricevimento.
4. Laddove l’ente non sia dotato di interoperabilità di protocollo informatico o di altre modalità telematiche che consentano quanto previsto al comma 2, l’ente che ha ricevuto le comunicazioni del procedimento di revoca può, oltre alle modalità di cui al comma 3, utilizzare come modalità di trasmissione della documentazione la consegna diretta presso gli uffici della struttura regionale competente o le altre modalità indicate dalla struttura regionale competente.


TITOLO VI
ACCORDI


ARTICOLO 62
(art. 11, comma 2 ter)


1. Il presente Titolo disciplina le modalità per la concessione dei contributi conseguenti agli accordi di cui all’articolo 11, comma 2 ter, della l.r. 40/2001.


ARTICOLO 63
Accordo per lo sviluppo delle gestioni associate (art. 11, comma 2 ter)


1. Ai fini della concessione dei contributi l’accordo di cui all’articolo 11, comma 2 ter della l.r. 40/2001 è conseguito con le procedure del presente articolo.
2. I comuni di un livello ottimale presentano alla Giunta regionale una proposta preliminare contenente un documento di sviluppo delle gestioni associate. La proposta può essere presa in considerazione dalla Giunta regionale solo se sono già stati concessi contributi di cui all’articolo 22 o 23 per almeno due anni consecutivi e se la proposta è formulata congiuntamente da tutti i sindaci dei comuni del livello ottimale, ovvero se è formulata dalla conferenza del livello ottimale costituita ai sensi dell’articolo 6 bis della l.r. 40/2001 o dagli organi delle unioni di comuni o delle comunità montane che esercitano detto potere ai sensi dei rispettivi statuti.
3. Sulla base della proposta preliminare dei comuni, la struttura regionale competente alla concessione dei contributi svolge le attività necessarie a definire i contenuti dell’accordo, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale. A tal fine, verifica il grado di integrazione già conseguito nel corso del tempo dai comuni proponenti, tenendo conto delle gestioni associate incentivate, delle attività di verifica effettuate e degli eventuali procedimenti di revoca avviati, e opera, anche mediante richieste di integrazione o di modifica, affinché l’accordo abbia almeno i seguenti contenuti:
a) i comuni assumano l’impegno a mantenere i livelli associativo e di integrazione già raggiunti;
b) siano individuate gestioni associate da attivare che, per numero e qualità, costituiscano un congruo sviluppo dei livelli associativo e di integrazione raggiunti; siano altresì individuate le gestioni associate che possono essere attivate in sostituzione di quelle cessate;
c) sia assunto formale impegno a completare l’operatività delle gestioni associate di nuova attivazione entro tre anni dall’approvazione dell’accordo da parte della Regione; in caso di comuni facenti parte di unione di comuni o di comunità montana, sia assunto formale impegno che, alla stessa scadenza, l’ente responsabile di tutte le gestioni associate risulti l’unione o la comunità, salvo casi eccezionali;
d) sia assunto l’impegno a comunicare tempestivamente alla Regione ogni eventuale insorgenza di situazioni di crisi delle gestioni associate, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettere a) e b);
e) le eventuali diverse modalità di concessione dei contributi e di verifica dell’effettività delle gestioni associate, anche ad integrazione o in sostituzione dei procedimenti ordinari, siano definite in conformità a quanto stabilito dagli articoli 64 e 65.
4. Concluse le attività di cui al comma 3, la struttura regionale accerta, mediante scambio di note, che sul contenuto finale dell’accordo vi sia l’adesione degli stessi soggetti inizialmente proponenti e sottopone l’accordo così definito all’approvazione della Giunta regionale. Se le attività di cui al comma 3 non consentono di pervenire ad un accordo entro due mesi dalla data di acquisizione della proposta preliminare, il procedimento di formazione dell’accordo si considera estinto; la struttura regionale competente ne dà comunicazione agli enti locali proponenti.
5. L’accordo è efficace dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale che lo approva ed ha durata triennale.
6. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alle eventuali modifiche dell’accordo, su iniziativa degli enti locali proponenti o della Giunta regionale. E’ esclusa la modifica dell’accordo negli ultimi dodici mesi di vigenza.
7. Nel corso del periodo di vigenza dell’accordo non sono ammissibili domande di contributo presentate dagli enti locali del livello ottimale.
8. La Giunta regionale può dichiarare con propria deliberazione la cessazione degli effetti dell’accordo, in presenza di gravi inadempimenti ovvero di insorgenza di crisi dell’ente associativo o di gravi difficoltà nel perseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo delle gestioni associate. Prima di approvare detta deliberazione, la Giunta regionale segnala agli enti locali interessati i fatti che la determinano invitando gli enti medesimi a porvi rimedio in un termine non superiore a trenta giorni.
9. Il mancato rispetto dell’accordo da parte degli enti locali comporta l’inammissibilità nei tre anni successivi di ulteriori proposte di accordo, al quale partecipi, direttamente o mediante un ente associativo, uno dei comuni che hanno promosso l’accordo non rispettato.
10. Fino al 31 dicembre 2013 gli accordi di cui al presente articolo sono limitati ai comuni facenti parte di unioni di comuni e di comunità montane, nonché ai comuni che nella proposta si impegnano a costituire l’unione di comuni entro la data di scadenza dell’accordo.


ARTICOLO 64
Concessione dei contributi in vigenza dell’accordo (art. 11, comma 2 ter)


1. In presenza dell’accordo di cui all’articolo 63, la struttura regionale competente provvede a concedere il contributo a ciascun ente responsabile di gestione associata, nella misura determinata dall’accordo medesimo e comunque non superiore all’80 per cento delle risorse regionali assegnate sulla base del procedimento dell’anno precedente, decurtate delle risorse concesse per le gestioni associate che agli atti della struttura regionale risultano cessate ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera a), o per le quali sono state effettuate le comunicazioni di crisi ai sensi dell’articolo 63, comma 3, lettera d). Se la gestione associata cessata o in crisi aveva determinato la concessione delle premialità di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4, il contributo è decurtato di tutta la somma aggiuntiva a suo tempo concessa.
2. La concessione di cui al comma 1, è effettuata entro sessanta giorni dall’assegnazione delle risorse alla struttura regionale competente.
3. Salvo che l’accordo stabilisca un termine fisso, l’ente responsabile della gestione associata provvede a comunicare in ogni tempo l’attivazione delle gestioni associate oggetto dell’accordo. La comunicazione dà conto dell’avvenuta adozione degli atti che, in via ordinaria, valgono a dimostrare l’attivazione di una determinata gestione associata.
4. La comunicazione di cui al comma 3, sostituisce a tutti gli effetti la domanda di contributo di cui all’articolo 36 e la documentazione di cui all’articolo 38.
5. In occasione del procedimento ordinario di concessione del contributo annuale, si tiene conto anche delle gestioni associate considerate nella concessione di cui al comma 1 e di quelle di cui al comma 3 per le quali è stata data comunicazione entro il termine previsto in via ordinaria per la presentazione delle domande di contributo. Non sono considerate:
a) le gestioni associate che risultano agli atti della struttura regionale cessate ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera a);
b) le gestioni associate per le quali sono state effettuate le comunicazioni di crisi ai sensi dell’articolo 63, comma 3, lettera d).
6. Se nel calcolo di cui al comma 5 risulta che ad un ente già beneficiario della somma di cui al comma 1 è stata attribuita una somma inferiore, il contributo già concesso è integrato della differenza. Ove necessario, si provvede a ripartire in via definitiva le somme già attribuite all’ente responsabile della gestione, considerando le gestioni associate per le quali il contributo deve ritenersi concesso.
7. A decorrere dal secondo anno solare successivo a quello di efficacia dell’accordo, ai fini dell’attribuzione di cui al comma 1, si considerano unicamente le somme calcolate ai sensi del comma 5, ancorché inferiori a quelle attribuite nell’anno precedente.
8. Se lo stanziamento di bilancio è insufficiente a garantire la percentuale le somme di cui al comma 1, la struttura regionale competente assegna le risorse procedendo alla riduzione di volta in volta di cinque punti percentuali fino a quando le risorse non risultano sufficienti a soddisfare la concessione dei contributi.
9. Le disposizioni del presente articolo, quantunque richiamate dall’accordo, non si applicano se il procedimento ordinario prevede che termine per la presentazione della domanda di contributo scade nello stesso termine indicato dal comma 2. In tal caso, si applicano comunque le disposizioni dei commi 3 e 4.


ARTICOLO 65
Verifica di effettività in vigenza dell’accordo (art. 11, comma 2 ter)


1. Salva diversa previsione dell’accordo:
a) l’ente beneficiario dei contributi, nel periodo indicato all’articolo 63, comma 3, lettera c), non è soggetto alla verifica di effettività di cui al Titolo II;
b) decorso il termine indicato all’articolo 63, comma 3, lettera c), la struttura regionale competente provvede alla verifica dell’effettiva operatività delle gestioni associate mediante verifica diretta. Se allo spirare di detto termine è già stato adottato il decreto di cui all’articolo 35, la verifica di effettività è svolta con la presentazione della relazione di cui all’articolo 16.


ARTICOLO 66
Revoca dei contributi in vigenza dell’accordo (art. 11, comma 2 ter)


1. Se dalla verifica di effettività prevista dall’accordo o, in alternativa, dall’articolo 65, comma 1, lettera b), risulta che una o più gestioni associate versano in una delle situazioni di crisi di cui all’articolo 51, la struttura regionale competente avvia il procedimento di revoca, a secondo dei casi, ai sensi degli articoli 55, 56 e 57.
2. La revoca opera per i contributi concessi nell’ultimo anno, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, ultimo periodo. Per Il calcolo delle somme da revocare si applica l’articolo 60.
3. Se, in occasione delle operazioni di cui all’articolo 64, comma 5, risulta che una gestione associata, per la quale è stato concesso il contributo ai sensi dell’articolo 64, comma 1, è cessata ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera a), si provvede direttamente alla revoca ai sensi dell’articolo 55, comma 10. Alla revoca non si procede solo se, in virtù del calcolo di cui all’articolo 64, comma 5, risulta che all’ente dovrebbe essere comunque concessa una somma pari o superiore a quella già concessa ai sensi del comma 1; in tal caso l’integrazione di cui nell’articolo 64, comma 6, spetta in misura ridotta.
4. Negli altri casi, restano fermi gli ordinari procedimenti di revoca, che si applicano unicamente alle gestioni associate che, in vigenza dell’accordo, risultino cessate ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera a), o per le quali siano effettuate le comunicazioni di crisi ai sensi dell’articolo 63, comma 3, lettera d).


TITOLO VII
INCENTIVAZIONE DEI CIRCONDARI


ARTICOLO 67
Contributi (art. 11 ter)


1. L’incentivazione dei circondari di cui all’articolo 6 ter, comma 3, della l.r. 40/2001 è realizzata attraverso la concessione di contributi da utilizzarsi secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all’articolo 6 ter, comma 2, della legge regionale medesima.
2. I contributi sono concessi alle unioni di comuni, alle comunità montane e, per le conferenze di livello ottimale, agli enti individuati dalle convenzioni.


ARTICOLO 68
Condizioni, requisiti, caratteristiche del contributo (art. 11 ter)


1. I contributi sono concessi unicamente per i circondari costituiti ai sensi dell’articolo 6 ter della l.r. 40/2001, alle condizioni e sulla base dei requisiti previsti dalla legge regionale medesima e dal presente regolamento.
2. La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) che sia stata stipulata una convenzione tra tutti i comuni del livello ottimale, la provincia e il soggetto responsabile per l’esercizio delle funzioni provinciali, ai sensi dell’articolo 6 ter, comma 2, della l.r. 40/2001, nella quale sono individuate le funzioni o i compiti, le modalità di svolgimento e la durata del rapporto convenzionale previsti dal comma 2 medesimo;
b) che la convenzione di cui alla lettera a) individui un solo ente responsabile fra quelli di cui all’articolo 67, comma 2, cui si applica l’articolo 7 del presente regolamento;
c) che la durata della convenzione non superi di sei mesi la durata del mandato amministrativo del consiglio provinciale che ha deliberato sulla convenzione medesima;
d) che la convenzione con la quale è stata eventualmente costituita la conferenza di livello ottimale sia stata stipulata da almeno due anni;
e) che sussista tra i comuni il livello di integrazione di cui all’articolo 11, comma 3.
3. I contributi sono revocati nei casi e con le modalità previsti dall’articolo 72.


ARTICOLO 69
Misura del contributo (art. 11 ter)


1. Il contributo è concesso nella seguente misura fissa, in relazione all’esercizio dei compiti di titolarità della provincia previsti dalla convenzione:
a) 5.000 euro per l’esercizio di compiti di programmazione, individuati nell’oggetto e nella forma dell’adozione;
b) 5.000 euro per l’esercizio di compiti istruttori, funzionali all’adozione di provvedimenti a rilevanza esterna, che restano di competenza della provincia;
c) 5.000 euro per l’esercizio di compiti decisori, che comportano l’adozione di provvedimenti a rilevanza esterna in luogo della provincia.
2. Ai fini della concessione dei contributi non rileva il numero delle funzioni, servizi o compiti oggetto della convezione, né la pluralità delle convenzioni eventualmente stipulate. In presenza di una pluralità di compiti rientranti tra quelli previsti dal comma 1, i contributi ivi previsti sono cumulabili.
3. Ai fini del presente articolo, rientrano tra i compiti di programmazione anche le attività di partecipazione a determinati procedimenti di programmazione o di pianificazione della provincia, indipendentemente dal carattere consultivo o vincolante previsto nella convenzione, e sono assimilati ai compiti decisori le funzioni di indirizzo o di organizzazione di uffici provinciali affidati al circondario, anche nell’ambito di criteri definiti dalla provincia o con la provincia concordati.


ARTICOLO 70
Procedimento di concessione (art. 11 ter)


1. L’ente individuato dalla convenzione presenta la domanda di contributo entro il termine stabilito con decreto del dirigente della struttura regionale competente alla concessione.
2. La domanda è presentata da uno dei soggetti di cui all’articolo 36, comma 2. La lettera con la quale uno dei medesimi soggetti trasmette la convenzione già stipulata è considerata a tutti gli effetti domanda per la concessione del contributo.
3. Per i due anni successivi, il contributo è concesso se è stata trasmessa la comunicazione di cui all’articolo 71.
4. Le istanze e comunicazioni relative alle procedure di concessione contributi per l’incentivazione dei circondari avvengono in conformità alle disposizioni di cui al capo I, titolo I della l.r. 40/2009 nonché a quanto previsto dalla l.r. 54/2009.


ARTICOLO 71
Verifica dell’effettività (art. 11 ter)


1. La provincia comunica annualmente alla struttura regionale competente, l’effettivo esercizio da parte del circondario dei compiti ad esso assegnati.
2. La comunicazione è effettuata entro il termine di cui all’articolo 70, comma 1.
3. La mancata comunicazione determina la non concessione del contributo.
4. La struttura regionale competente può effettuare verifiche d’ufficio, concordando con la provincia e il circondario i tempi di svolgimento.
5. Al termine della verifica è redatto apposito verbale sottoscritto dal funzionario regionale, dal funzionario o dirigente provinciale e dal responsabile del circondario.


ARTICOLO 72
Revoca dei contributi e inammissibilità per gli anni successivi (art. 11 ter)


1. Il contributo è revocato se il circondario viene meno per annullamento dell’atto associativo, ovvero per scioglimento consensuale del vincolo associativo o per recesso di uno degli enti che hanno stipulato la convenzione.
2. Il contributo non è revocato se i fatti di cui al comma 1 si sono verificati dopo un anno dalla concessione del contributo ovvero dopo la data successiva per la presentazione della comunicazione.
3. Il contributo non è altresì revocato quando la cessazione deriva da disposizione di legge che hanno attribuito le funzioni o i compiti provinciali ad altro ente locale.
4. Il contributo non è concedibile se, pur non ricorrendo il caso del comma 1, la provincia ha comunicato che il circondario non esercita effettivamente le funzioni provinciali, o se si è dato atto della mancata effettività nell’ambito della verifica di cui all’articolo 71, comma 4.


ARTICOLO 73
Procedimento di revoca (art. 11 ter)


1. Il procedimento di revoca è avviato mediante comunicazione all’ente beneficiario del contributo, con la quale si contesta uno dei fatti di cui all’articolo 72, comma 1, e si invitano gli enti ad assumere le determinazioni conseguenti per risolvere la crisi.
2. Con la comunicazione di cui al comma 1 è assegnato un termine di trenta giorni entro il quale il circondario può fornire elementi che consentono di rilevare che la situazione di crisi è stata superata.
3. Se il circondario non provvede ai sensi del comma 2 o non fornisce elementi sufficienti, la struttura regionale procede alla revoca del contributo.


Titolo VIII
INCENTIVAZIONE PER LE MODIFICHE DEI CONFINI COMUNALI


ARTICOLO 74
Contributi per modifica dei confini comunali (art. 11 bis, comma 2 bis)


1. La Giunta regionale annualmente può stabilire la misura dei contributi da concedere ai sensi all’articolo 11bis, comma 2bis, della l.r. 40/2001.
2. La struttura regionale competente, verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dall’articolo 11bis, comma 2bis, della legge regionale medesima e provvede alla concessione del contributo unitamente al provvedimento di concessione dei contributi forfetario e annuale.
3. Se le risorse da concedere, sulla base di quanto stabilito al comma 1, risultano insufficienti, il contributo è ridotto in misura proporzionale.


Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


ARTICOLO 75
Disposizioni transitorie


1. Fino alla data del 31 dicembre 2010 sono incentivabili:
a) le convenzioni che prevedono una durata di due anni dalla stipula e che risultano essere già state incentivate nell’anno 2009;
b) le aggregazioni di comuni di cui ai paragrafi 25e 27, dell’allegato A alla deliberazione della giunta regionale n. 556 del 2007, che risultano essere già state incentivate nell’anno 2009;
c) le gestioni associate di cui ai paragrafi 16 e 20, punto 1, lettera b), dell’allegato A alla deliberazione della giunta regionale n. 556 del 2007, con i punteggi ivi previsti;
d) le gestioni associate di cui ai paragrafi 15, 16, 30, 33, 34, 59 e 60 della deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 2004 alle condizioni ivi stabilite, che risultano essere già state incentivate nell’anno 2009, con i punteggi stabiliti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.
2. Per le gestioni associate di cui al comma 1, lettere c) e d), che sono state incentivate nell’anno 2009 e che non sono riproposte a contributo nell’anno 2010, l’adempimento di cui all’articolo 16 può essere assolto con una dichiarazione attestante l’effettivo svolgimento della gestione associata nel periodo considerato.
3. La struttura regionale competente provvede alla revoca dei contributi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano concessi e non liquidati.


ARTICOLO 76
Decorrenze


1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, e ai paragrafi 1, 12 e 17 dell’allegato A si applicano a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011.
2. La concessione dei contributi ai sensi dell’articolo 64 avviene, alle condizioni ivi previste, a decorrere dal primo anno successivo a quello in cui i contributi annuali sono stati concessi applicando l’articolo 32, comma 4.


Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 2 marzo 2010


ALLEGATO 1
Allegato A
GESTIONI ASSOCIATE (art. 4)
Capo I - Gestioni associate del personale
§ 1 - Incentivazione delle gestioni associate del personale
1. Le gestioni associate del presente Capo sono incentivabili a condizione che tutte le gestioni associate medesime siano attivate e svolte da un solo ente responsabile e che ad esse partecipino tutti i comuni del livello ottimale.
§ 2 - Gestione associata in materia di reclutamento e concorsi1. La gestione associata in materia di reclutamento e concorsi del personale comprende le funzioni inerenti l’accesso dall’esterno e le “progressioni verticali”, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti.
2. La gestione associata deve comportare lo svolgimento di compiti decisori. Per l’attribuzione del punteggio è altresì richiesto che sia stato adottato una regolamentazione uniforme delle procedure concorsuali e selettive oggetto della gestione associata.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 3 - Gestione associata del trattamento giuridico
1. La gestione associata del trattamento giuridico del personale concerne lo svolgimento di compiti istruttori inerenti lo stato giuridico dei dipendenti dei Comuni associati, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 4 - Gestione associata del trattamento economico
1. La gestione associata del trattamento economico del personale concerne attività attinenti il profilo economico-fiscale del personale degli enti associati.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 5 - Gestione associata delle relazioni sindacali
1. La gestione associata delle relazioni sindacali comprende la gestione organizzativa delle dinamiche di confronto con le organizzazioni sindacali per la definizione, l’interpretazione e l’applicazione degli accordi e dei contratti collettivi.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 6 - Gestione associata sviluppo risorse umane
1. La gestione associata in materia di sviluppo delle risorse umane, concerne le funzioni comunali relative alla cura della formazione e dell’aggiornamento professionali dei dipendenti.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
Capo II - Gestioni associate dei servizi generali di amministrazione (area economico finanziaria)
§ 7- Gestione associata del servizio economico finanziario
1. La gestione associata del servizio economico e finanziario comporta la costituzione di un ufficio comune, avente compiti decisori, per i servizi finanziari, che esercita le funzioni in favore di tutti gli enti associati.
2. Dagli atti associativi deve risultare il ruolo esclusivo del responsabile del servizio finanziario associato.
3. L’atto associativo deve inoltre prevedere che il servizio finanziario associato svolge funzioni di supporto tecnico agli organi politici, di predisposizione dei bilanci e delle relative variazioni, di proposta delle eventuali modifiche ai regolamenti di contabilità e di organizzazione degli Comuni associati.
4. Non è richiesto che la gestione associata comprenda anche i servizi di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
5. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 3.
§ 8 - Gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali
1. La gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali concerne le funzioni relative almeno ai seguenti tributi e imposte comunali: imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità e diritto su pubbliche affissioni, tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche o canone di occupazione spazi pubblici.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 3.
Capo III - Gestioni associate tecnico –manutentive
§ 9 - Gestione associata degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio
1. La gestione associata degli edifici destinati a sedi di uffici
pubblici e a pubblico servizio concerne la gestione della generalità di detti edifici, con esclusione delle funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica.
2. Nell’atto associativo dovrà essere chiaramente specificato se la gestione associata comprende o meno anche gli interventi per la messa a norma degli edifici pubblici secondo la disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 10 - Gestione associata delle strade comunali e del verde pubblico1. La gestione associata delle strade comunali e del verde pubblico concerne la cura delle strade comunali, dei giardini e dei parchi urbani.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 3.
§ 11 - Gestione associata dei servizi necroscopici e cimiteriali1. La gestione associata dei servizi necroscopici e cimiteriali, concerne la predisposizione di regolamenti, attività di custodia e manutenzione, attività di informazione.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
Capo IV - Gestioni associate della progettazione e delle procedure di affidamento di lavori pubblici
§ 12 - Condizioni per l’incentivazione delle gestioni associate1. Le gestioni associate di cui al presente Capo sono incentivabili a condizione che siano esercitare da uno stesso ente responsabile.
2. Se sono proposti a contributo più atti associativi, cui partecipa uno stesso comune, che individuano una pluralità di enti responsabili, l’incentivazione non è ammessa per nessuna delle gestioni associate.
3. La mancata incentivazione di gestioni associate per effetto del punto 2 non comporta di per sé la revoca dell’incentivazione già concessa.
§ 13 - Gestione associata della progettazione
1. La gestione associata della progettazione concerne lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto tecnico amministrativo.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 3.
§ 14 - Gestione associata delle procedure di affidamento di lavori pubblici1. La gestione associata delle procedure di affidamento di lavori pubblici concerne l’affidamento all’ente responsabile della gestione associata delle funzioni di stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell’articolo 43 della legge regionale n. 38 del 2007, e delle connesse attività istruttorie e decisorie.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 3.
§ 15 - Gestione associata degli appalti di lavori
1. La gestione associata degli appalti di lavori, alternativa a quella prevista dal paragrafo 14, concerne la gestione delle procedure di gara per l’aggiudicazione degli appalti di lavori.
2. Le attività oggetto della gestione associata sono di natura
istruttoria, e limitate ad alcuni sub-procedimenti. Non è ammessa la gestione associata mediante delega ad uno dei soggetti partecipanti alla gestione medesima. La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla qualifica di stazione appaltante, che rimane invece in capo al singolo ente associato, tenuto altresì ad individuare il responsabile unico del procedimento ai sensi della normativa vigente.
3. La gestione associata è incentivabile a condizione che i Comuni associati abbiano adottato un regolamento unico per l’espletamento delle gare d’appalto in forma associata, o abbiano provveduto ad uniformare i propri regolamenti.
4. Dopo la prima incentivazione, la gestione associata è nuovamente incentivabile solo se è data dimostrazione che è stata effettuata almeno una procedura di appalto di lavori dopo la concessione del precedente contributo e che nessuna procedura di gara con bando per appalti di lavori è stata avviata al di fuori della gestione associata.
5. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 2.
§ 16 - Gestione associata degli espropri
1. La gestione associata dell’ufficio espropri, concerne attività istruttorie e decisorie inerenti le espropriazioni per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, svolte da un apposito ufficio costituito ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del DPR n. 327 del 2001.
2. Al responsabile dell’ufficio devono altresì essere attribuiti i poteri di cui all’articolo 6, comma 7, del DPR n. 327 del 2001.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 2.
Capo V - Gestioni associate del governo del territorio
§ 17 - Disposizioni generali
1. Le gestioni associate di cui al presente Capo sono incentivabili a condizione che siano esercitare da uno stesso ente responsabile.
2. Se sono proposti a contributo più atti associativi, cui partecipa uno stesso comune, che individuano una pluralità di enti responsabili, l’incentivazione non è ammessa per nessuna delle gestioni associate.
3. La mancata incentivazione di gestioni associate per effetto del punto 2 non comporta di per sé la revoca dell’incentivazione già concessa.
§ 18 - Gestione associata dei piani strutturali
1. La gestione associata dei piani strutturali e delle varianti concerne, negli ambiti suddetti, le funzioni tecnico-amministrative di competenza comunale, individuate dalla legislazione regionale sul governo del territorio.
2. Dall’atto associativo deve chiaramente emergere il conferimento all’ufficio addetto alla gestione associata dello svolgimento delle attività e dei procedimenti in luogo delle strutture dei singoli comuni, secondo le direttive impartite dagli organi politici dei comuni con le modalità definite dall’atto associativo medesimo. I piani così elaborati sono adottati dai singoli Comuni, per quanto di rispettiva competenza. Non è richiesto di estendere la gestione associata alle attività inerenti il programma integrato o il piano complesso di intervento.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 3.
§ 19 - Gestione associata dei piani urbanistici attuativi
1. La gestione associata in materia di piani urbanistici attuativi concerne i piani attuativi definiti dalla legislazione regionale sul governo del territorio.
2. La gestione associata deve fare riferimento agli strumenti urbanistici di dettaglio che devono essere approvati dai comuni, in attuazione del regolamento urbanistico o del programma integrato d’intervento, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio aventi i contenuti e l’efficacia:
a) dei piani particolareggiati;
b) dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare;
c) dei piani per gli insediamenti produttivi;
d) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) dei piani di lottizzazione;
f) dei programmi di recupero urbano.
3. Dall’atto associativo deve chiaramente emergere il conferimento all’ufficio addetto alla gestione associata dello svolgimento delle attività e dei procedimenti in luogo delle strutture dei singoli comuni, secondo le direttive impartite dagli organi politici dei comuni con le modalità definite dall’atto associativo. I piani così elaborati sono adottati dai singoli comuni, per quanto di rispettiva competenza.
4. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 3.
§ 20 - Gestione associata del regolamento edilizio
1. La gestione associata del regolamento edilizio concerne le funzioni e i compiti attribuiti ai comuni ai sensi della legislazione regionale vigente.
Il regolamento deve contenere le norme in tema di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza.
2. Dall’atto associativo deve chiaramente emergere il conferimento all’ufficio addetto alla gestione associata dello svolgimento delle attività e dei procedimenti in luogo delle strutture dei singoli comuni, secondo le direttive impartite dagli organi politici dei comuni con le modalità definite dall’atto associativo. I regolamenti così elaborati sono adottati dai singoli comuni, per quanto di rispettiva competenza.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 21 - Gestione associata dello sportello unico per l’edilizia
1. La gestione associata dello sportello unico per l’edilizia concerne le attività, i procedimenti e le funzioni comunali relative al rilascio dei permessi di costruire di cui alla l.r. 1/2005, all’accertamento dei requisiti di inizio attività e ai compiti di verifica dei requisiti di abitabilità e agibilità di cui alla medesima legge regionale.
2. L’ufficio addetto alla gestione associata, nel rispetto delle competenze e dei procedimenti indicati dalla l.r. 1/2005, deve svolgere i compiti dello sportello unico per l’edilizia per tutti i Comuni associati, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 380 del 2001; ad esso, inoltre, deve essere affidata la cura del sub-procedimento relativo agli aspetti edilizi in materia di attività produttive, in relazione alle procedure indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.
3. Il responsabile dello sportello unico per l’edilizia svolge tutte le funzioni e le attività che la l.r. 1/2005 attribuisce al responsabile del procedimento.
4. Nell’atto associativo deve essere stabilito che all’ufficio è attribuita anche l’adozione dei provvedimenti finali, ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
5. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 4.
Capo VI - Gestioni associate dell’ambiente e del territorio
§ 22 - Gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco
1. La gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, concerne le attività e le funzioni, di carattere istruttorio e decisorio, per l’istituzione e la gestione di detto catasto, ai sensi dell’articolo 70 - ter della legge regionale n. 39 del 2000.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 23 - Gestione associata delle funzioni per la valutazione di impatto ambientale (VIA)
1. La gestione associata delle funzioni di competenza dei comuni per la valutazione di impatto ambientale (VIA) concerne l’esercizio associato delle procedure, di competenza comunale, di valutazione di impatto ambientale o di verifica connessa alla valutazione di impatto ambientale.
2. All’ufficio addetto alla gestione associata deve essere attribuito il compito di esprimere i pareri.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 24 - Gestione associata del vincolo idrogeologico
1. La gestione associata del vincolo idrogeologico concerne le attività e i procedimenti previsti dalla legislazione regionale in materia, di competenza comunale.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 25 - Gestione associata del S.I.T. e della cartografia
1. La gestione associata del S.I.T. e della cartografia concerne le funzioni comunali relative all’attivazione e alla gestione su scala locale del Sistema informativo territoriale previsto dalla legislazione regionale.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
Capo VII - Gestioni associate dell’area culturale e ricreativa § 26 - Gestione associata delle biblioteche
1. La gestione associata delle biblioteche comporta che all’ufficio addetto alla gestione associata sia attribuita la responsabilità dell’organizzazione, della gestione del servizio e del personale ad esso adibito.
2. All’ufficio addetto alla gestione associata devono essere affidati, oltre alle attività di cui al punto 1, anche lo svolgimento diretto delle funzioni e delle attività connesse previste dalla legislazione regionale vigente.
3. La gestione associata è compatibile con le altre forme di coordinamento in rete dei servizi, previste dalle vigenti leggi regionali in materia.
4. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 27 - Gestione associata degli archivi storici
1. La gestione associata degli archivi storici comporta che all’ufficio addetto alla gestione associata sia attribuita la responsabilità dell’organizzazione, della gestione del servizio e del personale ad esso adibito.
2. La gestione associata degli archivi storici comprende le funzioni inerenti sia l’archivio storico sia l’archivio di deposito.
3. All’ufficio addetto alla gestione associata devono essere affidati, oltre alle attività di cui al punto 1, anche lo svolgimento diretto delle funzioni e delle attività connesse previste dalla legislazione regionale vigente.
4. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 28 - Gestione associata dei musei
1. La gestione associata dei musei comporta che all’ufficio addetto alla gestione associata sia attribuita la responsabilità dell’organizzazione, della gestione del servizio e del personale ad esso adibito.
2. All’ufficio addetto alla gestione associata devono essere affidati, oltre alle attività di cui al punto 1, anche lo svolgimento diretto delle funzioni e delle attività connesse previste dalla legislazione regionale vigente.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 29 - Gestione associata dei teatri e delle attività teatrali, delle attività culturali di rilevanza sovracomunale, delle funzioni e delle attività di valorizzazione del patrimonio locale
1. La gestione associata dei teatri e delle attività teatrali, delle attività culturali di rilevanza sovracomunale, delle funzioni e delle attività di valorizzazione del patrimonio locale, comporta che all’ufficio addetto alla gestione associata sia attribuita la responsabilità dell’organizzazione, dello svolgimento delle funzioni e delle attività, la gestione del servizio e del personale ad esso adibito.
2. La gestione associata deve comportare che le attività siano presenti ovvero promosse nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sulle attività medesime e sulle modalità per la loro fruizione.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
Capo VIII - Gestioni associate dell’istruzione
§ 30 - Disposizioni generali
1. Le gestioni associate dei servizi e degli interventi del presente Capo devono essere svolte in conformità con gli atti della programmazione locale, e devono comportare che servizi e interventi siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, e sulle modalità per l’accesso, nonché sportelli per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.
§ 31 - Gestione associata di servizi e interventi educativi per la prima infanzia1. La gestione associata in materia di servizi e interventi educativi per la prima infanzia, concerne le funzioni comunali relative ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi previsti dalla normativa regionale, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.
2. Gli atti associativi devono prevedere che la gestione si svolga mediante l’attribuzione all’ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 2.
§ 32 - Gestione associata di servizi e interventi educativi per l’adolescenza e i giovani
1. La gestione associata in materia di servizi e interventi educativi per l’adolescenza e i giovani, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e alle attività di educazione non formale specificamente rivolti agli adolescenti e ai giovani, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.
2. Gli atti associativi devono prevedere che la gestione si svolga mediante l’attribuzione all’ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni.
3. Se nel territorio dei Comuni associati operano organismi formativi ed educativi che fanno parte del sistema locale di educazione non formale degli adolescenti e dei giovani (scuole, centri per l’infanzia e l’adolescenza, ecc.), l’atto associativo stabilisce anche le relazioni dell’ufficio addetto alla gestione associata con detti organismi, in modo tale che risulti anche sotto questo profilo l’unitarietà dei compiti ad esso affidati.
4. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 33 - Gestione associata di servizi e interventi per l’educazione degli adulti1. La gestione associata in materia di servizi e interventi per l’educazione degli adulti, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e alle attività di educazione non formale specificamente rivolti agli adulti, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.
2. Gli atti associativi devono prevedere che la gestione si svolga mediante l’attribuzione all’ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni.
3. Se nel territorio dei Comuni associati operano organismi formativi ed educativi che fanno parte del sistema locale di educazione non formale degli adulti (scuole, comitati locali, ecc.), l’atto associativo stabilisce anche le relazioni dell’ufficio addetto alla gestione associata con detti organismi, in modo tale che risulti anche sotto questo profilo l’unitarietà dei compiti ad esso affidati.
4. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 34 - Gestione associata di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l’educazione permanente
1. La gestione associata in materia di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l’educazione permanente, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e agli interventi, relativi alla scuola dell’obbligo, di supporto alla frequenza delle attività scolastiche, all’erogazione di provvidenze economiche, alle azioni finalizzate alla riduzione dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico.
2. All’ufficio addetto alla gestione associata deve essere attribuito il compito di predisporre i regolamenti per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni inerenti il sostegno agli alunni in condizione di handicap, le mense scolastiche e il trasporto scolastico, per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo, per l’erogazione di borse di studio e di assegni di studio.
3. All’ufficio addetto alla gestione associata devono altresì essere attribuite tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti la gestione dei servizi, delle attività e dei procedimenti in luogo degli uffici dei singoli Comuni.
4. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 4.
Capo IX - Gestioni associate del sociale
§ 35 - Disposizioni generali
1. Le gestioni associate del presente Capo sono incentivabili solo se è stata individuata la società della salute quale ente responsabile e gestore diretto di tutte le funzioni e servizi del presente Capo medesimo, ovvero è stato individuato un solo ente responsabile gestore diretto, diverso dalla società della salute, per tutti i comuni della zona distretto e per tutte le funzioni e i servizi di cui ai paragrafi da 36 a 42.
2. Non è richiesto che la società della salute svolga, tra i compiti di cui al paragrafo 36, anche la concessione dei contributi per il nucleo familiare e dell’assegno di maternità di competenza comunale.
3. La gestione associata deve comprendere la predisposizione da parte dell’ufficio dei regolamenti di competenza comunale per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni e per l’accesso da parte degli utenti.
4. Gli atti associativi devono prevedere che la gestione sia svolta mediante attribuzione all’ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni.
5. Ai fini del punto 1, l’inammissibilità all’incentivazione di una gestione associata per mancanza dei requisiti e delle condizioni del presente regolamento comporta l’impossibilità di incentivare le altre gestioni associate richiamate dal medesimo punto 1.
§ 36 - Gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie1. La gestione associata in materia di servizi e interventi in favore delle famiglie, di cui all’articolo 52 della legge regionale n. 41 del 2005 concerne le funzioni, i servizi e le attività comunali volti a favorire l’assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, ad individuare precocemente ed affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari, a creare reti di solidarietà locali compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 37 - Gestione associata di servizi e interventi per l’infanzia e i minori1. La gestione associata in materia di servizi e interventi per l’infanzia e i minori, di cui all’articolo 53 della legge regionale n. 41 del 2005, concerne le funzioni, i servizi e le attività comunali volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, e a promuoverne il pieno e armonico sviluppo psicofisico, l´educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 38 - Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani
1. La gestione associata in materia di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani, di cui all’articolo 54 della legge regionale n. 41 del 2005 concerne le funzioni, i servizi e le attività comunali volti a promuovere la partecipazione degli anziani alla comunità locale in un’ottica di solidarietà fra generazioni; prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione sociale, salvaguardando l’autosufficienza e l’autonomia dell’anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il mantenimento di una vita di relazione attiva;prevenire e limitare l’ospedalizzazione e l’inserimento in strutture residenziali;verificare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste dalla programmazione regionale e zonale.
2. L’atto associativo deve prevedere che, nella gestione dei servizi e delle attività siano presi in carico le esigenze e i bisogni degli utenti di tutti i Comuni associati, in particolare di quelli che si trovano in situazione grave disagio, in modo tale che sia possibile organizzare, anche in modo diversificato, risposte adeguate.
3. La gestione associata è incentivabili solo se l’ente responsabile della gestione associata coincide con il soggetto gestore delle risorse del fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla legge regionale n. 66 del 2008.
4. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1…
§ 39 - Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico
1. La gestione associata in materia di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico di cui all’articolo 55 della legge regionale n. 41 del 2005, concerne le funzioni, i servizi e le attività comunali volti a promuoverne l’integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.
2. L’atto associativo deve prevedere che siano presi in carico le esigenze e i bisogni degli utenti di tutti i Comuni associati, in particolare di quelli che si trovano in situazione grave disabilità, in modo tale che sia possibile organizzare, anche in modo diversificato, risposte adeguate.
3. La gestione associata è incentivabili solo se l’ente responsabile della gestione associata coincide con il soggetto gestore delle risorse del fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla legge regionale n. 66 del 2008.
4. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 40 - Gestione associata servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi
1. La gestione associata in materia di servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi, di cui all’articolo 56 della legge regionale n. 41 del 2005, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e agli interventi volti a favorirne l’accoglienza, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 41 - Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per le persone a rischio di esclusione sociale
sociale per le persone a rischio di esclusione sociale di cui all’articolo 58 della legge regionale n. 41 del 2005, concerne le funzioni, i servizi e le attività comunali volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le forme di povertà estrema.
2. L’atto associativo deve prevedere che, nella gestione dei servizi e delle attività siano presi in carico le esigenze e i bisogni degli utenti di tutti i Comuni associati, in modo tale che sia possibile organizzare, anche in modo diversificato, risposte adeguate.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 42 - Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per il contrasto della violenza contro le donne, i minori in ambito familiare
1. La gestione associata in materia di servizi e interventi di assistenza sociale per il contrasto della violenza contro le donne, i minori in ambito familiare di cui all’articolo 59 della legge regionale n. 41 del 2005, concerne le funzioni, i servizi e le attività comunali volti ad offrire le risposte necessarie, in termini di adeguatezza ed appropriatezza, alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alla singola donna o minore.
2. L’atto associativo deve prevedere che, nella gestione dei servizi e delle attività siano presi in carico le esigenze e i bisogni degli utenti di tutti i Comuni associati, in modo tale che sia possibile organizzare, anche in modo diversificato, risposte adeguate.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 43 - Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap psichico
1. La gestione associata in materia di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap psichico di cui all’articolo 60 della legge regionale n. 41 del 2005, concerne le funzioni, i servizi e le attività comunali volti a promuoverne le politiche per la tutela della salute mentale, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.
2. L’atto associativo deve prevedere che, nella gestione dei servizi e delle attività siano presi in carico le esigenze e i bisogni degli utenti di tutti i Comuni associati, in particolare di quelli che si trovano in situazione grave disagio, in modo tale che sia possibile organizzare, anche in modo diversificato, risposte adeguate.
3. La gestione associata è incentivabile solo se svolta mediante la società della salute.
4. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 44 - Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze
1. La gestione associata in materia di servizi e interventi di assistenza sociale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze di cui all’articolo 61 della legge regionale n. 41 del 2005, concerne le funzioni, i servizi e le attività comunali volti alla prevenzione e al trattamento dei comportamenti di abuso e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope
2. L’atto associativo deve prevedere che, nella gestione dei servizi e delle attività siano presi in carico le esigenze e i bisogni degli utenti di tutti i Comuni associati, in modo tale che sia possibile organizzare, anche in modo diversificato, risposte adeguate.
3. La gestione associata è incentivabile solo se svolta mediante la società della salute
4. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
Capo X - Gestioni associate non rientranti negli ambiti omogenei
§ 45 - Gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche
1. La gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, comporta la gestione amministrativa e finanziaria della concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 47 del 1991, e successive modificazioni, a soggetti privati per eliminazione delle barriere architettoniche nelle seguenti strutture:
a) civili abitazioni in cui abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, compresi i non vedenti;
b) condomini di civili abitazioni in cui risiedono i suddetti soggetti.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 46 - Gestione associata dei contributi integrativi ai canoni di locazione1. La gestione associata ”Contributi integrativi ai canoni di locazione” concerne la gestione amministrativa e finanziaria della concessione dei contributi, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione.
2. La gestione associata è incentivabile se è stata attivata tra tutti i comuni dell’ambito della comunità montana o tra tutti i comuni costituenti una unione di comuni, e i compiti e le attività sono esercitati mediante detti enti.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 47 - Gestione associata degli appalti di forniture e di servizi1. La gestione associata in materia di appalti di forniture e di servizi, concerne la gestione delle procedure di gara per forniture e servizi o per l’affidamento a terzi di pubblici servizi.
2. Dopo la prima incentivazione, la gestione associata è nuovamente incentivabile solo se è data dimostrazione che è stata effettuata almeno una procedura di appalto di forniture e di servizi dopo la concessione del precedente contributo e che nessuna procedura di gara con bando per appalti di forniture e servizi è stata avviata al di fuori della gestione associata.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 48 - Gestione associata del controllo interno
1. La gestione associata in materia di controllo interno, concerne il controllo di gestione, e comporta lo svolgimento diretto da parte dell’ufficio addetto alla gestione associata delle relative attività.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 2.
§ 49 - Gestione associata dello sportello unico per le attività produttive
1. La gestione associata dello sportello unico per le attività produttive, comporta la costituzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, di una struttura che svolge le funzioni di sportello unico per tutti i Comuni associati.
2. La gestione associata comporta l’attribuzione al responsabile della struttura delle funzioni di direzione e coordinamento del procedimento unico, e di adozione del provvedimento finale di autorizzazione o di diniego.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 4.
§ 50 - Gestione associata dell’ufficio tecnico
1. La gestione associata dell’ufficio tecnico concerne le funzioni e le attività degli uffici tecnici esistenti presso i Comuni associati. Il punteggio pertanto può essere conseguito se l’esercizio associato è svolto mediante un solo ufficio tecnico, che opera al servizio di tutti Comuni partecipanti.
2. I compiti dell’ufficio tecnico associato devono essere specificamente indicati, in modo tale che risulti che l’ufficio associato assume su di sé tutte le funzioni e le attività, ancorché non comuni, degli uffici tecnici non più operanti nei singoli Comuni. Per le gestioni associate specificamente indicate, corrispondenti a quelle di altri articoli, spetta anche il punteggio di dette gestioni.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 3.
§ 51 - Gestione associata della protezione civile1. La gestione associata in materia di protezione civile, concerne l’adozione di un piano intercomunale di protezione civile e la costituzione di una corrispondente organizzazione per la sua gestione.
2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 1981 e dell’articolo 15 della legge n. 225 del 1992, a norma dei quali il sindaco è autorità di protezione civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.
3. L’atto associativo indica le modalità di approvazione del piano intercomunale di protezione civile, specificando se esso è rimesso all’approvazione di un solo ente a ciò espressamente delegato, ovvero se, ferma restando l’unicità del piano, il medesimo è approvato dai singoli comuni.
4. La gestione associata comporta l’attivazione di un centro intercomunale di protezione civile, struttura unitaria permanente e ordinaria dotata di personale, di locali e di adeguata strumentazione.
5. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 3.
§ 52 - Gestione associata dei servizi di anagrafe, stato civile e elettorale1. La gestione associata dei servizi di anagrafe, stato civile e elettorale concerne attività strumentali e organizzative di detti servizi per lo svolgimento di detti servizi. Sono escluse dalla gestione associata le funzioni del sindaco quale ufficiale di governo, le funzioni di ufficiale elettorale e di presidente della commissione elettorale comunale, ed ogni altra funzione che la legge statale stabilisce in capo a singole autorità.
2. La gestione associata deve garantire la realizzazione di banche dati e di un sistema unitario di interscambio delle informazioni relative ai residenti di tutti i Comuni coinvolti nella gestione medesima, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.
3. La struttura della gestione associata svolge le funzioni istruttorie per gli atti che devono essere adottati dal Sindaco, da suoi delegati o dagli altri organi competenti, cura la tenuta e l’aggiornamento delle banche dati informatiche, fornisce ai soggetti interessati le informazioni utili per ottenere gli atti richiesti, per effettuare le dichiarazioni, anche sostitutive, per aggiornare le posizioni individuali.
4. La struttura della gestione associata assicura ad ogni residente dei comuni associati la possibilità di ricevere informazioni e copie dei certificati presso qualsiasi ufficio, centrale o decentrato.
5. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 2.
§ 53 - Gestione associata struttura unica di polizia municipale1. La gestione associata della struttura unica di polizia municipale concerne tutte le attività e le funzioni che la legislazione regionale in materia prevede siano svolte dalla polizia municipale.
2. E’ condizione per il conseguimento del punteggio che l’atto associativo definisca:
a) che tutte le funzioni, i servizi e le attività attribuite dalle leggi e dai regolamenti alla polizia municipale siano attribuite alla struttura unica;
b) le modalità di indirizzo e di vigilanza dei sindaci;
c) l’organo che esercita l’indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sull’espletamento delle attività nell’intero territorio interessato;
d) i criteri della gestione amministrativa e finanziaria della struttura associata e le modalità del riparto delle entrate.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 3.
§ 54 - Gestione associata corpo unico di polizia municipale
1. La gestione associata del corpo unico di polizia municipale concerne le attività e le funzioni previste al paragrafo 53, rispetta le condizioni ivi previste, assicurando altresì le caratteristiche strutturali ed operative minime previste dalla legislazione regionale per i corpi di polizia municipale.
2. E’ condizione per il conseguimento del punteggio che nella relazione di cui all’articolo 16 o in occasione della verifica diretta di cui all’articolo 17 sia acquisita la dichiarazione del responsabile del corpo di polizia municipale circa il raggiungimento o il mantenimento delle caratteristiche strutturali ed organizzative previste dalla legislazione regionale.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 4.
§ 55 - Gestione associata dell’ufficio di avvocatura
1. La gestione associata dell’ufficio di avvocatura concerne lo svolgimento delle attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in
giudizio degli enti convenzionati, ai sensi dell’articolo 2 comma 12. della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La gestione associata è incentivabile solo se esercitata mediante ufficio comune.
2. L’ufficio addetto alla gestione associata deve trovarsi in posizione di autonomia funzionale ed organizzativa, e deve avere esclusivamente competenza gestionale direttamente legata alle attività di difesa, rappresentanza o consulenza legale. Gli avvocati che svolgono le loro attività presso l’ufficio comune devono essere professionisti iscritti nell’elenco speciale degli avvocati presso le pubbliche amministrazioni, e devono essere assegnati a tempo pieno all’ufficio medesimo.
3. L’ufficio provvede alla gestione del contenzioso, compreso quello arbitrale, per le cause e gli affari degli enti associati, secondo le modalità previste dagli Statuti degli enti associati; cura le eventuali attività amministrative legate all’affidamento del patrocinio a professionisti esterni, verso i quali svolge altresì funzioni di supporto ai fini della elaborazione degli atti. L’ufficio svolge inoltre la consulenza legale richiesta dagli uffici o dagli amministratori dei Comuni associati.
4. L’atto associativo deve comunque stabilire se l’ufficio avvocatura abbia o meno competenza in caso di contenzioso tra gli stessi comuni associati; l’esclusione della competenza in tali casi non pregiudica l’ammissibilità a contributo della presente gestione associata.
5. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 2.
§ 56 - Gestione associata dei servizi postali e di prossimità1. La gestione associata dei servizi postali e di prossimità comporta lo svolgimento delle seguenti attività:
a) rilevazione delle situazioni di disagio derivanti da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento delle attività e dei servizi di prossimità e dei servizi postali in cui versano i singoli territori dei comuni associati;
b) predisposizione di un programma di iniziative, di attività e di interventi volti a far fronte ai disagi rilevati in detti territori, approvato dall’organo individuato dall’atto associativo;
c) attuazione, in tutto o in parte, del programma;
d) supporto agli uffici comunali competenti per l’attuazione degli interventi e delle attività oggetto del programma, non attribuite all’ente responsabile della gestione associata;
e) assistenza agli organi politici dei comuni per le attività esterne attinenti alle situazioni di disagio rilevate o insorte;
f) verifica annuale dell’attuazione del programma di cui alla lettera b), e in particolare: analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti fra gli obiettivi degli interventi programmati e i risultati conseguiti; identificazione degli eventuali fattori che hanno determinato il successo o la mancata o la parziale attuazione delle iniziative, delle attività e degli interventi programmati. L’ufficio preposto elabora apposite relazione periodiche per gli organi politici dei Comuni associati sulle risultanze delle analisi effettuate.
2. Il contributo può essere attribuito se alla gestione associata partecipano tutti i comuni di uno stesso livello ottimale, che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni di disagio:
a) risultano tra i comuni già individuati come destinatari del contributo regionale secondo i criteri stabiliti dall’articolo 4 della l.r. 66/2007 e dei provvedimenti attuativi;
b) risultano nella graduatoria del maggior disagio valevole ai fini della concessione del contributo di cui all’articolo 4 della l.r. 39/2004.
3. Se alla gestione associata partecipa un comune facente parte di comunità montana o di unione di comuni, il contributo può essere concesso solo se l’ente responsabile della gestione è la comunità o l’unione.
4. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 57 - Gestione associata delle attività e degli interventi in materia di pari opportunità
1. La gestione associata delle attività e degli interventi in materia di pari opportunità concerne l’istituzione di organismi comuni per la promozione e lo sviluppo di azioni positive ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed è finalizzata alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
2. Il punteggio può essere attribuito solo se è predisposto un programma di attività e interventi, da realizzarsi in tutto o in parte entro un anno dall’attivazione della gestione associata. Negli anni successivi alla prima concessione del contributo, il punteggio è attribuito solo se è data dimostrazione dell’attuazione del programma.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 58 - Gestione associata del servizio statistico
1. La gestione associata del servizio statistico concerne le rilevazioni statistiche contenute nel programma statistico nazionale e talune attività di supporto ai Comuni associati.
2. L’atto associativo deve prevedere che l’ente responsabile della gestione associata assume la rappresentanza esterna dei Comuni associati nei rapporti con l’Istat e con gli altri soggetti del sistema statistico nazionale.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 2.
§ 59 - Gestione associata dei canili
1. La gestione associata dei canili, concerne le funzioni di costruzione, risanamento e gestione dei canili municipali e dei canili rifugio di cui alla vigente legislazione regionale.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 60 - Gestione associata dei mattatoi
1. La gestione associata dei mattatoi concerne le funzioni di realizzazione e conduzione del servizio di macellazione.
2. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 61 - Gestione associata del catasto
1. La gestione associata “Catasto” concerne le funzioni, le attività e i procedimenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 Giugno 2007.
2. La gestione associata è distinta, ai fini dell’incentivazione, in tre livelli in ragione della numerosità e della complessità delle attività e dei procedimenti attribuiti all’ente responsabile della gestione. Per detti livelli è assegnato il seguente punteggio:
a) al primo livello è attribuito un punteggio pari a 1.
b) al secondo livello è attribuito un punteggio pari a 3.
c) al terzo livello è attribuito un punteggio pari a 5.
§ 62 - Gestione associata delle attività di supporto giuridico1. La gestione associata delle attività di supporto alle gestioni associate concerne la costituzione di un ufficio comune per il supporto giuridico alle gestioni associate attivate e per le attività volte al miglioramento della qualità dell’integrazione gestionale e delle forme associative, alla promozione di ulteriori gestioni associate, alla valutazione delle esperienze associative realizzate.
2. L’ufficio addetto alla gestione associata delle attività di supporto deve svolgere funzioni di sovrintendenza generale per tutte le problematiche attinenti le gestioni associate attivate.
3. La gestione associata è incentivabile a condizione che nel livello ottimale siano attivate o in corso di svolgimento almeno due altre gestioni associate.
4. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.
§ 63 - Gestione associata in materia paesaggistica
1. La gestione associata per le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica concerne le attività, i procedimenti e le funzioni comunali di cui all’articolo 87 della l.r. 1/2005.
2. All’ufficio addetto alla gestione associata, sono assegnati i procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione paesaggistica. Il responsabile della gestione associata non può essere responsabile del procedimento amministrativo in materia urbanistico-edilizia.
3. La gestione associate è incentivabile a condizione che:
a) sia stata attivata tra comuni del medesimo livello ottimale e detti stessi comuni siano ricompresi anche nello stesso ambito territoriale del piano di indirizzo territoriale;
b) sia stata istituita, tra i comuni di cui alla lettera a), una commissione unica per il paesaggio di cui all’articolo 89 della l.r. 1/2005 e ne siano stati nominati i membri.
4. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 2.
§ 64 - Gestione associata del Difensore civico
1. La gestione associata dell’ufficio del Difensore civico richiede, ai fini dell’attribuzione del punteggio, che sia già avvenuta la nomina del Difensore civico comune a tutti gli enti associati.
2. L’atto associativo deve assicurare lo svolgimento dei compiti previsti dagli statuti e dai regolamenti dei singoli Comuni e la funzionalità dell’ufficio del Difensore civico presso tutti i Comuni associati.
3. Per la gestione associata del presente paragrafo è attribuito un punteggio pari a 1.



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