IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana il seguente regolamento:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo
internazionale della Regione Toscana);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 21 gennaio 2010;
Visto il parere della direzione generale della presidenza;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2010, n. 46;
Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 5 febbraio 2010;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;
Visto l’ ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 175;
Considerato quanto segue
1. l’articolo 37 della l.r. 26/2009, collocato nel titolo IV concernente le attività in favore dei toscani all’estero, demanda al regolamento la disciplina organizzativa degli organismi operanti nell’ambito
delle suddette attività;
2. si introducono disposizioni semplificatorie sul versante sia della nomina dei membri, sia dello svolgimento dei lavori, in particolare incentivando l’utilizzo della telematica;
3. si uniforma la durata dei vari organismi, ancorandola al periodo della legislatura regionale;
4. esercitando la facoltà prevista dall’articolo 36, comma 4 della l.r. 26/209, si costituisce l’ufficio di presidenza come articolazione del Comitato direttivo dei toscani all’estero, con finalità di snellimento e maggiore efficacia nello svolgimento dei compiti del Comitato medesimo, dato l’elevato numero dei suoi componenti;
5. la Terza commissione consiliare ha corredato il proprio parere di osservazioni concernenti aspetti formali (per quanto riguarda gli articoli 2 e 3) e sostanziali (per quanto riguarda gli articoli 5, comma 2 e 6) del regolamento. La Giunta ritiene di mantenere la formulazione dell’articolo 6, ravvisando un’esigenza di omogeneità di comportamenti fra le associazioni in ordine alla previsione di figure deputate, fra l’altro, alla rendicontazione alla Regione sulle attività oggetto di contributo regionale, non rimettendo tale aspetto all’autonomia statutaria delle associazioni medesime;
6. la Giunta accoglie invece tutte le altre osservazioni formulate dalla Terza commissione, adeguando conseguentemente il testo;
si approva il presente regolamento
ARTICOLO 1
Disposizioni generali sulle nomine (art. 37, l.r. 26/2009)
1. I componenti degli organismi di cui al titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) e al presente regolamento sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Alle nomine, eccezion fatta per quelle dei componenti del Comitato direttivo di cui all’articolo 36, comma 2, lettere c), d), e), f) ed h) della l.r. 26/2009, si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 1 bis, lettera c della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
ARTICOLO 2
Disposizioni sull’Assemblea dei toscani all’estero (art. 34, l.r. 26/2009)
1. Si intendono per rappresentanti delle associazioni ai sensi dell’articolo 34, comma 2, della l.r. 26/2009 i presidenti delle associazioni medesime in carica al momento della designazione, o loro delegati.
2. I due vicepresidenti di cui all’articolo 34, comma 2, lettera a) della l.r. 26/2009 sono designati dal comitato direttivo dei toscani all’estero di cui all’articolo 36 della l.r. 26/2009 fra i propri membri.
3. I presidenti delle associazioni o loro delegati, per il continente di rispettiva competenza:
a) eleggono i coordinatori continentali di cui all’articolo 34, comma 2, lettera c) della l.r. 26/2009 fra i componenti dei coordinamenti di cui agli articoli 38 e 39 della medesima legge;
b) designano i rappresentanti di area di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b) della l.r. 26/2009.
4. I vicepresidenti e i coordinatori continentali non possono ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi.
5. L’Assemblea dei toscani all’estero dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
6. L’Assemblea si riunisce di norma una volta nel periodo della legislatura, ed è convocata anche in via telematica dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede.
7. Nel caso di ulteriori convocazioni per esigenze straordinarie il Presidente verifica il permanere del requisito di cui al comma 1 e provvede in caso contrario alla nomina dei nuovi rappresentanti.
8. In caso di impedimento i componenti dell’Assemblea possono individuare delegati a partecipare ai lavori in loro sostituzione.
ARTICOLO 3
Disposizioni sul Forum dei giovani toscani all’estero (art. 35, l.r. 26/2009)
1. Si intendono per rappresentanti delle associazioni dei giovani ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera a) della l.r. 26/2009 i presidenti delle associazioni medesime in carica al momento della designazione, o loro delegati.
2. I coordinatori continentali dei giovani sono eletti, per il continente di rispettiva competenza, dai componenti dei coordinamenti continentali dei giovani.
3. Il Forum dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
4. Il Forum si riunisce di norma una volta nel periodo della legislatura ed è convocato anche in via telematica dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede.
5. Nel caso di ulteriori convocazioni per esigenze straordinarie il Presidente verifica il permanere del requisito di cui al comma 1 e provvede in caso contrario alla nomina dei nuovi rappresentanti.
6. In caso di impedimento i componenti del Forum possono individuare delegati a partecipare ai lavori in loro sostituzione.
7. Possono partecipare ai lavori del Forum i vicepresidenti dell’Assemblea dei toscani all’estero.
ARTICOLO 4
Disposizioni sul Comitato direttivo dei toscani all’estero (art. 36, l.r. 26/2009)
1. I componenti del Comitato direttivo di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a della l.r. 26/2009 sono eletti dai componenti dei coordinamenti continentali per l’area geografica di rispettiva competenza.
2. I componenti del Comitato direttivo di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b della l.r. 26/2009 sono eletti dai coordinamenti continentali per l’area geografica di rispettiva competenza.
3. I componenti di cui all’articolo 36, comma 2, lettere da c) ad h) sono designati dalle rispettive associazioni o organismi rappresentativi.
4. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
5. Il comitato si riunisce di norma una volta all’anno ed è convocato anche in via telematica dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede.
ARTICOLO 5
Ufficio di presidenza del Comitato direttivo (art. 36, comma 4, l.r. 26/2009)
1. L’ufficio di presidenza del Comitato direttivo è nominato nella prima seduta del Comitato direttivo ed è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, o suo delegato;
b) dai vicepresidenti dell’Assemblea dei toscani all’estero;
c) dai coordinatori continentali;
d) da sette ulteriori membri del Comitato direttivo, di cui due residenti all’estero e cinque residenti in Toscana.
2. Sono compiti dell’Ufficio di presidenza:
a) la promozione e il consolidamento dei rapporti con i toscani all’estero, le associazioni e i coordinamenti continentali;
b) la formulazione di proposte per iniziative di ricerca sui temi dell’emigrazione;
c) la proposta di iniziative di particolare rilievo da sottoporre alla Giunta;
d) il supporto alla Giunta per l’individuazione di obiettivi e l’analisi di contesti che possano necessitare l’attivazione di interventi in favore dei toscani all’estero;
e) la formulazione di proposte alla Giunta per la definizione di collaborazioni con il mondo accademico e socio-economico per l’attuazione di iniziative progettuali;
f) la formulazione di proposte alla Giunta Regionale per la definizione di eventi e celebrazioni di rilievo istituzionale;
g) la formulazione di proposte alla Giunta Regionale per la programmazione e realizzazione di visite alle comunità toscane all’estero nonché incontri con le autorità consolari, Comites, il Consiglio generale dei toscani all’estero e le autorità locali.
3. L’Ufficio di presidenza è convocato anche in via telematica e si riunisce per un massimo di quattro volte in un anno, salvo straordinarie e motivate esigenze su iniziativa del Presidente della
Giunta. È in ogni caso convocato in concomitanza con la Giornata dei toscani all’estero.
4. L’Ufficio di presidenza per lo svolgimento delle proprie attività può articolarsi in commissioni e gruppi di lavoro.
ARTICOLO 6
Disposizioni sui coordinamenti continentali (art. 38, l.r. 26/2009)
1. Ciascun coordinamento continentale elegge il coordinatore, il vice-coordinatore, il tesoriere e il segretario.
2. Il tesoriere affianca il coordinatore nell’esercizio delle funzioni amministrative e cura la rendicontazione alla Regione Toscana.
3. L’incarico di coordinatore non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi.
4. In caso di cessazione del coordinatore dalla carica il coordinamento è convocato entro un anno per la designazione del nuovo coordinatore, e fino a tale data è retto dal vice-coordinatore.
5. I coordinamenti continentali durano in carica per il periodo della legislatura regionale.
6. I coordinamenti sono convocati anche con modalità telematiche, e si riuniscono di norma due volte nel periodo della legislatura.
7. I coordinamenti continentali adeguano i rispettivi statuti alle norme del presente regolamento.
ARTICOLO 7
Disposizioni sui coordinamenti continentali dei giovani toscani all’estero (art. 39, l.r. 26/2009)
1. Ciascun coordinamento continentale dei giovani elegge il proprio coordinatore.
2. Il limite di età per ricoprire l’incarico di coordinatore continentale dei giovani toscani all’estero è di trenta anni.
3. I coordinamenti continentali dei giovani toscani all’estero si riuniscono di norma contestualmente ai coordinamenti continentali di cui all’articolo 6.
4. Ai coordinamenti continentali dei giovani toscani all’estero si applicano le disposizioni dell’articolo 6, commi da 3 a 7.
Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 25 febbraio 2010