IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana il seguente regolamento:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma 6 della Costituzione;
visto l’articolo 118, comma 1 della Costituzione;
visto l’articolo 44 dello Statuto della Regione Toscana;
vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), ed in particolare l’articolo 14;
visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 4 giugno 2009;
visto il parere della Direzione Generale della Presidenza;
vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1233 del 21 dicembre 2009;
visto il parere della Commissione consiliare “Territorio e Ambiente” espresso ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana, nella seduta del 28 gennaio 2010;
visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 29 gennaio 2010;
vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 23 febbraio 2010.
Considerato quanto segue:
1. la recente legge regionale 64/2009 - di cui il presente regolamento costituisce attuazione - ha ridefinito le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe e sbarramenti alla luce del mutato assetto delle competenze e dell’evoluzione legislativa intercorsa successivamente all’entrata in vigore della previgente legge che disciplinava la materia (l.r. 7 gennaio 1994 n. 1);
2. il presente regolamento, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento - attualmente costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta) - e nel rispetto della normativa tecnica di cui all’articolo 61, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire standard di sicurezza certi ed uniformi per la gestione dei manufatti attraverso la regolazione degli aspetti essenziali delle procedure autorizzative, nonché delle attività di controllo sulle dighe autorizzate e sul comportamento dei concessionari;
b) semplificare la documentazione progettuale da presentare per gli invasi di dimensioni limitate, anche al fine di incentivarne la realizzazione per la gestione dei fabbisogni irrigui in ambito agricolo e per il contestuale mantenimento del Minimo Deflusso Vitale nei corsi d’acqua principali e la ricarica di falda;
c) favorire il monitoraggio degli invasi presenti nel territorio regionale, ai fini della pianificazione e gestione della risorsa idrica a livello di bacino idrografico;
3. in particolare, si sono individuate nozioni e specifiche tecniche univoche e coerenti con le definizioni adottate dalla normativa statale ed è stata prevista la suddivisione degli impianti in classi, nonché una classificazione dei rischi connessi, in funzione delle caratteristiche dell’impianto e degli stati di rischio indotto su un’area ritenuta significativa, calcolata sulla base di specifici parametri;
4. oltre ai contenuti essenziali delle domande di autorizzazione e della relativa documentazione tecnica, si è reso necessario disciplinare le modalità di comunicazione della chiusura dell’esercizio delle opere di ritenuta nonché le procedure di autorizzazione dei lavori di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza - ivi compresa la demolizione - da effettuare, in caso di cessazione definitiva degli impianti e di abbandono dell’invaso, anche in funzione della tipologia dell’impianto;
5. si è posta inoltre l’esigenza di dettare una specifica disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, alla regolarizzazione e all’autorizzazione in sanatoria degli impianti, in attuazione della norma transitoria introdotta dalla l.r. 64/09;
6. nelle more dell’adozione, da parte delle province, dei rispettivi atti organizzativi, si è posta la necessità di determinare termini di conclusione del procedimento più lunghi rispetto a quelli ordinariamente individuati dalla legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo) in considerazione dei seguenti motivi:
a) la complessità delle procedure e della materia comporta la necessità di approfondimenti, sopralluoghi, particolari tipi di esami, che richiedono tempi flessibili, anche per il fatto di essere legati alle condizioni atmosferiche;
b) la delicatezza degli interessi coinvolti, quali la pubblica incolumità, l’uso della risorsa idrica, nonché la tutela dell’ambiente, richiede un’attenzione particolare degli esami e valutazioni tecniche che sono richiesti all’amministrazione provinciale;
c) la previsione che nella fase transitoria perverranno all’amministrazione provinciale le domande relative a tutti gli impianti presenti sul territorio regionale, ha richiesto la determinazione di tempi ancora più lunghi rispetto agli altri per le domande di regolarizzazione e di sanatoria;
7. si è altresì provveduto a definire modalità e tempi per l’invio da parte della provincia dei dati relativi ai provvedimenti adottati nell’ambito delle competenze attribuite, nonché dei dati relativi alle caratteristiche essenziali degli impianti, prevedendo anche forme semplificate per la comunicazione delle suddette informazioni;
8. si è quindi reso necessario armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme regionali volte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure (l.r. 40/2009 e l.r. 5 ottobre 2009 n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”) prevedendo, nelle more dell’attivazione delle modalità telematiche, specifiche disposizioni transitorie per la comunicazione alla regione da parte della provincia dei dati essenziali relativi agli impianti, per l’inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione degli atti agli interessati;
9. in attesa dell’emanazione di specifiche disposizioni tecniche ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), si è infine ritenuto opportuno disciplinare i contenuti del progetto di gestione dell’invaso di cui all’articolo 114 del d.lgs 152/06, al fine di garantire - oltre al mantenimento o ripristino della capacità di invaso ed all’efficienza degli organi di scarico e di presa - la qualità della risorsa idrica;
si approva il presente regolamento:
Capo I
Oggetto e definizioni
ARTICOLO 1
Oggetto (articolo 14 l.r. 64/2009)
1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), il presente regolamento disciplina il procedimento di approvazione dei progetti ed il controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle opere di cui all’articolo 1 della medesima legge.
2. Sono fatte salve le norme tecniche statali in materia di progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento.
ARTICOLO 2
Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) l.r. 64/2009)
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
a) Altezza dello sbarramento: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota del punto più depresso dei paramenti;
b) quota di massimo invaso: quota massima a cui può giungere il livello dell’acqua dell’invaso nel caso in cui si verifichi il più gravoso evento di piena previsto, esclusa la sopraelevazione del moto ondoso;
c) quota di massima regolazione: quota del livello dell’acqua alla quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro;
d) altezza di massima ritenuta: dislivello tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso dell’alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte;
e) franco: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota di massimo invaso;
f) volume totale di invaso: capacità del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione;
g) rischio indotto: il rischio prodotto sulle aree a valle dello sbarramento per effetto della costruzione dell’impianto.
Capo II
Classificazione degli impianti e valutazione del rischio
ARTICOLO 3
Classificazione degli impianti (articolo 14, comma 3, lettera b) l.r. 64/2009)
1. Le opere di cui all’articolo 1 della l.r. 64/2009 sono suddivise nelle seguenti classi in base all’altezza dell’opera di ritenuta ed al volume d’invaso:
a) Classe A: impianti di altezza superiore a due metri e inferiore o uguale a 5 metri o volume d’invaso superiore a 5.000 metri cubi e inferiore o uguale a 30.000 metri cubi;
b) Classe B: impianti di altezza superiore a 5 metri e inferiore o uguale a 7 metri o volume d’invaso superiore a 30.000 metri cubi e inferiore o uguale a 70.000 metri cubi;
c) Classe C: impianti di altezza superiore a 7 metri e inferiore o uguale a 10 metri o volume d’invaso superiore a 70.000 metri cubi e inferiore o uguale a 100.000 metri cubi;
d) Classe D: impianti di altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d’invaso superiore a 100.000 metri cubi e inferiore o uguale a 300.000 metri cubi;
e) Classe E: impianti di altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d’invaso superiore a 300.000 metri cubi e inferiore o uguale a 1.000.000 metri cubi.
2. Qualora l’impianto abbia dimensioni identificative di due diverse classi, esso è assegnato alla classe di livello superiore.
ARTICOLO 4
Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009)
1. Il rischio indotto, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera g), è valutato considerando il grado ed il tipo di antropizzazione e le caratteristiche strutturali e manutentive degli sbarramenti. In base a tali valutazioni sono individuati gli stati di rischio indotto descritti ai commi 2 e 3.
2. Per i nuovi sbarramenti, non ancora realizzati, soggetti ad autorizzazione alla costruzione ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 64/2009, sono individuati i seguenti stati di rischio indotto:
a) basso, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l’aspetto ambientale che economico;
la perdita di vite umane è improbabile;
b) moderato, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche, con danni a strutture commerciali o industriali, a servizi pubblici o a infrastrutture; la perdita di vite umane è improbabile;
c) alto, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, si ritengono coinvolti agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;
2) condizione geologica dell’area su cui è realizzato lo sbarramento tale da determinare instabilità dei versanti e dello sbarramento medesimo.
3. Per gli sbarramenti già esistenti sono individuati i seguenti stati di rischio indotto:
a) basso, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l’aspetto ambientale che economico;
la perdita di vite umane è improbabile;
2) mancata manutenzione degli organi di scarico;
b) moderato, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche, con
danni a strutture commerciali o industriali, a servizi pubblici o a infrastrutture; la perdita di vite umane è improbabile;
2) presenza di scarichi di fondo che attraversano lo sbarramento;
3) errato dimensionamento o posizionamento degli organi di scarico;
4) situazione geologica non sufficientemente conosciuta a monte del rilevato, per la quale tuttavia si possano escludere situazioni di instabilità dei versanti o dello sbarramento;
5) mancata manutenzione dello sbarramento, prevalentemente per quelli in materiale sciolto;
c) alto, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, vi è la probabilità di coinvolgimento di agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;
2) presenza di infiltrazioni nel corpo diga, provenienti dalle spalle o dalle fondazioni;
3) condizione geologica dell’area su cui è realizzato lo sbarramento tale da determinare instabilità dei versanti e dello sbarramento medesimo;
4) assenza di organi di scarico;
5) insufficiente dimensionamento degli organi di scarico dello sbarramento a fronte di elevate portate di piena.
ARTICOLO 5
Scelta dell’area per valutazioni di rischio (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009)
1. L’area significativa indagata a valle per le valutazioni di rischio di cui all’articolo 4 in direzioni idraulicamente non trascurabili è valutata per una distanza L pari a:
L = V/(2*104 )
con valore minimo di L da assumere pari ad 1 chilometro, dove L viene calcolato in chilometri e V, espresso in metri cubi, è il volume d’invaso.
2. Sono fatte salve particolari situazioni per le quali la provincia, in sede di istruttoria, valuta la necessità di individuare estensioni dell’area da indagare diverse rispetto a quella calcolata ai sensi del comma 1.
ARTICOLO 6
Classificazione del rischio (articolo 14, comma 3, lettera d) l.r. 64/2009)
1. Sulla base dello stato di rischio determinato ai sensi dell’articolo 4, e della classe dell’invaso assegnata secondo i criteri di cui all’articolo 3, la provincia attribuisce ad ogni invaso una specifica classe di rischio tra quelle individuate nell’allegato A al presente regolamento.
2. La provincia provvede all’attribuzione della classe di rischio di cui al comma 1 al momento del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione o alla modifica dell’impianto, quando l’intervento di modifica determina l’assegnazione ad una diversa classe di rischio, nonché al momento del ricevimento della denuncia di esistenza di cui all’articolo 16, o del rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione e di sanatoria di cui agli articoli 17 e 18.
3. La provincia può, in qualunque momento, attribuire all’impianto una classe di rischio diversa rispetto a quella già assegnata ai sensi del comma 2, quando il mutamento dello stato di rischio, della classe d’invaso, o di entrambe le condizioni, determinano la necessità di una riclassificazione del rischio.
Capo III
Norme generali per la progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio e vigilanza
ARTICOLO 7
Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009)
1. La domanda di autorizzazione alla costruzione di nuove opere è presentata alla provincia territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 64/2009 e dell’articolo 14, comma 1, lettera f, della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo).
2. Nella domanda di cui al comma 1 sono indicati i seguenti elementi:
a) caratteristiche sommarie dell’impianto, con indicazione in particolare:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza;
3) del volume di invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
5) della proposta della classe di rischio da attribuire all’impianto, ai sensi dell’articolo 6;
b) localizzazione dell’impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato e della località abitata più vicina;
c) inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;
d) uso cui l’impianto è destinato;
e) estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica,
ove prevista, oppure della concessione già rilasciata.
3. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progetto preliminare dell’opera, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
4. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell’opera. In tali casi la provincia, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell’impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l’opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso e le certificazioni delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all’articolo 9, comma 5.
5. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E di cui all’articolo 3, alla domanda di autorizzazione è allegato anche il progetto di gestione dell’invaso di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), elaborato nel rispetto di quanto previsto nelle disposizioni tecniche di cui all’articolo 20, comma 2 sexies della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
6. Nelle more del procedimento autorizzatorio, ogni variazione dei dati di cui al comma 2 è comunicata alla provincia.
ARTICOLO 8
Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009)
1. La domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti è presentata alla provincia territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 64/2009 e dell’articolo 14, comma 1, lettera f, della l.r. 91/1998.
2. Tra gli interventi di modifica oggetto di autorizzazione, sono compresi quelli effettuati per l’adeguamento funzionale degli impianti esistenti nonché quelli effettuati per l’adeguamento strutturale dei medesimi che esulano dalle operazioni di manutenzione previste nel foglio di condizioni di cui all’articolo 11, comma 4.
3. Nella domanda sono indicati i seguenti elementi:
a) caratteristiche sommarie dell’impianto, con indicazione in particolare:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza;
3) del volume di invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
5) della proposta della nuova classe di rischio di cui all’articolo 6, qualora l’intervento determini l’attribuzione di una classe di rischio diversa da quella già assegnata;
b) localizzazione dell’impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell’impianto medesimo;
c) inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;
d) uso dell’impianto al momento della domanda ed a seguito dell’intervento di modifica;
e) estremi degli atti autorizzativi relativi all’impianto esistente;
f) estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata;
g) descrizione delle modifiche che si intendono apportare all’impianto esistente, con indicazione, nel caso di interventi di modifica funzionale, delle nuove dimensioni dell’opera di ritenuta.
4. Alla domanda di autorizzazione alla modifica è allegato il progetto preliminare dell’impianto modificato, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell’opera. In tali casi la provincia, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell’impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l’opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso e le certificazioni delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all’articolo 9, comma 5.
6. Qualora la modifica determini l’attribuzione all’impianto della classe D o E ai sensi dell’articolo 3, alla domanda di autorizzazione alla modifica è allegato il progetto di gestione dell’invaso di cui all’articolo 7, comma 5.
7. Nelle more del procedimento di autorizzazione alla modifica, ogni variazione dei dati di cui al comma 3 è comunicata alla provincia.
ARTICOLO 9
Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) e 3 lettera, f) l.r. 64/2009)
1. Il progetto preliminare è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
2. Il progetto preliminare ha ad oggetto l’intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all’opera di ritenuta.
3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all’intero impianto ritenuti significativi ai fini dell’intervento da realizzare.
4. Gli elaborati progettuali sono conformi a quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni) ed in particolare indicano:
a) l’uso a cui è destinato l’impianto;
b) la valutazione della classe di rischio ai sensi dell’articolo 6;
c) gli elementi macroscopici di rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico presenti sul territorio o indotti per effetto della costruzione dell’impianto, necessari a valutare l’ammissibilità dell’opera;
d) per le opere in materiali sciolti, limitatamente alle classi D ed E di cui all’articolo 3, la reale possibilità di reperimento dei materiali necessari alla costruzione, con l’indicazione delle eventuali relative cave di prestito;
e) i bacini idrografici sottesi all’opera di ritenuta ed il reticolo idraulico afferente l’invaso;
f) i calcoli idrologici giustificativi dei valori assunti per le portate di progetto e verifica dell’impianto, con riferimento ad un tempo di ritorno pari a 200 anni per gli invasi esistenti, pari a 500 anni in caso di sbarramenti di altezza inferiore o uguale a 10 metri ed a 1000 anni in caso di sbarramenti di altezza superiore 10 metri;
g) la valutazione dell’entità del probabile trasporto solido ai fini della determinazione del rischio di interrimento, per i nuovi impianti che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento, oppure per quelli già esistenti e classificati nella medesima classe.
5. La provincia approva il progetto preliminare, previa acquisizione, anche in sede di Conferenza di Servizi, dei pareri, degli atti di assenso e delle certificazioni delle altre amministrazioni pubbliche interessate, fra i quali, in particolare:
a) il certificato di convalida del calcolo della portata di massima piena del bacino imbrifero tributario, rilasciato dalla competente struttura della Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali della Regione, limitatamente agli invasi di classe D ed E di cui all’articolo 3;
b) il parere espresso dalla competente struttura della Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della l.r. 64/2009, limitatamente agli invasi di classe E di cui all’articolo 3, al fine di assicurare la coerenza con gli atti i pianificazione e programmazione regionali in materia di difesa del suolo;
c) nulla osta dell’autorità militare competente per territorio in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la ostruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta).
6. La provincia comunica al soggetto richiedente il provvedimento di approvazione del progetto preliminare, che può eventualmente contenere prescrizioni per l’elaborazione del progetto definitivo.
7. La fase procedimentale preordinata all’approvazione del progetto preliminare si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dall’acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui al comma 5.
ARTICOLO 10
Progetto definitivo (articolo 3 comma 3 , articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009)
1. Il progetto definitivo è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
2. Il progetto definitivo ha ad oggetto l’intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all’opera di ritenuta.
3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all’intero impianto ritenuti significativi ai fini dell’intervento da realizzare.
4. Gli elaborati progettuali sono conformi a quanto previsto dal regolamento approvato con d.p.r. 554/1999, ed in particolare indicano i seguenti elementi:
a) le eventuali varianti previste rispetto al progetto preliminare;
b) il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare;
c) le fasi ed i tempi presunti di esecuzione delle opere e manufatti componenti l’impianto;
d) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, anche al fine di minimizzare l’impatto ambientale dell’opera, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità;
e) le misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, le modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell’invaso;
f) le prove, le indagini ed i rilevamenti eseguiti che descrivono in particolare:
1) la geomorfologia e la litologia dell’area in esame, mediante analisi estese fino a profondità idonee all’opera in progetto;
2) lo studio geostrutturale, con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio ed alla stabilità dei pendii circostanti;
3) gli effetti sull’idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;
g) le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;
h) le verifiche di stabilità, filtrazione e sifonamento dell’opera di ritenuta e del complesso diga-terreno di fondazione, effettuate almeno con riferimento a ciascuna delle seguenti condizioni: a fine costruzione, a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso, in caso di evento sismico nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
i) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per le portate di progetto ed il conseguente dimensionamento delle opere complementari;
j) la valutazione del trasporto solido con riferimento allo sviluppo dell’interrimento dell’impianto e alla stima della variazione della dinamica d’alveo a monte e valle dello stesso;
k) il calcolo strutturale dello sbarramento, delle opere e delle infrastrutture accessorie, tenendo conto del grado di sismicità della zona ove è ubicato l’impianto;
l) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e, nel caso di invasi ricadenti nelle classi D ed E di cui all’articolo 3, dovute a ipotetico collasso dello sbarramento.
5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 possono essere omesse le indicazioni previste al comma 4 lettere c), e), j), l). Per i medesimi impianti, qualora costituiti da rilevato in terra, le verifiche indicate al comma 4, lettera h) non sono necessarie nel caso in cui i paramenti di monte abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:3 e quelli di valle abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:2,5.
6. I disegni tecnici rappresentano l’intero impianto nella sua configurazione definitiva, e comunque comprendono:
a) la planimetria generale dell’intero impianto in scala non inferiore a 1:5000, che riporti l’opera di ritenuta, le opere complementari ed accessorie e le isoipse equidistanti 5 metri, ottenute da rilievo topografico diretto;
b) la planimetria e le sezioni trasversali e longitudinali dell’opera di ritenuta, in scala 1:200 o 1:500, a seconda delle caratteristiche delle opere, con indicazione delle isoipse equidistanti 2 metri;
c) la planimetria, le sezioni e gli eventuali prospetti delle opere complementari in scala 1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristiche delle opere;
d) il profilo dell’invaso lungo l’asse longitudinale in scala 1:500;
e) il diagramma riunito dei volumi invasati e delle superfici in rapporto alle quote dell’invaso;
f) il diagramma dei tempi di svuotamento dell’invaso per mezzo del solo scarico di fondo;
g) i particolari costruttivi in scala adeguata di tutte le opere che richiedono una dettagliata rappresentazione delle caratteristiche e della tecnica costruttiva, quali organi di scarico e relativi meccanismi di manovra, opera di presa e di derivazione e relativi meccanismi di manovra e manufatti di alloggio, drenaggi, opere di protezione delle sponde e delle scarpate del bacino di accumulo, sistemi di sicurezza e di allerta, opere accessorie connesse allo sbarramento;
h) l’adeguata rappresentazione grafica delle opere accessorie e di rifinitura.
7. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 possono essere omesse le rappresentazioni grafiche indicate nel comma 6, lettere e), f ), h).
8. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3, oppure per quelli che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6, nelle classi di rischio 1 e 2 di cui all’allegato A al presente regolamento, la provincia può concordare con il richiedente il livello di approfondimento delle indagini da effettuare in relazione all’importanza dell’opera.
9. La provincia, previa sottoscrizione per accettazione da parte del richiedente dei fogli di condizioni di cui all’articolo 11, approva il progetto e autorizza la costruzione o la modifica dell’impianto provvedendo altresì alla classificazione del medesimo e del relativo rischio ai sensi degli articoli 3 e 6.
10. La provincia trasmette copia dell’autorizzazione di cui al comma 9 al richiedente. Ai sensi dell’articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette altresì alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all’articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti autorizzatori e quelli relativi ad ogni impianto autorizzato, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all’inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino, ed all’uso cui il medesimo impianto è destinato.
11. La fase procedimentale preordinata all’approvazione del progetto definitivo e della contestuale autorizzazione alla costruzione o modifica dell’impianto si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla presentazione del progetto medesimo oppure dall’acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di altre amministrazioni nei casi previsti dall’articolo 8, comma 5.
ARTICOLO 11
Fogli di condizioni (articolo 4 comma 1, e articolo 14 comma 2 lettera c) l.r. 64/2009)
1. I fogli di condizioni di cui all’articolo 4, comma 1 della l.r. 64/2009 disciplinano le fasi della costruzione dell’impianto nonché l’esercizio e la manutenzione dello stesso.
2. I fogli di condizioni sono predisposti e approvati dalla provincia nel rispetto dei contenuti minimi previsti ai commi 3 e 4 nonché sulla base degli schemi di riferimento di cui agli allegati B e C al presente regolamento e sono sottoscritti per accettazione dal richiedente.
3. Il foglio di condizioni per la costruzione contiene almeno i seguenti elementi:
a) caratteristiche tecniche e geometriche dell’opera di ritenuta e dell’impianto;
b) modalità di costruzione dell’opera di ritenuta;
c) caratteristiche dei materiali impiegati e relative prove di controllo;
d) lavori riguardanti la zona di fondazione e di imposta;
e) tipologia e localizzazione delle opere complementari dell’opera di ritenuta;
f) tipologia e localizzazione delle eventuali opere accessorie dell’opera di ritenuta;
g) franco minimo;
h) caratteristiche ed eventuali modalità di realizzazione della strada d’accesso all’impianto;
i) verifiche da effettuarsi in corso d’opera;
j) durata dei lavori;
k) modalità di collaudo;
l) relazione tecnica contenente i criteri generali per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi in caso di eventuale cessazione definitiva delle opere o di abbandono dell’invaso, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 19.
4. Il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione contiene almeno i seguenti elementi:
a) caratteristiche dell’opera di ritenuta e dell’impianto, conformemente alle eventuali variazioni in corso d’opera;
b) lavori di manutenzione dell’opera di ritenuta;
c) manutenzione delle opere complementari ed accessorie;
d) controlli in fase di esercizio;
e) modalità di vigilanza e di allerta;
f) frequenza delle verifiche di funzionalità dell’impianto, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 14;
g) norme di regolamentazione d’uso della risorsa idrica in caso di emergenza;
h) numero, tipo e localizzazione delle eventuali apparecchiature di controllo;
i) specie e frequenze delle misure;
j) luoghi da assoggettare ad osservazione diretta con la relativa frequenza;
k) modalità di comunicazione di chiusura temporanea o definitiva dell’esercizio delle opere di ritenuta e relativi adempimenti, nonché, in caso di cessazione definitiva delle opere e di abbandono dell’invaso, eventuali prescrizioni finalizzate al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dell’impianto e alla tutela della pubblica incolumità nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 19 e in conformità con i criteri contenuti nella relazione tecnica di cui al comma 3, lettera l).
5. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E di cui all’articolo 3, il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, oltre a quanto indicato al comma 4, riporta:
a) il progetto di gestione dell’invaso di cui all’articolo 114 del d.lgs. 152/2006;
b) l’ubicazione della residenza dell’addetto alla vigilanza, da posizionare a distanza non superiore ad 1 chilometro dall’invaso, o, in alternativa, l’indicazione del numero di reperibilità dello stesso, da contattare in modo tale che sia garantito un rapido tempo di intervento;
c) le norme relative all’installazione di cartelli monitori, di dispositivi di segnalazione acustica e della strumentazione idrometrica;
d) le modalità di attuazione del sistema di allertamento, in coerenza con le specifiche definite a tal fine nell’ambito dei piani provinciali di protezione civile.
6. Le modifiche al foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 7, comma 4 della l.r. 64/2009, sono unilateralmente apportate dalla provincia con specifico provvedimento da comunicare al titolare dell’autorizzazione o al soggetto che a qualunque titolo esercisce l’impianto.
ARTICOLO 12
Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori (articolo 5, comma 4, e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009)
1. La provincia ha facoltà di accedere in qualunque momento ai cantieri e di eseguire le indagini e i controlli che ritenga necessari in relazione alle particolari caratteristiche costruttive dell’impianto. A tal fine il soggetto autorizzato è tenuto a fornire i mezzi e le prestazioni professionali che la provincia ritenga necessarie, garantendo il libero accesso al cantiere.
2. La provincia può, in qualunque momento, prescrivere i lavori che si rendessero necessari per la perfetta funzionalità dell’impianto e la salvaguardia della pubblica incolumità.
ARTICOLO 13
Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009)
1. Il collaudo in corso d’opera è effettuato, per le opere pubbliche, nei casi di cui all’articolo 187, comma 3 del d.p.r. 554/99. Nel caso di opere private, la provincia stabilisce, al momento del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione, quali di esse assoggettare a collaudo in corso d’opera.
2. Terminati i lavori di costruzione dell’intero impianto, il direttore dei lavori, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, fa eseguire il primo invaso sperimentale dopo averne data tempestiva comunicazione alla provincia e, nei casi di cui al comma 1, al collaudatore in corso d’opera.
3. Conclusasi positivamente la fase del primo invaso, il titolare dell’autorizzazione ne dà immediata comunicazione alla provincia, trasmettendo una relazione a firma del direttore dei lavori sullo svolgimento delle relative operazioni, sulle prove eseguite e sui risultati osservati durante il primo invaso sperimentale.
4. Nel corso delle operazioni di collaudo, il collaudatore o la commissione di collaudo devono verificare e certificare in particolare:
a) che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte conformemente al progetto definitivo approvato e al foglio di condizioni per la costruzione;
b) il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;
c) il regolare comportamento dello sbarramento nel corso degli invasi sperimentali;
d) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.
5. Al termine del collaudo finale, il titolare dell’autorizzazione trasmette copia del certificato di collaudo alla provincia, entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.
6. Gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 non sono soggetti alle operazioni di collaudo. Per questi, il direttore dei lavori rilascia un certificato di regolare esecuzione, che è trasmesso alla provincia a cura del titolare dell’autorizzazione entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.
ARTICOLO 14
Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) l.r.64/2009)
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della l.r. 64/2009, il titolare dell’autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l’esercizio dell’impianto è tenuto a presentare alla provincia rapporti scritti attestanti la funzionalità dell’impianto ed il perfetto stato di manutenzione ed efficienza di tutte le opere ad esso relative. Tali rapporti sono redatti da professionista avente i requisiti per la nomina a collaudatore, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della l.r. 64/2009.
2. La frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1 è indicata nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, con decorrenza a partire dal 31 dicembre successivo alla data del rilascio del certificato di collaudo di cui all’articolo 13, comma 5, oppure del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 13, comma 6. Essa non può comunque essere inferiore a:
a) cinque anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 1 di cui all’allegato A al presente regolamento;
b) tre anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 2 di cui all’allegato A al presente regolamento;
c) due anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 3 di cui all’allegato A al presente regolamento;
d) sei mesi per i primi due anni di esercizio e 1 anno per i successivi, per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento.
3. La provincia, in relazione alla situazione di rischio determinata dalle caratteristiche dell’impianto, può stabilire, nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, una maggiore frequenza dei rapporti tecnici, rispetto a quanto previsto al comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la provincia può, in qualunque momento, stabilire una diversa frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1, modificando a tal fine il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione.
ARTICOLO 15
Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8 comma 1 e articolo 14, comma 2 lettera f) l.r. 64/2009)
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della l.r. 64/2009, la provincia effettua periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nelle classi di rischio 3 e 4 di cui all’allegato A al presente regolamento.
2. Oltre ai casi di cui al comma 1, la provincia effettua periodiche visite di controllo:
a) a seguito di segnalazioni di altri enti o organi preposti alla salvaguardia della pubblica incolumità;
b) quando, nei rapporti tecnici di cui all’articolo 14, sono state evidenziate carenze nella sicurezza dell’impianto; in questo caso i controlli possono essere sospesi dopo due anni dalla cessazione delle manifestazioni di potenziale rischio;
c) se il soggetto interessato ha omesso di presentare, nei tempi stabiliti, il rapporto tecnico di cui all’articolo 14.
Capo IV
Norme generali per la disciplina degli impianti in atto
ARTICOLO 16
Denuncia di esistenza (articolo 11, commi da 1 a 5 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui all’articolo 1 della l.r. 64/2009, già realizzate o in corso di realizzazione a tale data, inoltra alla provincia apposita denuncia di esistenza di tale impianto.
2. Ai fini di cui al comma 1, nella denuncia di esistenza l’interessato dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
a) anno in cui l’impianto è stato realizzato;
b) caratteristiche tecniche dell’impianto, esistente o in corso di realizzazione, con indicazione:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza;
3) del volume di invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
c) localizzazione dell’impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell’impianto medesimo;
d) inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;
e) uso dell’impianto ed estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata;
3. Per le opere regolarmente autorizzate, alla denuncia di esistenza sono allegati:
a) dichiarazione dell’interessato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso di progetto regolarmente approvato e recante gli estremi dell’atto autorizzativo alla costruzione dell’impianto;
b) copia del certificato di collaudo;
c) relazione sottoscritta da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente la proposta della classe di rischio da assegnare all’impianto, ai sensi dell’articolo 6, e aggiornata documentazione fotografica del medesimo.
4. Oltre alla documentazione di cui al comma 3, alla denuncia di esistenza è allegata la dichiarazione giurata di cui all’articolo 11, commi 2 e 3 della l.r. 64/2009. Tale dichiarazione attesta in particolare:
a) la rispondenza delle caratteristiche geometriche dell’opera di ritenuta e dell’invaso a quelle del progetto autorizzato;
b) il rispetto delle dimensioni degli organi di scarico e delle altre opere connesse;
c) il buono stato di manutenzione dell’opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, nonché della strada di accesso.
5. La provincia, previa eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui all’articolo 9, comma 5, dichiara la conformità e regolarità dell’impianto oggetto di denuncia di esistenza contestualmente all’approvazione del foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La provincia provvede altresì alla classificazione dell’impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6.
6. Nel caso di denunce di esistenza che comportano interventi di adeguamento ai sensi dell’articolo 11, comma 5 della l.r. 64/2009, la documentazione di cui ai commi 3 e 4 è integrata con gli elaborati progettuali relativi alle opere da eseguire che sono approvati dalla provincia, anche ai fini dell’autorizzazione dei lavori. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all’ articolo 10, commi da 1 a 8 e 11, e agli articoli 12 e 13 nonché, ove ritenuto necessario dalla provincia, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, relative al foglio di condizioni per la costruzione.
7. Agli impianti oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 .
8. La provincia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della l.r. 64/2009, trasmette alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all’articolo 20, i dati essenziali relativi alle denunce di esistenza ricevute nonché quelli relativi ad ogni impianto già esistente, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all’inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino ed all’uso cui il medesimo impianto è destinato.
9. Il procedimento preordinato alla dichiarazione di conformità e regolarità dell’ impianto oggetto di denuncia di esistenza, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla presentazione della denuncia medesima, oppure dall’eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni. In caso di interventi di adeguamento il suddetto termine decorre dalla comunicazione di ultimazione dei relativi lavori, fermo restando il termine previsto dall’articolo 10 comma 11 per l’approvazione degli elaborati progettuali di cui al comma 6.
ARTICOLO 17
Regolarizzazione degli impianti (articolo 11 commi 6, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)
1. Nel caso di impianto già esistente che, seppure regolarmente autorizzato, è soggetto
a regolarizzazione, il soggetto interessato, contestualmente alla denuncia di esistenza, presenta apposita domanda di regolarizzazione in luogo della documentazione di cui all’articolo 16, comma 4.
2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di regolarizzazione l’interessato, indica le eventuali opere che risultano difformi rispetto al progetto approvato e di cui chiede la regolarizzazione.
3. Alla domanda di regolarizzazione è allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) relazione tecnica generale, nella quale siano individuate e descritte le eventuali opere difformi rispetto al progetto approvato;
b) rilievo dello stato di fatto dell’impianto, rappresentato in scala adeguata;
c) progetto definitivo delle eventuali opere da adeguare, con elaborati redatti in scala opportuna;
d) calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;
e) aggiornata documentazione fotografica;
f) proposta della classe di rischio da attribuire all’impianto ai sensi dell’articolo 6.
4. La provincia, previa eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui all’articolo 9 comma 5, dichiara la regolarizzazione dell’impianto, contestualmente all’approvazione del foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La provincia provvede altresì alla classificazione dell’impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6.
5. Nel caso di regolarizzazioni che comportano interventi di adeguamento ai sensi dell’articolo 11, comma 8 della l.r 64/2009, la documentazione di cui al comma 3 è integrata con gli elaborati progettuali relativi alle opere da eseguire che sono approvati dalla provincia anche ai fini dell’autorizzazione dei lavori. In tale caso trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 10, commi da 1 a 8 e 11 e agli articoli 12 e 13 nonché, ove ritenuto necessario dalla provincia, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, relative al foglio di condizioni per la costruzione.
6. Agli impianti oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.
7. La provincia trasmette copia del provvedimento di regolarizzazione al richiedente. Ai sensi dell’articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette altresì alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all’articolo
20, i dati essenziali dei provvedimenti di regolarizzazione e quelli relativi ad ogni impianto regolarizzato, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all’inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino ed all’uso cui il medesimo impianto è destinato.
8. Il procedimento preordinato alla regolarizzazione dell’impianto si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, oppure dall’eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni. In caso di interventi di adeguamento, il suddetto termine decorre dalla comunicazione di ultimazione dei relativi lavori, fermo restando il termine previsto dall’articolo 10 comma 11 per l’approvazione degli elaborati progettuali di cui al comma 5 .
ARTICOLO 18
Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 commi 7, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)
1. Contestualmente alla denuncia di esistenza o comunque, entro trecentosessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui all’articolo 1 della l.r. 64/2009, già realizzate o in corso di realizzazione a tale data e che non siano state regolarmente autorizzate, presenta alla provincia apposita domanda di sanatoria, in luogo della documentazione di cui all’articolo 16, commi 3 e 4.
2. Alla domanda di sanatoria è allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) progetto dell’impianto, con i contenuti del progetto definitivo di cui all’articolo 10;
b) aggiornata documentazione fotografica dell’impianto;
c) proposta della classe di rischio da assegnare all’impianto ai sensi dell’articolo 6.
3. Per gli invasi appartenenti alla classe A di cui all’articolo 3, è presentata la seguente documentazione semplificata:
a) corografia realizzata in scala 1:10.000 su carta tecnica regionale (CTR) rappresentante l’opera di ritenuta ed il bacino imbrifero tributario;
b) disegni tecnici quotati e comprensivi dei seguenti allegati:
1) planimetria generale dell’intero impianto in scala non inferiore a 1:5000, che riporti l’opera di ritenuta, le opere complementari ed accessorie;
2) planimetria e sezioni trasversali e longitudinali dell’opera di ritenuta, in scala 1:200 o 1:500, a seconda delle caratteristiche dell’opera;
3) planimetria e sezioni delle opere complementari in scala 1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristiche dell’opera;
c) relazione geologico tecnica;
d) relazione idrologico-idraulica.
4. La provincia può chiedere la presentazione della documentazione semplificata di cui al comma 3 anche per impianti diversi da quelli indicati al medesimo comma, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi e della classe di rischio da assegnare.
5. La provincia, previa eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui all’articolo 9 comma 5, autorizza in sanatoria l’impianto, contestualmente all’approvazione del foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La provincia provvede altresì alla classificazione dell’impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6
6. Nel caso di autorizzazioni in sanatoria che comportano interventi di adeguamento ai sensi dell’articolo 11, comma 8 della l.r. 64/2009, la documentazione di cui ai commi 2 e 3 è integrata con gli elaborati progettuali relativi alle opere da eseguire che sono approvati dalla provincia, anche ai fini dell’autorizzazione dei lavori. In tal caso trovano
altresì applicazione le disposizioni di cui all’articolo 10, commi da 1 a 8 e 11 e agli articoli 12 e 13 nonché, ove necessario, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, relative al foglio di condizioni per la costruzione.
7. Agli impianti oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.
8. La provincia trasmette copia dell’autorizzazione in sanatoria al richiedente. Ai sensi dell’articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette altresì alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all’articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti di autorizzazione in sanatoria e quelli relativi ad ogni impianto sottoposto a sanatoria, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all’inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino, ed all’uso cui il medesimo impianto è destinato.
9. Il procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, oppure dall’eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni. In caso di interventi di adeguamento il suddetto termine decorre dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, fermo restando il termine previsto dall’articolo 10, comma 11 per l’approvazione degli elaborati progettuali di cui al comma 6.
ARTICOLO 19
Chiusura dell’esercizio dell’impianto e abbandono dell’invaso. Demolizioni. (articolo 9 , articolo 10, articolo 11, commi 10 e 11 e articolo 14 comma 3 lettera e) l.r. 64/2009)
1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta,
oppure il proprietario del fondo sul quale esse sorgono, è tenuto a comunicare alla provincia la temporanea o definitiva chiusura dell’esercizio dell’invaso con le modalità e i tempi previsti nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11. La provincia può, in ogni momento prescrivere, a cura e spese dell’interessato, ulteriori adempimenti necessari alla messa in sicurezza dell’impianto.
2. Il soggetto di cui al comma 1, se intende procedere, per qualunque causa, alla cessazione definitiva dell’utilizzo delle opere di ritenuta e all’abbandono dell’invaso, entro sei mesi dalla chiusura dell’impianto presenta alla provincia apposita richiesta di autorizzazione ai lavori di ripristino dei luoghi o almeno di messa in sicurezza dell’impianto.
3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2 contiene almeno i seguenti dati:
a) caratteristiche tecniche dell’impianto esistente, con indicazione:
1)della tipologia costruttiva;
2)dell’altezza;
3)del volume di invaso;
4)dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
b) localizzazione dell’impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell’impianto medesimo;
c) inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;
d) uso attuale dell’impianto ed estremi della concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista.
4. Alla domanda di cui ai commi 2 e 3 è allegata una relazione tecnica, redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, che propone gli interventi di ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione, ivi compresa la demolizione o almeno la messa in sicurezza dell’impianto mediante soluzioni che prevedono, per le opere rimanenti, l’impossibilità di creare invasi o trattenute di alcun genere.
5. Per gli impianti ai quali, ai sensi dell’articolo 6, sono state assegnate le classi di rischio 3 o 4 di cui all’allegato A al presente regolamento, alla domanda di cui al comma 2 è allegato un progetto, redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente:
a) piano delle attività di demolizione, in cui sono indicate modalità e tempi degli interventi ed in cui è attestata, sotto la responsabilità del professionista, l’assenza di pericolo per la pubblica incolumità in tutte le fasi dei lavori;
b) progetto di ripristino dell’area in cui è ubicato l’impianto;
c) indicazione delle modalità di smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione.
6. La provincia autorizza i lavori di ripristino del luoghi, di demolizione o di messa in sicurezza dell’impianto, revocando contestualmente le eventuali concessioni di derivazione, e trasmette il relativo provvedimento al richiedente, che provvede alla realizzazione degli interventi a proprie cura e spese. Per gli impianti di cui al comma 5 l’autorizzazione ai lavori è rilasciata contestualmente all’approvazione del relativo progetto.
7. Al termine dei lavori di cui al comma 6, il titolare dell’autorizzazione di cui al presente articolo comunica alla provincia il completamento dell’intervento di ripristino o messa in sicurezza e, per gli impianti di cui al comma 5, trasmette il certificato di regolare esecuzione dei lavori di demolizione, rilasciato dal direttore dei lavori, nel quale è attestata l’assenza di situazioni di pericolo, in particolare per le popolazioni ed i territori a valle delle opere.
8. Ai sensi dell’articolo 12, la provincia ha facoltà di eseguire indagini e controlli in ordine alla corretta realizzazione degli interventi di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza dell’impianto dismesso, in relazione alle particolari caratteristiche costruttive dell’impianto medesimo, nonché prescrivere in qualunque momento e a cura e spese dell’interessato, i lavori necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, ivi compresa la demolizione delle opere.
9. La documentazione di cui ai commi 4 e 5 è richiesta anche:
a) quando la provincia, in caso di pericolo per la pubblica incolumità o per motivi di pubblico interesse, ordina la realizzazione immediata degli interventi e dei lavori di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 9, comma 3, 10, comma 2 e 11, comma 11 della l.r. 64/2009;
b) quando, in caso di realizzazione di impianto senza la prescritta autorizzazione, la provincia ordina la demolizione dell’impianto medesimo ai sensi dell’articolo 10 comma 1 della l.r. 64/2009.
10. Ai sensi dell’articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all’articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti di cui al comma 6 e quelli relativi ad ogni impianto dismesso oppure demolito, ivi comprese le ipotesi di demolizioni previste dagli articoli 10, comma 1 e 11, comma 10 della l.r. 64/2009.
11. Il procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione ai lavori di ripristino e messa in sicurezza, ivi compresa l’approvazione del progetto di cui al comma 5, si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.
Capo V
Disposizioni relative alla comunicazione di dati,all’inoltro di domande, attestazioni e documentazione e alla trasmissione di atti.
ARTICOLO 20
Comunicazione dei dati essenziali (articolo 2, comma 2 e articolo 14 comma 3, lettera g) l.r. 64/2009)
1. I dati essenziali di cui agli articoli 10 comma 10, 16 comma 8, 17 comma 7, 18 comma 8 e 19, comma 10, sono comunicati dalla provincia alla competente struttura regionale entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, anche nella forma sintetica prevista nell’allegato D al presente regolamento, in conformità alle disposizioni di cui al titolo I capo I della l.r. 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo) nonché agli standard tecnologici e alle modalità previste dalla l.r. 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
ARTICOLO 21
Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14 comma 4 l.r. 64/2009)
1. Tutte le domande, le attestazioni e le documentazioni previste dal presente regolamento possono essere inoltrate dagli interessati alle competenti strutture della provincia per via telematica, in conformità alle disposizioni di cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonché agli standard tecnologici e alle modalità di cui alla l.r. 54/09.
2. La trasmissione degli atti agli interessati da parte delle competenti strutture della provincia può essere effettuata per via telematica, in conformità alle disposizioni di cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonché agli standard tecnologici e alle modalità di cui alla l.r. 54/09.
3. Nel caso di impianti connessi ad attività produttive, l’inoltro delle domande, delle attestazioni e della documentazione di cui al comma 1 e la trasmissione degli atti di cui al comma 2 sono effettuate tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, secondo quanto previsto dal titolo II, capo III della l.r. 40/2009.
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 22
Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti(articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 l.r. 64/2009)
1. Fino all’adozione delle disposizioni attuative del titolo I, capo I della l.r. 40/2009:
a) i dati di cui all’articolo 20 sono inviati alla competente struttura regionale su base informatica e con un formato compatibile con gli standard tecnologici indicati dalla l.r. 54/2009, nel rispetto di quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 6 (Regolamento di attuazione dell’articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”- Disciplina del sistema informativo geografico regionale);
b) l’inoltro alla provincia delle domande, delle attestazioni e della documentazione ai sensi dell’articolo 21, comma 1, può essere effettuata con modalità telematiche oppure in forma cartacea;
c) la trasmissione degli atti agli interessati ai sensi dell’articolo 21, comma 2, può essere effettuata con modalità telematica oppure in forma cartacea.
2. Fino all’attivazione delle procedure telematiche di cui al titolo II, capo III della l.r. 40/2009:
a) l’inoltro delle domande, delle attestazioni, della documentazione e la trasmissione degli atti tramite il SUAP ai sensi dell’articolo 21, comma 3, può essere effettuata anche in formato cartaceo, in conformità alle modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio dalla deliberazione di Giunta regionale prevista dall’articolo 37 della l.r. 40/2009;
b) i SUAP rendono disponibile la modulistica predisposta dalle province, da utilizzare per la presentazione delle domande.
ARTICOLO 23
Contenuti del progetto di gestione dell’invaso (art. 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009)
1. Fino all’approvazione delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 20, comma 2 sexies della l.r. 88/1998, il progetto di gestione di cui all’articolo 7, comma 5 e all’articolo 11 comma 5, lettera a) contiene il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con la manutenzione dell’impianto, al fine di assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità di invaso nonché il regolare funzionamento degli organi di scarico e di presa.
2. Il progetto di gestione di cui al comma 1 indica altresì le misure di tutela e prevenzione idonee a garantire la qualità della risorsa idrica, sia invasata che a valle dello scarico, nel rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 d.lgs. 152/2006.
ARTICOLO 24
Termini dei procedimenti
1. I termini di conclusione dei procedimenti stabiliti dal presente regolamento si applicano sino all’adozione da parte delle province dei rispetti atti organizzativi.
Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 25 febbraio 2010
ALLEGATO 1
Allegato A Classificazione del rischio
(L’allegato in oggetto non è pervenuto)
ALLEGATO 2
Allegato B Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per la costruzione
(L’allegato in oggetto non è pervenuto)
ALLEGATO 3
Allegato C Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione
(L’allegato in oggetto non è pervenuto)
ALLEGATO 4
Allegato D Dati da trasmettere alla competente struttura regionale
(L’allegato in oggetto non è pervenuto)