IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana il seguente regolamento:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;
Visto l’articolo 118, comma 1 della Costituzione;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio, e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n.10);
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”);
Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);
Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”);
Visto l’articolo 44 dello Statuto;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n.1;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 novembre 2009;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 30 novembre 2009;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;
Visto il parere delle commissioni consiliari III e VI espresso nella seduta congiunta del 14 gennaio 2010, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 181;
Considerato in particolare che:
1. l’articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 demanda alla fonte regolamentare la disciplina di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione, oggetto di importanti ristrutturazioni o soggetti ad atti di trasferimento a titolo oneroso e di locazione;
2. il regolamento previsto dall’articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 ha altresì ad oggetto le modalità di redazione e le indicazioni tecniche contenute nell’attestato di certificazione energetica; le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sulla efficienza energetica degli edifici e dei relativi impianti, tale da assicurare la gestione e l’interazione dei dati tra comuni, province e Regione;
le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle certificazioni energetiche rilasciate dai soggetti certificatori;
3. la disciplina dell’attestato di certificazione energetica assume particolare rilievo in quanto detto attestato è funzionale ad inserire gli immobili in un sistema di classificazione energetica tale da fornire ai potenziali acquirenti e locatari un’informazione oggettiva in merito all’efficienza energetica degli edifici e, di conseguenza, migliorare la trasparenza del mercato immobiliare;
4. in conformità al decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005, l’attestato di certificazione energetica degli edifici deve comprendere i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, ovverosia le classi prestazionali in cui sono inserite le unità immobiliari, in modo da portare effetti positivi sul valore di mercato degli immobili, incentivando la riqualificazione degli edifici ad alto consumo energetico;
5. l’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l’istituzione di un sistema informativo regionale sull’efficienza energetica degli edifici, coordinato e integrato sul territorio, che comprende l’archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione, con modalità che ne consentano la conservazione e la fruibilità nel tempo;
6. nell’archivio informatico degli attestati di certificazione confluiscono direttamente gli attestati di certificazione energetica trasmessi dai soggetti certificatori, attraverso l’infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004, secondo le procedure informatiche appositamente definite per la gestione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica degli edifici;
7. nel catasto regionale degli impianti di climatizzazione confluiscono i dati relativi all’attività di controllo sugli impianti di climatizzazione; i rapporti di ispezione, compilati dagli ispettori tecnici incaricati dall’ente competente al controllo degli impianti di climatizzazione; i dati trasmessi dai distributori di combustibile; gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazione non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale;
8. la struttura regionale competente individua idonee modalità informatiche che consentono la trasmissione immediata dei dati al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica degli edifici nel rispetto della l.r. 1/2004, che disciplina l’infrastruttura di rete regionale, e della l.r. 54/2009, che promuove la sistemazione organica dei processi e delle procedure amministrative attraverso la loro digitalizzazione;
9. l’infrastruttura di rete regionale consente di mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche, operanti sul territorio regionale, tutti i dati relativi alla certificazione energetica degli edifici, favorendo lo scambio delle informazioni e dei documenti digitali e assicurando la gestione e l’interazione dei dati tra comuni, province e Regione;
10. l’infrastruttura di rete consente l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica degli edifici ai soggetti certificatori attraverso la procedura di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004, nonché a chiunque ne abbia interesse in relazione ai dati individuati con decreto dirigenziale nel rispetto delle garanzie previste dalla legge a tutela dei dati personali, della proprietà industriale o di qualunque altra forma di segreto;
11. al fine di consentire la corretta archiviazione dell’attestato di certificazione energetica il medesimo è registrato nel sistema informativo regionale sull’efficienza energetica secondo un numero di identificazione progressivo;
12. è necessario stabilire i criteri per la determinazione del rimborso di cui all’articolo 23 quater della l.r. 39/2005, tenendo conto dei costi annui sostenuti per l’acquisto dei dispositivi elettronici e dei supporti informatici necessari per la registrazione all’interno dello stesso sistema informativo delle certificazioni energetiche trasmesse, con particolare riferimento alle procedure di autenticazione informatica e di firma digitale dei soggetti certificatori;
13. prima della stipula dell’atto di trasferimento a titolo oneroso o del contratto di locazione, il soggetto certificatore incaricato dall’alienante o dal locatore trasmette l’attestato di certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, e del medesimo attestato è fatta menzione nell’atto di trasferimento o nel contratto di locazione, attraverso il numero di identificazione attribuitogli dal sistema informativo stesso;
14. in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 ter della l.r. 39/2005, è necessario disciplinare l’attività di vigilanza dei comuni sugli attestati di certificazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori, dettando le prescrizioni essenziali alle quali tali verifiche devono uniformarsi e demandando all’autonomia regolamentare dei comuni stessi la disciplina di dettaglio della suddetta funzione di vigilanza e controllo;
15. di accogliere parzialmente le raccomandazioni fornite nel parere delle competenti commissioni consiliari e di adeguare conseguentemente il testo;
16. di accogliere parzialmente le raccomandazioni fornite nel parere del Consiglio delle autonomie locali;
17. è necessario prevedere una disposizione transitoria che regoli le modalità di presentazione degli attestati di certificazione energetica in forma cartacea fino al momento dell’emanazione delle deliberazioni della Giunta regionale che disciplinano le forme organizzative ed il funzionamento del sistema informativo;
si approva il presente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Oggetto (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. In attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 (Disposizioni in materia di energia), il presente regolamento individua:
a) le indicazioni tecniche che sono contenute nell’attestato di certificazione energetica di cui all’articolo 23 bis della l.r. 39/2005;
b) le modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate;
c) le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità, sulla completezza e sulla veridicità delle certificazioni energetiche svolte dai comuni ai sensi dell’articolo 3 ter, comma 2, lettera g) della l.r. 39/2005;
d) i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione energetica;
e) le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica ai sensi dell’articolo 23 quater, commi 1 e 2 della l.r. 39/2005;
f) i requisiti ed il contenuto della targa energetica di cui all’articolo 23 bis, comma 7, della l.r.39/2005;
g) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005.
2. Il presente regolamento disciplina altresì:
a) le modalità di determinazione e corresponsione del rimborso dovuto alla Regione per le spese sostenute ai fini dell’acquisto dei dispositivi elettronici necessari all’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, in attuazione dell’articolo 23 quater, comma 3, della l.r.39/2005;
b) le modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP di cui all’articolo 42 della l.r. 40/2009, in attuazione dell’articolo 23 ter, comma 5, della l.r. 39/2005.
ARTICOLO 2
Definizioni(articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per categorie di edifici, le categorie indicate all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10), individuate in base alla loro destinazione d’uso;b) per interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi così definiti dall’articolo 79, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2005;
c) per classe energetica, l’intervallo convenzionale, delimitato da soglie di riferimento, all’interno del quale si colloca la prestazione energetica dell’edificio, volto a rappresentarla in modo sintetico. La classe energetica è riferita ad un particolare uso energetico quale, ad esempio, la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione, l’illuminazione e la produzione di energia da fonte rinnovabile dell’edificio oppure è riferita alla prestazione energetica globale dell’edificio, quale, ad esempio, la classe energetica globale.
2. Per le definizioni non indicate al comma 1, si fa riferimento a quelle di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), nonché alle definizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 4, comma 1 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del d.lgs 192/2005.
ARTICOLO 3
Edifici esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento(articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di edifici o di impianti:
a) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
b) i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;
d) gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
e) le tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005.
ARTICOLO 4
Edifici per i quali l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. L’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per:
a) gli edifici di nuova costruzione;
b) gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;
c) gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura.
2. E’ obbligatorio l’attestato di certificazione energetica con riferimento a tutte le categorie di edifici oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso o di contratti di locazione, ad esclusione delle categorie indicate all’articolo 3.
ARTICOLO 5
Soggetti certificatori (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, l’attestato di certificazione energetica è redatto e sottoscritto dai soggetti abilitati in possesso dei requisiti indicati dai regolamenti di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 192/2005.
ARTICOLO 6
Contenuti dell’attestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. L’attestato di certificazione energetica comprova l’efficienza energetica dell’edificio e fornisce le informazioni relative alla qualità energetica dell’edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Esso contiene i seguenti elementi:
a) il frontespizio indicante la natura di attestato di certificazione energetica;
b) l’indicazione del comune dove è sito l’immobile, l’indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso;
c) i dati identificativi del proprietario, del progettista che ha curato il progetto e l’installazione degli impianti tecnici a servizio dell’edificio, nonché del direttore lavori e del costruttore;
d) i dati identificativi del soggetto certificatore;
e) la data di emissione e di scadenza dell’attestato di certificazione energetica;
f) il codice di identificazione univoca dell’attestato di certificazione energetica, attribuito dal sistema informativo regionale sull’efficienza energetica;
g) l’indice di prestazione globale dell’edificio, che risulta dalla somma degli indici di prestazione energetica parziali di cui alla lettera h);
h) gli indici relativi alle prestazioni energetiche parziali, individuati sulla base dei fabbisogni di energia primaria riferiti ad un singolo uso energetico dell’edificio, suddivisi nelle seguenti tipologie:
h.1) indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;
h.2) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
h.3) indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda finalizzata all’uso igienico e sanitario;
h.4) indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale, ad eccezione delle categorie di edifici E1 ed E8, di cui all’articolo 3 del d.p.r.412/1993;
i) i valori obbligatori minimi previsti per i nuovi edifici dai regolamenti di attuazione di cui all’articolo 4, comma 1 del d.lgs.192/2005;
l) le classi energetiche in cui l’edificio ricade in rapporto al sistema di classificazione definito dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005, al fine di valutare la prestazione energetica dello stesso;
m) il contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria, ove presenti;
n) l’indicazione degli interventi più significativi ed economicamente convenienti che consentirebbero il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici, unitamente ad una stima dei possibili passaggi di classe a seguito della loro realizzazione;
o) i dati utilizzati per il calcolo degli indici di prestazione energetica;
p) il metodo di reperimento dei dati di cui alla lettera o) con l’indicazione del soggetto che li ha prodotti;
q) l’indicazione delle metodologie di calcolo adottate nel rispetto delle norme vigenti;
r) l’indicazione dello strumento di calcolo informatico eventualmente utilizzato, e della relativa garanzia di conformità di tale strumento alle metodologie di cui alla lettera q), conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005.
2. L’attestato di certificazione energetica descrive altresì:
a) le caratteristiche dell’involucro edilizio dell’edificio;
b) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione invernale;
c) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione estiva;
d) le caratteristiche dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria;
e) le caratteristiche dell’impianto di illuminazione artificiale;
f) i sistemi e le dotazioni impiantistiche per la gestione, l’automazione ed il controllo degli edifici;
g) gli altri dispositivi presenti nell’edificio e gli usi energetici previsti per il medesimo.
3. L’attestato di certificazione energetica è predisposto in conformità ad apposita modulistica definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
ARTICOLO 7
Targa energetica (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore a 1000 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico un riassunto dell’attestato di certificazione energetica, denominato “targa energetica” predisposto dal soggetto certificatore che ha redatto e sottoscritto l’attestato di certificazione energetica.
2. La targa può essere affissa in tutti gli edifici, anche diversi da quelli indicati al comma 1.
3. La targa energetica ha la stessa validità temporale dell’attestato di certificazione energetica a cui fa riferimento ed è aggiornata quando l’attestato di certificazione energetica è aggiornato.
4. La targa energetica indica almeno:
a) l’ubicazione dell’edificio;
b) l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio e gli indici di prestazione energetica parziali;
c) la classe dell’edificio relativa all’indice di prestazione energetica globale.
5. La targa energetica è predisposta secondo l’apposita modulistica definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
ARTICOLO 8
Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. Per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini dell’attestato di certificazione energetica si tiene conto delle metodologie di calcolo individuate nei regolamenti attuativi dell’articolo 4 del d.lgs. 192/2005 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del medesimo d.lgs. 192/2005.
ARTICOLO 9
Classificazione energetica degli edifici (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. Ai fini del presente regolamento, è applicabile il sistema di classificazione energetica degli edifici individuato dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del d.lgs. 192/2005.
ARTICOLO 10
Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. A seguito del rilascio del permesso di costruire o a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario, il costruttore, il detentore dell’immobile o chiunque ne abbia titolo, al momento dell’inizio dei lavori, incarica un soggetto certificatore di predisporre l’attestato di certificazione energetica. I dati identificativi del soggetto certificatore incaricato sono indicati nella comunicazione di inizio lavori.
2. Il soggetto certificatore acquisisce il progetto dell’opera ed i relativi allegati, completi in ogni loro parte.
3. Al fine di consentire le attività di diagnosi, di verifica o di controllo in corso d’opera sulla certificazione energetica, il direttore dei lavori segnala al soggetto certificatore le fasi della costruzione dell’edificio o degli impianti, rilevanti ai fini dell’efficienza energetica dell’edificio.
4. Nel corso della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.
5. Il soggetto certificatore redige l’attestato di certificazione energetica e ne trasmette copia al committente.
6. Dell’attestato di certificazione energetica, è fatta menzione nel certificato di abitabilità o agibilità di cui all’articolo 86 della l.r.1/2005.
7. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 3 della l.r.39/2005, il certificato di cui all’articolo 86 della l.r.1/2005 è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia trasmesso al comune l’attestato di certificazione energetica, secondo le modalità di cui all’articolo 19.
ARTICOLO 11
Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. Il proprietario dell’edificio o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore di predisporre l’attestato di certificazione energetica.
2. Il soggetto certificatore può acquisire, ove reperibili, il progetto dell’opera, la relazione di cui all’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n.10 (Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ed ogni altra documentazione concernente la qualità energetica dell’edificio.
3. Nell’ambito della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario delle tecniche necessarie adeguate.
4. Il soggetto certificatore redige l’attestato di certificazione energetica e ne trasmette copia al committente.
5. L’attestato di certificazione energetica è trasmesso a cura del soggetto certificatore, secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 21.
ARTICOLO 12
Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione energetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005)
1. Ai sensi dell’articolo 3 ter, comma 2, lettera g) della l.r. 39/2005, i comuni svolgono attività di vigilanza sugli attestati di certificazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori. A tal fine effettuano verifiche sulla regolarità, la completezza e la veridicità delle attestazioni energetiche ricevute, attraverso il metodo a campione, determinato secondo la modalità di cui al comma 2.
2. Il campione su cui effettuare le verifiche è scelto, mediante sorteggio, nella misura complessiva del 4 per cento degli attestati di certificazione energetica presentati nell’anno solare precedente. Detto campione è scelto nella misura del 2 per cento tra gli attestati relativi ad edifici di classe energetica globale non inferiore alla classe A; nella misura del restante 2
per cento tra gli attestati relativi ad edifici di classe energetica globale
inferiore alla classe A.
3. Le verifiche comprendono:
a) l’accertamento documentale;
b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata nel presente regolamento ed i risultati espressi;
c) eventuali richieste di chiarimenti ai soggetti certificatori o ai direttori dei lavori interessati.
4. Per l’esercizio dell’attività di vigilanza e verifica i comuni possono effettuare anche accertamenti e ispezioni negli edifici, avvalendosi, ove necessario, dei metodi e delle tecniche idonee a rilevare la prestazione energetica degli edifici medesimi.
5. I comuni possono effettuare verifiche sugli attestati di certificazione energetica su richiesta di acquirenti o locatari di edifici. Il costo di dette verifiche è a carico dei soggetti richiedenti.
Capo II
Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica
ARTICOLO 13
Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica(articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. Entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT) del presente regolamento, la Giunta regionale disciplina con atti deliberativi le forme organizzative ed il funzionamento del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter della l.r.39/2005.
2. Il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica è gestito dalla struttura regionale competente in materia di efficienza energetica in edilizia, in raccordo con il sistema informativo regionale (SIR), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”) e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n.54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. Il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica assicura la gestione e l’interazione dei dati tra comuni, province e Regione, come supporto all’esercizio delle rispettive competenze in materia di efficienza energetica in edilizia.
4. Il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica comprende l’archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione, con modalità che ne consentano la conservazione e la fruibilità nel tempo.
5. Nell’archivio informatico degli attestati di certificazione confluiscono direttamente gli attestati di certificazione energetica e i loro aggiornamenti, trasmessi dai soggetti certificatori.
6. Nel catasto regionale degli impianti di climatizzazione confluiscono:
a) i dati relativi all’attività di controllo sugli impianti di climatizzazione esercitata ai sensi degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005 di cui fanno parte i rapporti di controllo previsti all’articolo 7 del d.lgs. 192/2005, redatti dagli operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti di climatizzazione ed i rapporti di ispezione, compilati dagli ispettori tecnici incaricati dall’ente competente al controllo degli impianti di climatizzazione, di cui all’articolo 9 del d.lgs. 192/2005;
b) i dati trasmessi dai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici di cui al comma 8 del presente articolo;
c) gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazione degli edifici non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale.
7. I dati di cui al comma 6, lettera a) sono trasmessi dagli enti competenti al controllo sugli impianti di climatizzazione. Detti enti collaborano con la struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, ai fini della definizione delle modalità per la continua trasmissione al sistema informativo dei dati di cui al comma 6, lettera a).
8. La struttura regionale competente individua idonee modalità informatiche con le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici provvedono a comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le informazioni relative all’ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti termici degli edifici riforniti nell’anno precedente agli enti competenti al controllo sugli impianti di climatizzazione. Dette modalità informatiche consentono la trasmissione immediata al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica dei dati.
9. La struttura regionale competente può comunicare ai comuni la necessità dell’acquisizione degli elementi descrittivi essenziali degli impianti di climatizzazione degli edifici di cui al comma 6, lettera c), non desumibili dalle informazioni comunicate al SIR ai sensi del comma 6 lettere a) e b).
10. Qualora i comuni siano in possesso dei dati di cui al comma 9 li trasmettono attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica.
11. Qualora i comuni non siano in possesso dei dati di cui al comma 9, essi provvedono ad acquisirli dai proprietari, dai conduttori o dagli amministratori dei condomini e li trasmettono attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica.
ARTICOLO 14
Pubblicità dei dati del sistema informativo sull’efficienza energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessi al sistema informativo sull’efficienza energetica sono pubblici.
2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono individuate le tipologie dei dati, diverse da quelle indicate al comma 1, contenute nel sistema informativo sull’efficienza energetica, conoscibili da chiunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge a tutela della protezione dei dati personali, della proprietà industriale o di qualunque altra forma di segreto.
ARTICOLO 15
Accesso pubblico al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. Il sistema informativo sull’efficienza energetica assicura l’accesso a tutti dei dati di cui all’articolo 14 in modo semplice e gratuito per via telematica.
ARTICOLO 16
Accesso al sistema informativo regionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. I dati contenuti nel sistema informativo sull’efficienza energetica sono immediatamente accessibili, nei limiti delle loro competenze territoriali, da tutti i comuni e le province della Regione, tramite l’infrastruttura di rete regionale di cui alla l.r.1/2004 come articolazione regionale del sistema pubblico di connettività previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell’amministrazione digitale) e nel rispetto delle regole nazionali di coordinamento informatico.
ARTICOLO 17
Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. I soggetti certificatori accedono al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica per redigere o aggiornare gli attestati di certificazione energetica secondo le procedure informatiche appositamente predisposte.
2. L’accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica per lo svolgimento delle attività indicate al comma 1 è assicurato attraverso l’infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r.1/2004.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione stipula o aggiorna apposite convenzioni con gli ordini o collegi professionali a cui appartengono i soggetti certificatori.
4. La Regione assicura l’accesso ai soggetti certificatori che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività indicate al comma 1, secondo modalità che assicurino:
a) l’identificazione dei soggetti certificatori;
b) l’individuazione del titolo di abilitazione allo svolgimento dell’attività di certificazione energetica di ciascuno dei soggetti certificatori;
c) la dotazione dei dispositivi elettronici necessari ai soggetti certificatori per l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica e per la firma elettronica.
5. Le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica sono definite ed aggiornate periodicamente con decreto del dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema medesimo.
ARTICOLO 18
Rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per l’accesso al sistema informativo (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. Ai sensi dell’articolo 23 quater della l.r. 39/2005, per l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica è prevista la corresponsione di un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi elettronici all’uopo necessari secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. L’importo dovuto per ogni dispositivo elettronico è determinato con decreto del dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica ed è stabilito in base al:
a) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l’acquisto dei dispositivi di autenticazione informatica di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell’amministrazione digitale);
b) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l’acquisto dei dispositivi di firma digitale di cui all’articolo 2 del d.lgs.82/2005;
c) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l’acquisto dei supporti informatici idonei a contenere i dispositivi di autenticazione e firma di cui alle lettere a) e b) e a garantirne il funzionamento.
3. L’importo del rimborso è aggiornato con cadenza almeno biennale.
4. Con il decreto di cui al comma 2, il dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sulla efficienza energetica individua le modalità utilizzabili per il versamento del rimborso.
ARTICOLO 19
Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate in caso di titoli abilitativi edilizi(articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. Al momento in cui i professionisti abilitati danno luogo agli adempimenti di cui all’articolo 86 della l.r.1/2005, il soggetto certificatore trasmette l’attestato di certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica.
2. L’attestato di certificazione energetica è registrato attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica secondo una numerazione progressiva.
3. L’attestato di certificazione energetica è validamente compiuto quando è dotato del numero di identificazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica.
4. Dell’attestato di certificazione energetica registrato attraverso il sistema informativo è fatta menzione nelle certificazioni di cui all’articolo 86 della l.r.1/2005 presentate al comune.
ARTICOLO 20
Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per i contratti di locazione (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. Prima della stipula dell’atto di trasferimento a titolo oneroso o prima della stipula del contratto di locazione, il soggetto certificatore incaricato dall’alienante o dal locatore trasmette l’attestato di certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica.
2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3.
3. Dell’attestato di certificazione energetica è fatta menzione nell’atto di trasferimento o nel contratto di locazione. In detti atti è indicato il numero di identificazione del sistema informativo sull’efficienza energetica attribuito all’attestato.
ARTICOLO 21
Modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. Fuori dai casi in cui è obbligatoria la presentazione dell’attestato di certificazione energetica ai sensi dell’articolo 23 bis, commi 1 e 4 della l.r.39/2005, i soggetti certificatori possono trasmettere attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica attestati di certificazione energetica per edifici già esistenti su richiesta del proprietario o dell’avente titolo.
2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3.
ARTICOLO 22
Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
1. Nel caso in cui l’attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti o edifici produttivi, detto attestato è trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all’articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), secondo le modalità indicate all’articolo 37 della l.r.40/2009 e relativi atti attuativi.
Capo III
Disposizioni finali e transitorie
ARTICOLO 23
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005.
ARTICOLO 24
Disposizioni transitorie per l’individuazione dei soggetti certificatori
1. In attesa dell’approvazione del regolamento di attuazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 192/2005, per l’individuazione dei requisiti dei soggetti certificatori si fa riferimento alle disposizioni contenute nell’allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza energetica degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).
ARTICOLO 25
Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati di impianti e di edifici
1. Nella individuazione delle modalità informatiche di trasmissione dei dati di cui all’articolo 13, comma 8 la struttura regionale competente tiene conto delle possibili compatibilità con gli eventuali sistemi informativi già utilizzati dagli enti competenti al controllo degli impianti di climatizzazione.
ARTICOLO 26
Disposizioni transitorie per la presentazione della certificazione energetica in attesa dell’organizzazione del sistema informativo sull’efficienza energetica
1. Fino al momento della pubblicazione sul BURT della deliberazione di cui all’articolo 13 gli attestati di certificazione energetica sono presentati ai comuni territorialmente competenti in forma cartacea. Fino al momento della pubblicazione sul BURT della suddetta deliberazione resta altresì in vigore l’obbligo di trasmissione di una copia dell’attestato di certificazione energetica alla Regione, ai sensi di quanto disposto dall’allegato A, paragrafo 8 del decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005.
ARTICOLO 27
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).
Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 25 febbraio 2010