IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l’articolo 42, comma 4 dello Statuto della Regione Toscana;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante definizione del programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all’articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 03 settembre 2009 ;
Visto il parere della direzione generale presidenza;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2009, n.1159;
Visto il parere delle commissioni consiliari “Agricoltura” e “Territorio e Ambiente” nella seduta congiunta dell’8 gennaio 2010;
Visto l’ulteriore parere della direzione generale Presidenza;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2010, n. 165;
Considerato quanto segue
1. la definizione di stallatico di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152 ) è riferita al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, per rendere conforme la definizione di stallatico prevista dal decreto ministeriale del 6 aprile 2006. Pertanto, al fine di evitare dubbi interpretativi si uniforma la definizione del regolamento regionale a quella del decreto ministeriale citato;
2. la definizione dei fanghi di depurazione viene sostituita per renderla conforme al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
3. la disciplina nazionale in materia di fertilizzanti è stata modificata ed è pertanto opportuno aggiornare nel testo il riferimento normativo;
4. l’utilizzazione dei fanghi di depurazione è disciplinata in Regione Toscana dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n.14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche) è pertanto opportuno al fine di eliminare eventuali dubbi interpretativi modificare l’articolo 5;
5. per le norme che prevedono la possibilità di anticipare o ritardare a livello aziendale il periodo di divieto di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, dei liquami e dei fanghi nonché delle deiezioni di avicunicoli sono state riscontrate alcuni problemi applicativi. Pertanto, è necessario intervenire su tali disposizioni in particolare per chiarire che il periodo massimo di sospensione deve comunque essere rispettato e per prevedere in quali casi è possibile riportare nel registro aziendale la variazione del periodo di divieto, dando anche specifiche tecniche relative alle colture in pieno campo che utilizzano l’azoto in misura significativa nella stagione autunno invernale;
6. il decreto ministeriale 7 aprile 2006 prevede per l’adeguamento dei contenitori di stoccaggio il 31 dicembre 2010, è pertanto necessario modificare il vigente termine;
7. il termine per l’adeguamento dei contenitori esistenti fa riferimento all’istituzione delle zone vulnerabili. In fase di applicazione si è ritenuto opportuno riferire il termine per l’adeguamento dei contenitori esistenti a partire dalla perimetrazione e non dall’ istituzione della zona vulnerabile in quanto solo dalla perimetrazione è possibile individuare in maniera univoca le particelle ricadenti in detta zona. Da ciò ne consegue la necessita di intervenire sul periodo di adeguamento per i contenitori già esistenti;
8. per gli allevamenti con produzione inferiore a 600 chilogrammi per anno di azoto al campo è opportuno prevedere una disciplina semplificata in ragione della ridotta quantità di produzione;
9. per rendere meno onerosa la costruzione dei nuovi contenitori di stoccaggio e considerate le enormi difficoltà di carattere tecnico/strutturale per l’adeguamento dei vecchi contenitori si procede alla semplificazione del disposto;
10. il contenuto di azoto per gli effluenti di allevamento palabili acquistati è stabilito dai parametri presenti negli allegati al regolamento stesso, pertanto è necessario eliminare il comma 5 dell’articolo 12 che dà diversa indicazione;
11. per calcolare il fabbisogno di azoto delle singole colture si fa riferimento al piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione Toscana 2000-2006; tale riferimento è stato rivalutato e si è ritenuto più corretto far riferimento ai disciplinari delle produzioni agricole integrate di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), in ragione del fatto che il PSR di riferimento ha una validità temporale limitata e definita (2000-2006) e quindi non tiene conto dell’eventuale evoluzione della normativa tecnica;
12. al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in relazione alle norme cui assoggettare il trasporto degli effluenti di allevamento finalizzato all’utilizzazione agronomica nelle zone vulnerabili da nitrati vengono indicate esplicitamente le norme da rispettare per tale trasporto;
13. si sono riscontrati alcuni problemi nell’applicazione delle norme relative alla gestione della fertirrigazione azotata di sintesi pertanto si è proceduto ad una revisione delle stesse finalizzata a rendere attuabili tali disposizioni;
14. il piano di utilizzazione agronomica (PUA) definisce il fabbisogno di azoto e giustifica le pratiche di fertilizzazione adottate. Pertanto, è necessario, in conformità con quanto previsto dalla normativa statale, stabilire che il suddetto piano è parte integrante dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
15. al fine di chiarire i contenuti della comunicazione e dell’obbligo di registrazione è opportuno definire con maggior precisione le soglie in chilogrammi di azoto per anno;
16. anche al fine delle comunicazioni da effettuare ai sensi della normativa statale è necessario disciplinare le modalità di monitoraggio del programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili contenuto nelle disposizioni del d.p.g.r. 32/R/2009;
17. il termine per l’applicazione delle disposizione del regolamento fa riferimento alla istituzione delle zone vulnerabili.
In fase di applicazione si è ritenuto opportuno riferire il termine per l’applicazione delle disposizioni a partire dalla perimetrazione
e non dalla istituzione della zona vulnerabile Da tale modifica consegue la necessita di intervenire anche sul periodo di decorrenza del regolamento stesso;
18. è necessario sostituire l’allegato 3 per integrarlo con una premessa esplicativa utile al fine dell’applicazione delle disposizioni;
19. è necessario sostituire l’allegato 4 per integrarlo con note esplicative indispensabili per l’applicazione del PUA;
si approva il presente regolamento
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante definizione del programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all’articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio)
1 Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante definizione del programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all’articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio) dopo la parola “stallatico” sono aggiunte le seguenti parole: “ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”.
2 La lettera p), del comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituita dalla seguente:
“p) fanghi di depurazione: i residui derivanti dai processi di depurazione come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).".
ARTICOLO 2
Modifica all’articolo 3 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. All’articolo 3 del d.p.g.r. 32/R/2006 le parole “di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 (Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti)” sono sostituite con le parole “di cui al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)”.
ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. Al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 32/R/2006 le parole “di cui alla l. 748/1984 “sono sostituite con le parole “di cui al d.lgs. 217/2006”.
2. Il comma 5, dell’articolo 4 del d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:
“5.L’utilizzazione agronomica dei letami e materiali ad essi assimilati, dei concimi azotati, degli ammendanti organici, di cui al d.lgs. 217/2006 è vietato nella stagione autunno invernale, a partire dal 1° dicembre per novanta giorni.”.
3. Il comma 6, dell’articolo 4 del d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:
“6. Per le coltivazioni, ad eccezione delle colture permanenti, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno-invernale quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e generalmente seminativi vernini, il periodo di divieto di cui al comma 5 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino ad un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano della concimazione di cui all’articolo 14 o nel programma di utilizzazione agronomica (PUA) di cui all’articolo 15 o nella comunicazione di cui all’articolo 16. La variazione è riportata nel registro aziendale qualora successiva all’invio del PUA o della comunicazione.”.
4. Dopo l’articolo 6 del d.p.g.r. 32/R/2006 è aggiunto il seguente:
“6 bis. In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l’azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, è possibile interrompere il divieto di cui al comma 5, nel periodo dal 1° - 15 dicembre e dal 15 - 30 gennaio. In tale caso il periodo di sospensione di novanta giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto.”.
ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 5 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. La rubrica dell’articolo 5 del d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituita dalla seguente:
“Divieti di utilizzazione dei liquami”
2. Il comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:
“1. L’utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, oltre che nei casi previsti all’ articolo 4, comma 1 è vietato nelle seguenti situazioni:
a) su terreni con pendenza media, riferita ad un’area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 10 per cento, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4;
b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali;
c) entro 30 metri di distanza dall’inizio dell’arenile delle acque marino-costiere, lacuali e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971;
d) entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali ed abitazioni esterne all’azienda agricola, ad eccezione delle superfici nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola e le relative sottozone qualora il liquame venga interrato entro dodici ore dallo spandimento;
e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, con l’esclusione del periodo di riposo vegetativo delle piante, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
g) dopo l’impianto nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, aree utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
h) nelle aree coltivate a colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.”
3. Il comma 7 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituito dal seguente “7. Per le coltivazioni, ad eccezione delle colture permanenti, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno-invernale quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e generalmente seminativi vernini, il periodo di divieto di cui al comma 6 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino ad un massimo di trenta giorni rispetto o al 1° dicembre o al 1° novembre purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni e centoventi giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano della concimazione di cui all’articolo 14 o nel PUA di cui all’articolo 15 o nella comunicazione di cui all’articolo 16. La variazione è riportata nel registro aziendale qualora successiva all’invio del PUA o della comunicazione.”.
ARTICOLO 5
Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. L’articolo 6 del d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:
“1. L’utilizzazione delle deiezioni di avicunicoli, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 1 dalla lettera a) alla lettera f) e comma 2 dalla lettera a) alla lettera c), è vietata nella stagione autunno-invernale, nei seguenti periodi:
a) dal 1° dicembre per novanta giorni;
b) dal 1° novembre per centoventi giorni per le deiezioni essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65 per cento. Per le aziende esistenti il divieto si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di cui all’articolo 8, comma 9.
2. Il periodo di divieto di cui al comma 1 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino ad un massimo di trenta giorni rispetto o al 1° dicembre o al 1° novembre purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni e centoventi giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel PUA di cui all’articolo 15 o nella comunicazione di cui all’articolo 16. La variazione è riportata nel registro aziendale qualora sia successiva all’invio del PUA o della comunicazione.
3. In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l’azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, è possibile interrompere il divieto di cui al comma 5, nel periodo dal 1° - 15 dicembre e dal 15 - 30 gennaio. In tale caso il periodo di sospensione di centoventi giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto.”.
ARTICOLO 6
Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. Il comma 10 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 32/2006 è sostituito dal seguente:
“10. Per i contenitori esistenti l’adeguamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2010.”.
2. Il comma 11 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 32/2006 è sostituito dal seguente:
“11. Nelle zone vulnerabili istituite successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento l’adeguamento dei contenitori esistenti deve avvenire entro quattro anni dalla loro perimetrazione.”.
ARTICOLO 7
Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. Il comma 8 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:
“ 8. Per i contenitori esistenti l’adeguamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2010.”.
2. Il comma 9 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:
“ 9. Nelle zone vulnerabili istituite successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento l’adeguamento dei contenitori esistenti deve avvenire entro quattro anni dalla loro perimetrazione.”.
ARTICOLO 8
Modifica all’articolo 10 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. Il comma 2 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 32/R/2006 è abrogato.
ARTICOLO 9
Inserimento dell’articolo 10bis nel d. p.g.r. 32/R/2006
1. Dopo l’articolo 10 del d.p.g.r. 32/R/2006 è inserito il seguente:
“Art. 10 bis Capacità di stoccaggio per gli allevamenti con produzione annua inferiore a
600 chilogrammi di azoto
1. I liquami e i letami prodotti da allevamenti con produzione annua di azoto pari o inferiore a 600 chilogrammi devono essere raccolti e conservati prima dello spandimento secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e da non provocare l’inquinamento delle acque superficiali e del sottosuolo.”
ARTICOLO 10
Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. Al comma 2 e al comma 3 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 32/R/2006 le parole “di cui alla l. 748/1984 “ sono sostituite con le parole “di cui al d.lgs. 217/2006”.
2. Il comma 5 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 32/R/2006 è abrogato.
3. Il comma 6 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:
“6. Il fabbisogno di azoto delle singole colture è indicato nella tabella nserita nell’allegato 4, ripresa dal CBPA e dai disciplinari per le produzioni agricole integrate di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).”.
ARTICOLO 11
Modifica all’articolo 13 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. Nella lettera a) del comma 4 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 32/R/2006 le parole “di cui alla l. 748/1984 “ sono sostituite con le parole “di cui al d.lgs. 217/2006”.
ARTICOLO 12
Inserimento dell’articolo 13 bis nel d. p.g.r. 32/R/2006
1. Dopo l’articolo 13 del d.p.g.r. 32/R/2006 è inserito il seguente:
“Art. 13 bis Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento
1. Al trasporto degli effluenti di allevamento finalizzato all’utilizzazione agronomica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31
maggio 2006, n. 20 “ Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”).
2. Al trasporto degli effluenti di allevamento, finalizzato all’utilizzazione agronomica, non si applicano gli articoli 188 e 195 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), né l’articolo 7, comma 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.”.
ARTICOLO 13
Sostituzione dell’articolo 14 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. L’articolo 14 del d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 14 Norme relative alla gestione della fertilizzazione azotata di sintesi
“1. Per ridurre al minimo le perdite d’azoto per lisciviazione e ottimizzare l’efficienza della concimazione è necessario distribuire l’azoto nelle fasi di maggior necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo totale in più distribuzioni.
2. Le concimazioni azotate devono essere eseguite in generale in presenza della coltura; possono essere eseguite in presemina, o al momento della semina, purché:
a) sia limitato al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;
b) la somministrazione di azoto eseguita per le colture autunno-vernine non sia superiore al 30 per cento del quantitativo di azoto complessivamente necessario alla coltura.
3. Non sono ammessi apporti in una unica soluzione superiore al 60 per cento del quantitativo di azoto necessario alla coltura, calcolati secondo le modalità previste nell’allegato 4 del presente regolamento. E’consentita la somministrazione in un’unica soluzione delle quantità di azoto necessarie alla coltura, calcolate secondo le modalità previste all’allegato 4 del presente
regolamento, quando queste risultano inferiori a 50 chilogrammi/azoto per ettaro.
4. Per le colture primaverili-estive non sono ammessi apporti in una unica soluzione superiore a 100 chilogrammi/azoto per ettaro.
5. Al fine di una maggior tutela delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da attività agricola, le aziende agricole, che non sono tenute alla predisposizione del PUA, di cui all’articolo 15, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle colture praticate in azienda secondo
l’equazione di cui all’allegato 4 del presente regolamento. Per ciascuna coltura, il piano di concimazione così elaborato deve essere conservato in azienda.
6. Il piano di concimazione deve inoltre riportare le date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione e le modalità di frazionamento, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.
7. Non è obbligatoria la predisposizione del piano di concimazione per coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva inferiore a 2000 metri quadrati per colture in pieno campo e arboree e a 200 metri quadrati in coltura protetta.”.
ARTICOLO 14
Modifiche all’articolo 15 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. Il comma 1 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini di una razionale gestione delle pratiche di fertilizzazione il PUA è lo strumento per definire il fabbisogno di azoto delle colture e giustificare le pratiche di fertilizzazione adottate nel caso di impiego di effluenti zootecnici, per un periodo di durata non superiore a cinque anni.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 32/R/2006 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il PUA è parte integrante dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).”.
ARTICOLO 15
Modifiche all’articolo 16 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. Il comma 1 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituito dal
seguente:
“1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata, dal soggetto utilizzatore o produttore, al comune nel quale ricade il centro aziendale almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività secondo le seguenti modalità:
a) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore a 3000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare il PUA di cui all’articolo 15 e la comunicazione avente il contenuto di cui all’articolo 17;
b) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore o uguale a 600 chilogrammi e inferiore o uguale a 3000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione avente il contenuto di cui all’articolo 18.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 32/R/2006 è abrogato.
ARTICOLO 16
Modifiche all’articolo 17 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. Al numero 1 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 32/R/2006 dopo la parola “consistenza “ sono aggiunte le seguenti: “ media annua” .
2. Al numero 3 della lettera d) del comma 1 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 32/R/2006 prima delle parole “colturale praticato” è inserita la seguente: “ ordinamento”.
ARTICOLO 17
Modifica all’articolo 18 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. Al comma 1 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 32/R/2006 le parole “utilizzazione superiore a 600 e inferiore a 3000” sono sostituite con le parole “utilizzazione superiore o uguale a 600 e inferiore o uguale a 3000 ”.
ARTICOLO 18
Modifica all’articolo 19 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. Al comma 1 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 32/R/2006 le parole “con utilizzazione superiore a 600 e inferiore a 3000” sono sostituite con le parole “con utilizzazione superiore o uguale a 600 e inferiore o uguale a 3000 chilogrammi”.
ARTICOLO 19
Sostituzione dell’articolo 20 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. L’articolo 20 del d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 20 Controlli e monitoraggio
1. La Regione predispone un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle imprese degli effluenti di allevamento e dei concimi azotati e ammendanti organici, al fine di verificare il rispetto dei modi e dei tempi dello spandimento degli effluenti di allevamento e provvede periodicamente all’analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti per la
determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto 13 settembre 1999 del Ministro per le politiche agricole e forestali.
2. Il piano di controllo prevede sopralluoghi nelle imprese che sono tenute alla presentazione del PUA o della comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione indicata nel PUA;
b) presenza delle colture indicate;
c) rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.
3. L’attività di controllo, in base al piano predisposto dalla Regione, è estesa a tutte le imprese presenti all’interno delle aree vulnerabili individuate dalla Regione indipendentemente dalla tipologia e quantità di azoto utilizzato.
4. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere, la Regione, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e
delle acque estuarine e costiere.
5. La frequenza dei controlli deve garantire l’acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell’efficacia del programma d’azione obbligatorio per zone vulnerabili
contenuto nelle disposizioni del presente regolamento.
6. Le informazioni sullo stato di attuazione del programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili contenuto nelle disposizioni del presente regolamento sono trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le modalità e le scadenze temporali di cui alle schede 27, 27bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002.”.
ARTICOLO 20
Modifica all’articolo 21 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. Il comma 2 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituito dal
seguente:
“2. Nelle zone vulnerabili istituite successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni dello stesso si applicano decorsi trecentosessantacinque giorni dalla loro perimetrazione.”.
ARTICOLO 21
Sostituzione dell’allegato 3 al d.p.g.r. 32/R/2006
1. L’allegato 3 al d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituito dall’allegato 3 al presente regolamento.
ARTICOLO 22
Sostituzione dell’allegato 4 del d.p.g.r. 32/R/2006
1. L’allegato 4 al d.p.g.r. 32/R/2006 è sostituito dall’allegato 4 al presente regolamento.
Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 16 febbraio 2010
ALLEGATO 1
ALLEGATO 3 Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per pesovivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione.
I valori riportati nella tabella corrispondono a quelli riscontrati con maggiore frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti, appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione.
Tuttavia, nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle citate, il legale rappresentante dell’azienda, ai fini della comunicazione potrà utilizzare tali valori, presentando una relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente :
• materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti e delle perdite di volatilizzazione, redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali indicati dalle regioni. In alternativa possono essere utilizzati valori analitici riscontrati negli effluenti, di cui vanno documentate le metodiche e il piano di campionamento adottati;
• risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
• piano di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati.
Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno
in relazione alla tipologia di stabulazione.
Categoria animale e tipologia di stabulazione p.v. medio liquame letame o materiale palabile (kg/capo) (m3/t p.v. /anno) (t/t p.v. / a) (m3/t p.v. / a) SUINI RIPRODUZIONE Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna: 180 pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione 73 pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) 44 pavimento totalmente fessurato 37 Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna: 180 pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento 73 pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione 55 pavimento pieno e corsia esterna fessurata 55 pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata 44 pavimento totalmente fessurato 37 Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola: 180 pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione) 55 pavimento fessurato 37 Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico: zona di alimentazione e zona di riposo fessurate 37 zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera 22 17 23,8 Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie: 180 gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante 73 sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo 55 Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box): 180 0,4 22,0 31,2 Verri 250 con lettiera 0,4 22,0 31,2 senza lettiera 37 SUINI SVEZZAMENTO Lattonzoli (7-30 kg) 18 box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione 73 box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna 44 box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna 37 gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante 55 gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo 37 box su lettiera 22,0 31,2 SUINI ACCRESCIMENTO E INGRASSO Magroncello (31-50 kg) 40 Magrone e scrofetta (51-85 kg) 70 Suino magro da macelleria (86-110 kg) 100 Suino grasso da salumificio (86-160 kg) 120 Suino magro da macelleria (31-110 kg) 70 Suino grasso da salumificio (31->160 kg) 90 in box multiplo senza corsia di defecazione esterna pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione 73 pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) 44 pavimento totalmente fessurato 37 in box multiplo con corsia di defecazione esterna pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento 73 pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione 55 pavimento pieno e corsia esterna fessurata 55 pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata 44 pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna) 37 su lettiera su lettiera limitata alla corsia di defecazione 6 18,0 25,2 su lettiera integrale (estesa a tutto il box) 0,4 22,0 31,2 BOVINI VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE E VACCHE NUTRICI Stabulazione fissa con paglia 600 9,0 26 34,8 Stabulazione fissa senza paglia 33 Stabulazione libera su lettiera permanente 14,6 22 45,0 Stabulazione libera su cuccetta senza paglia 33 Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa) 20 15 19,0 Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa) 13 22 26,3 Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio) 9,0 26 30,6 Stabulazione libera su lettiera inclinata 9,0 26 37,1 RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI E BUFALINI ALL’INGRASSO Stabulazione fissa con lettiera 300-350(1) 5,0 22 29,9 Stabulazione libera su fessurato 300-350(1) 26,0 stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo 300-350(1) 13,0 16 27,4 stabulazione libera su cuccetta senza paglia 300-350(1) 26,0 stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa) 300-350(1) 16,0 11,0 13,9 stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa) 300-350(1) 9,0 18,0 21,5 stabulazione libera con paglia totale 300-350(1) 4,0 26,0 30,6 stabulazione libera su lettiera inclinata 300-350(1) 4,0 26,0 38,8 svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi) 100 4,0 22,0 43,7 svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi) 100 22,0 VITELLI A CARNE BIANCA gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione 130 91,0 gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione 130 55,0 gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio 130 27,0 stabulazione fissa con paglia 130 40,0 26,0 50,8
Categoria animale e tipologia di stabulazione p.v. medio Liquame(deiezioni e/o acque di lavaggio a fine ciclo) letame o materiale palabile Quantità di paglia (kg/capo) (m3/t p.v. /anno) (t/t p.v. / a) (m3/t p.v. / a) (kg/t p.v. /giorno) AVICOLI ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre : 2,8) 1,8-2,0-0,7(2) 0,05 9,5 19,0 ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno) 1,8-2,0(2) 0,1 7,0 17,0 ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione 1,8-2,0-0,7 (2) 22,0 ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante 1,8-2,0(2) 0,15 9,0 18,0 pollastre a terra (numero di cicli/anno : 2,8) 0,7 1,2 14,0 18,7 polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5) 1,0 1,2 8,0 13,5 faraone a terra con uso di lettiera 0,8 1,7 8,0 13,0 tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno : 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine) 9,0-4,5(3) 0,9 11 15,1 CUNICOLI cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni 1,7-3,5- 16,6(4) 20,0 cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore 1,7-3,5 – 16,6(4) 13,0 OVINI E CAPRINI ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi 15-35-50(5) 7,0 15 24,4 ovini e caprini su grigliato o fessurato 15-35-50(5) 16,0 EQUINI equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi 170-550(6) 5,0 15 24,4
(1) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al capo all’ingrasso.
(2) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;
(3) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;
(4) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell’allevamento a ciclo chiuso;
(5) il 1° valore è riferito all’agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all’agnellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra;
(6) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.
Note
VOLUMI DI EFFLUENTI PRODOTTI A LIVELLO AZIENDALE
I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di effluenti derivanti dai locali di stabulazione. Non sono conteggiate le acque che possono aggiungersi ai liquami prodotti che derivano da:
• le acque reflue di cui all’art. 101, comma 7 del decreto legislativo n. 152/06 (ad esempio acque della sala di mungitura, acque di lavaggio, ecc.);
• acque meteoriche raccolte nelle vasche di stoccaggio non provviste di tettoia.
Tali acque aggiuntive devono essere calcolate sulla base della specifica situazione aziendale e devono essere sommate ai volumi di effluenti per ottenere le quantità complessive prodotte.
In particolare, i volumi di acque meteoriche devono essere calcolati tenendo conto delle superfici di raccolta (vasche scoperte) e della piovosità media della zona.
I volumi di effluente prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).
ALLEGATO 2
Allegato 4 Piano di utilizzazione agronomica – equazione di bilancio tragli apporti di elementi fertilizzanti e le uscite di elementi nutritivi
“In ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, la procedura del PUA deve contemplare la determinazione di alcuni parametri idonei alla formulazione di un bilancio dell’azoto relativo al sistema suolo-pianta:
1) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture;
2) l’apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione.
I fabbisogni d’azoto delle colture sono calcolati, in via approssimata, attraverso l’uso di metodi del bilancio, che, ai fini applicativi aziendali, può ad esempio essere formulato attraverso la seguente equazione:”
Nc + Nf + An + (Fc x Kc) + (Ko x Fo) = (Y x B)
Nell’equazione (algoritmo di calcolo) sopra riportata i termini a sinistra rappresentano le voci di apporto azotato alle colture, i termini a destra le voci di asporto. Le perdite di azoto sono prese in considerazione attraverso i coefficienti di efficienza della fertilizzazione (Kc e Ko).
Si precisano di seguito i contenuti dei singoli termini dell’equazione:
al primo membro dell’equazione di bilancio compaiono gli apporti azotati alle colture da quantificare nel modo seguente:
• •Nc = disponibilità di N derivante da precessioni colturali E’ opportuno evidenziare come quantità significative di azoto assimilabile dalla coltura successiva si riscontrano dopo la coltura della erba medica o di un prato di lunga durata (maggiore di 5 anni). In tali casi devono essere considerati forniture dell’ordine di:
- 60 kg, per medicai diradati;
- 80 kg, per medicai di 3 anni in buone condizioni e prati di oltre 5 anni;
- 30-40 kg, per prati di trifoglio e prati di breve durata.
Inoltre quando i residui colturali hanno un rapporto Carbonio/Azoto superiore a 30, l’immobilizzazione dell’azoto diventa predominante. “L’azoto assimilabile per la coltura successiva si riduce di 30 Kg/ha nel caso di interramento di paglie di cereali e di 40 Kg/ha nel caso di interramento di stocchi di mais, dei sarmenti di vite e delle ramaglie di olivo trinciati.”.
• •Nf = disponibilità di N derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell’anno precedente.
In questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall’apporto di letame dell’anno precedente, pari ad una percentuale minima del 30% dell’azoto apportato.
• An = apporti naturali, consistenti in:
- FORNITURA DI AZOTO DAL SUOLO. “L’azoto disponibile nel suolo è collegato con il tenore di materia organica, il cui tasso di mineralizzazione varia con la tessitura, il regime termico e idrico e l’intensità delle lavorazioni. In Italia i tenori di materia organica sono molto variabili, generalmente i valori sono compresi tra 1% e 3%. Il Codice di Buona Pratica Agricola stima che nel periodo di più accentuata mineralizzazione (dalla primavera all’autunno) la materia organica possa fornire 30 kg di azoto assimilabile per ogni unità percentuale di materia organica nel suolo. In ogni caso l’azoto disponibile nel suolo è valutato per una quota massima di 60 kg/ettaro”.
Inoltre la disponibilità effettiva di azoto deve essere proporzionata alla durata del ciclo colturale e valutata in considerazione dell’entità delle precipitazioni. A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti indici:
- cereali autunno vernini: 3/5 dell’azoto mineralizzato;
- bietola e girasole: 2/3 dell’azoto mineralizzato;
- sorgo: 3/4 dell’azoto mineralizzato;
- mais: l’intero ammontare;
- ortive: 3/5 dell’azoto mineralizzato;
- perenni: l’intero ammontare.
- Fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche: L’apporto di azoto dovuto alle deposizioni atmosferiche (piogge e pulviscolo atmosferico) può essere stimato pari a circa 10-20 kg per ettaro e per anno.
• Fc = quantità di N apportata col concime chimico o minerale;
• Kc = è il coefficiente di efficienza1relativo agli apporti di concime chimico (Fc). In genere si considera il 100 % del titolo commerciale del concime azotato;
• Fo = è la quantità di N apportata con il concime organico (effluenti zootecnici, fanghi di depurazione, ecc.);
• •Ko = è il coefficiente di efficienza1 relativo agli apporti di fertilizzante organico (Fo). Esso varia in funzione della coltura, dell’epoca e della modalità di distribuzione e delle strutture del suolo (Ai fini del calcolo del bilancio dell’azoto, per efficienza di fertilizzazione si intende l’efficienza di recupero, data dal rapporto tra l’azoto recuperato nei tessuti vegetali e quello applicato). L’obiettivo di ottimizzare gli apporti, al fine di conseguire la massima efficienza d’impiego dei diversi tipi di fertilizzanti, comporta l’individuazione di coefficienti di efficienza specifici a scala aziendale o territoriale. In assenza di determinazioni specifiche, i valori di riferimento di Ko si ottengono secondo le indicazioni contenute negli schemi 1 e 2, nel caso di liquami. Al fine di contenere le perdite, il PUA deve prevedere epoche e modalità di distribuzione dei liquami atte a garantire, per i liquami delle specie zootecniche più comuni e per le diverse tessiture dei suoli, valori di Ko a scala aziendale non inferiori a quelli di media efficienza riportati nello schema n 2.
Per i letami, il coefficiente di efficienza va assunto pari almeno al 40%.
Le asportazioni colturali (nella formula Y x B = Fabbisogno di Azoto kg/ha dove Y indica la produzione attesa dalla coltura e B il contenuto in azoto dei prodotti ottenuti dalle colture), sono quelle riportate dal CBPA come specificate nella sottostante tabella.
“Il prodotto Y x B coincide con i valori nella tabella sottostante.”
ASPORTO AZOTATO DELLE COLTURE DI PIENO CAMPO
Fabbisogno di Azoto kg/ha Cereali Frumento tenero 180 Frumento duro 180 Orzo 120 Avena 100 Segale 80 Farro 60 Riso 160 Altre colture cerealicole 100 Mais (irrigato) 280 Mais asciutto 175* Sorgo irriguo 180 Sorgo asciutto 145 Leguminose da granella Fava 20 Fagiolo 20 Pisello 20 Piante da tubero Patata 150 Piante industriali Barbabietola da zucchero irrigua 160 Barbabietola da zucchero 150 Colza 180 Girasole 100 Tabacco Kentucky 125 Tabacco Virginia 50 Lino 70 Canapa 125 Soia 20 Altre colture industriali 100 Piante orticole Aglio 120 Carota 150 Cipolla 120 Rapa 120 Asparago 180 Bietola da coste 130 Carciofo 200 Cavolo verza e cappuccio 200 Cavolo broccolo 150 Cavolfiore 200 Finocchio 180 Insalata (Lattuga) 120 Insalata (Cicoria) 180 Sedano 200 Spinacio 120 Cetriolo 150 Cocomero 100 Fragola 150 Melanzana 200 Melone 120 Peperone 180 Pomodoro 160 Zucchina 200 Altre ortive- Solanacee 200 Altre ortive - Cucurbitacee 180 Altre ortive - Leguminose 70 Altre ortive 200 Altre piante Vite 50 Olivo 80 Colture Frutticole 100 Colture officinali 120 Prati polifiti 80 Prati pascoli 80 Altre colture foraggere 80 Erbai autunno-vernini 80 Erba medica 30 Trifogli biennali 0 Trifogli annuali, Sulla, Lupinella 0 Favino 0
*Per il mais asciutto coltivato nei fondi valle il fabbisogno è aumentato del 20%. Dose massima 200 Kg/ha
Nota: Per l’azoto asportato dalle colture del settore florovivaistico si fa riferimento a quanto riportato “dai disciplinari per le produzioni agricole integrate della Regione Toscana di cui alla legge regionale l.r. 25/1999.”.
Schema 1 – Definizione dell’efficienza dell’azoto da liquami in funzione delle colture,delle modalità ed epoche di distribuzione (1)
Colture Epoche Modalità Efficienza Mais, Sorgo da granellaed erbaiprimaverili – estivi prearatura primaverile prearatura estiva o autunnale copertura su terreno nudo o stoppie su paglia o stocchisu terreno nudo o stoppie con interramentosenza interramento Alta MediaBassa AltaMedia Cerealiautunno – verninied erbai – autunno - primaverili prearatura estiva prearatura estiva fine inverso primavera su paglia o stocchi su terreno nudo o stoppie copertura Media Bassa Media Colture disecondoraccolto EstivaEstiva in coperturacopertura fertirrigazione preparazione del terrenocon interramentosenza interramento copertura AltaAltaMedia Media Prati di graminaceemisti o medicai prearatura primaverile prearatura estiva o autunnale dopo i tagli primaverili dopo tagli estivi autunno precoce su paglia o stocchi su terreno nudo o stoppiesu paglia o stocchisu terreno nudo o stoppie con interramento senza interramentocon interramentosenza interramentocon interramento senza interramento AltaMedia mediaBassaAltaMediaAltaMediamediaBassa Pioppetee arborete reimpiantomaggio -settembre con terreno inerbitocon terreno lavorato BassaAltaMedia
1) I livelli di efficienza riportati in tabella possono ritenersi validi anche per i materiali palabili ed ammendanti, ovviamente per quelle epoche e modalità che ne permettono l’incorporamento al terreno.
Schema 2 – Coefficienti di efficienza dei liquami provenienti da allevamenti di suini, bovini ed avicoli Interazione tra epoche di applicazione e di tipo terreno Tessitura grossolana Tessitura media Tessitura fine Efficienza (1) Avicoli Suini Bovini(2) Avicoli Suini Bovini Avicoli Suini Bovini Alta efficienza 0,84 0,73 0,62 0,75 0,65 0,55 0,66 0,57 0,48 Media efficienza 0,61 0,53 0,45 0,55 0,48 0,41 0,48 0,42 0,36 Bassa efficienza 0,38 0,33 0,28 0,36 0,31 0,26 0,32 0,28 0,24 1) La scelta del livello di efficienza (alta, media o bassa) deve avvenire in relazione alle epoche di distribuzione2) I coefficienti di efficienza indicati per i liquami bovini possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio
ALLEGATO 3
ALLEGATO “Piano di concimazione azotato di cui all’art 14.”.
“Il piano di concimazione azotata di cui all’articolo 14 del presente regolamento deve tener conto della equazione sopra esplicitata e cosi modificata:
Nc + Nf + An + (Fc x Kc) = (Y x B)
• Nc = disponibilità di N derivante da precessioni colturali;
• Nf = disponibilità di N derivante dalle eventuali fertilizzazioni organiche effettuate
nell’anno precedente;
• An = apporti naturali.
• Fc = quantità di N apportata col concime chimico o minerale.
• Kc = è il coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime chimico minerale. In genere uguale ad 1.
Le asportazioni colturali (nella formula Y x B = Fabbisogno di Azoto kg/ha dove Y indica la produzione attesa dalla coltura e B il contenuto in azoto dei prodotti ottenuti dalle colture), sono quelle riportate dal CBPA come specificate nella tabella suindicata.
“Il prodotto Y x B coincide con i valori riportati nella tabella dei fabbisogni di azoto.”.