IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, cosi' come modificato
dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, che reca
disposizioni per la deducibilita' dal reddito complessivo dichiarato delle liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', in favore, tra l'altro, di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 16 maggio 2008, n. 114, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al quale sono state
trasferite le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate
dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80», il quale, all'art. 1,
prevede che lo stesso puo' essere soggetto a revisione annuale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2007, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate
dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80»;
Considerata la necessita' di procedere alla revisione annuale prevista dall'art. 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
aprile 2013, in virtu' della presenza di ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere le liberalita' di cui all'art. 14, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1
1. Sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, in applicazione delle disposizioni recate nell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le liberalita', in denaro o in natura, effettuate da persone fisiche
o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per scopo statutario
lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate, ai soli fini fiscali, nell'allegato, che forma parte integrante e
sostanziale del presente decreto e puo' essere soggetto a revisione annuale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Delrio
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Giannini
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 475
Allegato
Parte di provvedimento in formato PDF
qui
Allegato
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI E/O ELIMINATI (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 2012, n. 252)
Tale decreto e' volto ad effettuare la revisione degli allegati ai ddPCM 8 maggio 2007, allegati che indicano le fondazioni e le associazioni -
regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica - nei confronti delle quali possono
essere effettuate elargizioni deducibili dal reddito, e non introduce o elimina oneri informativi gravanti sui cittadini o sulle imprese.