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Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.C.M.

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2020
Ripartizione delle risorse destinate all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa
 
Ripartizione delle risorse destinate all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco.

Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il comma 441 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che: «Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificita' della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, l'importo di 210 milioni di euro puo' essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo e' destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021»;
Visto il comma 436 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che: «Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021»;
Visto il comma 437 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che: «Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'art. 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 34, comma 4, il quale dispone che le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Considerato che alla data del 30 giugno 2019 non sono stati perfezionati i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021;
Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:


Art. 1

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 210 milioni di euro relative all'anno 2019, sono imputate nel corrente anno, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'annualita' 2019, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio contrattuale 2019-2021, sulla base degli importi indicati nella seguente tabella: Dati in milioni di euro


Dati in milioni di euro


| Corpi di polizia
Polizia di Stato | 33,07
Arma dei carabinieri | 37,15
Guardia di finanza | 20,55
Polizia penitenziaria | 12,38
| Forze armate
Forze armate | 43,89
| Vigili del fuoco
Personale dirigente | 0,16
Personale direttivo | 0,23
Personale non dirigente e non direttivo | 10,82
Totale annuo (lordo dipendente) | 158,25
Totale annuo (lordo amministrazione)* | 210,00

*La percentuale utilizzata per il calcolo degli oneri riflessi e' il 32,7%.


Art. 2

1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2020

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Dadone
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2744


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