Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 38 del 15 febbraio 1986;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002, recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 283 del 3 dicembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;
Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Decreta:
Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi
per le attivita' di autorimessa
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
REGOLE TECNICHE VERTICALI
Parte di provvedimento in formato PDF
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Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2002.
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni
1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il seguente capitolo «V.6 - Attivita' di autorimessa», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa di cui all'art. 1.
2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera n), sono aggiunte le seguenti lettere: «o) decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili"; p) decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante "Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto"».
3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero «75» sono eliminate le parole «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».
Art. 4
Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2017
Il Ministro
Minniti