Modalita' di valutazione dei finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e adeguamento della disciplina del Fondo alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 2, che disciplina la concessione a piccole e medie imprese, mediante utilizzo di un apposito plafond finanziario messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti bancari assistiti da contributo del Ministero dello sviluppo economico, finalizzati all'acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per la realizzazione di investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali;
Visto il comma 6 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 69 del 2013, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «...possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, con il quale sono state approvate le «Condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Ritenuto necessario adeguare la disciplina normativa del Fondo, ivi incluso il citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, agli sviluppi registrati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alle disposizioni contenute nel richiamato regolamento (UE) n. 651/2014,
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
c) «Regolamento n. 248 del 1999»: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, recante il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;
d) «Consiglio di gestione»: il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;
e) «Decreto-legge n. 69 del 2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
f) «Finanziamenti nuova Sabatini»: i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013;
g) «Default»: in relazione a una data esposizione finanziaria, il passaggio di detta operazione in una delle classi di credito deteriorato definite dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 - Avvertenze Generali, par. B.2 (Qualita' del credito);
h) «Probabilita' di inadempimento»: la probabilita' che una controparte passi allo stato di default entro un orizzonte temporale di un anno;
i) «Regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
Art. 2
Settori di intervento
1. A modifica e integrazione di quanto stabilito all'art. 7 del Regolamento n. 248 del 1999 e in conformita' con la normativa comunitaria applicabile agli interventi del Fondo, sono altresi' ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni finanziarie riferite a imprese e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica e dei trasporti. Non sono ammesse alla garanzia del Fondo le operazioni finanziarie riferite a imprese e consorzi appartenenti al settore finanziario e assicurativo.
Art. 3
Valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo attraverso la probabilita' di inadempimento
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dei soggetti destinatari di un finanziamento nuova Sabatini, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, e' effettuata direttamente dal soggetto che richiede la garanzia utilizzando l'apposito modello di valutazione, adottato ai sensi di quanto previsto al comma 3.
2. Il modello di valutazione di cui al comma 1 fornisce una misura della probabilita' di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento nuova Sabatini ed e' articolato in piu' classi di rischio, in funzione degli intervalli di valore della probabilita' di inadempimento. Il predetto modello di valutazione e' reso disponibile sul sito Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it).
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del regolamento n. 248 del 1999, il Consiglio di gestione adotta, su proposta del Gestore del Fondo, le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale, che includono anche il modello di valutazione di cui al comma 1, nonche' le eventuali disposizioni operative necessarie a dare attuazione alla modalita' di valutazione di cui al presente articolo. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' altresi' fissato il limite massimo di rischiosita' delle imprese, espresso in termini di probabilita' di inadempimento, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo.
4. Nelle more dell'adozione delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale di cui al comma 3, le richieste di garanzia del Fondo relative a finanziamenti nuova Sabatini sono valutate dal Gestore del Fondo con le ordinarie modalita' previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo, in via prioritaria rispetto alle altre operazioni finanziarie e, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta e sono presentate al Consiglio di gestione, per la relativa deliberazione, nella prima riunione utile.
Art. 4
Condizioni e termini per l'estensione della modalita' di accesso alla garanzia basata sull'utilizzo della probabilita' di inadempimento alla generale operativita' del Fondo
1. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati le condizioni e i termini per l'estensione della modalita' di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilita' di inadempimento, di cui all'art. 3, alle altre operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo.
2. Il decreto di cui al comma 1 prevede altresi' l'articolazione delle misure massime della copertura del Fondo in funzione della probabilita' di inadempimento dell'impresa e della forma tecnica e durata dell'operazione finanziaria.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2015
Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3968
(G.U. n. 288 del 11 dicembre 2015)