IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo
speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013,
con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la
crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per
la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che
individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti
beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e
l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri
di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle
imprese»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l'allegato n. 1, lettera A), del citato decreto 8 marzo 2013, che riporta l'elenco delle tecnologie
abilitanti fondamentali definite nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e,
in particolare, al punto 4 le «biotecnologie»;
Visto il programma EuroTransBio (ETB), al quale il Ministero dello sviluppo economico partecipa con altri
Ministeri e agenzie governative di piu' Paesi e Regioni europei, con l'obiettivo di supportare la crescita delle
piccole e medie imprese (PMI) nel settore delle biotecnologie in Europa, attraverso specifici bandi
transnazionali per il finanziamento di progetti congiunti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale
presentati da almeno due PMI di due differenti Paesi aderenti al programma;
Tenuto conto della decisione del consorzio ETB di lanciare il decimo bando transnazionale congiunto il 1°
ottobre 2014;
Tenuto conto della disponibilita' di risorse nazionali pari a 4 milioni di euro a valere sul Fondo per la
crescita sostenibile;
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini dell'attuazione della collaborazione transnazionale nel settore delle biotecnologie e' indetto un
bando per la selezione di specifici progetti presentati da imprese italiane, anche in collaborazione con
organismi di ricerca, associate con almeno un'impresa appartenente a un altro Paese tra quelli partecipanti al
decimo bando transnazionale Euro Trans Bio.
Allegato
Art. 2
1. Al finanziamento dei partecipanti italiani ai progetti congiunti di sviluppo sperimentale e ricerca
industriale nel campo delle biotecnologie presentati nell'ambito del decimo bando transnazionale EuroTransBio e'
destinata la somma di euro 4.000.000,00 (quattromilioni) a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.
Allegato
Art. 3
1. I progetti ammissibili, la misura delle agevolazioni, le procedure di valutazione, di concessione e di
erogazione delle agevolazioni, nonche' l'elenco dei Paesi e delle Regioni partecipanti al decimo bando
transnazionale EuroTransBio, sono individuati nell'allegato Capitolato tecnico che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 4
1. La valutazione in merito all'ammissibilita' dei progetti a partecipazione italiana e' effettuata dal
Ministero dello sviluppo economico e successivamente condivisa con gli omologhi europei coinvolti.
2. Per i successivi adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, l'erogazione
delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli dei progetti che hanno superato la
fase di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del medesimo soggetto gestore degli
interventi di ricerca e sviluppo nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile.
Allegato
Art. 5
1. I soggetti proponenti possono presentare i progetti, con le modalita' specificate nell'allegato Capitolato
tecnico, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e fino al 30 gennaio 2015.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Allegato
Roma, 18 novembre 2014
Il Ministro
Guidi
(G.U. n. 3 del 5 gennaio 2015)