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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.M.

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Decreto del Ministero delle politiche alimentari e forestali 19 ottobre 2012 n 199
Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24ngennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n 27.
 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 62;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive";
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare l'articolo 4 come modificato dal comma 11 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', come convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare gli articoli 7 e 12, comma 3;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 settembre 2012 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 64 dell'11 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca le modalita' applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono norme ad applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
3. Non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;
b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
c) i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
4. Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.


Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) prodotti agricoli: i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) prodotti alimentari: i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
c) prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all'articolo 62, comma 4. La durabilita' del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore;
d) consumatore finale: e' la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
e) cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il trasferimento della proprieta' di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana;
f) interessi legali di mora: interessi semplici di mora ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
g) tasso di riferimento: tasso d'interesse come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato:
- per il primo semestre dell'anno in questione e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- per il secondo semestre dell'anno in questione e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno;
h) saggio degli interessi: tasso complessivo degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge;
i) contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potra' individuare le modalita' di determinazione del prezzo applicabile al momento dell'emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato. E' fatta salva la definizione di
contratto quadro di cui al decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 102, art. 1, lettera f);
l) accordi interprofessionali: accordi conclusi tra gli organismi di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 3
Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per "forma scritta" si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volonta' delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettere a) e b).
2. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti sia nei contratti o accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e l), sia nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:
a) contratti di cessione dei prodotti;
b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
c) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
3. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.
4. I documenti di trasporto, o di consegna, nonche' le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tranne che nelle fattispecie di cui al comma 2, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.".
5. La superfluita' della sottoscrizione puo' affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilita' del documento scritto ad un determinato soggetto.
6. Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell'ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, riconosciuta ai sensi del D.M. 174/06 e s.m.i., o nell'ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge, assolvono gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi previsti dal citato comma 1.


Art. 4
Pratiche commerciali sleali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 2, lettera e), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nell'ambito delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientrano nella definizione di "condotta commerciale sleale" anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011, di cui in allegato al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:
a) prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
b) escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.
3. Configura, altresi', una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in piu' quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potra' essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese.


Art. 5
Termini di pagamento e fatturazione

1. I termini di pagamento di cui al terzo comma dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalita' di
emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.
3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento di cui all'articolo 62 comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la data di ricevimento della fattura e' validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.
4. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
5. Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i.


Art. 6
Interessi di mora

1. Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2. E' vietato negare il pagamento dell'intero importo pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative all'adempimento della medesima.


Art. 7
Funzioni dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato

1. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato con proprio regolamento disciplina la procedura istruttoria di cui al comma 8 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione e le modalita' di pubblicazione delle decisioni.


Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.
2. I contratti gia' in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 ottobre 2012
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Catania
Il Ministro dello sviluppo economico
Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino


Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n.
206
Allegato "A" - Elenco delle pratiche commerciali sleali
Rapporti verticali nella filiera alimentare:
Principi di buone prassi
Proposti dai seguenti membri della piattaforma B2B
AIM
CEJA
CELCAA
CLITRAVI
Copa Cogeca
ERRT
EuroCommerce
Euro Coop
FoodDrinkEurope
UEAPME
UGAL

Per assicurare la conformita' con le legislazioni sulla concorrenza rilevanti, questo documento non dovra' essere discusso o usato in altra maniera nelle comunicazioni delle associazioni per coordinare direttamente o indirettamente le strategie commerciali.

Introduzione1
Le istituzioni europee e piu' Stati membri hanno sollevato l'esistenza di problemi associati alla filiera alimentare e hanno stabilito di trovare delle soluzioni a questi problemi2 .
In base ad una richiesta fatta il 10 marzo dalla Commissione europea nell'ambito della Piattaforma B2B del Forum di Alto Livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, e' stato creato un tavolo di un dialogo multilaterale tra i soggetti interessati per discutere delle pratiche eque/sleali lungo la filiera. Questo tavolo ha l'obiettivo di contribuire ai lavori del Forum di Alto Livello sulla base del mandato che gli ha attribuito la Piattaforma B2B. Lo scopo della discussione e' di identificare una soluzione all'asimmetria e al possibile abuso del potere contrattuale da parte di alcuni attori della filiera alimentare.
Il risultato del dialogo multilaterale e' allegato sotto forma di una serie di principi di buone prassi ed una lista di esempi di prassi corrette e sleali nei rapporti verticali. Si dimostra: i) un riconoscimento che le pratiche commerciali sleali possono essere trovate lungo tutta la filiera alimentare e ii) la volonta' degli stakeholder di affrontare quelle pratiche in maniera consensuale ed efficace.
I membri del dialogo multilaterale ritengono che questi principi di buone prassi garantiscano un quadro per il commercio che assicuri competitivita', fiducia e continuita', tutti elementi necessari per lo sviluppo delle imprese, per l'innovazione e per sostenere i tre pilastri della sostenibilita' (economica, sociale e ambientale).
Infine questi andranno a beneficio dei consumatori e, piu' in generale, della societa'.
Questo approccio e' complementare allo sviluppo delle buone pratiche ECR volte ad ottimizzare l'intera catena del valore per venire meglio incontro alle esigenze dei consumatori, in maniera piu' veloce e a costi piu' bassi.
I principi e gli esempi che seguono tengono in considerazione il ruolo importante che le PMI giocano nella filiera alimentare.
Il rispetto dei principi di buone prassi di seguito elencati promuoverebbe esempi di pratiche corrette e scoraggerebbe l'esercizio di quelle sleali, alcune delle quali sono elencate nel documento.

1 BEUC, l'associazione europea dei consumatori, ha seguito i lavori del dialogo multilaterale come osservatore. BEUC valuta i principi generali e specifici di buone prassi come validi e riflettenti delle
buone prassi applicabili nel'ambito commerciale e civile. BEUC rimane tuttavia preoccupato sull'applicazione effettiva di queste buone prassi a livello nazionale.

2 Problemi identificati nei seguenti documenti: le Raccomandazioni finali del Gruppo di alto livello (HLG.006), la Comunicazione su un miglior funzionamento della filiera alimentare in Europa (COM(2009) 591), la relazione di monitoraggio del mercato della distribuzione (2009/2237(INI)), l'Atto per il Mercato Unico (COM(2011)206/4), la relazione Corazza-Bildt (2010/2109(INI)) e le diverse iniziative pubbliche e private tra cui quelle di Regno Unito, Francia, Spagna, Romania, Ungheria ed Irlanda.

Principi di buone prassi
Le parti si impegnano ad agire in conformita' con le legislazioni applicabili, tra cui quella sulla concorrenza.

Principi generali

A. CONSUMATORI: le parti devono sempre tenere in considerazione gli interessi dei consumatori e la sostenibilita' generale delle filiera alimentare nelle relazioni B2B. Le parti devono assicurare una massima efficienza e ottimizzazione delle risorse nella distribuzione delle merci lungo la filiera alimentare.

B. LIBERTA' DI CONTRATTO: le parti sono entita' economiche indipendenti, che rispettano i diritti degli altri di definire le proprie strategie e politiche di gestione, inclusa la liberta' di determinare indipendentemente se impegnarsi o meno in un accordo.

C. RAPPORTI EQUI: le parti devono relazionare nei confronti delle altre parti in maniera responsabile, in buona fede e con diligenza professionale.

Principi specifici

1. ACCORDI SCRITTI: gli accordi devono essere in forma scritta, salvo casi nei quali cio' sia impraticabile o accordo a voce consentito da entrambe le parti, e devono essere chiari e trasparenti e includere il maggior numero possibile di elementi rilevanti e prevedibili, inclusi i diritti e le procedure di fine rapporto.

2. PREVEDIBILITA': modifiche unilaterali ai termini contrattuali non devono essere fatte a meno che le circostanze e le condizioni per queste non siano gia' state stabilite precedentemente. Gli accordi devono delineare il processo attraverso il quale ognuna delle parti possa discutere con l'altra le modifiche necessarie per l'implementazione dell'accordo o per risolvere circostanze imprevedibili, entrambi situazioni che devono essere contemplate nell'accordo stesso.

3. CONFORMITA': gli accordi devono essere rispettati.

4. INFORMAZIONE: qualora ci fosse uno scambio di informazioni, questo deve avvenire in conformita' con la legislazione sulla concorrenza e le altre legislazioni applicabili, e le parti devono assicurarsi che le informazioni fornite siano corrette e non fuorvianti.

5. CONFIDENZIALITA': la confidenzialita' delle informazioni deve essere rispettata a meno che le informazioni non siano gia' pubbliche o indipendentemente e legittimamente note alla parte che riceve l'informazione. Le informazioni devono essere usate dal destinatario solo per scopi legittimi per i quali sono state comunicate.

6. RESPONSABILITA' SUI RISCHI: tutte le parti nella filiera devono prendersi i propri rischi imprenditoriali.

7. RICHIESTA GIUSTIFICABILE: una parte non puo' esercitare minacce per ottenere un vantaggio ingiustificato o per trasferire un costo ingiustificato.


| Pratica | Esempi di | Esempi di |
| | pratiche | pratiche |
| | sleali | corrette |
|Accordi |• Rifiutare o evitare di |• Le parti assicurano che |
|scritti / |mettere alcuni termini per|l'accordo sia in forma |
|non scritti |iscritto rende piu' diffi-|scritta salvo casi nei |
| |cile stabilire l'intento |quali cio' sia impratica- |
| |delle parti e identificare|bile o accordo a voce |
| |i loro diritti ed obblighi|consentito da entrambe le |
| |secondo il contratto. |parti. |
| | |L'accordo contiene circo- |
| | |stanze precise e norme |
| | |dettagliate in base alle |
| | |quali le parti possono |
| | |modificare i termini |
| | |dell'accordo in maniera |
| | |consapevole e puntuale, |
| | |incluso il processo per |
| | |determinare necessari |
| | |risarcimenti per eventuali |
| | |costi per entrambe le |
| | |parti. |
| | |• Le disposizioni del |
| | |contratto scritto sono |
| | |chiare e trasparenti. |
| | |• Quando i contratti non |
| | |sono scritti, una delle |
| | |parti manda una conferma |
| | |scritta in seguito. |
|Termini e |• Imporre termini e condi-|• Usare termini e condi- |
|condizioni |zioni generali che conten-|zioni generali che |
|generali |gano clausole sleali. |facilitino l'attivita' |
| | |commerciale e che contenga-|
| | |no clausole giuste. |
|Fine |• Porre fine unilate- |• Porre fine unilate- |
|rapporto |ralmente alla relazione |ralmente ad un rapporto |
| |commerciale senza |commerciale rispettando |
| |preavviso, o con un pre- |l'accordo e il processo |
| |avviso troppo breve e |stabilito in conformita' |
| |senza una ragione obietti-|con la legislazione |
| |vamente giustificabile, ad|applicabile. |
| |esempio se gli obiettivi | |
| |di vendita unilaterali non| |
| |sono stati raggiunti. | |
|Sanzioni |• Sanzioni contrattuali |• Se una parte non riesce |
|contrattuali|sono applicate in maniera |ad adempiere ai propri |
| |non trasparente e non |obblighi, le sanzioni |
| |proporzionate ai danni |contrattuali sono applicate|
| |subiti. |in maniera trasparente, nel|
| |• Sanzioni sono imposte |rispetto dell'accordo ed in|
| |senza giustificazioni |maniera proporzionale al |
| |previste nell'accordo o |danno subito. |
| |nella legislazione |• Le sanzioni contrattuali |
| |applicabile. |sono determinate in anti- |
| | |cipo, sono proporzionate |
| | |per entrambe le parti e |
| | |sono applicate per compen- |
| | |sare i danni subiti. |
|Azioni |• Cambiamenti non con- |• Un contratto contiene le |
|unilaterali |trattuali unilaterali e |circostanze legittime e le |
| |retroattivi nel costo o |condizioni in base alle |
| |prezzo di prodotti o |quali un'azione unilaterale|
| |servizi. |possa essere permessa. |
|Informazioni|• Nascondere informazioni |• Fornire informazioni |
| |essenziali rilevanti per |rilevanti essenziali per |
| |l'altra parte nei nego- |l'altra parte nei negoziati|
| |ziati contrattuali e che |contrattuali e assicurare |
| |l'altra parte si aspette- |che le informazioni non |
| |rebbe legittimamente di |vengano usate impropria- |
| |ricevere. |mente. |
| |• Una parte usa o condi- | |
| |vide con una parte terza | |
| |informazioni sensibili | |
| |fornite in maniera con- | |
| |fidenziale dall'altra | |
| |parte senza l'autorizza- | |
| |zione di questa in modo da| |
| |ottenere un vantaggio | |
| |competitivo. | |
| |• Trasferimento di un |• I diversi operatori |
|Ripartizione|rischio ingiustificato o |corrono rischi specifici |
|del rischio |sproporzionato all'altra |nelle diverse fasi della |
| |parte, ad esempio impo- |filiera collegati alle |
| |nendo una garanzia di |potenziali ricompense per |
| |margine attraverso un |avere un'attivita' in quel |
| |pagamento in cambio di |settore. Tutti gli opera- |
| |nessuna prestazione. |tori si prendono la |
| |• Imporre una richiesta di|responsabilita' per i |
| |finanziamento delle atti- |propri rischi e non cercano|
| |vita' commerciali proprie |di trasferire i rischi ad |
| |ad una parte. |altre parti. |
| |• Imporre una richiesta di|• Trasferimento di rischi |
| |finanziamento di una |che viene negoziato e deci-|
| |promozione. |so dalle parti per ottenere|
| |• Impedire all'altra parte|una situazione di soddi- |
| |di fare delle dichiara- |sfazione reciproca. |
| |zioni legittime di marke- |• Le parti concordano ter- |
| |ting o promozionali sui |mini e condizioni corri- |
| |suoi prodotti. |spondenti al contributo di |
| | |ciascuna di esse nei con- |
| | |fronti di attivita' |
| | |commerciali realizzate |
| | |individualmente e delle |
| | |attivita' promozionali. |
|Compenso per|• Imporre compensi per |• I compensi per l'inseri- |
|l'inclusione|l'inserimento nel listino |mento nel listino - quando |
|nel listino |che sono non proporzionali|utilizzati per mitigare il |
| |al rischio di commercia- |rischio preso nel |
| |lizzare un nuovo prodotto.|commercializzare un nuovo |
| | |prodotto - sono concordati |
| | |tra le parti e proporziona-|
| | |li al rischio preso. |
|Interruzione|• Minacciare l'interruzio-| |
|del rapporto|ne del rapporto di lavoro | |
|commerciale |o la fine di quest'ultimo | |
| |per ottenere un vantaggio | |
| |senza giustificazione | |
| |oggettiva, ad esempio | |
| |punendo una parte per | |
| |esercitare i propri | |
| |diritti. | |
| |• Chiedere il pagamento di| |
| |servizi non resi o | |
| |prodotti non consegnati o | |
| |il pagamento che chiara- | |
| |mente non corrisponde al | |
| |valore/costo del servizio | |
| |reso. | |
|Vendite |• Imporre ad una parte |• Le parti stabiliscono di |
|condizionate|l'acquisto o la fornitura |vincolarsi a prodotti o |
| |di una serie di prodotti o|servizi che aumentano |
| |servizi collegati ad |l'efficienza generale e10 |
| |un'altra serie di prodotti|la sostenibilita' della |
| |o servizi - sia da una |filiera e portano benefici |
| |delle due parti o da una |sia alle parti che ai |
| |parte terza. |consumatori. |
|Consegna e |• Interrompere deliberata-|• Le forniture che arrivano|
|ricezione |mente il programma di |all'ora stabilita permetto-|
|delle merci |consegna o di ricezione |no ai fornitori di piani- |
| |per ottenere un vantaggio |ficare in tempo i processi |
| |ingiustificato. |di produzione e gli orari |
| | |di consegna, e permettono |
| | |all'acquirente di piani- |
| | |ficare la ricezione, |
| | |l'immagazzinamento e |
| | |l'esposizione delle merci |
| | |consegnate. |
| | |• Se una parte ha bisogno |
| | |di consegnare o di ricevere|
| | |in anticipo/ritardo/in |
| | |maniera parziale, avvisa |
| | |in tempo l'altra parte e |
| | |sempre in conformita' con |
| | |l'accordo scritto. |






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CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
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