IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, come emendato con la risoluzione 1 del 1° luglio 2010 (emendamenti Manila);
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW) della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, adottato con la risoluzione 2 del 3 agosto 2010 (emendamenti Manila);
Viste le regole II/2, III/2 e III/3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e le corrispondenti sezioni A-II/2, A-III/2 e A-III/3 del codice STCW, relative rispettivamente ai requisiti minimi obbligatori per il conseguimento della certificazione del livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il dPCM 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 "Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare" con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5;
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla "Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo";
Visto il decreto 4 dicembre 2013 relativo al "Disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di Coperta e di Macchina";
Visto il modello di corso 1.39 "Leadership and Teamwork" dell'Organizzazione Marittima Internazionale edizione 2014;
Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 4215 del 11 febbraio 2016.
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. E' istituito il corso di formazione "Uso della leadership e delle capacita' manageriali" per il personale marittimo. Il corso definisce le conoscenze e l'addestramento necessari per acquisire le competenze in materia di "Direzione e gestione dei reparti di plancia e macchina" per gli ufficiali del livello direttivo di coperta e di macchina, in conformita' a quanto previsto nelle sezioni A-II/2, A-III/2 e A-III/3, del codice STCW.
Allegato A
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Allegato B
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Allegato C
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Allegato D
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Allegato E
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Allegato F
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Allegato G
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Art. 2
Organizzazione del corso
1. Il corso di formazione di cui all'art. 1 ha una durata non inferiore alle 40 ore.
2. Al corso possono essere ammessi marittimi in numero non superiore a 20 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, che siano in possesso di un Certificato di Competenza di livello operativo.
3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato A del presente decreto.
4. Il corso puo' essere svolto anche dagli Istituti riconosciuti idonei allo svolgimento del corso del livello direttivo di cui al decreto 4 dicembre 2013. Quest'ultimo deve essere integrato con i contenuti di cui agli allegati A, B e C fermo restando le previsioni di cui all'art. 2 punto 6 del decreto 4 dicembre 2013.
5. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire.
6. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.
7. Gli argomenti di cui all'allegato A punti 2, 3, 4 e 5 devono essere trattati dall'istruttore di cui all'allegato C punto 1 a) per il personale di coperta e di cui al punto 1 b) per il personale di macchina.
8. L'allegato C del presente decreto sostituisce l'allegato D del decreto 12 dicembre 2015 istituzione del corso di formazione "Leadership and Teamwork" per il personale marittimo.
Art. 3
Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato
1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti (es: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.
3. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e' rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato E del presente decreto.
4. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato per almeno un anno nel quinquennio di validita' dello stesso nel livello di competenza del certificato in possesso.
5. Gli allegati F e G del presente decreto sostituiscono gli allegati F e G del decreto 12 dicembre 2015 istituzione del corso di formazione "Leadership and Teamwork" per il personale marittimo.
Art. 4
Disposizioni transitorie
1. Al corso possono essere ammessi, senza la necessita' della frequenza del corso "Leadership and Teamwork", gli ufficiali che, alla data del 30 giugno 2013, erano in possesso di un Certificato di Competenza di cui alle regole II-2, III-2 e III-3 ed avevano effettuato almeno 12 mesi di navigazione nelle funzioni di livello direttivo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2016
Il comandante generale
Melone
(Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2016)