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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Codici - D.M.

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Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2011
Disposizioni attuative dell'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di duplicato della carta di circolazione. (G.U. n. 201 del 30 agosto 2011)
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione

Visto l'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito: codice della strada), come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di stabilire, con decreto dirigenziale, il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 105, recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, adottato a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 5, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2000, il quale sottrae alla procedura di semplificazione ivi regolamentata il procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione deteriorata;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'attuazione delle disposizioni contenute nel predetto articolo 95, comma 1-bis, codice della strada e ritenuto altresi' rispondente all'obiettivo di massima semplificazione amministrativa l'esternalizzazione, presso i soggetti di cui alla legge n. 264 del 1991, del procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione per deterioramento dell'originale nonche', in casi di particolare necessita' ed urgenza, del procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione a seguito dello smarrimento o della distruzione dell'originale;
Vista la citata legge n. 264 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) UMC, gli Uffici motorizzazione civile;
b) imprese di consulenza automobilistica, i soggetti esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
Rilascio del duplicato della carta di circolazione

1. Ferma restando la competenza degli UMC disciplinata dall'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 105, il duplicato della carta di circolazione per deterioramento dell'originale e' rilasciato dalle imprese di consulenza automobilistica che abbiano ottenuto l'abilitazione di cui all'articolo 3.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2000, gli UMC e le imprese di consulenza automobilistica, che abbiano ottenuto l'abilitazione di cui all'articolo 3, nei casi di particolare necessita' ed urgenza, il duplicato della carta di circolazione conseguente allo smarrimento ed alla distruzione dell'originale.
3. I duplicati di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciati, contestualmente all'istanza presentata dall'intestatario del documento, previo versamento delle imposte di bollo previste dalle vigenti norme in materia e dei diritti di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.
4. Con circolare della Direzione generale per la motorizzazione sono individuati i casi di particolare necessita' ed urgenza, di cui al comma 2, per il rilascio del duplicato della carta di circolazione conseguente allo smarrimento ed alla distruzione dell'originale. Con la medesima circolare sono altresi' stabilite le documentazioni da allegare all'istanza di rilascio del duplicato della carta di circolazione di cui ai commi 1 e 2, nonche' le istruzioni operative per la gestione informatizzata delle procedure amministrative da parte delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensidell'articolo 3.


Art. 3
Abilitazione dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni

1. Le imprese di consulenza automobilistica, che intendono svolgere le attivita' relative al rilascio del duplicato della carta di
circolazione per deterioramento dell'originale ovvero a seguito di smarrimento o di distruzione dell'originale stesso, presentanoapposita domanda all'UMC nel cui ambito territoriale hanno la propria sede.
2. L'UMC accoglie la domanda e consente il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, dopo aver verificato che l'impresa di consulenza automobilistica:
a) e' abilitata alla procedura di prenotazione telematica con stampa presso la sede dell'impresa, denominata «prenota
motorizzazione», da almeno tre mesi alla data della domanda di cui al comma 1, con un collegamento telematico privo di concentratori intermedi;
b) e' dotata di idonea stampante. 3. Le imprese di consulenza automobilistica, abilitate con il consenso al collegamento telematico di cui al comma 2, non effettuano le operazioni di rilascio dei duplicati delle carte di circolazione relative ai veicoli la cui circolazione, ai sensi delle vigenti norme in materia, presuppone il possesso di titolo autorizzativo.
4. Con il consenso al collegamento e' assegnato un quantitativo di carte di circolazione sufficiente a coprire il fabbisogno mensile
dell'impresa di consulenza automobilistica. Quest'ultima adotta ogni misura necessaria ad assicurare la conservazione e la custodia delle
carte di circolazione e di ogni altro eventuale materiale assegnato per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la cui presa in
carico ed il cui utilizzo sono annotati secondo le modalita' indicate con la circolare di cui all'articolo 2, comma 4.
5. Alla ricezione di ciascuna istanza relativa alle operazioni di cui al comma 1, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata accerta l'identita' dell'istante, verifica l'idoneita', la completezza e la conformita' dell'istanza e della relativa ocumentazione alle vigenti disposizioni, ivi compreso l'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti, e trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. Le istanze non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti non sono prese in considerazione.
6. Il Centro elaborazione dati, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, consente la stampa del documento richiesto.
7. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata chiede al Centro elaborazione dati, utilizzando le apposite procedure informatiche, di stampare l'elenco dei documenti rilasciati dalla stessa impresa nella giornata. Il Centro elaborazione dati provvede ad inviare copia del suddetto elenco all'UMC competente per territorio.
8. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'impresa di consulenza abilitata consegna al
competente UMC l'elenco dei documenti rilasciati corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi
compresa la fotocopia del documento di identita' del richiedente e le attestazioni di pagamento delle imposte e degli importi dovuti. L'UMC
controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarita' delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.
9. Il documento si considera regolarmente rilasciato quando l'elenco in cui esso compare, unitamente all'istanza dell'utente e
alla relativa documentazione, siano stati consegnati al competente UMC nel termine di cui al comma 8 e risultino conformi alle vigenti
norme di legge e regolamentari nonche' alle disposizioni ed alle istruzioni applicative impartite dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.
10. In caso di accertata irregolarita', l'UMC cancella dall'archivio elettronico il documento irregolarmente rilasciato e
respinge l'istanza, unitamente alla relativa documentazione, annotando sulla stessa le motivazioni del rigetto, la data e la firma
leggibile e per esteso dell'incaricato che ha effettuato il controllo. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno
lavorativo successivo, il documento irregolarmente rilasciato deve essere restituito all'UMC, il quale provvede a distruggerlo.
11. All'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 10, l'UMC sospende l'operativita' del collegamento telematico con il Centro
elaborazione dati fino alla restituzione del documento irregolarmente rilasciato. Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi
successivi all'accertata irregolarita', l'UMC segnala l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per i conseguenti provvedimenti di
competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento. Il collegamento telematico e' sospeso, per la prima volta, per un
periodo pari a 30 giorni naturali e consecutivi e, per la seconda volta, per un periodo pari a novanta giorni naturali e consecutivi.
Al verificasi, per la terza volta nell'arco di un triennio, delle condizioni di sospensione dell'operativita' del collegamento
telematico con il Centro elaborazione dati, l'abilitazione al collegamento stesso decade.
12. L'UMC che ha provveduto ad abilitare l'impresa di consulenza automobilistica allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,
si accerta del corretto svolgimento delle attivita' stesse e dell'osservanza delle prescrizioni previste. In caso di accertate
irregolarita', si applicano i periodi di sospensione del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, di cui al comma 11,
secondo i criteri e le modalita' stabilite con la circolare di cui all'articolo 2, comma 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 5 agosto 2011


Il direttore generale: Vitelli



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