NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Ambiente - D.M.
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Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2006
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Recepimento della direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante, prodotti dai motori a combustione interna, destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI ed IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 ed il comma 1 dell'art. 114 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di norme costruttive e funzionali, nonché in materia di emissioni inquinanti, delle macchine agricole e delle macchine operatrici ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000, di attuazione della direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 1° giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2001, di recepimento della rettifica alla direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002, di recepimento della direttiva n. 2001/63/CE della Commissione che adegua al pregresso tecnico la direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 settembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, che modifica la direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e articolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali; Vista la direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 146 del 30 aprile 2004, che modifica la direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, e la rettifica della direttiva medesima pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 225 del 25 giugno 2004; Sentito il Ministro della salute; Adotta il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) Art. 1. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, come modificato da ultimo dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 settembre 2004, é modificato come segue: a) all'art. 2 sono aggiunti i seguenti trattini: «-- nave della navigazione interna, una nave destinata ad essere utilizzata nelle vie navigabili interne, di lunghezza uguale o superiore a 20 metri e di volume uguale o superiore a 100 m3 calcolato secondo la formula definita all'allegato I, sezione 2, punto 2.8-bis, oppure un rimorchiatore o spintore costruito per rimorchiare, spingere o per la propulsione in formazione in coppia di navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri. Tale definizione non comprende le navi destinate al trasporto di non più di 12 passeggeri oltre all'equipaggio, le imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri come definite dall'art. 1 della direttiva n. 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994, come modificata da ultimo dal regolamento CE n. 1882/2003, in materia di imbarcazioni da diporto, le navi di servizio delle autorità di controllo, le navi dei servizi antincendio, le navi da guerra, le navi da pesca iscritte nel registro navale della Comunità europea, le navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori per la navigazione marittima che navigano o stazionano nelle acque fluvio-marittime o si trovano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti del titolo valido ai sensi della definizione di cui allegato I, sezione 2, punto 2.8-ter; -- costruttore di macchine (OEM), il costruttore di un tipo di macchine mobili non stradali; -- regime di flessibilità, procedura che consente ai costruttori di motori di immettere sul mercato, nel periodo compreso tra due fasi successive di applicazione dei valori limite sulle emissioni, un numero limitato di motori destinati ad essere montati sulle macchine mobili non stradali, che soddisfano solamente i valori limite di emissione della fase precedente.»; b) all'art. 4: 1) alla fine del comma 2. é aggiunto il seguente periodo: «Per le modifiche necessarie per adeguare l'allegato VIII si applicano le disposizioni di cui all'art. 13.», 2) é aggiunto il seguente comma: «6. I motori ad accensione spontanea, non destinati alla propulsione di locomotive, di automotrici ferroviarie e di navi della navigazione interna possono essere immessi sul mercato in regime di flessibilità secondo la procedura di cui all'allegato XIII,oltre a quanto disposto nei commi da 1 a 5.»; c) all'art. 6 é aggiunto il seguente comma: «5. Sui motori ad accensione spontanea immessi sul mercato in regime di flessibilità é apposta una marcatura secondo l'allegato XIII.»; d) dopo l'articolo 7 é inserito il seguente articolo: «Art. 7-bis. - 1. Le disposizioni che seguono si applicano ai motori destinati ad essere montati sulle navi della navigazione interna. I commi 2. e 3. si applicano solo dopo che la Commissione centrale per la navigazione sul Reno, di seguito CCNR, avrà riconosciuto l'equivalenza fra i requisiti stabiliti dalla direttiva n. 97/68/CE modificata da ultimo dalla direttiva n. 2004/26/CE e quelli previsti nel quadro della convenzione di Mannheim per la navigazione sul Reno e la Commissione delle Comunità europee ne sarà informata. 2. Fino al 30 giugno 2007 non é consentito rifiutare l'immissione sul mercato di motori conformi ai requisiti CCNR, fase I, i cui valori limite di emissione sono indicati nell'allegato XIV. 3. A decorrere dal 1° luglio 2007 e fino all'entrata in vigore di una nuova serie di valori limite conseguenti ad eventuali ulteriori modifiche della direttiva n. 97/68/CE modificata da ultimo dalla direttiva n. 2004/26/CE, non é consentito rifiutare l'immissione sul mercato di motori conformi ai requisiti CCNR, fase II, i cui valori limite di emissione sono indicati nell'allegato XV. 4. Per le modifiche necessarie per adeguare l'allegato VII, per incorporare i dati specifici aggiuntivi eventualmente richiesti ai fini del certificato di omologazione per i motori destinati ad essere montati sulle navi della navigazione interna, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13. 5. Ai fini del presente decreto, con riferimento alle navi della navigazione interna, i motori ausiliari con potenza superiore a 560 kW sono soggetti agli stessi requisiti applicabili ai motori di propulsione principale.»; e) all'art. 8: 1) il comma 1. é sostituito dal seguente: «1. Non é consentito negare l'immissione sul mercato dei motori conformi ai requisiti del presente decreto, indipendentemente dal fatto che imotori stessi siano già montati su macchine o no.»; 2) dopo il comma 2. é aggiunto il seguente comma: «2-bis. Non é consentito il rilascio del certificato comunitario di navigazione interna di cui alla direttiva n. 82/714/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003, che adotta i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, alle navi i cui motori non soddisfano i requisiti del presente decreto; f) l'art. 9 é modificato come segue: 1) la frase introduttiva del comma 3. é sostituita dalla seguente: «Non é consentito il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o per una famiglia di motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato VII e di ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato:»; 2) dopo il comma 3. sono aggiunti i seguenti commi: «3-bis. Fase III A di omologazione motori (categorie di motori H, I, J, K). Non é consentito il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato VII e di ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato: H: successivamente al 30 giugno 2005, per i motori, eccetto i motori funzionanti a velocità costante, di potenza pari a: 130 kW(minore o maggiore) P(minore o maggiore) 560 kW, I: successivamente al 31 dicembre 2005, per i motori, eccetto i motori funzionanti a velocità costante, di potenza pari a: 75 kW(minore o maggiore) P(minore) 130 kW,J: successivamente al 31 dicembre 2006, per i motori, eccetto i motori funzionanti a velocità costante, di potenza pari a: 37 kW(minore o maggiore) P(minore) 75 kW, K: successivamente al 31 dicembre 2005, per i motori, eccetto i motori funzionanti a velocità costante, di potenza pari a: 19 kW(minore o maggiore) P(minore) 37 kW, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I. 3-ter. Fase III A di omologazione motori a velocità costante (categorie di motori H, I, J, K). Non é consentito il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato VII e di ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montatoun motore non ancora immesso sul mercato: motori di categoria H funzionanti a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 130 kW(minore o maggiore) P(minore o maggiore) 560 kW, motori di categoria I funzionanti a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 75 kW(minore o maggiore) P(minore) 130 kW, motori di categoria J funzionanti a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2010, per motori di potenza pari a: 37 kW(minore o maggiore) P(minore) 75 kW, motori di categoria K funzionanti a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 19 kW(minore o maggiore) P(minore) 37 kW, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I. 3-quater. Fase III B di omologazione motori (categorie di motori L, M, N, P). Non é consentito il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato VII e di ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato: L: successivamente al 31 dicembre 2009, per i motori, eccetto i motori funzionanti a velocità costante, di potenza pari a: 130 kW(minore o maggiore) P(minore o maggiore) 560 kW, M: successivamente al 31 dicembre 2010, per i motori, eccetto i motori funzionanti a velocità costante, di potenza pari a: 75 kW(minore o maggiore) P(minore) 130 kW,N: successivamente al 31 dicembre 2010, per i motori, eccetto i motori funzionanti a velocità costante, di potenza pari a: 56 kW(minore o maggiore) P(minore) 75 kW, P: successivamente al 31 dicembre 2011, per i motori, eccetto i motori funzionanti a velocità costante, di potenza pari a: 37 kW(minore o maggiore) P(minore) 56 kW, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.5 dell'allegato I. 3-quinquies. Fase IV di omologazione motori (categorie di motori: Q e R). Non é consentito il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato VII e di ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato: Q: successivamente al 31 dicembre 2012, per i motori, eccetto i motori funzionanti a velocità costante, di potenza pari a 130 kW(minore o maggiore) P(minore o maggiore) 560 kW, R: successivamente al 30 settembre 2013, per i motori, eccetto i motori funzionanti a velocità costante, di potenza pari a 56 kW(minore o maggiore) P(minore) 130 kW, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.6 dell'allegato I. 3-sexies. Fase III A di omologazione di motori di propulsione installati in navi della navigazione interna (categoria di motori: V). Non é consentito il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato VII: V1: 1: successivamente al 31 dicembre 2005 per i motori di potenza maggiore o uguale a 37 kW e di cilindrata inferiore a 0,9 litri per cilindro, V1: 2: successivamente al 30 giugno 2005 per i motori di cilindrata maggiore o uguale a 0,9 litri per cilindro e inferiore a 1,2 litri per cilindro, V1: 3: successivamente al 30 giugno 2005 per i motori di cilindrata maggiore o uguale a 1,2 litri per cilindro e inferiore a 2,5 litri per cilindro e una potenza pari a: 37 kW(minore o maggiore)P(minore)75 kW, V1: 4: successivamente al 31 dicembre 2006 per i motori di cilindrata maggiore o uguale a 2,5 litri per cilindro e inferiore a 5 litri por cilindro, V2: successivamente al 31 dicembre 2007 per i motori di cilindrata maggiore o uguale a 5 litri per cilindro, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I. 3-septies. Fase III A di omologazione di motori di propulsione installati in automotrici ferroviarie. Non é consentito il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato VII: RC A: successivamente al 30 giugno 2005 per i motori di potenza superiore a 130 kW se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I. 3-octies. Fase III B di omologazione di motori di propulsione installati in automotrici ferroviarie. Non é consentito il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato VII: RC B: successivamente al 31 dicembre 2010 per i motori di potenza superiore a 130 kW, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.5 dell'allegato I. 3-nonies. Fase III A di omologazione di motori di propulsione installati in locomotive. Non é consentito il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato VII: RL A: successivamente al 31 dicembre 2005, per i motori di potenza pari a: 130 kW(minore o maggiore)P(minore o maggiore) 560 kW, RH A: successivamente al 31 dicembre 2007, per i motori di potenza pari a: 560 kWP, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai tipi e famiglie di motori menzionati, qualora per un motore appartenente a questa categoria un contratto di acquisto sia stato stipulato anteriormente al 20 maggio 2004 ed a condizione che il motore sia immesso sul mercato entro i due anni successivi alla data applicabile per la corrispondente categoria di locomotive. 3-decies. Fase III B di omologazione di motori di propulsione installati in locomotive. Non é consentito il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato VII: R B: successivamente al 31 dicembre 2010 per i motori di potenza superiore a 130kW, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.5 dell'allegato I. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai tipi e famiglie di motori menzionati, qualora per un motore appartenente a questa categoria un contratto di acquisto sia stato stipulato anteriormente al 20 maggio 2004 ed a condizione che il motore sia immesso sul mercato entro i due anni successivi alla data applicabile per la corrispondente categoria di locomotive.»; 3) sono aggiunti i seguenti commi: «4-bis. Fatti salvi l'art. 7-bis e l'art. 9, commi 3-octies. e 3-nonies., a decorrere dalle date sotto indicate e ad eccezione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in Paesi terzi, é consentita l'immissione sul mercato di motori nuovi che siano o no montati su macchine, soltanto se essi soddisfano i requisiti del presente decreto e soltanto se ciascun motore é omologato in base ad una delle categorie definite nei commi 2. e 3.: Fase III A, esclusi i motori funzionanti a velocità costante: categoria H: successivamente al 31 dicembre 2005, categoria I: successivamente al 31 dicembre 2006, categoria J: successivamente al 31 dicembre 2007, categoria K: successivamente al 31 dicembre 2006. Fase III A, motori di propulsione di navi della navigazione interna: categoria V1: 1: successivamente al 31 dicembre 2006, categoria V1: 2: successivamente al 31 dicembre 2006, categoria V1: 3: successivamente al 31 dicembre 2006, categoria V1: 4: successivamente al 31 dicembre 2008, categoria V2: successivamente al 31 dicembre 2008. Fase III A, motori a velocità costante: categoria H: successivamente al 31 dicembre 2010, categoria I: successivamente al 31 dicembre 2010, categoria J: successivamente al 31 dicembre 2011, categoria K: successivamente al 31 dicembre 2010. Fase III A, motori per automotrici ferroviarie: categoria RC A: successivamente al 31 dicembre 2005. Fase III A, motori per locomotive: categoria RL A: successivamente al 31 dicembre 2006, categoria RH A: successivamente al 31 dicembre 2008. Fase III B, esclusi i motori funzionanti a velocità costante: categoria L: successivamente al 31 dicembre 2010, categoria M: successivamente al 31 dicembre 2011, categoria N: successivamente al 31 dicembre 2011, categoria P: successivamente al 31 dicembre 2012. Fase III B, motori per automotrici ferroviarie: categoria RC B: successivamente al 31 dicembre 2011. Fase III B, motori per locomotive: categoria R B: successivamente al 31 dicembre 2011. Fase IV, esclusi i motori funzionanti a velocità costante: categoria Q: successivamente al 31 dicembre 2013, categoria R: successivamente al 30 settembre 2014. Per ciascuna categoria, i requisiti suddetti sono prorogati di due anni per i motori fabbricati in data anteriore a quelle rispettivamente sopra indicate. L'autorizzazione rilasciata per una fase limite di emissione decade a decorrere dall'attuazione obbligatoria della fase successiva di valori limite. 4-ter. Per i tipi e le famiglie di motori che risultano in regola con i valori limite delle fasi III A, III B e IV, definiti nella tabella di cui ai punti 4.1.2.4, 4.1.2.5 e 4.1.2.6 dell'allegato I, prima delle date indicate nel comma 4 del presente decreto, é consentito l'uso di speciali marchi o contrassegni per indicare che i motori in questione sono in regola con i valori limite, prima delle date ufficiali previste.»; g) l'art. 10 é modificato come segue: 1) i commi 1. e 1-bis. sono sostituiti dai seguenti: «1. I requisiti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, all'art. 9, comma 4 e all'art. 9-bis, comma 5., non si applicano: ai motori ad uso delle forze armate, ai motori esentati in base ai commi 1-bis. e 2., ai motori destinati all'impiego in macchine utilizzate principalmente per il varo ed il recupero di scialuppe di salvataggio, ai motori destinati all'impiego in macchine utilizzate principalmente per il varo ed il recupero di imbarcazioni da spiaggia. 1-bis. Fatti salvi gli articoli 7-bis e 9, commi 3-octies e 3-nonies, e ad eccezione dei motori di propulsione di automotrici ferroviarie, locomotive e navi da navigazione interna, i motori di sostituzione devono rispettare i valori limite cui erano soggetti i motori da sostituire al momento della loro prima immissione sul mercato. La dicitura «Motore di sostituzione» deve figurare sul motore tramite un'apposita etichetta o essere allegata al manuale d'uso.»; 2) sono aggiunti i seguenti commi: «5. I motori possono essere immessi sul mercato in "regime flessibile" a norma delle disposizioni dell'allegato XIII. 6. Il comma 2. non si applica ai motori di propulsione destinati ad essere montati sulle navi della navigazione intera. 7. é consentita l'immissione sul mercato dei motori definiti al punto A, punti i) ed ii), dell'allegato I, in "regime flessibile", a norma delle disposizioni dell'allegato XIII.»; h) gli allegati sono modificati come segue: 1) gli allegati I, III, V, VII e XII sono modificati conformemente all'allegato 1 del presente decreto,2) l'allegato VI é sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente decreto, 3) é aggiunto l'allegato XIII, di cui all'allegato III del presente decreto, 4) sono aggiunti gli allegati XIV e XV, di cui all'allegato IV del presente decreto e l'elenco degli allegati é modificato di conseguenza. Art. 2. 1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999 come modificato da ultimo dal presente decreto: a) relativamente ai motori, ed alle macchine, disciplinati dal nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le autorità competenti in materia attivano le procedure di accertamento ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel decreto legislativo medesimo, b) per i motori, e le macchine, non disciplinati dal nuovo codice della strada, per le automotrici ferroviarie, per le locomotive e per le navi della navigazione interna, con uno o più successivi provvedimenti saranno adottate le sanzioni e le procedure di accertamento per l'applicazione delle stesse. Art. 3. Gli allegati I, II, III e IV al presente decreto ne costituiscono parte integrante Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 2006 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 314 Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo
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