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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Ambiente - D.M.

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Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 novembre 2005
Recepimento della direttiva 2005/30/CE della Commissione del 22 aprile 2005 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione integrale, obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003, di recepimento della direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2004, di recepimento della direttiva 2003/77/CE della Commissione che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; Vista la direttiva 2005/30/CE della Commissione del 22 aprile 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 106 del 27 aprile 2005, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; A d o t t a il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) Art. 1. 1. I capitoli ed i relativi allegati al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, come, da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, sono modificati in conformità all'allegato I al presente decreto. Art. 2. 1. Gli allegati II e V al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, come, da ultimo, modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, sono modificati in conformità all'allegato II al presente decreto. Art. 3. 1. A decorrere dal 18 maggio 2006, per quanto riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati sui veicoli che sono stati omologati conformemente al decreto del Ministro e della navigazione 23 marzo 2001 o al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003 o al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003 non é consentito: a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, e b) vietare la vendita o l'installazione su un veicolo, se detti dispositivi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. 2. A decorrere dal 18 maggio 2006 non é più consentito rilasciare l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003 per i convertitori catalitici di ricambio nuovi, per motivi riguardanti le misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico, il livello sonoro ammissibile o le misure contro la manomissione, laddove tali convertitori non soddisfano le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come, da ultimo, modificato dal presente decreto. Art. 4. 1. Gli allegati I e II al presente decreto ne costituiscono parte integrante. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2005 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 7 Allegato I Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come, da ultimo, modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003


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