IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta del Comune di Capri in data 29 dicembre 2011, n. 370, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri; Vista la delibera della Giunta del Comune di Anacapri in data 7 dicembre 2011, n. 161, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 13 ottobre 2011, n. 52, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;
Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. n. 17936/12 del 12 marzo 2012, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Vista la nota n. 4785 del 23 settembre 2011 e la nota di sollecito n. 500 del 30 gennaio 2012, con le quali si chiedeva alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Divieto
Dal 6 aprile 2012 al 1° novembre 2012 e dal 20 dicembre 2012 al 7 gennaio 2013, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.
Art. 2
Deroghe
Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei Comuni dell'isola, ma non residenti purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i Comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purche' residenti all'estero;
e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la durata temporale dei singoli eventi;
f) autoveicoli di proprieta' dell'Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria;
g) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.
Art. 3
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.
Art. 4
Autorizzazioni in deroga
Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta' in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri.
Art. 5
Vigilanza
Il Prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 19 marzo 2012
p. Il Ministro: Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e deitrasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 383