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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Enti locali e servizi pubblici - D.M.

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Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 marzo 2015
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola del Giglio e Giannutri.
 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera di Giunta comunale del comune dell'isola del Giglio del 22 gennaio 2015, n. 4, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio e di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola del Giglio;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto in data 19 febbraio 2015, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale Toscana del 9 febbraio 2015, n. 89, con la quale la regione Toscana esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2014, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014, concernente l'attribuzione al sen. Riccardo Nencini del titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 in data 8 luglio 2014;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1
Divieti
1. Dal 2 aprile 2015 al 18 settembre 2015, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua Trasporto pubblico locale comunale.
2. Dal 2 agosto 2015 al 21 agosto 2015 e', altresi', vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.
3. Dal 2 aprile 2015 al 2 novembre 2015 e' vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.
Art. 2
Deroghe
1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) Veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'isola del Giglio;
b) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana che autocertificano tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
c) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull'isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire allo sbarco sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, localita' e periodo del soggiorno);
d) veicoli con targa estera;
e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;
f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
g) veicoli al servizio di persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di isola del Giglio - frazione isola di Giannutri;
b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;
c) veicoli al servizio di persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;
e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria, nonche' al trasporto di gasolio per centrale elettrica.
Art. 3
Autorizzazioni
Al Comune dell'isola del Giglio e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco, ivi compresi i veicoli appartenenti alle aziende e/o agli operatori impegnati nell'ambito della fase WP9 di bonifica e ripristino fondali naufragio Costa Concordia.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 cosi' come previsto dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.
Art. 5
Vigilanza
Il Prefetto di Grosseto e' incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 17 marzo 2015


Il Vice Ministro
Nencini

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1139

(G.U. n. 74 del 30 marzo 2015)


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