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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.M.

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Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 25 agosto 2022, n. 164
Regolamento recante criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124
 
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 80 a 82, concernente l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 762/2017/I/eel del 16 novembre 2017 recante «Proposta al Ministro dello sviluppo economico in merito all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali», con la quale, in esito alla consultazione del 28 settembre 2017, 663/2017/R/eel, e' stato deliberato di presentare la proposta ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017;
Visto il parere n. 1646/2018 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2018 in ordine allo schema di regolamento recante criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera d) che ha apportato modifiche all'articolo 1, della legge n. 124 del 2017, novellando il comma 81 e inserendo il comma 81-bis;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera d), concernente le funzioni e i compiti del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Visto il codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica: disposizioni in merito alle garanzie contrattuali ed alla fatturazione del servizio approvato dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed h) della legge n. 481 del 1995;
Visto il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predisposto da Terna S.p.a. in conformita' alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004;
Ritenuto di dover rielaborare lo schema di regolamento recante criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81 della legge 4 agosto 2017, n. 124, al fine di tenere conto delle modifiche apportate al medesimo articolo 1 della legge n. 124 del 2017 dal decreto-legge 30 dicembre n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2019;
Considerato che l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, con comunicazione al Ministro dello sviluppo economico del 14 maggio 2020, ha ritenuto l'impianto complessivo e i contenuti della proposta gia' definita con propria deliberazione 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel, coerenti con l'attuale quadro legislativo e con il quadro di attribuzioni integrato e rafforzato dalla legge n. 8 del 2020, rappresentando che la proposta medesima deve intendersi integralmente confermata in ogni sua parte;
Ritenuto che:
a) la proposta definita dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente con deliberazione 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel, non e' riconducibile ai poteri generali di cui alla legge n. 481 del 1995, non sussistendo un rapporto di continenza o di specialita' tra l'articolo 2, commi 12, lettere b) e d) e 13 della legge n. 481 del 1995 e l'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017 e che vi sia, viceversa, diversita' di oggetto, presupposti e finalita', e che, pertanto, la proposta deve intendersi formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017, secondo i criteri e le finalita' ivi definiti;
b) rispetto all'indicazione formulata nella deliberazione 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, che rinvia ad una successiva proposta la definizione di requisiti di natura finanziaria correlati alle voci di bilancio di esercizio delle imprese e di ulteriori requisiti di natura tecnica, da specificare attraverso indicatori dell'adeguatezza commerciale, sussista l'esigenza di individuare indicatori di affidabilita' dei venditori di energia elettrica i quali, in fase di prima applicazione, possono essere costituiti dalla regolarita' nei pagamenti all'interno del sistema elettrico, e che la pubblicizzazione della posizione dell'impresa di vendita rispetto a tali indicatori avvenga al termine dell'istruttoria che la riguardi, in quanto potrebbe comportare effetti sul mercato a fronte di un'istruttoria che puo' concludersi senza pregiudizio per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;
Considerato che l'articolo 1, comma 81-bis, della legge 124 del 2017 stabilisce che, ai fini della disciplina del procedimento speciale di esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, e' fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito dalla legge all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate;
Considerato che l'articolo 1, comma 81-bis, della legge n. 124 del 2017 stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico disciplina con decreto un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'Agenzia delle entrate;
Ritenuto che, a tal fine, il provvedimento motivato di esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita di energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorita', sia adottato all'esito di un procedimento speciale:
a) avviato a seguito dell'irrogazione di una sanzione divenuta definitiva e che esprima un elevato livello di gravita' calibrato in modo differenziato sulla base dei diversi plessi normativi e dei beni giuridici la cui tutela e' affidata alla competenza delle citate Autorita', fatti salvi gli effetti degli istituti di natura conciliativa previsti dai rispettivi ordinamenti;
b) disciplinato nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e che preveda la piena partecipazione dell'operatore economico, sentite le Autorita' interessate;
Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che, con la comunicazione al Ministro dello sviluppo economico del 28 gennaio 2021, si e' espressa favorevolmente, con osservazioni, sullo schema di regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017;
Sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente che ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017, con nota del 3 febbraio 2021;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, con provvedimento in data 11 febbraio 2021 ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento con la seguente condizione: «l'articolo 11 dello schema sia integrato con la previsione espressa della previa acquisizione del parere del Garante sullo schema di decreto direttoriale di attuazione ivi previsto»;
Sentita l'Agenzia delle entrate che, con nota del 19 febbraio 2021 ha ritenuto condivisibile lo schema di regolamento;
Udito il parere n. 1218/2021 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2021;
Vista la comunicazione in data 4 marzo 2022 al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Ritenuto di riadottare il regolamento 5 maggio 2022, n. 176, nel rispetto delle forme procedurali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

l. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) codice di rete: codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predisposto da Terna S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004;
b) codice di rete tipo trasporto dell'energia elettrica: codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;
c) dispacciamento: servizio di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006;
d) distribuzione: servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
e) impresa esercente il servizio di tutela: il soggetto che eroga il servizio di fornitura di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
f) Gestore del SII: Acquirente Unico S.p.a., quale soggetto titolare e gestore del Sistema informativo integrato di cui alla lettera l);
g) impresa di vendita: l'impresa controparte commerciale del cliente finale nell'ambito del contratto di fornitura di energia elettrica;
h) impresa distributrice: l'impresa esercente l'attivita' di distribuzione in concessione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
i) Ministero: il Ministero della transizione ecologica;
l) SII: il Sistema informativo integrato, istituito ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
m) Terna: Terna S.p.a. che opera, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999;
n) utente del dispacciamento: soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;
o) utente del trasporto: soggetto che ha sottoscritto con l'impresa distributrice un contratto di trasporto dell'energia elettrica.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. E' istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito «Elenco venditori»).
2. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, commi 80, 81, 81-bis e 82, della legge 4 agosto 2017, n. 124:
a) fissa le condizioni, i criteri, le modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori;
b) disciplina il procedimento per l'esclusione degli iscritti dal medesimo Elenco venditori.
3. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco venditori costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attivita' di vendita nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica per le imprese che siano dirette controparti commerciali dei clienti finali nell'ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica.
4. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento le imprese che operano nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica esclusivamente in qualita' di esercenti il servizio di maggior tutela ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, anche mediante apposita societa' d

Art. 3

Requisiti di natura tecnica

1. Le imprese di vendita sono costituite in una delle seguenti forme:
a) societa' per azioni;
b) societa' in accomandita per azioni;
c) societa' a responsabilita' limitata;
d) societa' consortili costituite nelle forme di cui alle lettere a), b) e c);
e) aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) societa' cooperative;
g) societa' costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del codice civile.
2. Per le imprese di vendita, l'attivita' di vendita di energia elettrica deve risultare dall'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o dall'oggetto indicato nello statuto depositato presso il registro delle imprese.

Art. 4

Requisiti di onorabilita'

1. Gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i direttori generali delle imprese di vendita non devono:
a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal Titolo IX del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dai Titoli II, V, VII, VIII e XIII del Libro II del codice penale contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio e il patrimonio.
2. Le imprese di vendita non devono essere:
a) in stato di fallimento o di liquidazione coatta, oppure essere sottoposte ad altra procedura con finalita' liquidatoria o a una procedura finalizzata alla dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nello stato di concordato preventivo, salvo se in condizioni di continuita' aziendale, oppure essere sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile, delle imprese di vendita.
4. Il titolare del trattamento e' autorizzato a trattare i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nei limiti e per le finalita' previsti dal presente regolamento.

Art. 5

Requisiti e indicatori di natura finanziaria

1. L'impresa di vendita deve possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore a centomila euro.
2. L'impresa di vendita assicura la regolarita' dei pagamenti effettuati:
a) dalla stessa impresa di vendita, quando sia utente del dispacciamento e del trasporto (di seguito «impresa di vendita utente»);
b) dagli eventuali soggetti terzi di cui l'impresa di vendita si serve per la conclusione dei contratti di dispacciamento e di trasporto di energia elettrica (di seguito «soggetti terzi»).
3. I pagamenti dei soggetti terzi o dell'impresa di vendita utente alle imprese distributrici sono regolari quando, rispetto alle fatture di trasporto con scadenza del pagamento nel semestre di riferimento, non risultino due o piu' ritardi di pagamento, anche non consecutivi. Nel caso in cui alla rete dell'impresa distributrice risultino connessi meno di 100.000 punti di prelievo, la verifica e' effettuata al termine di ciascun anno in relazione alle fatture di trasporto con scadenza nell'anno di riferimento. L'impresa distributrice verifica la regolarita' dei pagamenti secondo le disposizioni previste dal codice di rete tipo trasporto di energia elettrica e comunica l'eventuale irregolarita' al Ministero, ai soggetti terzi e all'impresa di vendita.
4. I pagamenti dei soggetti terzi o dell'impresa di vendita utente a Terna sono regolari quando l'indice di onorabilita', di cui al regolamento del sistema di garanzie di dispacciamento di Terna di cui all'articolo 49 dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, non evidenzi, con riferimento a contratti di dispacciamento in prelievo, il mancato rispetto del requisito di onorabilita' come definito dal medesimo regolamento, per due o piu' volte nello stesso semestre di riferimento. Terna verifica la regolarita' dell'indice di onorabilita' e comunica l'eventuale irregolarita' al Ministero, ai soggetti terzi e all'impresa di vendita.

Art. 6

Iscrizione nell'Elenco venditori

1. La domanda di iscrizione nell'Elenco venditori e' presentata al Ministero.
2. L'impresa di vendita, nella domanda di iscrizione nell'Elenco venditori attesta, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, del presente regolamento.
3. Il Ministero iscrive nell'Elenco venditori l'impresa entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione, dandone comunicazione alla medesima.
4. Se la domanda di iscrizione e' irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza e assegnando un congruo termine, in ogni caso non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. In tal caso il termine di cui al comma 3 decorre dal ricevimento della regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia pervenuta alcuna regolarizzazione o integrazione la domanda e' dichiarata improcedibile.
5. In presenza di motivi che ostano all'accoglimento della domanda di iscrizione si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7

Permanenza nell'Elenco venditori

1. L'impresa di vendita iscritta nell'Elenco venditori, in caso di perdita di taluno dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, ne da' comunicazione al Ministero entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento e qualora, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, comunichi il recupero del requisito carente, mantiene la permanenza nell'elenco dei venditori senza soluzione di continuita'. Il termine per comunicare il recupero di cui al primo periodo e' di centottanta giorni qualora si tratti del requisito di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'impresa di vendita comunica ogni tre anni al Ministero, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1.
3. Il Gestore del SII comunica annualmente al Ministero le imprese di vendita che non sono parte dei contratti di fornitura di energia elettrica nell'anno di riferimento.

Art. 8

Esclusione o cancellazione
dall'Elenco venditori

1. L'esclusione o la cancellazione dall'Elenco venditori e' disposta con provvedimento del Ministero ed e' comunicata all'impresa di vendita interessata. L'impresa di vendita puo' in ogni momento chiedere la cancellazione dall'Elenco venditori.
2. Sono cause di esclusione dall'Elenco venditori:
a) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
b) l'irregolarita' nei pagamenti da parte dell'impresa di vendita utente comunicata ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, per due periodi consecutivi;
c) l'irregolarita' nei pagamenti da parte dei soggetti terzi comunicata ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, per due periodi consecutivi, qualora nei sessanta giorni successivi alla seconda comunicazione l'impresa di vendita non sostituisca tali soggetti terzi;
d) le dichiarazioni mendaci o la falsita' in atti presentati ai sensi del presente regolamento;
e) la sussistenza della condizione di cui all'articolo 7, comma 3;
f) salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la perdita di taluno dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1;
g) l'irrogazione, con provvedimento definitivo, di una delle sanzioni di cui al comma 3 segnalate al Ministero da parte dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito «ARERA»), dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (di seguito «AGCM»), del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «GPDP») e dell'Agenzia delle entrate per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita di energia elettrica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le Autorita' di cui al comma 2, lettera g), segnalano le sanzioni per violazioni e condotte irregolari di cui al medesimo comma 2, lettera g), nei casi che seguono:
a) quando l'ARERA irroga sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'80 per cento del massimo applicabile al soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio conformemente al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo n. 93 del 2011, anche qualora tale soglia sia raggiunta sommando una pluralita' di violazioni compiute nell'arco di cinque anni;
b) quando l'AGCM, a seguito di violazioni reiterate, irroga sanzioni amministrative pecuniarie in applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La violazione si considera reiterata al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) quando il GPDP irroga una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 166, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) quando l'Agenzia delle entrate irroga una sanzione per le violazioni di rilevanza penale previste dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
4. Non sono oggetto della segnalazione di cui al comma 3 le violazioni e le condotte irregolari di cui al comma 2, lettera g), per le quali:
a) l'ARERA abbia approvato la proposta di impegni assunti dall'impresa di vendita in applicazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011;
b) l'AGCM non abbia applicato o abbia ridotto la sanzione amministrativa in attuazione del programma di trattamento favorevole di cui all'articolo 15-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
c) il GPDP abbia definito il procedimento ai sensi dell'articolo 166, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003, e la sanzione irrogata sia inferiore al 25 per cento del massimo edittale;
d) l'Agenzia delle entrate abbia riscontrato la definizione da parte dell'impresa di vendita dell'accertamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, della controversia ai sensi degli articoli 17-bis e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, o mediante altri istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla legge, nonche' la definizione della sanzione con gli istituti del ravvedimento di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, della rinuncia ad impugnare di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997 ovvero della definizione agevolata di cui all'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 472 del 1997.
5. Il Ministero, riscontrata la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 2, trasmette ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 all'impresa di vendita la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, dandone informazione all'ARERA e, nei casi di cui al comma 2, lettera g), anche alle altre Autorita' interessate, comunicando tempestivamente a tali Autorita' eventuali memorie e documenti presentati dall'impresa di vendita nel corso del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, oltre a quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, deve indicare:
a) la causa di esclusione di cui al comma 2;
b) un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a novanta giorni per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 9 della legge n. 241 del 1990;
c) che, in caso di mancata presentazione di memorie e documenti nei termini assegnati, si procedera' all'esclusione dall'Elenco venditori;
d) il termine finale di adozione del provvedimento.
6. Non si procede all'esclusione per le cause previste dal comma 2, lettere b) e c), se risulta che l'irregolarita' nei pagamenti non e' imputabile rispettivamente all'impresa di vendita utente oppure ai soggetti terzi, tenuto conto delle disposizioni di cui al codice di rete e al codice di rete tipo trasporto dell'energia elettrica.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, lettera b), o qualora le memorie o i documenti presentati dall'impresa di vendita siano insufficienti, il Ministero, sentite le Autorita' interessate per le cause di esclusione di cui al comma 2, lettera g), che si esprimono entro quarantacinque giorni dalla richiesta di parere, adotta, entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento motivato di esclusione dell'impresa di vendita dall'Elenco venditori e annota tale provvedimento nell'elenco medesimo, dandone comunicazione all'ARERA. Nel caso di archiviazione del procedimento di esclusione, il provvedimento di archiviazione e' comunicato all'impresa di vendita interessata, all'ARERA e, nei casi di cui al comma 2, lettera g), anche alle altre Autorita' interessate.
8. L'esclusione dall'Elenco venditori comporta, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, l'impossibilita' di svolgere l'attivita' di vendita al dettaglio di energia elettrica e di stipulare nuovi contratti di fornitura di energia elettrica con i clienti finali, nonche' la risoluzione dei contratti in essere. I clienti rimasti senza fornitore ai sensi del primo periodo sono riforniti nell'ambito dei servizi di ultima istanza.
9. L'impresa di vendita esclusa per una delle cause di cui al comma 2, le imprese appartenenti al medesimo gruppo di quella esclusa ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e i rappresentanti legali di tali imprese non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di esclusione dall'Elenco venditori.

Art. 9

Controlli
e tutela dei clienti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 82, della legge n. 124 del 2017, l'Elenco venditori e' pubblicato sul sito internet del Ministero ed e' aggiornato mensilmente anche al fine di dare evidenza alle nuove iscrizioni e alle eventuali esclusioni di cui all'articolo 8. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
2. Il Ministero effettua controlli anche a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dalle imprese di vendita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco venditori. I controlli a campione sono effettuati annualmente su un numero di dichiarazioni non inferiore al 5 per cento del totale delle dichiarazioni rese da tutte le imprese di vendita presenti nell'Elenco venditori nell'anno di riferimento e sono comunque effettuati controlli nei casi di ragionevole dubbio.
3. La verifica dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 1, e' effettuata anche mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale relativo ai soggetti di cui al medesimo articolo 4, commi 1 e 3, dell'impresa di vendita che chiede l'iscrizione nell'Elenco venditori, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e dal decreto del Ministero della giustizia 5 dicembre 2012 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2012, sulle regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario.
4. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 3 e' effettuato nel rispetto delle garanzie per i diritti e le liberta' degli interessati, ivi comprese quelle individuate con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 2-octies, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003. I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalita' previste dal presente regolamento e cancellati alla scadenza di tale periodo. Il titolare del trattamento assicura che l'accesso ai dati sia riservato a soggetti specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e verifica periodicamente l'adeguatezza, la pertinenza e la necessita' dei dati, nonche' l'esattezza e l'aggiornamento degli stessi, cancellando o rettificando tempestivamente i dati non conformi ai predetti requisiti.
5. Ai fini dello svolgimento delle verifiche per l'iscrizione nell'Elenco venditori, delle verifiche del rispetto dei requisiti per la permanenza nel medesimo Elenco e dei controlli di cui al comma 2, ad esclusione delle verifiche di cui al comma 3, il Ministero puo' avvalersi della collaborazione di ARERA e del supporto del Gestore del SII, e puo' acquisire le informazioni del SII, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Le imprese di vendita che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano accreditate in qualita' di controparti commerciali dei clienti finali nel SII sono provvisoriamente iscritte nell'Elenco venditori. Dalla provvisorieta' dell'iscrizione di cui al presente articolo e' data evidenza nell'elenco dei venditori pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 82, della legge n. 124 del 2017.
2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione del decreto direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, le imprese di cui al comma 1 del presente articolo attestano mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da presentare al Ministero, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
3. Il responsabile del procedimento, ai fini della permanenza nell'Elenco venditori delle imprese di cui al comma 1, verifica la dichiarazione presentata ai sensi del comma 2, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6.
4. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto comporta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco venditori.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, le imprese di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano nella forma di societa' di persone o di consorzi diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); ovvero hanno un capitale sociale inferiore a centomila euro, si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, o all'articolo 5, comma 1, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il mancato adeguamento nel termine di cui al primo periodo e' causa di esclusione dall'Elenco venditori.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto direttoriale del Ministero, previo parere del GPDP, sono stabiliti:
a) i modelli per la presentazione della domanda di iscrizione e dei documenti richiesti, nonche' le modalita' tecniche di gestione e pubblicazione dell'Elenco venditori;
b) le modalita' delle segnalazioni previste dall'articolo 8, comma 3;
c) i criteri tecnici e le modalita' per lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 9.
2. Con il decreto di cui al comma 1, previo parere del GPDP, sono altresi' individuati le informazioni e i dati forniti dalle imprese di vendita che sono resi pubblici nell'Elenco venditori. E', inoltre, data pubblicita' nell'Elenco venditori:
a) della certificazione annuale del bilancio di esercizio presentata dall'impresa, sia che a tale certificazione sia obbligata dalla legge, sia che l'abbia predisposta volontariamente;
b) dei provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 8;
c) degli impegni assunti dalle imprese di vendita e approvati dall'ARERA ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011.
3. Con provvedimento dell'ARERA, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le specifiche procedure finalizzate a garantire le comunicazioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 3.
4. Con provvedimento dell'ARERA, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono definite le procedure finalizzate ad assicurare il flusso delle informazioni da parte del Gestore del SII ai fini dell'iscrizione provvisoria nell'Elenco venditori ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 agosto 2022

Il Ministro: Cingolani Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2732


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