Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti».
Gazzetta Ufficiale n. 236 del 2 ottobre 2021
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici» in «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare l'art. 34, ai sensi del quale le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 11;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, commi 1126 e 1127, che prevedono la predisposizione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con la approvazione di CONSIP S.p.a.,di un «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/ DEC/185/2007, che ha istituito il «Comitato di gestione per l'attuazione del piano d'azione nazionale sul GPP (Green public procurement) e per lo sviluppo della strategia nazionale di Politica integrata dei prodotti», al fine di predisporre e dare attuazione al citato PAN GGP;
Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, che, ai sensi di citati commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 2 recante disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'adozione di successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri che devono dare il concerto, dei citati Criteri ambientali minimi per le diverse categorie di prodotti e servizi;
Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, con il quale, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, e' stata approvata la revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti»;
Considerato che, in merito ai Criteri ambientali minimi di cui al citato decreto 29 gennaio 2021, sono emerse criticita' in relazione ai criteri ambientali delle cere e delle cere metallizzate, unitamente a talune criticita' interpretative ed operative;
Considerata l'urgenza di approntare i necessari interventi correttivi al fine di garantire uniformita' interpretativa e maggiore flessibilita' operativa in relazione ai prodotti in carta tessuto monouso nonche' di consentire, anche in ottemperanza dei Criteri ambientali minimi, l'uso delle cere e delle cere metalliche, ove tecnicamente necessario;
Ritenuto quindi necessario effettuare correzioni all'allegato 1, lett. C, D ed E, e all'allegato 2, lett. B del citato decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. All'allegato 1, sub D, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante: «Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici», sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele non ammesse o limitate», nella lett. b) punto elenco II), dopo la tabella recante «Indicazioni di pericolo», il periodo: «Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.» e' sostituito dal seguente: «Deroghe: le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate secondo i requisiti nel seguito indicati:»
2. All'allegato 1, sub E, recante «Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici» sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele pericolose», nella lett. b) punto elenco II), dopo la tabella recante «Elenco delle indicazioni di pericolo non ammesse:», il periodo: «Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.» e' sostituito dal seguente: «Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate secondo i requisiti indicati in tabella A). Tabella A»
b) alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele non ammesse o limitate», lett. b) punto elenco II), la tabella:
Tensioattivi
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi*
H334 Puo' provocare sintomi allergici o asmatici o difficolta' respiratorie se inalato H317 Puo' provocare una reazione allergica della pelle
NTA come impurita' in MGDA and GLDA**
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se e' accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
Agenti sbiancanti: acido peracetico/perossido di idrogeno
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Agente sbiancante: acido É›-ftalimido-perossi-esanoico (PAP)
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Cere metallizzate
H 317 Puo' provocare una reazione allergica della pelle H 400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Ammine alifatiche nei prodotti deceranti
H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
e' sostituita dalla seguente:
Tensioattivi
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi*
H334 Puo' provocare sintomi allergici o asmatici o difficolta' respiratorie se inalato H317 Puo' provocare una reazione allergica della pelle
NTA come impurita' in MGDA and GLDA**
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se e' accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
Agenti sbiancanti: acido peracetico/perossido di idrogeno
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Agente sbiancante: acido É›-ftalimido-perossi-esanoico (PAP)
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Cere metallizzate
H 317 Puo' provocare una reazione allergica della pelle H 400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H 411 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H 410 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Fosfati organici
Cere
Fosfati organici
Ammine alifatiche nei prodotti deceranti
H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
3. All'allegato 1, sub C, lett. c) punto 3 «Prodotti ausiliari per l'igiene», dal periodo di cui al quinto capoverso «Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante... omississ...», il termine «documentati» e' soppresso.
4. All'allegato 2, sub B, lett. c) punto 4 «Prodotti ausiliari per l'igiene», il quinto punto elenco del primo capoverso «- gli elementi tessili monouso e la carta, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione» e' soppresso.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2021
Il Ministro: Cingolani