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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.M.

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Decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n 88
Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilita' ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, che prevede che il Ministro della giustizia adotti un regolamento per disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, puo' stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale;
Visto l'articolo 168-bis, terzo comma, codice penale che subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilita';
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 9 ottobre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota del 31 ottobre 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Lavoro di pubblica utilita'
1. Il lavoro di pubblica utilita' da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di eta', ai sensi dell'articolo 168-bis c.p., consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettivita' di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
2. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore.
Art. 2
Convenzioni
1. L'attivita' non retribuita in favore della collettivita' e' svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma 1. Tali convenzioni sono sottoscritte anche da amministrazioni, enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche.
2. La prestazione di lavoro di pubblica utilita' durante la messa alla prova puo' essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
3. Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni l'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio puo' favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e i tribunali.
4. Nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilita' possono essere adibiti presso gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad una o piu' delle seguenti tipologie di attivita':
a. prestazioni di lavoro per finalita' sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
b. prestazioni di lavoro per finalita' di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamita' naturali;
c. prestazioni di lavoro per la fruibilita' e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attivita' connesse al randagismo degli animali;
d. prestazioni di lavoro per la fruibilita' e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalita' del soggetto.
Art. 3
Svolgimento delle prestazioni di lavoro di pubblica utilita'
1. Nelle convenzioni di cui all'articolo 2 le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma 1, si impegnano a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', le strutture necessarie all'espletamento delle attivita' stabilite e a curare che l'attivita' prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto e' sottoposto. Tali enti si impegnano ad indicare il nome di un referente che coordina la prestazione lavorativa di ciascun soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilita' ed impartisce le istruzioni in ordine alle modalita' di esecuzione dei lavori.
2. Gli enti garantiscono la conformita' delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresi', il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrita' fisica e morale dei soggetti in messa alla prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. In nessun caso l'attivita' puo' svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignita' della persona.
4. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' riguardo alla responsabilita' civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilita' sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l'attivita' gratuita a favore della collettivita'. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia.
5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attivita' secondo le modalita' concordate e inserite nel programma per la messa alla prova e si conclude nel termine indicato dal giudice ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di procedura penale. La presenza e' documentata su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica.
6. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, il soggetto ne da' tempestivo avviso per le vie brevi all'ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa. L'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. In ogni caso la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto dovra' essere effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice per la messa alla prova, fatti salvi in ogni caso i limiti di cui all'articolo 1, comma 2.
7. L'impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilita' dipendente dalla temporanea impossibilita' dell'ente ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario sara' comunicato, anche per le vie brevi, dall'ente all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Il recupero dell'orario di lavoro viene effettuato ai sensi del comma 8.
8. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilita' per la messa alla prova.
Art. 4
Accertamenti sulla prestazione del lavoro di pubblica utilita'
1. Nelle convenzioni sono regolati gli aspetti organizzativi inerenti gli accertamenti sulla regolarita' della prestazione non retribuita effettuati dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente per l'esecuzione del provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova tramite un funzionario incaricato.
2. L'ente ospitante, attraverso il referente indicato nella convenzione, rende disponibili al funzionario incaricato tutte le informazioni richieste, compresa la visione e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.
3. Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia piu' convenzionato o abbia cessato la propria attivita' durante l'esecuzione di un provvedimento di messa alla prova, l'ufficio di esecuzione penale esterna, appena ne riceve notizia, ne da' immediata comunicazione al giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, proponendo, se possibile, un diverso ente per la prosecuzione della prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il giudice decide ai sensi dell'articolo 464-quinquies, comma 3, del codice di procedura penale.
4. Nelle relazioni periodiche e conclusive sull'andamento della messa alla prova di cui all'articolo 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce anche della regolarita' della prestazione del lavoro di pubblica utilita'. In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento della prestazione, ne da' immediata comunicazione al giudice, per la decisione di cui all'articolo 168-quater del codice penale.

Art. 5
Elenco delle convenzioni
1. Le convenzioni sottoscritte o cessate successivamente alla data di emanazione del presente regolamento sono pubblicate sul sito internet del Ministero della giustizia, raggruppate per distretto di corte d'appello.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 giugno 2015

Il Ministro
Orlando
Visto, il Guardasigilli
Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1672

(G.U. 151 del 2 luglio 2015)


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