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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.M.

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Decreto del Ministero della Giustizia 27 novembre 2012 n 265
Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.(G.U. n.51 del 1 marzo 2013)
 




IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe, decreto che deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2012;

A d o t t a il seguente regolamento:


Capo I
Disposizione generale


Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto determina, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i parametri per oneri e contribuzioni, precedentemente basati sulla tariffa notarile, dovuti alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato e agli archivi notarili per il compimento degli atti attribuiti al notaio e soggetti ad iscrizione a repertorio e per le altre operazioni attribuite agli archivi notarili.


Capo II
Parametri per tasse e contributi


Art. 2
Tassa Archivio

1. Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e per ogni atto di ultima volonta'. La tassa e' dovuta anche per gli atti ricevuti dal capo dell'Archivio.
2. La tassa corrisponde al dieci per cento degli importi fissati negli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Art. 3
Tassa di iscrizione al registro generale dei testamenti

1. La tassa di iscrizione di cui all'articolo 10 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e' dovuta dalle parti nella misura del venti per cento dell'importo fissato negli articoli 5 e 6 del presente decreto per ogni atto per il quale e' disposta l'iscrizione.

Art. 4
Contributi da versare alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato

1. Il notaio e' tenuto a versare alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato le percentuali degli importi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, determinate ai sensi degli articoli 12 e 20 della legge 27 giugno 1991, n. 220.
2. Il notaio deve corrispondere alla Cassa Nazionale del Notariato Euro 2 per ciascun atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti per i contributi di cui al primo comma.

Art. 5
Parametri per tasse e contributi determinati in misura graduale

1. Per gli atti di valore determinato o determinabile il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente decreto e' costituito dagli importi risultanti dalla tabella allegato "A". Nel caso di riduzioni, gli importi risultanti dalle tabelle devono essere ridotti proporzionalmente e arrotondati all'Euro per eccesso, se la frazione decimale e' uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto, se inferiore a detto limite.
2. Per gli atti indicati nella tabella allegato B l'importo di cui al primo comma e' determinato nella percentuale e nel modo che risultano dalla tabella medesima.

Art. 6
Parametri per tasse e contributi determinati in misura fissa

1. Per i seguenti atti il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente Capo e' costituito dai seguenti importi:
a) Euro 229, per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, per le convenzioni previste dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per le convenzioni urbanistiche di contenuto analogo;
b) Euro 91, per le altre convenzioni urbanistiche e per gli atti d'obbligo unilaterali (gli importi di cui alle lett. a e b non sono tra loro cumulabili);
c) Euro 91 per i seguenti atti:
1) verbale di assemblea; deliberazione di organi sociali in genere, comprese la deliberazione di fusione da parte della societa' incorporante che non contenga aumento di capitale al fine della fusione, la deliberazione di riduzione del capitale per perdite, la deliberazione di proroga della durata; modifica di patti di societa'.
E' dovuta una sola tassa determinata in misura fissa anche se le modifiche convenute o deliberate sono piu' d'una. L'importo in misura fissa e' utilizzabile solo quando non e' applicabile l'importo determinato in misura graduale a norma dell'articolo 5;
2) costituzione di associazione e di consorzio sempreche' sia indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento;
3) verbale di assemblea di associazioni, di consorzi e di enti in genere;
4) verbale di riunioni di organi collegiali;
5) verbale di inventario, di constatazione, di offerta reale, di apposizione e rimozione di sigilli;
6) convenzione matrimoniale diversa da quella indicata alla successiva lettera d) punto 1), che non dia luogo all'applicazione dell'importo in misura graduale;
7) accertamento di avveramento della condizione;
8) testamento pubblico; testamento internazionale;
9) pubblicazione di testamento olografo o segreto; verbale di passaggio di testamento pubblico agli atti tra vivi;
d) Euro 46 per i seguenti atti:
1) convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia;
2) accettazione di eredita' (indipendentemente dal numero degli accettanti);
3) rinuncia abdicativa in genere (indipendentemente dal numero dei rinuncianti);
4) ratifica;
5) convalida;
6) consenso a riduzione di ipoteca (liberazione parziale di beni, se non e' convenuto un corrispettivo; se e' convenuto un corrispettivo o l'atto contiene quietanza o riduzione di somma l'importo e' quello previsto nella tabella allegato B);
7) procura generale (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentati sono piu' di uno);
8) procura soggetta a registrazione (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono piu' di uno);
9) determinazione della percentuale di ripartizione degli utili di impresa familiare;
10) deposito di documento (verbale di);
11) quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati);
12) ricevimento o ritiro di testamento segreto;
13) deposito o ritiro di testamento olografo da parte del testatore;
14) ogni altro atto di valore indeterminabile non espressamente previsto nel presente articolo;
e) Euro 23 per i seguenti atti:
1) procura generale e speciale alle liti (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono piu' d'uno);
2) altre procure non comprese alla precedente lett. d) (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono piu' d'uno);
f) Euro 12 per i seguenti atti:
1) copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti;
2) vidimazione di libri e di registri;
g) Euro 15, per gli atti di trasferimento di proprieta' o di altro diritto reale, costituzione e cancellazione di ipoteca e per gli atti di rettifica relativi ad autoveicoli, motocicli, trattori e rimorchi.

Art. 7
Disposizioni comuni

1. Ove la legge stabilisce che gli onorari notarili sono ridotti, nella stessa proporzione sono ridotti le tasse e i contributi di cui al presente Capo; ove la legge stabilisce che gli onorari notarili non sono dovuti, le tasse e i contributi di cui al presente Capo non sono dovuti.
2. Il parametro per tasse e contributi e' determinato in misura graduale per gli atti di valore determinato o determinabile e in misura fissa per tutti gli altri atti.
3. Il notaio e capo dell'Archivio devono richiedere alle parti ed indicare nell'atto il valore dello stesso quando esso e' determinato o determinabile.
4. Le tasse e i contributi degli atti iscritti nel repertorio sono liquidati dal notaio e dal capo dell'Archivio sul valore risultante dall'atto.
5. L'importo che costituisce il parametro per determinare le tasse e i contributi deve essere indicato dal notaio nelle colonne numeri 8, 9 e 10 del repertorio degli atti tra vivi e nella colonna n. 6 del repertorio degli atti di ultima volonta'.
6. L'importo determinato in misura graduale e' indicato anche se l'atto e' sottoposto a condizione.
7. Se l'atto contiene piu' negozi distinti, sono indicati tanti importi quanti sono i negozi.
8. Quando l'atto comprende piu' disposizioni necessariamente
connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, e' considerato come se comprendesse la sola disposizione che da' luogo all'importo piu' favorevole all'Archivio notarile, alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.
9. L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di soggetti diversi del diritto di nuda proprieta' e del diritto di usufrutto, uso o abitazione, totale o parziale, relativamente allo stesso bene, ovvero di disposizione dei detti diritti da soggetti diversi a favore di un'unica parte, si considera unico negozio e da' luogo ad un solo importo in misura graduale.
10. Per i seguenti atti il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente Capo e' costituito dai seguenti importi:
a) se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, deve essere indicato nel repertorio, anche se le autenticazioni siano fatte da piu' notai, un solo importo ripartito in ragione del numero delle parti del negozio ed eventualmente, nell'ambito della stessa parte, in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto importo non puo' essere inferiore a Euro 11 per ogni separata attestazione quale che sia il numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Le disposizioni del presente comma, eccettuata quella relativa all'importo minimo di Euro 11, si applicano anche agli atti di cui al precedente articolo 6, comma 1, lett. g);
b) se l'atto e' autenticato in piu' originali, l'importo e' di Euro 11 per ciascuno degli originali oltre il primo, salvo che per gli atti contemplati all'articolo 6, comma 1, lett. g), per i cui originali, oltre il primo, l'importo e' di Euro 5;
c) per l'atto di conferma di scrittura privata non autenticata o di riconoscimento di firma in sottoscrizione di scrittura privata, l'importo e' costituito da quello previsto in misura graduale o fissa corrispondente al contenuto della scrittura; per l'atto di deposito prescritto dall'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'importo e' quello graduale (con percentuale 50) o fisso corrispondente al contenuto della scrittura (in tale caso non e' dovuto l'onorario per l'atto di deposito previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. d), n. 10).
11. Le tasse e i contributi dovuti sulla differenza fra il maggior valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall'atto sono liquidati dall'ufficio finanziario competente, che li riscuote e li versa secondo le modalita' previste dalla legge, trattenendo il 5 per cento.


Capo III
Diritti dovuti per copie, estratti, certificati ed altre operazioni degli archivi notarili


Art. 8
Diritti dovuti per copie, estratti, certificati

1. E' dovuto all'Archivio notarile per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di Euro 1.
2. Per la ricerca di un atto e' dovuto all'Archivio il diritto di Euro 5.
3. Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non e'
richiesta la copia, l'estratto o il certificato, e' dovuto il diritto di Euro 4, oltre a quello stabilito nel comma precedente.
4. Lo stesso diritto e' dovuto per la collazione con l'originale di una copia gia' rilasciata.
5. Sono dovuti agli archivi, per il rilascio di copie eseguite su supporto informatico o cartaceo di atto redatto su originale cartaceo, il diritto fisso di Euro 18 per il rilascio della copia autentica e di Euro 27 per il rilascio della copia esecutiva. Il diritto per il rilascio della copia degli atti contemplati all'articolo 6, comma 1, lettera g) e' di Euro 10.
6. Per il rilascio di copia su supporto cartaceo di atto redatto su supporto informatico sono dovuti all'Archivio gli stessi importi di cui al comma 5.
7. Per il rilascio di copia informatica di atto redatto su originale informatico sono dovuti all'Archivio gli stessi importi di cui al comma 5 e non sono dovuti i diritti previsti dall'articolo 11.
8. Per l'estratto o il certificato di un atto, sono dovuti Euro 10.
9. Se l'estratto o il certificato si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione e' dovuto il diritto di copia di cui al comma 5.
10. Per la trasmissione del testo o dell'estratto di un atto per mezzo del telegrafo o del telefono e' dovuto l'importo previsto nei precedenti commi.

Art. 9
Ricevimento di atti e altre operazioni

1. Per gli atti ricevuti dal capo dell'Archivio e soggetti ad iscrizione a repertorio sono dovuti all'Archivio notarile gli importi determinati in misura graduale o fissa che devono essere indicati nel Repertorio ai sensi degli articoli del Capo II.
2. Per l'iscrizione di ciascun atto nel repertorio e' dovuto il diritto di Euro 2.
3. Per la redazione delle note di iscrizione e di trascrizione da eseguire presso i pubblici registri, per le istanze di annotamento a margine degli atti di stato civile e per la redazione di moduli richiesti per la registrazione di atti e' dovuto il diritto di Euro 18. Tale diritto e' dovuto per il solo primo originale delle note, istanze, moduli di cui sopra.
4. Per la presentazione, anche in via telematica, di note e di domande agli uffici dei registri immobiliari e al registro delle imprese, per la presentazione di denunce e documenti alle Camere di Commercio e ad ogni altro ufficio, per la trasmissione della copia del verbale di pubblicazione di testamento al Tribunale spetta all'Archivio, oltre al rimborso delle spese sostenute, un diritto di Euro 17.
5. Per la liquidazione delle imposte dovute sugli atti, non in misura fissa, eseguita dal capo dell'Archivio per obbligo di legge, spetta il diritto di Euro 50.

Art. 10
Somme e valori

1. Nel caso di deposito presso l'Archivio notarile, in occasione della consegna della scheda notarile, di somme o di valori affidati al notaio, e' dovuto per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'importo del 5 per mille. Detto importo non puo' essere inferiore a Euro 10, ne' superiore a Euro 70, per ciascun semestre o frazione di semestre.

Art. 11
Scritturazione

1. Per la scritturazione di originali, di estratti e di certificati e per la scritturazione o riproduzione di copie, e' dovuto il diritto di Euro 1,5 per ogni facciata di 25 righe. Nei casi di urgenza, tale diritto e' aumentato a Euro 3.

Art. 12
Rilascio gratuito di copie, di estratti e di certificati

1. Non e' dovuto alcun importo per il rilascio di copie, di estratti e di certificati richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza per uso di ufficio, tranne che debbano essere utilizzati in giudizi civili.

Art. 13
Opera di tecnici

1. Quando e' necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti o disegni, le parti corrispondono ai periti i diritti eventualmente stabiliti in materia civile.
2. Quando l'opera del tecnico e' richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono dovuti nella misura della meta'.


Capo IV
Disposizioni finali e transitorie


Art. 14
Norma di interpretazione

1. Se gli importi che costituiscono parametro per la liquidazione di tasse e contributi previsti nel Capo II e se quelli previsti dal Capo III non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nel presente decreto che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 15
Norma transitoria

1. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i criteri fissati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 16
Revisione e aggiornamento

1. Le disposizioni del presente decreto sono soggette a revisione con le medesime modalita' previste per l'adozione del presente regolamento, per le modifiche o integrazioni che si ritenessero necessarie, anche ai fini della salvaguardia dell'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali e degli archivi notarili.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 novembre 2012
Il Ministro della giustizia
Severino
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013 registro n. 1, foglio n. 292


Tabella A
ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE PERCENTUALE 100
Valore Atto | parametro per calcolo di tasse e contributi

| |Importo da indicare| Importo da
| | a repertorio per | indicare a
Oltre | fino a | gli atti pubblici |repertorio per le scritture private

0,00 | 37.000,00 | 275,00 261,00
37.000,00 | 55.800,00 | 320,00 | 304,00
55.800,00 | 74.400,00 | 354,00 | 336,00
74.400,00 | 93.000,00 | 400,00 | 380,00
93.000,00 | 139.500,00 | 434,00 | 412,00
139.500,00 | 186.000,00 | 480,00 | 456,00
186.000,00 | 232.400,00 | 514,00 | 488,00
232.400,00 | 280.000,00 | 560,00 | 532,00
280.000,00 | 370.000,00 | 594,00 | 564,00
370.000,00 | 465.000,00 | 674,00 | 640,00
465.000,00 | 695.000,00 | 754,00 | 716,00
695.000,00 | 930.000,00 | 879,00 | 835,00
930.000,00 | 1.162.000,00 | 948,00 | 900,00
1.162.000,00 | 1.395.000,00 | 1.028,00 | 976,00
1.395.000,00 | 1.625.000,00 | 1.074,00 | 1.020,00
1.625.000,00 | 1.860.000,00 | 1.108,00 | 1.052,00
1.860.000,00 | 2.325.000,00 | 1.154,00 | 1.096,00
2.325.000,00 | 2.790.000,00 | 1.188,00 | 1.128,00
2.790.000,00 | 3.255.000,00 | 1.235,00 | 1.173,00
3.255.000,00 | 3.720.000,00 | 1.268,00 | 1.204,00
3.720.000,00 | 4.185.000,00 | 1.314,00 | 1.248,00
4.185.000,00 | 4.650.000,00 | 1.348,00 | 1.280,00
4.650.000,00 | | 1.394,00 | 1.324,00


Tabella B
ATTO |Importo da indicare a repertorio
|(parametro per calcolo di tasse e
|contributi in percentuale di quello indicato all'articolo 5)
ACCETTAZIONE DI PROPOSTE |
CONTRATTUALI (COMPRESA LA |
ACCETTAZIONE DI PROPOSTA |
IRREVOCABILE E LA |
ACCETTAZIONE DI |
DONAZIONE NON CONTESTUALE). | 50
AFFITTO | 50
|(calcolato sul canone per tutta la durata del contratto)


APPALTO | 50
ASSOCIAZIONE (costituzione) | 100
|(calcolato sul valore dei conferimenti
|se determinati o determinabili; in caso
|contrario si applica l'articolo 6)
ASSOCIAZIONE IN | 100
PARTECIPAZIONE |(calcolato sul valore del conferimento)
AZIONI (trasferimento, | 100
costituzione di garanzie per|
atto pubblico o scrittura |
privata autenticata) |
AZIONI (girata) | 50
|(calcolato, a prescindere dal numero dei
|certificati trasferiti, sul prezzo
|complessivo dei titoli della stessa
|societa' trasferiti dallo stesso
|venditore allo stesso acquirente. Se non
|risulta il prezzo, l'importo e'
|calcolato sul valore nominale delle azioni)


CANCELLAZIONE DI IPOTECA | 50
(consenso a) |(calcolato sull'importo dell'ipoteca.
|Se l'atto contiene anche la quietanza
|del debito e' indicato un solo importo
|calcolato sul valore maggiore).
COMUNIONE CONVENZIONALE CON | 100
CONFERIMENTO DI BENI |(calcolato sul valore dei beni conferiti
|o sul conferimento di maggior valore nel
|caso di conferimento da parte di
|entrambi i coniugi)
CONSORZIO (costituzione) | 100
|(calcolato sul valore dei conferimenti
|se determinati o determinabili; in caso
|contrario si applica l'articolo 6)
CONTRATTO PRELIMINARE | 50
DILAZIONE PER L'ADEMPIMENTO | 100
DI OBBLIGAZIONI |(se per la dilazione viene concessa
|garanzia reale o personale e' indicato
|un solo importo calcolato sul valore
|maggiore)
DILAZIONE PER L'ADEMPIMENTO | 50
DI OBBLIGAZIONI FISCALI |(se per la dilazione viene concessa
|garanzia reale o personale e' indicato
|un solo importo calcolato con
|percentuale 50 sul valore maggiore)
DIVISIONE (compresa la | 100
divisione giudiziaria - |(calcolato sul valore lordo della massa
verbali di) |anche se sono previsti conguagli)
DONAZIONE | 100
|(calcolato sul valore lordo dei beni donati)
ENFITEUSI | 100
a) perpetua |(calcolato sul cumulo di venti
|annualita')
b) temporanea |(calcolato sul cumulo delle annualita'
|fino ad un massimo di venti)
FONDAZIONE (costituzione di)| 100
FRAZIONAMENTO DI IPOTECA | 100
(con la esclusione delle |(calcolato sull'importo complessivo
operazioni di credito |dell'ipoteca frazionata. E' indicato un
fondiario espressamente |solo importo calcolato sul valore
regolate alla voce "Mutui e |maggiore se l'atto contiene anche
operazioni di Credito |frazionamento di mutuo. Se il
Fondiario") |frazionamento e' contestuale al mutuo e'
|indicato un solo importo calcolato
|sull'atto che da' luogo all'applicazione
|dell'importo maggiore)
FRAZIONAMENTO DI MUTUO (con | 100
la esclusione delle |(calcolato sull'importo complessivo del
operazioni di credito |mutuo frazionato. E' indicato un solo
fondiario espressamente |importo calcolato sul valore maggiore se
regolate alla voce "Mutui e |l'atto contiene anche frazionamento di
operazioni di Credito |ipoteca. Se il frazionamento e'
Fondiario") |contestuale al mutuo e' indicato un solo
|importo calcolato sull'atto che da'
|luogo all'applicazione dell'importo
|maggiore)
GARANZIA (reale o personale)| 100
(con la esclusione delle |(e' indicato un solo importo calcolato
operazioni di credito |sul valore maggiore anche se le garanzie
fondiario espressamente |sono piu' di una e prestata o prestate
regolate alla voce "Mutui e |da piu' persone. Se la garanzia e'
operazioni di Credito |prestata contestualmente al mutuo o ad
Fondiario") |altra obbligazione, e' indicato un solo
|importo calcolato sul valore maggiore.
|Nel caso di fideiussione, ove nell'atto
|non sia espresso l'importo della
|garanzia, l'importo e' ragguagliato
|all'importo capitale del mutuo o
|dell'obbligazione, con esclusione degli
|interessi e di ogni altro accessorio.
|Nei casi di mutui assunti da enti
|pubblici territoriali con rilascio di
|delegazioni di pagamento su entrate, e'
|indicato un solo importo calcolato sul
|capitale mutuato)
GARANZIA FIDEIUSSORIA da | 25
parte di aziende, di |(calcolato sul valore della garanzia;
istituti di credito e di |l'importo non deve essere superiore a
enti ai predetti assimilati |quello corrispondente per atti di valore
dalla legge, nonche' da |di Euro 465.000)
parte di istituti e imprese |
di assicurazione nei |
confronti di amministrazioni|
dello Stato, delle Regioni, |
delle province e dei comuni |
e di altri enti pubblici. |
IMPRESA FAMILIARE - | 100
RIPARTIZIONE DEGLI UTILI |(calcolato sull'importo o sul valore
|complessivo degli utili ripartiti)
LOCAZIONE E LOCAZIONE | 50
FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI|(calcolato sul canone per tutta la
O MOBILI (esclusi gli |durata del contratto)
autoveicoli) |
MUTUO E CONTRATTI ANALOGHI | 100
(con la esclusione delle |(vedi alla voce "Garanzia")
operazioni di credito |
fondiario espressamente |
regolate alla voce "Mutui e |
operazioni di credito |
Fondiario") |
MUTUI E OPERAZIONI DI | 50
CREDITO FONDIARIO |(in base all'articolo 3 del D.P.R. 21
|gennaio 1976 n. 7. L'importo da indicare
|a repertorio, calcolato sull'importo del
|mutuo o della garanzia, se piu'
|elevata, e' unico e deve essere indicato
|per il primo atto)
OFFERTA REALE (verbale di | 50
accettazione) |(calcolato sull'ammontare della somma
|offerta)
PERMUTA E CONTRATTI ANALOGHI| 100
|(calcolato sulla prestazione di maggiore
|valore}
POSTERGAZIONE DI IPOTECA | 100
(consenso a) |(calcolato sul corrispettivo)
a) se con corrispettivo | 50
b) se senza corrispettivo |(calcolato sull'importo dell'ipoteca che
|acquista priorita' di grado)
PRESTAZIONE D'OPERA | 50
|(calcolato sul corrispettivo o sulla
|somma dei corrispettivi per tutta la
|durata del contratto)
PROPOSTA DI CONTRATTO | 50
(comprese la proposta |
irrevocabile e la donazione |
non accettata |
contestualmente) |
QUIETANZA | 50
|(vedi alla voce "Cancellazione
|d'ipoteca" e all'articolo 6, lett. d,
|n. 11).)
QUOTE (di societa') - | 100
trasferimento - costituzione|(vedi alla voce "Azioni - trasferi'mento
|- di garanzie costituzione di garanzie")
RENDITA | 100
A) costituzione: | a) (calcolato sul cumulo di venti
|annualita')
a) rendita perpetua o a | b) (calcolato sull'ammontare che si
tempo indeterminato |ottiene moltiplicando l'annualita' per
b) rendita vitalizia |il coefficiente applicabile in base alla
c) rendita temporanea |normativa fiscale, in relazione all'eta'
|della persona alla cui morte deve
|cessare)
| c) (calcolato sul cumulo delle
|annualita' fino ad un massimo di venti)
B) affrancazione | 100
|(calcolato sul corrispettivo convenuto)
RICONOSCIMENTO DI DEBITO | 100
| (vedi alla voce "Garanzia")
RIDUZIONE DI IPOTECA | 50
(riduzione della somma) |(calcolato sull'importo della riduzione.
|Se l'atto contiene anche la quietanza e'
|indicato un solo importo calcolato sul
|valore maggiore)
RIDUZIONE DI IPOTECA | 50
(liberazione parziale di |(calcolato sul corrispettivo convenuto.
beni) |Se non e' convenuto alcun corrispettivo
|si applica l'articolo 6. Se l'atto
|contiene anche la riduzione della
|somma o la quietanza o la riduzione
|della somma e la quietanza, e' indicato
|un solo importo calcolato sul valore
|maggiore)
SOCIETA'
- Assegnazione di beni ai | 100
soci |(calcolata sul valore di ogni
|assegnazione, anche se effettuata con
|altra o altre nel medesimo atto)
-Aumento del capitale (anche| 100
al fine di fusione, di |(calcolato sull'aumento; l'importo non
concentrazione, di sua |deve essere superiore a quello
ricostituzione) |corrispondente per atti di valore di
|Euro 465.000)
- Conferimento | 100
|(calcolato sul valore netto dei beni
|conferiti. Se contestuale alla delibera
|di aumento del capitale i due atti si
|considerano connessi a norma
|dell'ottavo comma dell'articolo 7)
- Costituzione | 100
|(calcolato sul valore netto dei beni
|conferiti)
|
- Deliberazione di fusione | 50
di societa' incorporando |(calcolato su capitale e riserve della
|societa')
|
- Deliberazione di fusione | 50
con costituzione di nuova |(calcolato su capitale e riserve della
societa' |societa')
|
- Emissione di obbligazioni | 100
|(calcolato sull'ammontare delle
|obbligazioni;, l'importo non deve essere
|superiore a quello corrispondente per
|atti di valore di Euro 465.000.
|In caso di emissione di obbligazioni
|convertibili non si tiene conto
|dell'aumento di capitale connesso)
|
- Fusione (atto di) | 100
|(calcolato sulla somma dei capitali e
|riserve di tutte le societa' che si
|fondono nel caso di costituzione di
|nuova societa' e sulla somma di
|capitali e riserve della o di tutte le
|societa' incorporate nel caso di fusione
|per incorporazione)
|
- Riduzione di capitale | 50
esuberante |(calcolato sull'importo della riduzione)
Trasformazione 100
calcolato sul capitale della societa')


STRALCIO DIVISIONALE 100 (calcolato sul valore complessivo delle quote stralciate)


TITOLI - trasferimento ecc. 100
compresi i titoli rappresentativi di merci, le fedi di credito del Banco| di Sicilia e del Banco di Napoli (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) |
TRANSAZIONE 100
(calcolato sul valore concordato tra leparti)
VENDITA | 100
VENDITA DI NAVE O 100
GALLEGGIANTE
VENDITA DI NAVE O 50
GALLEGGIANTE RISULTANTE DA DICHIARAZIONE UNILATERALE










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