MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  24 gennaio 2012, n. 1 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 marzo 2012, n. 27; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni,  espresso  dalla  Sezione  consultiva  per   gli   atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri in data 16 luglio 2012; 
 
Adotta il seguente regolamento: 
                               
Capo I   
Disposizioni generali
Art. 1 
Ambito di applicazione e regole generali 
 
  1. L'organo giurisdizionale che  deve  liquidare  il  compenso  dei professionisti di cui ai capi che  seguono  applica,  in  difetto  di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le  disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre  applicare analogicamente le disposizioni  del  presente  decreto  ai  casi  non espressamente regolati dallo stesso. 
  2. Nei compensi non sono comprese le spese  da  rimborsare  secondo qualsiasi modalita', compresa quella concordata in modo  forfettario.
Non sono altresi' compresi oneri  e  contributi  dovuti  a  qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati  dal  professionista  sono ricompresi tra le spese dello stesso. 
  3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo  per  la prestazione  professionale,  incluse  le  attivita'  accessorie  alla stessa. 
  4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo giurisdizionale puo' aumentarlo fino  al  doppio.  Quando  l'incarico professionale e' conferito a  una  societa'  tra  professionisti,  si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la  stessa prestazione eseguita da piu' soci. 
  5. Per gli incarichi non conclusi,  o  prosecuzioni  di  precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 
  6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27, costituisce elemento di valutazione  negativa  da  parte  dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 
  7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche  a  mezzo  di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione  del compenso,  nel  presente  decreto  e  nelle  tabelle  allegate,  sono vincolanti per la liquidazione stessa. 
Capo II   
Disposizioni concernenti gli avvocati  
          
Art. 2 
Tipologia di attivita' 
 
  1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in  attivita'stragiudiziale e attivita' giudiziale. Le attivita'  giudiziali  sono distinte in attivita' penale e  attivita'  civile,  amministrativa  e tributaria. 
Art. 3 
Attivita' stragiudiziale 
 
  1. L'attivita' stragiudiziale e' liquidata tenendo conto del valore e della  natura  dell'affare,  del  numero  e  dell'importanza  delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei  risultati  e 
dei  vantaggi,  anche  non   economici,   conseguiti   dal   cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. 
  2. Si tiene altresi' conto delle ore complessive impiegate  per  la prestazione, valutate anche secondo il valore di  mercato  attribuito alle stesse. 
  3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione,  il  compenso e' aumentato fino al  40  per  cento  rispetto  a  quello  altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono. 
Art. 4 
Attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria 
 
  1. L'attivita' giudiziale civile, amministrativa  e  tributaria  e' distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria;  fase  decisoria; fase esecutiva. 
  2. Nella liquidazione il giudice deve tenere  conto  del  valore  e della  natura  e  complessita'  della  controversia,  del  numero   e dell'importanza  e  complessita'  delle   questioni   trattate,   con valutazione complessiva anche a  seguito  di  riunione  delle  cause, dell'eventuale urgenza della prestazione. 
  3. Si tiene altresi' conto  del  pregio  dell'opera  prestata,  dei risultati del  giudizio  e  dei  vantaggi,  anche  non  patrimoniali,  conseguiti dal cliente. 
  4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa  posizione processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino  al  doppio.
Lo stesso parametro di  liquidazione  si  applica  quando  l'avvocato difende una parte contro piu' parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo  6  settembre  2005  n. 206, il compenso puo' essere aumentato fino  al  triplo,  rispetto  a quello liquidabile a norma dell'articolo 11. 
  5. Quando il procedimento si  conclude  con  una  conciliazione  il compenso e'  aumentato  fino  al  25  per  cento  rispetto  a  quello liquidabile a norma dell'articolo 11. 
  6.  Costituisce  elemento  di  valutazione  negativa,  in  sede  di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte  abusive tali  da  ostacolare  la  definizione  dei  procedimenti   in   tempi ragionevoli. 
Art. 5 
Determinazione del valore della controversia 
 
  1. Ai  fini  della  liquidazione  del  compenso,  il  valore  della controversia e' determinato a norma del codice  di  procedura  civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie  e  revocatorie, all'entita' economica  della  ragione  di  credito  alla  cui  tutela l'azione e' diretta, nei  giudizi  di  divisione,  alla  quota  o  ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno,  alla  somma  attribuita  alla  parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore  effettivo  della  controversia,  anche  in   relazione   agli interessi  perseguiti  dalle  parti,  quando  risulti  manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura  civile  o alla legislazione speciale. 
  2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia  amministrativa  il valore della  causa  e'  determinato  a  norma  del  comma  1  quando l'oggetto della controversia o la  natura  del  rapporto  sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al  provvedimento  impugnato ne consentono l'applicazione. Quando cio' non e' possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato. 
  3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare  conto  dell'oggetto  e  della  complessita'  della stessa. 
Art. 6  
Procedimenti arbitrali 
 
  1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso  di  arbitrato rituale, e' dovuto il compenso stabilito per le controversie  davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse. 
  2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie  analoga,  per  la liquidazione dei compensi  si  applicano  i  parametri  previsti  per l'attivita' stragiudiziale. 
Art. 7 
Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi 
 
  1.  Fermo  quanto  specificatamente  disposto  dalla  tabella  A  - Avvocati, nei  procedimenti  cautelari  ovvero  speciali  ovvero  non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al  giudice tutelare, il compenso  viene  liquidato  per  analogia  ai  parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme  le  regole  e  i  criteri generali di cui agli articoli 1 e 4. 
Art. 8 
Cause di lavoro 
 
  1. Nelle controversie di lavoro il  cui  valore  non  supera  1.000 euro, il compenso e' ridotto di regola fino alla meta'. 
Art. 9  
Cause  per  l'indennizzo  da  irragionevole  durata  del  processo  e gratuito patrocinio 
 
  1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata  del processo, il compenso puo' essere ridotto fino  alla  meta'.  Per  le liquidazioni  delle  prestazioni  svolte  a  favore  di  soggetti  in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal  testo  unico delle spese di giustizia di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115,  si  tiene  specifico  conto  della concreta  incidenza  degli  atti  assunti  rispetto  alla   posizione processuale della persona  difesa,  e  gli  importi  sono  di  regola ridotti della meta' anche in materia penale. 
Art. 10 
Responsabilita' processuale aggravata e pronunce in rito 
 
  1. Nel caso di responsabilita' processuale ai  sensi  dell'articolo 96 del  codice  di  procedura  civile,  ovvero,  comunque,  nei  casi d'inammissibilita'  o  improponibilita'  o   improcedibilita'   della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e'  ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a  quello  liquidabile  a  norma dell'articolo 11. 
Art. 11  
Determinazione  del  compenso  per  l'attivita'  giudiziale   civile, amministrativa e tributaria 
 
  1. I parametri specifici per la determinazione del  compenso  sono, di regola, quelli di cui alla  tabella  A  -  Avvocati,  allegata  al presente decreto.  Il  giudice  puo'  sempre  diminuire  o  aumentare ulteriormente  il  compenso  in  considerazione   delle   circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4. 
  2. Il compenso e' liquidato per fasi. 
  3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a  titolo di  esempio:  l'esame  e  lo  studio  degli  atti  a  seguito   della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure  orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. 
  4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di  costituzione  in giudizio, e il relativo esame incluso quello  degli  allegati,  quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse,  chiamate  di  terzo  ed esame  delle   relative   autorizzazioni   giudiziali,   l'esame   di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima  udienza,  memorie iniziali,   interventi,   istanze,    impugnazioni,    le    relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti  relate,  l'iscrizione  a ruolo, il versamento del  contributo  unificato,  le  rinnovazioni  o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma  o  l'esame  della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente. 
  5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo  di  esempio:  le richieste di prova, le memorie di precisazione o  integrazione  delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni,  ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti  giudiziali  pronunciati  nel  corso  e  in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le  prestazioni  comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,  le  partecipazioni  e assistenze relative  ad  attivita'  istruttorie,  gli  atti  comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di  consulenti  di  parte, l'esame delle corrispondenti attivita'  e  designazioni  delle  altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative  richieste  di copie al cancelliere, le istanze al giudice in  qualsiasi  forma,  le dichiarazioni rese nei casi previsti  dalla  legge,  le  deduzioni  a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese  le  notificazioni  e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di  falso  e  quelli  inerenti  alla  verificazione  delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita' della fase  rilevano,  in  particolare,  le  plurime  memorie  per   parte, necessarie o autorizzate dal  giudice,  comunque  denominate  ma  non meramente  illustrative,  ovvero  le  plurime  richieste  istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove  assunte  per  ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso  quando effettivamente svolta. 
  6. Nella fase decisoria sono compresi,  a  titolo  di  esempio:  le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in  replica,  compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale,  sia  in  camera  di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie  a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame  e la registrazione o pubblicazione  del  provvedimento  conclusivo  del giudizio, comprese le richieste di copie al  cancelliere,  il  ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale  del  provvedimento conclusivo stesso. 
  7. Nella fase esecutiva, fermo  quanto  previsto  nella  richiamata tabella A - Avvocati, per l'atto  di  precetto,  sono  ricompresi,  a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle  relative  relate, il pignoramento  e  l'esame  del  relativo  verbale,  le  iscrizioni, trascrizioni e  annotazioni,  gli  atti  d'intervento,  le  ispezioni ipotecarie, catastali,  l'esame  dei  relativi  atti,  le  assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo. 
  8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma  3,  comprende  ogni attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio,  gli  accessi  agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche  telefonica  o telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri amministrativi o fiscali, le  sessioni  per  rapporti  con  colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati. 
  9. Per le controversie il cui valore supera  euro  1.500.000,00  il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti  di  regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2  a  5.  I  parametri  indicati  nel periodo  precedente  si   applicano   anche   ai   procedimenti   per ingiunzione. 
  10. Per le  procedure  concorsuali  si  applicano  per  analogia  i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili. 
Art. 12 
Attivita' giudiziale penale 
 
  1. L'attivita' giudiziale penale e' distinta nelle  seguenti  fasi:
fase  di  studio;  fase  di  introduzione  del   procedimento;   fase istruttoria  procedimentale  o  processuale;  fase  decisoria;   fase esecutiva. Se il procedimento o il processo  non  vengono  portati  a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per  l'opera  effettivamente svolta. 
  2. Nella liquidazione il giudice deve tenere  conto  della  natura, complessita' e  gravita'  del  procedimento  o  del  processo,  delle contestazioni e delle imputazioni, del  pregio  dell'opera  prestata, del numero  e  dell'importanza  delle  questioni  trattate,  anche  a seguito di riunione dei procedimenti o dei  processi,  dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero  dei  documenti  da  esaminare, l'emissione  di  ordinanze  di  applicazione  di  misure   cautelari, l'entita' economica e  l'importanza  degli  interessi  coinvolti,  la  costituzione di parte civile, la continuita', la frequenza,  l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata. 
  3. Si tiene  altresi'  conto  dei  risultati  del  giudizio  e  dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente. 
  4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa  posizione processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino  al  doppio.
Lo  stesso  parametro  di  liquidazione  si  applica,  in   caso   di costituzione di parte civile, quando  l'avvocato  difende  una  parte contro piu' parti. 
  5. Per l'assistenza d'ufficio a  minori  il  compenso  puo'  essere diminuito fino alla meta'. 
  6.  Costituisce  elemento  di  valutazione  negativa  in  sede   di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali  da  ostacolare  la  definizione  del  procedimento   in   tempi  ragionevoli. 
  7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo. 
Art. 13 
Parte civile 
 
  1. I parametri previsti per l'attivita' giudiziale  penale  operano anche nei riguardi della parte e del responsabile  civile  costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali,  operano  i parametri previsti per l'attivita' giudiziale civile. 
Art. 14 
 Determinazione del compenso per l'attivita' giudiziale penale 
 
  1. I parametri specifici per la determinazione del  compenso  sono, di regola, quelli di cui alla  tabella  B  -  Avvocati,  allegata  al presente decreto.  Il  giudice  puo'  sempre  diminuire  o  aumentare ulteriormente  il  compenso  in  considerazione   delle   circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12. 
  2. Il compenso e' liquidato per fasi. 
  3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le  ispezioni  dei  luoghi,  la  ricerca  dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione  o  parere, scritti  ovvero  orali,  al  cliente  precedenti  gli  atti  di  fase introduttiva o che esauriscono l'attivita'. 
  4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio:  gli atti  introduttivi  quali   esposti,   denunce,   querele,   istanze, richieste,   dichiarazioni,   opposizioni,   ricorsi,   impugnazioni, memorie. 
  5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo  di  esempio:  le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze,  anche  in udienza in camera  di  consiglio  o  pubblica,  relative  ad  atti  o attivita'   istruttorie,   procedimentali   o    processuali    anche preliminari,  funzionali  alla  ricerca  dei  mezzi  di  prova,  alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le  liste,  le citazioni, e le  relative  notificazioni  ed  esame  di  relata,  dei testimoni, consulenti e indagati  o  imputati  di  reato  connesso  o collegato. La fase si considera in particolare  complessa  quando  le attivita' ovvero le richieste istruttorie sono plurime e  in  plurime udienze,  ovvero  comportano   la   redazione   scritti   plurimi   e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali. 
  6. Nella fase decisoria sono compresi,  a  titolo  di  esempio:  le difese  orali  o  scritte  anche  in   replica,   l'assistenza   alla discussione delle altre parti,  in  camera  di  consiglio  o  udienza pubblica. 
  7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le  attivita'  connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari. 
  8.  Fermo  quanto  specificatamente  disposto  dalla  tabella  B  - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando  in camera di consiglio, il compenso  viene  liquidato  per  analogia  ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le  regole  e  i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12. 
  9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma  3,  comprende  ogni attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio,  gli  accessi  agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche  telefonica  o telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri amministrativi o fiscali, le  sessioni  per  rapporti  con  colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati. 
Capo III  
Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili  Sezione prima   Disposizioni generali  
          
Art. 15 
Tipologia di attivita' 
 
  1. Per l'applicazione delle disposizioni  del  presente  capo  sono individuate le seguenti attivita' svolte dai  dottori  commercialisti ed esperti contabili: 
  a) amministrazione e custodia; 
  b) liquidazione di aziende; 
  c) valutazioni, perizie e pareri; 
  d) revisioni contabili; 
  e) tenuta della contabilita'; 
  f) formazione del bilancio; 
  g) operazioni societarie; 
  h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; 
  i) assistenza in procedure concorsuali; 
  l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; 
  m) sindaco di societa'. 
  2. Quando la prestazione professionale  ha  per  oggetto  attivita' diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli  esperti  contabili  il compenso e' determinato in analogia alle  disposizioni  del  presente capo. 
Art. 16 
Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  e  per  l'applicazione  delle disposizioni del presente capo, si intendono per: 
  a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore  commercialista,  il  ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo; 
  b) «valore della pratica»: entita' numerica espressa  in  euro  che costituisce il parametro di base per la  liquidazione  delle  singole attivita' professionali; 
  c) «componenti  positivi  di  reddito  lordi»,  la  sommatoria  dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico: 
  1) il valore della  produzione,  con  esclusione  delle  variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,  semilavorati  e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e  degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 
  2) il valore complessivo dei proventi finanziari; 
  3) tutte le rideterminazioni  dei  valori,  quali  rivalutazioni  e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale  imputate  al  conto economico; 
  4) il valore complessivo dei proventi straordinari; 
  d) «attivita'»:  il  valore  complessivo  dell'attivo  dello  stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile; 
  e) «passivita'»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E  della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo  2424  del  codice civile; 
  f) «assistenza  tributaria»:  la  predisposizione  su  richiesta  e nell'interesse del cliente  di  atti  e  documenti  aventi  rilevanza tributaria sulla  base  dei  dati  e  delle  analitiche  informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione; 
  g)  «rappresentanza  tributaria»:  l'intervento  personale,   quale mandatario del  cliente,  presso  gli  uffici  tributari,  presso  le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in  relazione a verifiche fiscali; 
  h) «consulenza tributaria»: la  consulenza,  in  qualsiasi  materia tributaria,  di  carattere  generale  o   specifico,   prestata,   in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione,   anche   giurisprudenziale   e    dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria  e  in sede  di  scelta  dei  comportamenti  e  delle  difese  in  relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso. 
Art. 17 
Parametri generali 
 
  1. Il compenso del professionista e' determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: 
  a) valore e natura della pratica; 
  b) importanza, difficolta', complessita' della pratica; 
  c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; 
  d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; 
  e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; 
  f) pregio dell'opera prestata. 
  2. Il valore  della  pratica  e'  determinato,  in  relazione  alle singole  attivita'  svolte  dal  professionista,  secondo  i  criteri specificati nelle disposizioni della  sezione  seconda  del  presente capo. 
  3. Il compenso e' di regola liquidato, salve  ulteriori  variazioni determinate dai parametri di cui al comma  1,  applicando  al  valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella  tabella  C  - Dottori  commercialisti  ed  esperti  contabili   allegata,   nonche' utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati  nella stessa tabella. 
Art. 18 
Maggiorazioni e riduzioni 
 
  1. Per  le  pratiche  di  eccezionale  importanza,  complessita'  o difficolta', ovvero per le  prestazioni  compiute  in  condizioni  di particolare urgenza,  al  compenso  del  professionista  puo'  essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto  a  quello altrimenti liquidabile. 
  2. Nel caso in cui la prestazione  puo'  essere  eseguita  in  modo spedito e  non  implica  la  soluzione  di  questioni  rilevanti,  al compenso del professionista puo' essere applicata una riduzione  fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. 
Sezione seconda   
Disposizioni e parametri specifici  
          
Art. 19 
Amministrazione e custodia 
 
  1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di  amministrazione  e  custodia  di  aziende  e'  determinato  dalla sommatoria  dei  componenti  positivi  di  reddito  lordo   e   delle attivita', e il compenso e' liquidato, di regola, in  misura  pari  a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili. 
Art. 20 
Liquidazioni di aziende 
 
  1.  Il  valore  della  pratica  per  la  liquidazione   concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275,  2309  e 2487  del  codice  civile,  ovvero  di  liquidatore  giudiziale,   e' determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e  sul passivo accertato e il compenso e' liquidato, di  regola,  in  misura pari a quanto indicato dal riquadro  2  della  tabella  C  -  Dottori commercialisti ed esperti contabili. 
Art. 21 
Valutazioni, perizie e pareri 
 
  1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende  o  rami  d'azienda,  di  patrimoni,  di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di  legge  o  di  regolamenti,  e' determinato in funzione del valore risultante dalla perizia  o  dalla valutazione, e il compenso e' liquidato, di  regola,  secondo  quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori  commercialisti  ed esperti contabili. 
Art. 22 
Revisioni contabili 
 
  1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonche' per il riordino di contabilita', per l'accertamento dell'attendibilita'  dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su  richiesta  del  cliente, dell'autorita' giudiziaria o  amministrativa,  anche  ai  fini  della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche  comunitari, nonche' per  l'accertamento  della  rendicontazione  dell'impiego  di risorse  finanziarie  pubbliche,  e'  determinato  in  funzione   dei componenti positivi di reddito lordo e delle attivita' e il  compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel  riquadro  4  della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 
Art. 23 
Tenuta della contabilita' 
 
  1. Il valore della pratica per  la  liquidazione  di  incarichi  di tenuta della contabilita' ordinaria, e' determinato in  funzione  dei componenti  positivi  di  reddito  lordi,  delle  attivita'  e  delle passivita' risultanti dal bilancio di fine esercizio, e  il  compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto  indicato  dal  riquadro  5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 
  2. Il valore della pratica per  la  liquidazione  di  incarichi  di tenuta della contabilita' semplificata, e'  determinato  in  funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 
Art. 24 
Formazione del bilancio 
  
  1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione  del  bilancio,  e'  determinato  in  funzione  dei componenti  positivi  di  reddito  lordi,  delle  attivita'  e  delle passivita', e il compenso e' liquidato,  di  regola,  secondo  quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti  ed esperti contabili. 
Art. 25 
Operazioni societarie 
 
  1. Il valore della pratica di  liquidazione  di  incarichi  per  la costituzione e per le successive variazioni  dello  statuto  sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque  tipo  di  societa',  ente  o associazione, e' determinato in funzione del capitale sottoscritto ed e' liquidato, di regola, secondo quanto  indicato  dal  riquadro  7.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 
  2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per  le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di societa', ente o associazione,  e'  determinato  in  funzione  del totale delle attivita' delle situazioni patrimoniali  utilizzate  per l'attivita' professionale svolta, e  il  compenso  e'  liquidato,  di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della  tabella  C  - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 
Art. 26  
Consulenza e assistenza contrattuale  e consulenza economico-finanziaria 
 
  1. Il valore della pratica per  la  liquidazione  di  incarichi  di consulenza o  assistenza  nella  stipulazione  di  tutti  i  tipi  di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, e' determinato in funzione del  corrispettivo  pattuito  al  lordo  delle  eventuali passivita' accollate dal cessionario, e il compenso e' liquidato,  di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della  tabella  C  - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 
  2. Il  valore  della  pratica  per  la  liquidazione  di  incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo  quanto  indicato  dal riquadro 8.2 della tabella C  -  Dottori  commercialisti  ed  esperti contabili. 
  3. Il valore della pratica per  la  liquidazione  di  incarichi  di consulenza economica e finanziaria e'  determinato  in  funzione  dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo  quanto  indicato  nel riquadro 8.2 della tabella C  -  Dottori  commercialisti  ed  esperti contabili. 
Art. 27 
Assistenza in procedure concorsuali 
 
  1. Il valore della pratica per  la  liquidazione  di  incarichi  di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale  e,  altresi',  nel corso  di  una  procedura  di  concordato  preventivo,   accordo   di ristrutturazione di debiti e  di  amministrazione  straordinaria,  e' determinato in funzione del totale delle passivita', e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal  riquadro  9  della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 
  2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla meta' nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo. 
Art. 28 
Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria 
 
  1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi  e  le  prestazioni connesse  e'  liquidato,  di  regola,  secondo  quanto  indicato  nel riquadro 10.1 della tabella C -  Dottori  commercialisti  ed  esperti contabili. 
  2. Il valore della pratica per  la  liquidazione  di  incarichi  di predisposizione  di  ricorsi,  appelli  e  memorie  alle  commissioni tributarie  e  ad  altri  organi  giurisdizionali,  nonche'  per   la rappresentanza  tributaria,  e'  determinato,  per  ogni   grado   di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte,  tasse, contributi, sanzioni,  interessi  che  sarebbero  dovuti  sulla  base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali e'  richiesto il rimborso, e il compenso e' liquidato, di  regola,  secondo  quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C -  Dottori  commercialisti ed esperti contabili. 
  3. Il valore della pratica per  la  liquidazione  di  incarichi  di consulenza  tributaria  e'  determinato  in   funzione   dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato  o  in  contestazione oppure  dei  quali  e'  richiesto  il  rimborso,  e  il  compenso  e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 
Art. 29 
Sindaco di societa' 
 
  1. Il valore della pratica per la liquidazione  della  funzione  di sindaco  di  societa'  che  svolge  i  controlli   di   legalita'   e sull'amministrazione della societa' e' determinato in funzione  della sommatoria  dei  componenti  positivi  di  reddito  lordi   e   delle attivita', e il compenso e'  liquidato,  di  regola,  secondo  quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti  ed esperti contabili. 
  2. Quando la funzione di sindaco e' svolta in societa' di  semplice amministrazione di beni immobili di proprieta', in societa'  dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in societa' in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla meta'. 
  3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco  unico  le percentuali di liquidazione stabilite in tabella  per  l'ipotesi  del comma  1  sono  aumentate  fino  al  100   per   cento.   Quando   il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento. 
Capo IV   
Disposizioni concernenti i notai  
          
Art. 30 
Tipologia di attivita' 
 
  1. Ai fini della liquidazione di cui  all'articolo  1,  l'attivita' notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a  beni immobili,  atti  relativi  beni  mobili,  inclusi   i   beni   mobili  registrati, atti societari, altri atti. 
  2. Le prestazioni di garanzia, reale e personale, sono  considerate atti relativi a beni  immobili  o  mobili  a  seconda  del  bene  cui accedono. 
  3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla  costituzione, trasformazione, modifica della societa'. 
  4.  Rientrano  tra  gli  «altri  atti»  tutte  le   attivita'   non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attivita' di valore indeterminato o indeterminabile. 
  5. La autentica di firma, quando costituisce  la  sola  prestazione richiesta, e' compresa tra gli «altri atti». 
Art. 31 
Criteri 
 
  1. Per valore di riferimento si intende: 
  a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell'atto ovvero desumibile  dallo  stesso,  o,  in mancanza, quello di mercato; 
  b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l'entita'  del credito garantito; 
  c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del  canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza; 
  d) per gli atti societari: il valore  dell'oggetto  dell'atto  come indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di mercato;  in  ogni  altro  caso  l'atto  si   considera   di   valore indeterminato. 
Art. 32 
Parametro 
 
  1. Ai  fini  della  liquidazione,  l'organo  giurisdizionale  tiene conto,  orientativamente,  per  ciascuna  categoria  di  atti,  della percentuale riferita al valore medio dell'atto  come  indicata  nelle allegate tabelle A-Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso e' liquidato, di regola, in una percentuale del  valore  reale  dell'atto  compresa nella forbice indicata in tabella, con  aumento  ovvero  diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio,  in  misura  inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso. 
  2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni  mobili  e  immobili,  il valore medio di riferimento e' quello relativo ai beni immobili. 
  3. Per le prestazioni di garanzia  il  compenso  e'  liquidato,  di regola, in percentuale tra lo 0,14 per cento e  lo  0,025  per  cento dell'ammontare  del  credito  garantito  fino  all'importo  di   euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7. 
  4. Il compenso puo' essere aumentato  o  ridotto,  anche  derogando alle forbici indicate  nelle  tabelle  allegate,  in  considerazione, oltre  che  del  valore  di  riferimento  dell'atto,  della   natura, difficolta',  complessita',  importanza  delle  questioni   trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale,  dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato,  del  pregio  dell'opera prestata,  dei  risultati  e  dei  vantaggi,  anche  non   economici, conseguiti dal cliente. 
  5. Per la determinazione del compenso  complessivo  possono  essere utilizzate piu' tabelle e piu' voci della medesima tabella. 
  6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il compenso  complessivo  puo'  essere  liquidato  sommando  i  compensi relativi ai singoli atti. 
  7. Per gli atti il cui  valore  supera  euro  5.000.000,00  per  la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 4.500.000,00  per  la tipologia della tabella  B-Notai,  l'organo  giurisdizionale,  tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di  regola  allo  scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto  del  valore  dell'atto, della natura, difficolta', complessita', importanza  delle  questioni trattate, dell'eventuale  urgenza  della  prestazione  professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del  pregio dell'opera  prestata,  dei  risultati  e  dei  vantaggi,  anche   non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo  criterio  si  applica per gli atti il cui valore e'  inferiore  a  euro  25.000,00  per  la tipologia della  tabella  A-Notai  e  C-Notai,  euro  10.000  per  la tipologia della tabella B-Notai. 
  8. Per il  rilascio  di  copie,  estratti  e  certificati,  per  le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa  agli atti notarili conservati presso il notaio, e', di  regola,  liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile. 
Capo V   
Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica  
          
Art. 33 
Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente capo si applica alle professioni  di  agrotecnico  e agrotecnico  laureato,  architetto,  pianificatore,   paesaggista   e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere,  perito  agrario  e perito agrario laureato,  perito  industriale  e  perito  industriale laureato, tecnologo alimentare. 
Art. 34 
Parametri generali per la liquidazione del compenso 
 
  1. Il  compenso  per  la  prestazione  dei  professionisti  di  cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: 
  a) il costo economico delle singole categorie  componenti  l'opera, definito parametro «V»; 
  b) il parametro base  che  si  applica  al  costo  economico  delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»; 
  c) la complessita' della prestazione, definita parametro «G»; 
  d) la specificita' della prestazione, definita parametro «Q». 
Art. 35 
Costo economico dell'opera 
 
  1. Il costo economico dell'opera,  parametro  «V»,  e'  individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con  riferimento al  mercato,  tenendo  anche  conto  dell'eventuale  preventivo,  del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori gia' eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata. 
  2. Il parametro base «P» e' determinato mediante l'espressione:     P=0,03+10/V 0,4 
applicato al  costo  economico  delle  singole  categorie  componentil'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata. 
Art. 36 
Complessita' della prestazione 
 
  1. La complessita' della prestazione, parametro «G»,  e'  compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessita' ridotta,  e  un livello massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicatonella tavola Z-1 allegata. 
  2. In considerazione, altresi',  della  natura  dell'opera,  pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente,  dell'eventuale  urgenza  della  prestazione, l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire  il  compenso  di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. 
Art. 37 
Specificazione delle prestazioni 
 
  1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi : 
  a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilita'; 
  b) progettazione; 
  c) direzione esecutiva; 
  d) verifiche e collaudi. 
  2. Le prestazioni  attengono  alle  seguenti  categorie  di  opere, specificate nella tavola Z-1 allegata: 
  a) edilizia; 
  b) strutture; 
  c) impianti; 
  d) viabilita'; 
  e) idraulica; 
  f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); 
  g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; 
  h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; 
  i) territorio e urbanistica. 
  3. Ad ogni singola prestazione effettuata,  corrisponde  un  valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole  categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata. 
  4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di  cui  al  comma  2,  e'  liquidato  per analogia. 
Art. 38 
Consulenze, analisi ed accertamento 
 
  1. Il  compenso  per  le  prestazioni  di  consulenza,  analisi  ed accertamento,  se  non  determinabile  analogicamente,  e'  liquidato tenendo  particolare  conto   dell'impegno   del   professionista   e dell'importanza della prestazione. 
Art. 39 
Determinazione del compenso 
 
  1.  Il  compenso  per  la   prestazione   professionale   «CP»   e' determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro  «G»  corrispondente  al  grado   di   complessita'   delle prestazioni  e  alle   categorie   dell'opera,   il   parametro   «Q» corrispondente  alla  prestazione  o  alla  somma  delle  prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:     CP=V×G×Q×P 
Capo VI   
Disposizioni concernenti le altre professioni  
          
Art. 40 
Altre professioni 
 
  1. Il compenso relativo  alle  prestazioni  riferibili  alle  altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di  cui  ai  capi  che  precedono,  e'  liquidato  dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente  decreto, ferma restando  la  valutazione  del  valore  e  della  natura  della prestazione, del numero e dell'importanza delle  questioni  trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei  vantaggi,  anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale  urgenza  della prestazione. 
Capo VII   
Disciplina transitoria ed entrata in vigore  
          
Art. 41 
Disposizione temporale 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. 
Art. 42 
Entrata in vigore 
 
1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Roma, 20 luglio 2012 
 Il Ministro: Severino 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2012  Registro n. 8, Giustizia, foglio n. 2 
        
      
          
            Capo VII   Disciplina transitoria ed entrata in vigore  
          
        
                                                 Tabella A - Avvocati 
 
TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO 
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed  euro
50.000 
Fase di studio: valore medio di  liquidazione  euro  1.200;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione  euro  600;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro  1.200;  aumento:
fino a +150%; diminuzione: fino a -70% 
Fase decisoria: valore medio di  liquidazione  euro  1.500;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase esecutiva: 
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 800; aumento: fino  a
+60%; diminuzione: fino a -50% 
b) immobiliare: valore medio di  liquidazione  euro  1.800;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Scaglione fino a euro 25.000 
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 550; aumento:  fino
a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione  euro  300;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase istruttoria: valore medio di  liquidazione  euro  550;  aumento:
fino a +150%; diminuzione: fino a -70% 
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 700; aumento:  fino
a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase esecutiva: 
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino  a
+60%; diminuzione: fino a -50% 
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 900; aumento:  fino
a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000 
Fase di studio: valore medio di  liquidazione  euro  1.900;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro  2.000;  aumento:
fino a +150%; diminuzione: fino a -70% 
Fase decisoria: valore medio di  liquidazione  euro  2.600;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase esecutiva: 
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.300; aumento:  fino
a +60%; diminuzione: fino a -50% 
b) immobiliare: valore medio di  liquidazione  euro  2.900;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000 
Fase di studio: valore medio di  liquidazione  euro  3.250;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.650;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro  3.250;  aumento:
fino a +130%; diminuzione: fino a -70% 
Fase decisoria: valore medio di  liquidazione  euro  4.050;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase esecutiva: 
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.100; aumento:  fino
a +60%; diminuzione: fino a -50% 
b) immobiliare: valore medio di  liquidazione  euro  4.800;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000 
Fase di studio: valore medio di  liquidazione  euro  5.400;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 2.700;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro  5.400;  aumento:
fino a +100%; diminuzione: fino a -70% 
Fase decisoria: valore medio di  liquidazione  euro  6.750;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase esecutiva: 
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 3.600; aumento:  fino
a +60%; diminuzione: fino a -50% 
b) immobiliare: valore medio di  liquidazione  euro  8.100;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello  scaglione
di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50% 
 
GIUDICE DI PACE 
Scaglione fino a euro 5.000 
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento:  fino
a +50%; diminuzione: fino a -60% 
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione  euro  150;  aumento:
fino a +50%; diminuzione: fino a -60% 
Fase istruttoria: valore medio di  liquidazione  euro  300;  aumento:
fino a +100%; diminuzione: fino a -80% 
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 400; aumento:  fino
a +30%; diminuzione: fino a -70% 
Scaglione da euro 5.001 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello  scaglione
previsto per il tribunale, diminuito del 40% 
 
CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA  DI  SECONDO  GRADO,
ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello  scaglione
previsto per il tribunale, aumentato del 20% 
 
SUPREMA CORTE DI  CASSAZIONE,  MAGISTRATURE  SUPERIORI,  COMPRESO  IL
TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL'UNIONE EUROPEA 
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed  euro
50.000 
Fase di studio: valore medio di  liquidazione  euro  1.600;  aumento:
fino a +70%; diminuzione: fino a -50% 
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase decisoria: valore medio di  liquidazione  euro  1.900;  aumento:
fino a +70%; diminuzione: fino a -50% 
Scaglione fino a euro 25.000 
Variazione del valore  medio  di  liquidazione:  -55%  rispetto  allo
scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o
diminuzione 
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000 
Variazione del valore  medio  di  liquidazione:  +65%  rispetto  allo
scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o
diminuzione 
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000 
Variazione del valore medio  di  liquidazione:  +170%  rispetto  allo
scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o
diminuzione 
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000 
Variazione del valore medio  di  liquidazione:  +350%  rispetto  allo
scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o
diminuzione 
 
CORTE COSTITUZIONALE, E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI 
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed  euro
50.000 
Fase di studio: valore medio di  liquidazione  euro  1.700;  aumento:
fino a +70%; diminuzione: fino a -50% 
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.100;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50% 
Fase decisoria: valore medio di  liquidazione  euro  2.000;  aumento:
fino a +70%; diminuzione: fino a -50% 
Scaglione fino a euro 25.000 
Variazione del valore  medio  di  liquidazione:  -55%  rispetto  allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o diminuzione 
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000 
Variazione del valore  medio  di  liquidazione:  +65%  rispetto  allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o diminuzione 
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000 
Variazione del valore medio  di  liquidazione:  +170%  rispetto  allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o diminuzione 
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000 
Variazione del valore medio  di  liquidazione:  +350%  rispetto  allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o diminuzione  
PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE 
Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro 
Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro 
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro  
PRECETTO 
Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro 
Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro 
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro 
Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900  
PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO 
Diminuzione del 10% del valore  medio  di  liquidazione  relativo  aiprocedimenti  esecutivi  mobiliari,  con   i   medesimi   aumenti   e diminuzioni  AFFARI TAVOLARI 
Diminuzione del 20% del valore  medio  di  liquidazione  relativo  ai procedimenti  secutivi  mobiliari,  con   i   medesimi   aumenti   e diminuzioni 
Tabella B - Avvocati  
TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA 
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +300%; diminuzione: fino a -50% 
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione  euro  600;  aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -50% 
Fase istruttoria: valore medio di  liquidazione  euro  900;  aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70% 
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento:  fino a +50%; diminuzione: fino a -70% 
Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%. 
GIUDICE DI PACE 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, diminuito del 20%  
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 20%  
TRIBUNALE COLLEGIALE 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 30%  
CORTE D'ASSISE 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 150%  
CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 60%  
CORTE D'ASSISE D'APPELLO 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 160%  
MAGISTRATURE SUPERIORI 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 220% 
Tabella C  
COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
Riquadro 1 [Art. 19] 
- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi  e  delle  attivita': 
  fino ad euro 10.000 dal 3% al 4% 
  sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3% 
  sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%  
Riquadro 2 [Art. 20] 
a) sul totale dell'attivo realizzato: 
   fino ad euro 400.000 dal 4% al 6% 
   sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3% 
   oltre euro 4.000.000 dallo 0.75% al 1% 
b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%  
Riquadro 3 [Art. 21] 
- sul valore della perizia o della valutazione: 
  fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% al 1% 
  per il di piu' fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70% 
  per il di piu' oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%  
Riquadro 4 [Art. 22] 
a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:  dallo  0,10%  allo 0,15% 
b) sul totale delle attivita': dallo 0,050% allo 0,075% 
c) sull'ammontare delle passivita' dallo 0,050% allo 0,075%  
Riquadro 5.1 [Art. 23, comma 1] 
a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%; 
b) sul totale delle attivita': dallo 0,020% allo 0,060% 
c) sul totale  delle  passivita'  risultanti  dal  bilancio  di  fine esercizio: dallo 0,020 allo 0,065%  
Riquadro 5.2 [Art. 23, comma 2] 
- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi: 
  fino a euro 50.000 dal 4% al 3% 
  sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% al 1% 
  oltre euro 100.000 dal 1% allo 0,5%  
Riquadro 6 [Art. 24] 
a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: 
   dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro 
   per il di piu' oltre 20.000.000 dallo 0.005% allo 0.010% 
b) sul totale delle attivita': dallo 0,050% allo 0,060% 
c) sull'ammontare delle passivita': dallo 0,020% allo 0,030%  
Riquadro 7.1 [Art. 25, comma 1] 
- sul capitale sottoscritto: 
  fino ad euro 1.000.000 dallo 0,75% al 1,50% 
  per il di piu' oltre euro 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75% 
  oltre euro 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%  
Riquadro 7.2 [Art. 25, comma 2] 
- sul  totale   delle   attivita'   delle   situazioni   patrimoniali utilizzate: 
  fino ad euro 4.000.000 dal 1% al 1,50% 
  oltre euro 4.000.000 dallo 0,5% al 1%  
Riquadro 8.1 [Art. 26, comma 1] 
- sul corrispettivo pattuito: 
  fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2% 
  oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%  
Riquadro 8.2 [Art. 26, commi 2 e 3] 
- sul capitale mutuato  o  erogato,  ovvero  sui  capitali  e  valori economico-finanziari oggetto della prestazione: 
  fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 1,00% 
  oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%  
Riquadro 9 [Art. 27] 
- sul totale delle passivita': 
  fino a euro 1.000.000 dal 1% al 2% 
  oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%  
Riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1] 
- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche euro 150 
- Dichiarazione dei redditi  con  o  senza  studi  di  settore  delle persone fisiche con partita iva euro 450 
- Dichiarazione dei redditi  con  o  senza  studi  di  settore  delle societa' di persone euro 550 
- Dichiarazione dei redditi  con  o  senza  studi  di  settore  delle societa' di capitali euro 650 
- Dichiarazioni IRAP euro 200 
- Dichiarazioni IVA euro 250 
- Dichiarazione dei sostituti di imposta euro 150 
- Dichiarazione di successione euro 350 
- Altre dichiarazioni e comunicazioni euro 100 
- Invio telematico euro 20  
Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2] 
- sull'importo  complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%  
Riquadro 10.3 [Art. 28, comma 3] 
- sull'importo  complessivo   delle   imposte,tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%  
Riquadro 11 [Art. 29] 
- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi  e  delle attivita': 
  fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000 
  per il di piu' fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010% 
  per il di piu' fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009% 
  per il di piu' fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006% 
  per ogni euro 100.000.000 di valore in piu' o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000 
Tabella A  
Notai  
ATTI IMMOBILIARI  
Da € 25.000,00 a € 1.000.000 
Valore medio: € 500.000,00 
Percentuale riferita al valore medio: 1,1% del valore dell'immobile 
Forbice: aumento fino al 4,820% ; riduzione fino allo 0,410%  
Da € 1.100.001 a 3.500.000 
Valore medio: € 2.300.000 
Percentuale riferita al valore medio: 0,21% del valore dell'immobile 
Forbice: aumento fino allo 0,410%; riduzione fino allo 0,160%  
Da € 3.500.001 a € 5.000.000 
Valore medio: € 4.250.000 
Percentuale riferita al valore medio: 0,14% del valore dell'immobile 
Forbice: aumento fino allo 0,161%; riduzione fino allo 0,120% 
Notai  
ATTI MOBILIARI (inclusi MOBILI REGISTRATI) 
Da € 10.000 a € 200.000 
Valore medio : € 105.000,00 
Percentuale del valore medio: 0,62% 
Forbice: riduzione fino allo 0,350%; aumento fino all'1,790% 
Da € 200.001 a € 700.000 
Valore medio: 450.000 
Percentuale del valore medio: 0,200% 
Forbice: riduzione fino allo 0,130; aumento fino allo 0,350% 
Da € 700.001 a € 2.500.000 
Valore medio: € 1.600.000 
Percentuale del valore medio: 0,082% 
Forbice: riduzione fino allo 0,049%; aumento fino allo 0,130% 
Da 2.500.001 a € 4.500.000 
Valore medio: € 3.500.000 
Percentuale del valore medio: 0,035% 
Forbice: riduzione fino allo 0,028%; aumento fino allo 0,490% 
Tabella C 
Notai  
ATTI SOCIETARI  
Da € 25.000 a € 400.000 
Valore medio dell'atto: € 212.500 
Percentuale del valore medio: 1,4% 
Forbice: aumento fino a 6,90%; riduzione fino a 0,86% 
Da € 400.001 a € 1.500.000 
Valore medio dell'atto: € 950.000 
Percentuale del valore medio: 0,47% 
Forbice: riduzione fino allo 0,35%; aumento fino allo 0,86% 
Da € 1.500.001 a € 5.000.000 
Valore medio dell'atto: € 3.250.000 
Percentuale del valore medio: 0,16% 
Forbice: riduzione fino allo 0,13% ; aumento fino allo 0,35% 
Tabella D 
Notai 
ALTRI ATTI  
Da € 30 al € 500 con aumento fino al doppio          
Esemplificazione determinazione del compenso CP 
Parte di provvedimento in formato grafico