IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 26 settembre 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con
nota del 5 febbraio 2015;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicita' del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 2
Modalita' per la pubblicazione del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del
Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali, ferma restando
l'entrata in vigore fissata dall'articolo 3, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2015
Il Ministro
Orlando
Visto, il Guardasigilli
Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 746
(G.U. n. 77 del 2 aprile 2015)