Specifiche tecniche e modalita' operative della trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, da parte degli ulteriori soggetti individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019.
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema tessera sanitaria);
Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, il quale prevede che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate:
le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; inviano al Sistema TS, secondo le modalita' previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008 i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019, attuativo del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede:
all'art. 1, che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, le strutture sanitarie militari di cui all'art. 183, comma 6, e di cui agli articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle gia' previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
all'art. 2, comma 3, che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui al comma 1 del medesimo decreto, il Ministero della difesa rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui al medesimo art. 1 del medesimo decreto;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede in particolare:
all'art. 182, i rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica;
al comma 6 dell'art. 183, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture;
all'art. 195, le strutture sanitarie interforze, le quali sono deputate alla diagnosi, cura e alle attivita' di medicina legale;
all'art. 195-bis, gli istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto 4 marzo 2015 del Ministro della difesa e del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015, concernente l'individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, attuativo del comma 6, lettera b) dell'art. 183 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale prevede:
all'art. 1, le categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanita' militare;
all'art. 2, le tipologie delle prestazioni erogate dalla sanita' militare, le riguardano le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in regime ambulatoriale, di day-hospital e di ricovero afferenti alle branche mediche e chirurgiche ritenute di peculiare interesse dall'amministrazione della difesa;
Visto l'art. 2, comma 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019, il quale prevede che le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui all'art. 1 del medesimo decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformita' con le modalita' previste dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015;
Considerato che occorre individuare le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui all'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019, in conformita' con le modalita' previste dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visto il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, attuativo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019;
Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della legge stabilita' 2016, il quale ha modificato il citato art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria;
Visto l'art. 3, comma 4 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al medesimo comma 4, si applica la sanzione prevista dall'art. 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni;
Considerata la necessita' che il Sistema tessera sanitaria provveda alla conservazione, in archivi distinti e separati, dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175/2014 e successive modificazioni, per le finalita' di cui al citato art. 3, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonche' per la messa a disposizione dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all'applicazione delle citate disposizioni concernenti le sanzioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 30 del 31 gennaio 2019, reso ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2016/679;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Strutture sanitarie militari»: le strutture sanitarie di cui al comma 6 dell'art. 183 ed agli articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
c) «decreto 4 marzo 2015», il decreto 4 marzo 2015 del Ministro della difesa e del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015;
d) «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019», il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019;
e) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 6 maggio 2019», il provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019;
f) «Assistiti da parte delle strutture sanitarie militari», i soggetti individuati dal decreto 4 marzo 2015;
g) «prestazioni sanitarie», le prestazioni di cui al decreto 4 marzo 2015;
h) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti da parte delle strutture sanitarie militari, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;
i) «decreto 31/7/2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Allegato A
Modalita' di trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie da parte dei soggetti di cui al decreto 22 marzo 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze
Indice
1. Introduzione
2. Soggetti e tipologie di prestazioni
2.1 Strutture sanitarie militari
2.1.1 Tipologie di prestazioni
3. Dati da trasmettere
4. Trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS da parte delle strutture sanitarie militari
4.1 Censimento delle strutture sanitarie militari
4.2 Abilitazione e revoca al Servizio telematico
4.3 Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza
4.4 Servizi per la trasmissione telematica dei dati di spesa
4.5 Servizi di ricezione dei dati da parte del Sistema TS
4.6 Frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria
1. Introduzione.
Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie militari di cui al decreto 22 marzo 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze.
I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 che ne stabilisce anche le modalita' tecniche di utilizzo.
Di seguito sono descritti:
1) le tipologie di prestazione e i dati di spesa sanitaria che devono essere trasmessi;
2) le caratteristiche del servizio telematico messo a disposizione dal sistema TS per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria.
Le specifiche tecniche dei servizi descritte nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS www.sistemats.it 2. Soggetti e tipologie di prestazioni. 2.1 Strutture sanitarie militari.
2.1.1 Tipologie di prestazioni
Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni struttura sanitaria militare, a seguito della presentazione del codice fiscale da parte del contribuente, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie:
ticket (quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento, franchigia, pronto soccorso e accesso diretto);
farmaco, anche omeopatico;
acquisto o affitto di dispositivo medico CE;
farmaco per uso veterinario;
spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna;
spese prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
altre spese sostenute dai cittadini, non comprese nell'elenco precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sostenuta dal contribuente, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 «Dati da Trasmettere».
=======================================================
| Nome campo | Descrizione |
+=====================+===============================+
| |Il Campo assume i seguenti |
| |valori: TK= Ticket (quota fissa|
| |e/o differenza con il prezzo di|
| |riferimento, franchigia, pronto|
| |soccorso e accesso diretto) FC=|
| |Farmaco, anche omeopatico AD= |
| |Acquisto o affitto di |
| |dispositivo medico CE FV = |
| |Farmaco per uso veterinario AS=|
| |Spese sanitarie relative ad |
| |ECG, spirometria, Holter |
| |pressorio e cardiaco, test per |
| |glicemia, colesterolo e |
| |trigliceridi o misurazione |
| |della pressione sanguigna, |
| |prestazione previste dalla |
| |farmacia dei servizi e simili |
| |sanguigna SR= Spese prestazioni|
| |sanitarie (escluse quelle di |
| |chirurgia estetica e di |
| |medicina estetica): assistenza |
| |specialistica ambulatoriale; |
| |visita medica generica e |
| |specialistica o prestazioni |
| |diagnostiche e strumentali; |
| |prestazione chirurgica; |
| |certificazione medica; ricoveri|
| |ospedalieri ricollegabili ad |
| |interventi chirurgici o a |
| |degenza, al netto del comfort |
| Tipologia di spesa |AA= Altre spese |
3. Dati da trasmettere.
Ai fini del presente decreto sono in carico alle strutture sanitarie militari le attivita' di cui al capitolo 3 dell'Allegato A del Decreto 31/7/2015. 4. Trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS da parte
delle strutture sanitarie militari.
Il presente capitolo descrive le caratteristiche e le modalita' di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie/rimborsi di cui al presente decreto, da parte dei soggetti di cui al decreto 22 marzo 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare vengono descritti:
il censimento delle strutture e soggetti coinvolti;
l'abilitazione e revoca del servizio telematico;
le modalita' di trattamento dei dati;
i servizi messi a disposizione per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria;
la frequenza temporale per la trasmissione dei dati.
I paragrafi successivi relativi alle modalita' di censimento e di abilitazioni sono riportati ai fini dell'inserimento di nuove strutture e nuovi soggetti.
Le specifiche tecniche descritte in questo capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF www.sistemats.it in un'aerea dedicata. 4.1 Censimento delle strutture sanitarie militari.
L'acquisizione dei dati di spesa sanitaria da parte del Sistema TS prevede il censimento delle strutture militari ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto 22 marzo 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze.
Di seguito le informazioni che devono essere fornire:
Parte del provvedimento qui:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=19A03117&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-18&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
Le modalita' di fornitura dei dati sono descritte nelle specifiche tecniche disponibili sul sito www.sistemats.it 4.2 Abilitazione e revoca al Servizio telematico.
Il Sistema TS genera le credenziali di accesso al sistema per ognuno dei soggetti censiti e correttamente identificati, secondo le medesime modalita' di cui di cui al capitolo 4.2 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.
In particolare, le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un Pincode per la corretta identificazione delle strutture abilitate.
Il Sistema TS prevede inoltre la possibilita' di utilizzare la TS-CNS, di cui al comma 15 dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previa attivazione e registrazione della stessa.
L'abilitazione alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto ha effetto dallo stesso giorno lavorativo del rilascio dell'attestazione e puo' essere revocata dal Sistema TS in caso di gravi o ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto.
L'abilitazione e' revocata da parte dell'amministratore di sicurezza del sistema al verificarsi delle seguenti circostanze:
a seguito della cessazione dell'attivita' dei soggetti censiti; entro la data di revoca, ha l'obbligo di completare la trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute dall'assistito;
mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni o modificazioni.
Il provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo restando che la struttura e' tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa. 4.3 Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza.
Ai fini del presente decreto sono in carico alle strutture sanitarie militari le attivita' di cui al capitolo 4.3 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015. 4.4 Servizi per la trasmissione telematica dei dati di spesa.
Ai fini del presente decreto sono in carico alle strutture autorizzate le attivita' di cui al capitolo 4.4 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015. 4.5 Servizi di ricezione dei dati da parte del Sistema TS.
Ai fini del presente decreto sono resi disponibili alle strutture sanitarie militari i servizi di cui al capitolo 4.5 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015. 4.6 Frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria.
Ai fini del presente decreto, la frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria da parte delle strutture sanitarie militari segue le stesse modalita' riportate nel capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.
Art. 2
Modalita' di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata
1. Le strutture sanitarie militari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019 trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 6 maggio 2019, relativi alle spese sanitarie, sostenute a partire dal 1° gennaio 2019, cosi' come riportati sul documento fiscale emesso dalle medesime strutture sanitarie militari, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonche' quelli relativi a eventuali rimborsi.
2. Le modalita' di trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 sono conformi con quanto previsto dal decreto 31/7/2015 e sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell'allegato disciplinare tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Per le finalita' di cui al presente decreto, le strutture sanitarie militari devono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema tessera sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A).
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema TS, effettua la verifica delle richieste di cui al comma 3, accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019.
5. Con riferimento alle verifiche di cui al comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema TS:
a) in caso di esito positivo, invia al soggetto richiedente le credenziali, secondo le modalita' di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A);
b) in caso di esito negativo, comunica al soggetto richiedente di non poter rilasciare le credenziali.
6. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica di cui al presente articolo saranno pubblicate sul sito internet del Sistema TS (www.sistemats.it) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Art. 3
Termine per la trasmissione telematica dei dati
1. La trasmissione dei dati di cui al presente decreto deve essere effettuata entro il termine di cui al capitolo 4.6 dell'allegato A del decreto 31/7/2015.
Art. 4
Opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati
1. Le modalita' per l'opposizione da parte dell'assistito da parte delle strutture sanitarie militari alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto sono le medesime di cui all'art. 3 del decreto 31/7/2015.
2. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 3 del decreto 31/7/2015 si applicano con riferimento alle spese sanitarie di cui al presente decreto sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
3. Per le spese sostenute nell'anno 2019 e per i rimborsi erogati nello stesso anno, la richiesta di opposizione all'utilizzo dei dati del presente decreto puo' anche essere effettuata in relazione alle voci aggregate per tipologia di spesa con la modalita' di cui al punto 2.4.4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 6 maggio 2019.
4. Tutte le operazioni di accesso ai dati di cui al presente articolo sono tracciate dal Sistema TS e registrate in appositi file.
Art. 5
Trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS
1. Le modalita' di trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS di cui al presente decreto sono le medesime di cui all'art. 4 del decreto 31/7/2015.
Art. 6
Disponibilita' dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS all'Agenzia delle entrate
1. Le modalita' della disponibilita' dei dati delle spese sanitarie di cui al presente decreto da parte del Sistema TS all'Agenzia delle entrate sono le medesime di cui agli articoli 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto 31/7/2015.
Art. 7
Consultazione da parte del cittadino delle spese sanitarie
1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 i dati delle spese sanitarie di cui al presente decreto, secondo le medesime modalita' di cui all'art. 5-quinquies del decreto 31/7/2015.
Art. 8
Conservazione dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS
1. Il Sistema tessera sanitaria conserva, in archivi distinti e separati, fino a quando non siano decorsi i termini previsti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2019 i dati trasmessi telematicamente ai sensi del presente decreto, per le finalita' di cui all'art. 3, comma 3-bis. del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonche' per la messa a disposizione dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all'applicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni previste dall'art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma 949, lettera e) della legge stabilita' 2016, concernenti l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n. 175/2014 e successive modificazioni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Sistema tessera sanitaria provvede alla cancellazione dei dati di cui al medesimo comma 1.
Art. 9
Modifiche al decreto 31 luglio 2015
1. All'art. 3, comma 4, del decreto 31 luglio 2015 le parole «dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento» sono sostituite dalle parole «dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento». Resta fermo che in caso di errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie per ottenere i benefici di cui all'art. 3, comma 5-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, la trasmissione dei dati corretti va effettuata, per le spese sanitarie, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al capitolo 4.6 dell'Allegato A del presente decreto, per le spese veterinarie entro cinque i giorni successivi alla scadenza di cui al comma 3-bis dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2019
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco