Aggiornato al con n.41351 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.M.

Indietro
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2012 n 26
Regolamento riguardante le modalita' di accesso al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).(G.U. n. 70 del 23 marzo 2012)
 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilita' e finanza pubblica" e in particolare gli articoli 6, 13, 14 e 15, che recano disposizioni per l'accesso e la costituzione della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati SIOPE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'articolo 50, concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al Titolo II - bis disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del costitutore di una banca dati;
Considerata, a fronte delle numerose richieste di accesso ai contenuti della banca dati da parte di diversi soggetti, sia pubblici che privati, la necessita' di definire le modalita' di consultazione e cessione dei dati SIOPE, al fine di consentire alle singole amministrazioni pubbliche di confrontare i propri dati con quelli di altre Amministrazioni, di favorire l'individuazione delle procedure piu' congrue ed efficaci ad attuare forme di autocontrollo gestionale;
Ritenuto opportuno rendere disponibile a tutte le Amministrazioni pubbliche una base informativa di finanza pubblica comune e condivisa, utile per la realizzazione del federalismo fiscale e per la predisposizione delle manovre di bilancio;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 aprile 2009;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 26 febbraio 2009;
Udito il parere n. 3643/2011 reso dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi ,nell'adunanza del 30 agosto 2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 112286 del 9 novembre 2011;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
Gestione del SIOPE

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' il titolare dei dati conservati nel SIOPE.
2. La Banca d'Italia e' responsabile della gestione e sviluppo della banca dati, del trattamento dei dati conservati nel SIOPE e provvede all'attivita' necessaria a consentire l'accesso alle informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste dal presente regolamento e sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non risponde delle analisi e delle elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base dei dati SIOPE.


Art. 2
Accesso diretto al SIOPE

1. Accedono direttamente a tutte le informazioni presenti nella banca dati:
a) le amministrazioni pubbliche che partecipano alla rilevazione al fine di consentire il monitoraggio ed il controllo della propria gestione, anche attraverso il confronto con la situazione contabile di altri enti, nonche' la programmazione degli interventi sul territorio;
b) gli organi costituzionali, le amministrazioni pubbliche che svolgono funzioni di controllo e vigilanza in materia di finanza pubblica, l'ISTAT e le Associazioni degli enti che partecipano alla rilevazione al fine di consentire lo svolgimento dei loro compiti istituzionali;
c) i cassieri e i tesorieri, limitatamente ai dati degli enti per i quali provvedono alla trasmissione dei dati codificati, al fine di consentire la verifica delle informazioni inviate.


Art. 3
Modalita' per l'accesso diretto

1. L'accesso diretto alla Banca dati e' effettuato mediante l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta d'identita' elettronica (CIE) nonche' della Carta Regionale dei Servizi (CRS) ove compatibile con le regole tecniche previste dalla normativa vigente per CNS e CIE. Nelle more della diffusione dei certificati digitali e' consentito l'accesso anche mediante userid e password rilasciate dalla Banca d'Italia.
2. Ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), dispone di due utenze e, tramite il proprio rappresentante legale, comunica alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica del personale incaricato ad accedere all'archivio e se intende servirsi del certificato digitale ovvero di userid e password. Ulteriori utenze possono essere richieste seguendo le indicazioni di cui al comma 3. Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome sono presentate dal responsabile finanziario.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), chiedono di accedere ai dati SIOPE al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunicando, tramite il proprio rappresentante legale, il nominativo, il codice fiscale, la sede di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica del personale incaricato ad accedere all'archivio e se intendono servirsi del certificato digitale ovvero di userid e password.
4. Con le stesse modalita' previste per la richiesta di utenza e' obbligatorio comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro del personale autorizzato all'accesso alla banca dati.


Art. 4
Accesso ai dati della tesoreria unica

1. Gli enti ed organismi pubblici soggetti al sistema di tesoreria unica accedono alle informazioni riguardanti la movimentazione della propria contabilita' speciale con le modalita' previste all'articolo 3. A tale scopo all'interno del sito SIOPE e' istituita una specifica sezione.


Art. 5
Utilizzo delle utenze

1. La userid e la password sono strettamente personali ed il loro uso e' consentito solo agli utenti autorizzati per le finalita' indicate all'articolo 2. L'utente si obbliga a custodirle e a salvaguardarne la segretezza.
2. In caso di furto o smarrimento della userid e/o della password, l'utente si obbliga a darne comunicazione nel piu' breve tempo possibile, mediante invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo siope@bancaditalia.it richiedendo l'assegnazione di una nuova userid e/o di una nuova password.


Art. 6
Accesso indiretto al SIOPE

1. Per accesso indiretto si intende quello di volta in volta richiesto dagli enti e dalle istituzioni di ricerca, nell'ambito di ttivita' di studio ed analisi riguardanti l'attivita' finanziaria delle amministrazioni pubbliche, per acquisire dati, anche relativi a singoli enti.
2. Le richieste di accesso indiretto, firmate dal rappresentante legale del soggetto richiedente o da un suo delegato, devono essere inviate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, specificando il motivo della richiesta ed il nominativo della persona incaricata della gestione dei dati.
3. Nel sito www.siope.tesoro.it e' pubblicato l'elenco delle richieste di accesso indiretto al SIOPE e il relativo oggetto.


Art. 7
Disposizioni finali e transitorie

1. Non e' consentito l'utilizzo dei dati SIOPE per finalita' diverse da quelle previste nel presente regolamento e per costituire nuove ed autonome banche dati pubbliche ad eccezione della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 d icembre 2009, n. 196.
2. Conservano l'accesso alla banca dati i soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I tempi e le modalita' di accesso degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 4 sono stabiliti con successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato da comunicare agli enti e ai soggetti interessati.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 febbraio 2012
Il Ministro: Monti
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.3 Economia e finanze, foglio n. 79



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
     Tutti i LIBRI >