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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.M.

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Decreto del Ministero della Economia e delle Finanze 3 agosto 2016
Concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) - Piano Juncker.
 
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2016

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che istituisce il fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), e in particolare l'art. 2, numero 3) che definisce «banche o istituti nazionali di promozione» le entita' giuridiche che espletano attivita' finanziarie su base professionale, cui e' stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entita' di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attivita' di sviluppo o di promozione;
Vista la Comunicazione COM(2015) 361 final della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2015, che chiarisce il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa, e in particolare il paragrafo 3.2 secondo cui «Uno dei possibili modi per favorire la cooperazione tra le banche nazionali di promozione e la BEI sono le piattaforme d'investimento» e che «Le piattaforme d'investimento possono essere societa' veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entita' incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento. Tra le piattaforme d'investimento possono rientrare le piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano piu' progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro, le piattaforme multinazionali o regionali che raggruppano partner di piu' Stati membri o Paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica e le piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art. 1, comma 822, il quale prevede che «Al fine di contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'istituto nazionale di promozione di cui al comma 826, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato e' onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile»;
Visto l'art. 1, comma 823, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che «Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati»;
Visto l'art. 1, comma 824, della 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalita' e condizioni per la concessione della garanzia di cui ai commi da 822 a 829 del medesimo art. 1»;
Visto l'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che «E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi dei commi da 822 a 829, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. E' autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 824, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 876»;
Visto l'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che «La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'art. 2, numero 3), del citato regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015»;
Visto l'art. 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 20,8 il quale prevede che «In ragione della qualifica di cui al comma 826, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' abilitata a svolgere le attivita' degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) 2015/1017, nonche' i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione»;
Visto l'art. 1, comma 828, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che «La Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' impiegare le risorse della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato»;
Visto l'art. 1, comma 829, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che «La Cassa depositi e prestiti S.p.A. o le societa' da essa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero su richiesta delle autorita' di gestione»;
Visto l'art. 1, comma 830, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che «Le attivita' di cui al comma 829 possono essere condotte anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee. Le risorse delle amministrazioni statali possono essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente»;
Vista la Comunicazione (2008/C 155/02) della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie che, tra l'altro, individua alcune condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti di Stato, tra le quali:
i) che il mutuatario non si trovi in difficolta' finanziarie;
ii) che l'entita' della garanzia possa essere correttamente misurata al momento della concessione;
iii) che la garanzia non assista piu' dell'80 percento del prestito o di altra obbligazione finanziaria in essere;
iv) che per la garanzia venga pagato un prezzo orientato al mercato;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo il quale «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato, prevedendo altresi' che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto il documento «European Fund for strategic investments, Rules applicable to operations with investment platforms and national promotional banks or institutions», pubblicato il 18 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituto nazionale di promozione ai sensi dell'art. 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che effettua la valutazione del merito di credito e la gestione del rischio delle singole operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo, promosse anche attraverso proprie societa' controllate, in piena autonomia e in coerenza con le proprie linee guida;
b) «Evento di escussione»: inadempimento, anche parziale, o l'ammissione a procedure concorsuali di natura liquidatoria del prenditore finale; ovvero nell'ipotesi di acquisizioni di partecipazioni nel capitale di rischio, le minusvalenze debitamente accertate di cui al successivo art. 4, comma 5;
c) «FEIS»: Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici di cui al regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 giugno 2015;
d) «Fondo»: Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
e) «Gestore»: CONSAP S.p.A., societa' a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo, previa emanazione di un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da CONSAP S.p.A.;
f) «Ministero»: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro;
g) «Prenditori finali»: le imprese, di qualunque dimensione, economicamente e finanziariamente sane, operanti in qualunque settore di attivita' economica, prenditrici finali dei fondi erogati o garantiti o investiti dalla CDP, direttamente o per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario, o di un soggetto costituito ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, o da altro veicolo costituito ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
h) «Tranche junior»: nell'ambito di un portafoglio di operazioni finanziarie, la quota che sopporta le prime perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio.
Art. 2
Ambito e finalita' di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 824, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, definisce i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione della garanzia dello Stato di cui ai commi da 822 a 829 del medesimo art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le modalita' con cui le amministrazioni statali e gli enti territoriali possono versare contributi per incrementare la dotazione del Fondo, e le procedure di escussione della medesima garanzia.
Art. 3
Fondo di garanzia sulle operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento promosse dall'Istituto Nazionale di Promozione
1. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino all'esaurimento delle stesse, tenuto conto degli accantonamenti previsti ai sensi dell'art. 5, comma 3. Le obbligazioni assunte dal Fondo sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2. Le risorse finanziarie del Fondo affluiscono nell'apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalita' di cui al presente decreto. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 e' tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
3. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero puo' costituire apposite sezioni dedicate del Fondo e stipulare accordi ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorita' e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il Ministero.
4. Il Ministero puo' modificare o incrementare le dotazioni del Fondo secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 4
Caratteristiche della garanzia del Fondo e condizioni di ammissibilita'
1. La garanzia del Fondo, concessa con le modalita' di cui all'art. 5, opera nei confronti di ciascuna operazione finanziaria ammissibile ad una piattaforma di investimento promossa da CDP, costituita da uno o piu' progetti e individuata con il decreto di cui all'art. 1, comma 823, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La garanzia del Fondo e' concessa a CDP, e alle societa' dalla stessa controllate, ove partecipino a operazioni finanziarie nell'ambito di una piattaforma di investimento ammissibile al FEIS. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
2. Nell'ambito delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS di cui al comma 1, possono accedere alla garanzia del Fondo le seguenti tipologie di operazioni finanziarie: finanziamenti, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto di credito, partecipazioni azionarie o altri strumenti partecipativi, compresi quelli in favore di banche, fondi o piattaforme d'investimento, nonche' ogni ulteriore operazione finanziaria che risulti ammissibile agli interventi del FEIS.
3. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni finanziarie verso Prenditori finali che non si trovino in difficolta' finanziarie e nei confronti dei quali non risultino avviate procedure concorsuali.
4. La garanzia del Fondo copre le obbligazioni assunte dai Prenditori finali nei confronti della CDP di pagare quanto dovuto in relazione alle operazioni finanziarie perfezionate da CDP nell'ambito di una piattaforma di investimento, ivi incluso quanto dovuto per capitale, interessi contrattuali e di mora, spese, comprese le spese legali, giudiziali o stragiudiziali. Per le operazioni di garanzia o controgaranzia la garanzia del Fondo copre gli importi oggetto di escussione a fronte delle garanzie o controgaranzie rilasciate da CDP.
5. Per le operazioni di assunzione di partecipazioni azionarie la garanzia del Fondo copre le minusvalenze tra i prezzi di acquisto e di cessione di quote o azioni, come risultanti e determinati al momento della liquidazione, anche concorsuale, della partecipazione e debitamente periziate. Le partecipazioni garantite devono essere detenute per un periodo non inferiore a 24 mesi e non superiore a 10 anni, fatti salvi i diversi termini e condizioni previsti in relazione a specifiche caratteristiche delle operazioni contenute nella piattaforma di investimento ammissibile al FEIS. La garanzia del Fondo e' efficace anche durante la fase di liquidazione, purche' avviata entro il predetto termine.
6. Per i casi in cui la garanzia del Fondo e' concessa su portafogli di finanziamenti o di altre tipologie di operazioni, la garanzia del Fondo opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio, a fronte del pagamento da parte di CDP, con cadenza trimestrale e con le modalita' di cui all'art. 7 della commissione di garanzia per la quota di portafoglio tempo per tempo in essere.
7. La garanzia del Fondo permane nel caso di cessione a istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali, a titolo di garanzia, da parte della CDP, della propria posizione contrattuale relativa a operazioni finanziarie ricomprese in una piattaforma di investimento garantite dal Fondo, anche nell'ambito di operazioni di rifinanziamento. Le cessioni di finanziamenti e/o di operazioni finanziarie garantite dal Fondo devono essere preventivamente comunicate dalla CDP al Ministero e al Gestore.
Art. 5
Ammissione alla garanzia della piattaforma di investimento e delle relative operazioni finanziarie
1. A seguito dell'approvazione di ciascuna piattaforma di investimento da parte del comitato per gli investimenti del FEIS ovvero da altro organo competente in materia, CDP puo' richiedere al Ministero l'ammissione alla garanzia del Fondo. A tal fine CDP (i) trasmette al Ministero la documentazione relativa all'ammissione dell'intervento al FEIS; (ii) specifica la tipologia delle operazioni ammissibili nell'ambito della piattaforma; (iii) indica l'importo massimo da garantire e la percentuale massima entro i limiti di cui al successivo art. 6, comma 1; (iv) indica i criteri di calcolo delle commissioni dovute al Fondo ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.
2. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia del Fondo sono approvate, ai sensi dell'art. 1, comma 823, della 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati. Ciascun decreto di approvazione puo' individuare, nei limiti indicati dalla legge e dal presente decreto, ulteriori modalita' e condizioni di operativita' della garanzia in relazione alle specificita' delle operazioni finanziarie da garantire.
3. Per ciascuna piattaforma di investimento approvata ai sensi del comma 2, viene accantonata, a cura del Gestore, una somma non inferiore: (i) all'8% dell'importo massimo da garantire, (ii) al 20% dell'importo massimo da garantire nei casi di assunzione di partecipazioni azionarie, ovvero (iii) al 100% dell'importo massimo da garantire nei casi in cui CDP abbia assunto il rischio relativo alla Tranche junior di un portafoglio di operazioni finanziarie.
4. Ai fini della concessione della garanzia del Fondo relativa a ciascuna piattaforma di investimento approvata ai sensi del comma 2, CDP invia al Ministero e al Gestore una o piu' richieste di ammissione alla garanzia del Fondo delle operazioni finanziarie perfezionate, con l'indicazione del soggetto beneficiario, dell'apporto finanziario di CDP, della durata, dell'importo e della percentuale di garanzia delle singole operazioni, nonche' una descrizione sintetica dell'iniziativa nell'ambito della piattaforma approvata e informazioni circa le condizioni economiche applicate da CDP all'operazione.
5. La garanzia del Fondo viene concessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo decade qualora risulti che la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni fosse nota al momento della richiesta di garanzia.
Art. 6
Copertura massima dell'esposizione
1. Nell'ambito delle piattaforme di investimento promosse da CDP che risultino ammissibili al FEIS ed approvate con il decreto di cui all'art. 1, comma 823, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la percentuale massima di copertura della garanzia del Fondo sulle singole operazioni finanziarie e' pari:
a) all'80 percento per le operazioni di finanziamento, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto di credito, relativo a singole controparti ovvero a portafogli di operazioni, inclusi gli interventi di acquisto di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso i Prenditori finali;
b) al 50 percento delle differenze tra i prezzi di acquisto e di cessione di quote o azioni accertate al momento della liquidazione della partecipazione, nei casi di assunzione di partecipazioni azionarie, anche se realizzate attraverso l'acquisto di quote di fondi di investimento.
Art. 7
Onerosita' della garanzia del Fondo
1. La garanzia del Fondo e' concessa, a titolo oneroso, in ordine alle operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS promosse dalla CDP ed approvate con il decreto di cui all'art. 1, comma 823, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La commissione di garanzia e' calcolata a valere sulla quota garantita, come segue:
a) nei casi di assunzione di partecipazioni azionarie e altri strumenti partecipativi, anche se realizzata attraverso l'acquisto di quote di fondi di investimento, il costo della garanzia e' pari in ciascun esercizio ai dividendi e alle somme percepite, con l'esclusione dei rimborsi del capitale investito, al netto del costo della relativa provvista, ove applicabile, e degli eventuali costi di strutturazione e commissioni di gestione, riferiti al medesimo esercizio. Il costo della garanzia include inoltre l'eventuale differenza, se positiva, tra il valore di liquidazione e il capitale investito, al netto dei costi della relativa provvista finanziaria, ove applicabile, e degli eventuali costi di strutturazione e commissioni di gestione non gia' ristorati negli esercizi precedenti. In tali ipotesi CDP corrisponde le somme dovute al Fondo entro 30 giorni dal relativo incasso. Nei casi in cui l'eventuale differenza positiva risulti inferiore rispetto ai costi, non verra' effettuato alcun versamento da parte di CDP o del Fondo;
b) per tutte le altre operazioni finanziarie, il costo della garanzia e' pari alla remunerazione richiesta da CDP per la partecipazione alle medesime operazioni finanziarie, al netto del costo della relativa provvista finanziaria (ove applicabile) e degli eventuali costi di strutturazione e delle commissioni di gestione, come desumibili dalla relativa delibera di approvazione dell'operazione finanziaria da parte della CDP. In tali ipotesi la commissione di garanzia e' dovuta da CDP a cadenza semestrale, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno fino alla estinzione delle operazioni garantite e versata al conto di Tesoreria del Fondo entro 30 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento ed e' calcolata sull'importo garantito all'inizio del semestre di riferimento.
Art. 8
Attivazione della garanzia del Fondo
1. Al manifestarsi di un Evento di escussione, CDP puo' escutere la garanzia del Fondo, a condizione che abbia versato le commissioni dovute al Fondo entro i termini prescritti ai sensi del precedente art. 7. A tal fine:
a) per i casi in cui CDP abbia erogato finanziamenti e per operazioni finanziarie assimilabili, CDP, a fronte dell'Evento di escussione, invia al Gestore, entro 90 giorni dalla data di intimazione di pagamento indirizzata al debitore, e per conoscenza al Gestore, la richiesta di attivazione della garanzia, corredata dei dati e delle informazioni relative a: (i) il finanziamento CDP oggetto di escussione della garanzia del Fondo; (ii) l'importo dell'esposizione della CDP sul finanziamento di cui al precedente punto (i), rilevato alla data di intimazione di pagamento inviata al debitore a seguito dell'Evento di escussione; (iii) indicazioni circa garanzie ulteriori rispetto a quella prestata dal Fondo, acquisite dalla CDP;
b) per i casi in cui CDP abbia concesso garanzie o controgaranzie e per operazioni finanziarie assimilabili, la CDP invia al Gestore, entro 90 giorni dalla data in cui e' stata escussa la propria garanzia, la richiesta di attivazione della garanzia corredata dei dati e delle informazioni relative a: (i) la garanzia/controgaranzia rilasciata da CDP oggetto di escussione della garanzia del Fondo; (ii) l'importo dell'esposizione della CDP sull'operazione finanziaria di cui al precedente punto (i), rilevato alla data dell'Evento di escussione; (iii) indicazioni circa garanzie ulteriori rispetto a quella prestata dal Fondo, acquisite dalla CDP;
c) per i casi in cui CDP abbia assunto capitale di rischio tramite partecipazioni azionarie, sottoscrizioni di quote di fondi o strumenti assimilabili, la CDP invia al Gestore, entro 90 giorni dalla data di liquidazione della partecipazione con una accertata minusvalenza tra i prezzi di acquisto e di cessione di quote o azioni, la richiesta di attivazione della garanzia corredata dei dati e delle informazioni relative a: (i) la partecipazione assunta da CDP oggetto di escussione della garanzia del Fondo; (ii) l'importo della minusvalenza subita dalla CDP sull'operazione finanziaria di cui al precedente punto (i), rilevata alla data dell'Evento di escussione; (iii) indicazioni circa garanzie, ulteriori rispetto a quella prestata dal Fondo, acquisite dalla CDP.
2. La perdita e' liquidata dal Gestore a CDP entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di attivazione della garanzia di cui al comma 1, mediante accredito, a valere sulle disponibilita' del Fondo, su apposito conto corrente indicato dalla CDP. Ai fini dell'escussione della garanzia del Fondo non possono essere sollevate eccezioni relative alle caratteristiche dell'operazione finanziaria ricompresa nelle piattaforme di investimento.
Art. 9
Obbligo di restituzione del soggetto garantito e surrogazione legale
1. A seguito della liquidazione dell'importo della perdita per le ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), sorge l'obbligo in capo al Prenditore finale o sul soggetto garantito dalla CDP di restituire le somme pagate dal Fondo, oltre agli interessi legali maturati dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso ed alle spese sostenute per il recupero.
2. Con la liquidazione della perdita di cui al comma 1 il Ministero acquisisce il diritto di rivalersi sul Prenditore finale o sul soggetto garantito dalla CDP per le somme pagate alla CDP. In misura proporzionale all'ammontare di queste ultime somme, il Ministero e' surrogato in tutti i diritti spettanti alla CDP, anche in relazione alle eventuali altre garanzie acquisite. Il Ministero e' surrogato nei diritti dei soggetti finanziatori, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e il Gestore provvede al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Le somme recuperate sono versate sul conto corrente di Tesoreria intestato al Fondo.
Art. 10
Operativita' della garanzia di ultima istanza dello Stato
1. Gli interventi del Fondo sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti.
3. La garanzia dello Stato opera limitatamente alla quota dovuta dal Fondo per la garanzia concessa, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.
4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato e' trasmessa al Ministero - Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, e al Gestore, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.
5. Il Ministero, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del Gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.
6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il tempestivo soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
7. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, per le ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del Prenditore finale. Il Gestore, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche, mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
Art. 11
Norme finali
1. Il Gestore puo' adottare, previa comunicazione al Ministero e nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni operative inerenti l'avvio degli interventi e il funzionamento del Fondo.
2. Ai fini del presente decreto, i diritti e obblighi riferiti a CDP sono riferiti anche alle societa' controllate dalla stessa, in caso di assunzione di rischio in relazione alle operazioni finanziarie nell'ambito di una piattaforma di investimento ammissibile al FEIS.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2481


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Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
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