Modalita' di concessione delle esenzioni dalle tasse automobilistiche a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, possono essere concesse riduzioni o esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al predetto testo unico n. 39 del 1953, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussiste reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, a favore degli autoveicoli e rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia;
Visto l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006 e ratificato con la legge 7 gennaio 2008, n. 10;
Visto l'art. 2-bis della predetta legge n. 10 del 2008, il quale stabilisce, in esecuzione dell'art. 59 del predetto Accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'art. 13 del protocollo n. 5 all'Accordo medesimo, che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 2, della predetta legge n. 820 del 1973, e' concessa l'esenzione dalle tasse automobilistiche a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Ritenuto che si rende necessario dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 2-bis della predetta legge n. 10 del 2008 attraverso l'emanazione del decreto di cui all'art. 2 della predetta legge 12 dicembre 1973, n. 820;
Decreta:
Art. 1
Esenzione dalle tasse automobilistiche
1. I trattori stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2016
Il Ministro
Padoan