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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.M.

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Decreto del Ministero della Economia e delle Finanze 1 settembre 2016
Rideterminazione dei compensi ai C.A.F. ed ai professionisti abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.
 
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati «CAF»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il regolamento recante norme per l'assistenza resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto l'art. 3-bis, comma 10, e l'art. 7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la riconosciuta competenza tecnica allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevista dall'art. 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, da parte degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, di seguito denominati «professionisti abilitati»;
Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come integrato dall'art. 1, comma 333, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in base al quale, per la predetta attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai CAF e, a decorrere dall'anno 2006, ai professionisti abilitati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato per ciascuna dichiarazione annuale dei redditi, modello 730 elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che prevede che, a decorrere dal 2015, l'Agenzia delle entrate rende disponibile al contribuente la dichiarazione precompilata ferma restando la possibilita' per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalita' ordinarie e che in caso di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernenti, rispettivamente, limiti ai poteri di controllo e visto di conformita';
Visto l'art. 4 dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che la dichiarazione precompilata puo' essere accettata ovvero modificata dal contribuente ed e' presentata all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica oppure e' presentata al proprio sostituto d'imposta ovvero a un CAF o a un professionista abilitato presentando la relativa documentazione e che l'attivita' di verifica di conformita' e' effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata;
Visto l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che ha disposto la soppressione dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'art. 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, nella parte in cui prevedono il compenso a favore dei sostituti d'imposta per l'attivita' di assistenza fiscale;
Visto, in particolare, l'art. 7 dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che con decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 novembre 2014, sia rimodulata a partire dall'anno 2015 l'entita' dei compensi previsti dall'art. 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dall'art. 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, per i CAF e professionisti abilitati, per tener conto del diverso livello di responsabilita' nel nuovo processo di assistenza fiscale, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014 concernente «Rimodulazione dei compensi spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 "semplificazione fiscale"»;
Visto l'art. 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016) con il quale, nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 40 milioni di euro per l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
Visto l'art. 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016) 2° periodo, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i compensi spettanti ai CAF ed ai professionisti abilitati in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente;
Ritenuto che la rimodulazione dei compensi, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti abilitati, puo' essere effettuata in base al diverso impegno profuso dagli stessi in ragione dell'assistenza prestata nelle ipotesi di assenza di modifiche o in presenza di modifiche che comportano variazione o integrazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata nonche' dell'assistenza prestata in assenza della dichiarazione precompilata ovvero nei casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente o di rifiuto da parte dello stesso a delegare il CAF o il professionista abilitato ad accedere alla propria dichiarazione precompilata;
Ritenuto, altresi', che l'ampliamento e il miglioramento della qualita' dei dati portera' al progressivo sviluppo negli anni successivi al 2016 delle dichiarazioni precompilate e, conseguentemente, all'aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti, con effetti di risparmio come profilati nel citato art. 1, comma 591 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Considerato che l'operazione di riduzione dei costi non puo' non tenere conto degli complessi adempimenti e delle garanzie poste a carico dei CAF e dei professionisti abilitati;

Decreta:

Art. 1
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le misure dei compensi di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono quelle determinate dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2015, n. 18.
Art. 2
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 591 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai CAF ed ai professionisti abilitati non possono eccedere il limite di euro 276.897.790,00 per l'anno 2016, euro 246.897.790,00 per gli anni 2017 e 2018 ed euro 216.897.790,00 a decorrere dall'anno 2019. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari di cui all'art. 1, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore all'anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2016

Il Ministro
Padoan


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