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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.M.

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Decreto del Ministero della Cultura 26 settembre 2022, n. 184
Regolamento recante criteri e modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
 
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2022

IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in Ministero della cultura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'articolo 19, comma 5;
Visto l'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha stabilizzato, a decorrere dall'anno 2022, il riconoscimento della Carta elettronica in favore dei diciottenni per l'acquisto di beni e servizi culturali, prevedendo che: «Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', e' assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo' provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.»;
Visto l'articolo 1, comma 358, della sopra citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale: «Ai fini di cui al comma 357, secondo periodo, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attivita' di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»;
Tenuto conto dell'attuazione delle analoghe misure annuali di riconoscimento di una Carta elettronica ai neo-diciottenni gia' realizzate negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e, in particolare, della realizzazione di una apposita piattaforma informatica dedicata e della definizione e implementazione delle modalita' di registrazione dei beneficiari e degli operatori commerciali, della emissione e validazione dei buoni di spesa, nonche' della fatturazione;
Rilevato che beneficiari e beni acquistabili con la Carta elettronica sono i medesimi gia' previsti nelle precedenti analoghe misure attuate nei predetti anni e regolate dai sopra citati regolamenti;
Ritenuto opportuno continuare ad utilizzare la Carta elettronica, al fine di assicurare la migliore continuita' delle iniziative e di non determinare costi aggiuntivi per l'Amministrazione, ne' nuovi oneri per gli operatori gia' attivi sulla predetta piattaforma informatica dedicata;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022 e del 7 giugno 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 29 agosto 2022;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di seguito «Carta», prevista dall'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 2

Carta elettronica

1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario ne' rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.
2. La Carta e' realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta, secondo le modalita' previste dall'articolo 5, e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui e' possibile utilizzare la Carta, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Note all'art. 2:
- Per il comma 357 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, si veda nelle note all'art. 1
Art. 3

Beneficiari della Carta

1. La Carta e' riconosciuta ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', nell'anno del compimento di diciotto anni di eta' ed e' utilizzabile nell'anno successivo, secondo le modalita' definite dall'articolo 6.
2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identita' elettronica, di seguito «CIE». In fase di registrazione, e' acquisito l'indirizzo e-mail dei beneficiari che l'Amministrazione responsabile tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta.
Art. 4

Soggetti responsabili
per la realizzazione della Carta

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente regolamento e' il Ministero della cultura, di seguito «MIC». A tal fine, il MIC si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.
2. Il MIC cura l'attivita' di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura, e fornisce assistenza all'utenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere il limite massimo di euro 350.000 annui, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 5

Attivazione della Carta

1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/, oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che mantiene la titolarita' del trattamento dei dati personali. La registrazione e' consentita dal 31 gennaio al 31 ottobre dell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta'.
2. L'avvenuta registrazione, previa accettazione delle condizioni d'uso, implica l'obbligo di utilizzo della Carta secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento.
3. A ciascun soggetto beneficiario registrato e' attribuita una Carta, di importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
d) musica registrata;
e) prodotti dell'editoria audiovisiva;
f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
g) corsi di musica;
h) corsi di teatro;
i) corsi di lingua straniera.
Art. 6

Uso della Carta

1. La Carta e' utilizzabile, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i beneficiari si sono registrati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7.
2. La Carta e' usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa e' individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell'identita' da parte dell'esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere stampati.
4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.
5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.

Note all'art. 6:
- Per il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si veda nelle
note alle premesse.
Art. 7

Registrazione di strutture, imprese e esercizi
commerciali ed accettazione dei buoni

1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali e' possibile utilizzare la Carta, sono inseriti, a cura del MIC, in un apposito elenco consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/, e su eventuali altre applicazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
2. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e' previsto un biglietto di ingresso, e' curato dal MIC.
3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIC puo' stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con associazioni di categoria.
4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione prevede l'indicazione della partita IVA, del codice ATECO compatibile con i beni e i servizi acquistabili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.
5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento, nonche' l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformita' a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con la Carta, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 1, comma 357, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.
Art. 8

Fatturazione e liquidazione

1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalita' di cui all'articolo 2, e' riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito e' registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, redatta in conformita' alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata, nonche' dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.
Art. 9

Controlli e sanzioni

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, il MIC, nell'esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori ai sensi dell'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, puo', con provvedimento motivato sulla base della gravita' degli usi difformi e delle violazioni delle disposizioni attuative, disattivare la Carta dei beneficiari, nonche' cancellare i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, oppure, nei confronti degli stessi, negare l'accredito o recuperare le somme non rendicontate correttamente o utilizzate per spese inammissibili. In via cautelare, puo' disporre nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco la sospensione dell'erogazione dagli accrediti e, in presenza di condotte particolarmente gravi o reiterate, la sospensione dall'elenco.
2. Il MIC e il Corpo della guardia di finanza collaborano ai fini di cui al comma 1, secondo le modalita' previste da un protocollo d'intesa appositamente stipulato anche per regolare le modalita' di accesso ai dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 1, commi 357 e 358, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art.
1.
Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Il MIC assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta di cui al presente regolamento. SOGEI e CONSAP sono Responsabili del trattamento dei dati personali cui il MIC, in qualita' di Titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il MIC provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonche' gli obblighi e le responsabilita' reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, sono altresi' disciplinate la tipologia dei dati trattati con il «registro vendite» di cui all'articolo 7, comma 5, la finalita' di tale trattamento e le relative garanzie, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Note all'art. 10:
- Per il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si veda nelle
note alle premesse.
Art. 11

Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in misura pari a 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno e possono essere spese entro i successivi due anni.
3. SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri e trasmette al MIC, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 3, e da' tempestiva comunicazione alle amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio.
4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 1, comma 357, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.
Art. 12

Monitoraggio e VIR

1. Il MIC provvede al monitoraggio delle modalita' di utilizzo della Carta e dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Sulla base dei monitoraggi di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11, comma 3, il MIC effettua la verifica dell'impatto della regolamentazione (di seguito: VIR) avvalendosi di appositi questionari da somministrare, su base volontaria, a beneficiari ed esercenti, anche potenziali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. La VIR di cui al comma 2 e' trasmessa dal MIC, oltre che al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento per le politiche giovanili della medesima Presidenza, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 1, commi 357 e 358, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art.
1.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 2017, n. 169, reca: «Regolamento recante
disciplina sull'analisi dell'impatto della
regolamentazione, la verifica dell'impatto della
regolamentazione e la consultazione».
Art. 13

Disposizioni finali

1. La registrazione da parte di esercenti strutture, imprese e esercizi commerciali gia' effettuata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, e successive modificazioni, sulla piattaforma https://www.18app.italia.it/ resta valida, previa accettazione delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 settembre 2022

Il Ministro della cultura
Franceschini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2878


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