Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2016
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11», che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, n. 47, con cui la sen. prof.ssa Stefania Giannini e' stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e, in particolare, il Capo III;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e, in particolare, l'art. 4, comma 1;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, recante «Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che stabilisce che «il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola e delle condizioni di ricettivita' delle scuole»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, recante il Regolamento sull'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che «il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali e' determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997»;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d);
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), in forza del quale «il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell'art. 16 del decreto 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditori giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 10, comma 3, e 11, comma 2;
Vista la nota prot. n. 29436 del 1° marzo 2016, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale dei Magistrati, Ufficio III - Concorsi, ha comunicato il numero di posti per i quali sono stati banditi gli ultimi tre concorsi per uditore giudiziario;
Vista la nota prot. n. 593 del 3 marzo 2016, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, Ufficio VI, ha comunicato il numero dei laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico 2015/2016;
Vista la nota prot. n. 3477 del 1° aprile 2016, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale del personale e della formazione, Ufficio V - Pensioni, ha comunicato il numero dei magistrati ordinari cessati dal servizio nel corso dell'anno 2015;
Vista la nota prot. n. 76018 del 26 aprile 2016, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale della giustizia civile, Ufficio III, ha comunicato il numero dei posti resisi vacanti nell'organico dei notai e del numero degli abilitati alla professione forense nel corso dell'anno 2015;
Ravvisata la necessita' di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2016-2017;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno accademico 2016-2017, il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, e' pari a 3.650 unita'.
2. La ripartizione dei posti disponibili presso ciascuna scuola di specializzazione e' determinata con successivo decreto recante il bando di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2016/2017, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, nelle premesse citato.
Roma, 8 agosto 2016
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Giannini
Il Ministro della giustizia
Orlando