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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Enti locali e servizi pubblici - D.M.

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Decreto del Ministero dell'Interno 8 aprile 2016
Modalita' di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A, B, C e D dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio
 
Modalita' di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A, B, C e D dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della citata direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della citata direttiva 2008/51/CE, come modificato da decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121;
Visto l'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l'art. 13-bis della citata legge 18 aprile 1975, n. 110, con il quale e' stato previsto un decreto del Ministro dell'interno per definire le modalita' di disattivazione delle armi di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge;
Visto il regolamento di esecuzione (CE) 15/12/2015, n. 2015/2403 della Commissione, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili;
Vista la direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 settembre 2015, n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 13-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dal citato regolamento di esecuzione (CE) 15/12/2015, n. 2015/2403;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle armi da fuoco di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A, B, C e D dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle armi di cui al comma 1 qualora disattivate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le armi medesime siano trasferite ad altro Stato membro o immesse sul mercato.
Art. 2

Definizione

1. Per «disattivazione» si intende l'operazione tecnica tale da rendere tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco portatile, da guerra o comune, definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione.
Art. 3

Modalita' di disattivazione

1. La disattivazione di cui all'art. 2 e' effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015.
Art. 4
Persone od organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco -
Adempimenti

1. L'intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato:
a) per le armi da guerra:
1) da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra;
2) da stabilimenti militari;
3) da altri soggetti pubblici contemplati dall'art. 10, comma 5, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche;
4) dal Banco nazionale di prova;
b) per le armi comuni dai soggetti di cui alla precedente lettera a), nonche' da soggetti muniti di licenza di fabbricazione o riparazione di armi comuni.
2. I soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra ovvero di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni abilitati alla effettuazione delle operazioni di disattivazione delle armi da sparo sono tenuti ad annotare le operazioni in esame sul registro di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sul quale devono riportarsi, fra l'altro, le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. I medesimi soggetti, quando procedono all'attivita' di disattivazione, rilasciano apposita documentazione, riportante la matricola originaria dell'arma, che attesti l'operazione effettuata.
Art. 5

Disposizioni procedurali e adempimenti per la disattivazione

1. Il possessore dell'arma deve comunicare per iscritto alla questura competente che intende attivare la relativa disattivazione. La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma medesima, ovvero tipo, marca, modello, calibro e numero di matricola, nonche' i dati identificativi del soggetto che effettua la disattivazione.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, le questure informano il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, rivolgendosi alla Soprintendenza per i beni storici, artistici e demoetnoantropologici competente per territorio, ai fini degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14 aprile 1982, recante il regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica, e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. All'esito degli adempimenti di cui al comma 2, le questure provvedono, entro i trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, a rendere nota la presa d'atto, ovvero a comunicare all'interessato il parere negativo espresso dall'amministrazione per i beni e le attivita' culturali. In tale ultimo caso, l'arma si intende soggetta alla dichiarazione dell'interesse culturale prevista agli articoli 13 e 14 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004. Intervenuta la presa d'atto puo' procedersi alle operazioni tecniche di disattivazione.
Art. 6

Verifica, marcatura e certificazione della disattivazione

1. A seguito dell'avvenuta disattivazione dell'arma da fuoco, da parte dei soggetti o organismi di cui all'art. 4, l'arma medesima deve essere sottoposta, a cura dell'interessato, alla verifica che la disattivazione sia stata effettuata conformemente all'art. 3 del presente decreto. Alla verifica provvede, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, il Banco nazionale di prova. Le modalita' di presentazione dell'arma disattivata e della connessa documentazione sono stabilite dall'organismo che procede alla verifica.
2. Qualora il Banco nazionale di prova abbia provveduto alla disattivazione dell'arma da fuoco sottoposta a verifica, esso garantisce una chiara separazione dei compiti e delle persone che li eseguono.
3. Se la disattivazione dell'arma da fuoco e' stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'art. 3, il Banco nazionale di prova contrassegna l'arma con un marchio, secondo il modello di cui all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403. Il marchio e' apposto su tutti i componenti modificati per la disattivazione dell'arma da fuoco e deve soddisfare i seguenti criteri:
a) essere chiaramente visibile e inamovibile;
b) recare informazioni sullo Stato membro in cui la disattivazione e' stata effettuata e sull'organismo di verifica che l'ha certificata;
c) i numeri di serie originali dell'arma da fuoco sono mantenuti.
Il Banco nazionale di prova rilascia al proprietario dell'arma medesima un certificato di disattivazione redatto, su carta non falsificabile, secondo il modello di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403. Tutte le informazioni contenute nel certificato di disattivazione sono fornite sia in italiano, sia in inglese.
4. A seguito del rilascio del certificato di disattivazione, l'interessato deve procedere alla comunicazione dell'intervenuta trasformazione dell'arma all'Ufficio di pubblica sicurezza o Comando dei Carabinieri presso il quale l'arma era stata denunciata, ai sensi dell'art. 58, primo comma, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, anche al fine della conseguente variazione al Centro elaborazione dati. Alla comunicazione, l'interessato allega apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, contenente tutte le informazioni del certificato di disattivazione.
5. Il proprietario dell'arma da fuoco disattivata conserva il certificato per sempre. Se l'arma da fuoco disattivata e' immessa sul mercato, deve essere accompagnata dal certificato di disattivazione.
6. Il Banco nazionale di prova assicura che, per un periodo di almeno 20 anni, sia tenuto un registro dei certificati rilasciati per le armi da fuoco disattivate, con l'indicazione della data di disattivazione e del numero del certificato.
Art. 7

Richieste di assistenza

1. Puo' essere richiesta l'assistenza degli organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco o designati quali organismi di verifica da parte di un altro Stato membro al fine, rispettivamente, di effettuare o verificare la disattivazione delle armi da fuoco. Con riserva di accettazione della richiesta, qualora tale richiesta riguardi la verifica della disattivazione delle armi da fuoco, l'organismo di verifica che fornisce assistenza rilascia un certificato di disattivazione in conformita' all'art. 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
Art. 8
Trasferimento di armi da fuoco disattivate all'interno dell'Unione
europea

1. Le armi da fuoco disattivate possono essere trasferite in un altro Stato membro, a condizione che rechino il marchio unico comune e siano accompagnate da un certificato di disattivazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
2. E' riconosciuto il certificato di disattivazione rilasciato da un altro Stato membro se questo soddisfa le prescrizioni del presente decreto. Il trasferimento di armi disattivate verso uno Stato membro che abbia introdotto misure supplementari, ai sensi dell'art. 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, puo' essere subordinato a richiesta di prova, da parte di quello Stato, che le armi da fuoco disattivate che devono essere trasferite nel suo territorio siano conformi a tali misure supplementari.
Art. 9

Clausola di invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' notificato alla Commissione dell'Unione europea, secondo le procedure di cui alla direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 settembre 2015, n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2043.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 8 aprile 2016

Il Ministro
Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2016 Interno, foglio n. 747


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