Contributi di 5 milioni di euro, per gli anni 2021 e 2022, a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o di dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative, per il finanziamento di interventi per la messa a norma o per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi.
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 24 maggio 2021
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della suddetta legge;
Considerato che le predette risorse, ai sensi del comma 779 del sopracitato art. 1 della legge n. 178/2020, sono destinate al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al citato comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia;
Considerato altresi', che, ai sensi del comma 780 del sopra richiamato art. 1, della legge n. 178/2020, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 178/2020, sono stabilite le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al predetto fondo, da effettuare previa istanza degli enti interessati;
Sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 25 marzo 2021;
Decreta:
Art. 1
Contributi per gli anni 2021-2022 a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di
dissesto finanziario
1. Agli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 138, sono destinati, previa istanza degli enti medesimi, cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 778, della sopracitata legge n. 178/2020, per il finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al citato comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.
2. Le risorse di cui al sopracitato fondo sono ripartite ed assegnate secondo le modalita' di cui all'allegato avviso.
3. Ai fini della effettiva assegnazione delle risorse gli enti locali di cui al precedente punto 1 comunicano secondo le modalita' previste dal citato avviso di avere necessita' delle risorse di cui al presente articolo. In caso di mancata comunicazione le risorse non sono assegnate.
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2
L'allegato «Avviso» di cui all'articolo precedente fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2021
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco
Il Ministro dell'interno
Lamorgese