Approvazione del modello con il quale le citta' metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuano gli interventi finanziabili per investimenti in progetti relativi a piani urbani integrati, per interventi di valore non inferiore a 50 milioni di euro, nel limite massimo delle risorse assegnate dall'allegato 1 dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 13 dicembre 2021
IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Vista, in particolare, la misura di investimento «Piani integrati» - M5C2 - Investimento 2.2 del PNRR;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto l'art. 17, regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione (UE) n. 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il comma 1 dell'art. 21 del decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, ai sensi del quale «Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonche' sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle citta' metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1»;
Visto il comma 2 del succitato art. 21, secondo cui le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che, nello specifico prevede, per piani urbani integrati 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
Visto il comma 3 dell'art. 21 del decreto-legge n. 152/2021, con il quale le citate risorse sono ripartite tra le citta' metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), come da importi definiti nell'Allegato 1;
Visto il seguente comma 4, a norma del quale al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152/2021, e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale «Piani integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b)» del PNRR. E' altresi' autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa depositi e prestiti S.p.a. e sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il comma 5 dell'art. 21 dell'anzidetto decreto, in forza del quale le citta' metropolitane, sulla base dei criteri previsti ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, sono tenute ad individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 152/2021, tenendo conto delle progettualita' espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Nel caso di progettualita' espressa dalla citta' metropolitana, la stessa puo' avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore;
Rilevato che, in base a quanto previsto dal successivo comma 6, il costo totale dei progetti oggetto di finanziamento non puo' essere inferiore a 50 milioni di euro, e che gli stessi devono riguardare:
a) la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalita' di interesse pubblico;
b) il miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attivita' culturali e sportive;
c) interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, volti al miglioramento della qualita' ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2;
Considerato il successivo comma 7 a norma del quale, a pena di inammissibilita', i sopra citati progetti devono:
a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e' superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;
b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare ovvero studio di fattibilita' tecnico economica;
c) assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;
d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonche' potenziare l'autonomia delle persone con disabilita' e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie;
e) prevedere la valutazione di conformita' alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento;
Visto, ancora, il comma 8 dell'art. 21, decreto-legge n. 152/2021, secondo cui i progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:
a) la possibilita' di partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152/2021, nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;
b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;
c) la co-progettazione con il Terzo settore;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto il comma 9 dell'art. 21 del decreto-legge n. 152/2021, ai sensi del quale «I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalita' guidate (template) messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 152/2021, le citta' metropolitane comunicano al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale - i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi».
Considerato l'ultimo capoverso del comma 9 succitato, ai sensi del quale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 152/2021 e' approvato, con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP;
Visto il disposto di cui al comma 10, ove viene previsto il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 152/2021, entro il quale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) ed e' siglato uno specifico «atto di adesione ed obbligo» contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresi' i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalita' di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP;
Visto, infine, il comma 11 del succitato art. 21, ai sensi del quale ai fini del rispetto del regolamento (UE) n. 2021/241, i soggetti attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonche' dei milestone e target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresi', tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualita' di cui al comma 5;
Decreta:
Art. 1
Citta' metropolitane - Individuazione
progetti e soggetti attuatori
1. Per il periodo 2022-2026 le citta' metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuano i progetti finanziabili per investimenti in progetti relativi a Piani urbani integrati, con valore non inferiore a 50 milioni di euro, e nel limite massimo delle risorse assegnate dall'Allegato 1 dell'art. 21, comma 3, decreto-legge n. 152/2021, aventi ad oggetto la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti, il miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, ed i relativi soggetti attuatori nell'ambito dell'area metropolitana, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui ai successivi articoli 3 e 4.
Art. 2
Tipologie di progetti
1. I progetti oggetto di finanziamento, di cui al precedente art. 1, devono riguardare investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell'accessibilita' e delle infrastrutture, permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in citta' intelligenti e sostenibili, attraverso:
a) la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalita' di interesse pubblico;
b) il miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attivita' culturali e sportive;
c) interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, volti al miglioramento della qualita' ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2.
2. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilita':
a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e' superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;
b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare o studio di fattibilita' tecnico economica;
c) assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;
d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonche' potenziare l'autonomia delle persone con disabilita' e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie;
e) prevedere la valutazione di conformita' alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'all'art. 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.
3. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:
a) la possibilita' di partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui all'art. 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;
b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;
c) la co-progettazione con il terzo settore.
Art. 3
Modello presentazione proposte progettuali integrate
1. E' approvato il fac-simile di modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, riportato nell'allegato 1, con il quale le citta' metropolitane interessate comunicano le proposte progettuali, complete dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma dei lavori, dei relativi soggetti attuatori nonche' dei target di riferimento (metri quadri area oggetto di rigenerazione e risparmio energetico in tep annuo), per la realizzazione degli interventi integrati, attraverso le tipologie individuate alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente art. 2, tenendo conto di quanto previsto ai commi 2 e 3 del medesimo art. 2.
2. Le proposte progettuali sono trasmesse da parte delle citta' metropolitane interessate esclusivamente tramite Pec all'indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it utilizzando il fac-simile di modello dell'allegato 1.
Ciascuna proposta progettuale e' completa di:
a) una relazione dettagliata delle finalita' dell'intervento e dei benefici attesi, completa di precipua specificazione delle iniziative volte al risparmio energetico, nonche' del target obiettivo relativo ai mq dell'area urbana oggetto di intervento, firmata digitalmente dal legale rappresentante della citta' metropolitana;
b) un'autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun soggetto attuatore relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR (allegato 2);
c) gli atti amministrativi attestanti le modalita' e le procedure attraverso le quali sono stati selezionati i progetti presentati.
Art. 4
Modalita' e termini di trasmissione
1. Per la validita' della comunicazione, le citta' metropolitane, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23,59 del 7 marzo 2022 sono tenute a trasmettere le proposte progettuali, esclusivamente tramite Pec all'indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale della citta' metropolitana.
Art. 5
Istruzioni e specifiche
1. E' facolta' delle citta' metropolitane, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare, sempre tramite Pec, un nuovo modello, completo della documentazione di cui all'art. 3, comma 2, comunque entro i termini di trasmissione fissati dall'art. 4, previo ritiro della precedente domanda che perdera' la sua validita'.
2. Le richieste devono indicare il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo e devono essere coerenti con le finalita' individuate alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 dell'art. 2.
3. Gli interventi identificati dal CUP secondo le prescrizioni di cui al comma 2 del presente art. 5, devono essere classificati secondo i settori e Sotto-settori indicati di seguito:
a) settore Infrastrutture sociali - Sotto-settore sociali e scolastiche oppure abitative oppure Beni culturali oppure sport, spettacolo, tempo libero oppure altre infrastrutture sociali;
b) settore Infrastrutture ambientali e risorse idriche - Sotto-settore protezione, valorizzazione e fruizione ambientale oppure riassetto e recupero di siti urbani e produttivi;
c) settore Infrastrutture di trasporto - Sotto-settore stradali oppure trasporto urbano oppure trasporti multimodali e altre modalita' di trasporto;
4. Si rappresenta, infine, che non saranno considerate ammissibili le proposte progettuali non coerenti con i risultati attesi degli interventi e le loro tempistiche di realizzazione, con particolare riferimento ai milestone e ai target indicati per la misura di investimento «Piani Integrati» - M5C2 - Investimento 2.2 del PNRR.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2021
Il direttore centrale: Colaianni
Allegato 1
Allegato 2
AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DEL PNRR