IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza";
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo codice della strada";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Vista la direttiva 2011/82/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni in materia di sicurezza stradale;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37 e, in particolare, l'art. 5 che:
- al comma 1, stabilisce che al fine di consentire lo scambio del dato relativo al veicolo o numero di targa rubato, in attuazione di quanto disposto dalla citata direttiva 2011/82/UE, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, accede con modalita' telematiche ai relativi dati in possesso dello stesso Ministero dell'interno;
- al comma 2, prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite, le modalita' per l'accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati in possesso del Ministero dell'interno;
Ritenuto di dover disciplinare le predette modalita' telematiche di accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati relativi ai veicoli o numeri di targa rubati in possesso del Ministero dell'interno;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 26 marzo 2015;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'accesso, con modalita' telematiche, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ai dati relativi ai veicoli e ai numeri di targa rubati in possesso dello stesso Ministero dell'interno, al fine di consentirne lo scambio con gli Stati membri dell'Unione europea.
ALLEGATO TECNICO
L'accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la motorizzazione, in qualita' di punto di contatto nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, ai dati custoditi nella Banca Dati C.E.D., relativi ai veicoli ed ai numeri di targa rubati, avviene con modalita' telematica tramite l'uso di un servizio web di accesso (web service).
Tale servizio consente di effettuare un'interrogazione alla Banca Dati C.E.D. utilizzando come criterio di ricerca la targa di un veicolo (tra quelli immatricolati in Italia, con esclusione di "natanti", "imbarcazioni" e "navi") ed una specifica data, per conoscere se il numero di targa risulti oggetto di furto o smarrimento alla data specificata.
Le interrogazioni, che vengono tracciate automaticamente da entrambi i sistemi, quello fruitore (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e quello erogatore (Ministero dell'interno), richiedono un'apposita chiave, denominata "data di ricerca", che rappresenta la data dell'infrazione, in conformita' dell'allegato I del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, per evitare interrogazioni non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalita' del decreto legislativo n. 37/2014.
In caso di riscontro positivo all'interrogazione, la Banca Dati C.E.D. fornira' un messaggio con le seguenti informazioni relative allo stato della targa richiesta, alla "data di ricerca" indicata:
• "rubata/smarrita"
• non "rubata"/non "smarrita"
• "rubata/smarrita" in data ignota.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a) per "direttiva", la direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale;
b) per "decreto" il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, di attuazione della citata direttiva 2011/82/UE;
c) per "veicolo", ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, destinato al trasporto su strada di persone o merci;
d) per "interessato" la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
e) per "intestatario del veicolo" la persona al cui nome e' immatricolato il veicolo;
f) per "Banca Dati C.E.D." il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 3
Accesso alle informazioni
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto, l'accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati relativi ai veicoli ed ai numeri di targa rubati in possesso del Ministero dell'interno conservati nella Banca Dati C.E.D. avviene secondo le modalita' di cui all'allegato tecnico che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Protezione dei dati personali
1. Al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Art. 5
Disposizioni di carattere finanziario
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 270.840, per l'anno 2014, si provvede a carico del fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 4 agosto 2015
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio
Registrato alla corte dei Conti il 2 settembre 2015 Interno, foglio n. 1735
(G.U. n. 222 del 24 settembre 2015)