Gazzetta Ufficiale n. 160 del 11 luglio 2016
IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale
Visto il comma 1, dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016, che stabilisce: «Al fine di garantire la sostenibilita' economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione»;
Visto il successivo comma 2, del richiamato art. 4, del richiamato decreto-legge n. 113/2016 che recita: «I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalita' telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilita' dell'anno successivo»;
Considerate le esigenze di celerita' e semplificazione del procedimento;
Ritenuto, pertanto, necessario predisporre le procedure informatizzate, nonche' fissare le modalita' per consentire ai comuni potenzialmente beneficiari di formulare apposita richiesta per la concessione, per l'anno 2016, di un contributo erariale a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, che obbligano i medesimi comuni a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella definizione delle modalita' informatizzate di acquisizione delle richieste i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Decreta:
Art. 1
Enti destinatari della misura finanziaria
1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento per l'anno 2016 del contributo previsto dal citato art. 4 i soli comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali, devono essersi verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016.
Allegato
Parte di provvedimento in formato PDF
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Art. 2
Modello di certificazione
1.I comuni devono compilare la richiesta - esclusivamente con metodologia informatica - avvalendosi dell'apposito modello di cui all'allegato A, che costituisce la solo rappresentazione grafica del modello vero e proprio, messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, munito della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale.
Art. 3
Modalita', termini e specifiche
1. La richiesta da parte dei comuni secondo il modello di all'art. 2 deve essere inviata al Ministero dell'interno-Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalita' telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify a decorrere dal 30 giugno 2016 e fino alle ore 24 dell'11 luglio 2016, a pena di decadenza.
2. L'accesso all'area e' consentito con le modalita' e le credenziali gia' in uso a ciascun ente locale. Inserite le credenziali, con l'accesso all'area certificazioni vengono mostrate automaticamente le «Richieste dati dalla Dir. centrale della finanza locale».
3. Il riparto del fondo disponibile avverra' sulla base delle richieste pervenute al Ministero dell'interno telematicamente, entro il termine di cui al comma 1.
4. Le richieste ed altra documentazione eventualmente trasmesse con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo in esame.
5. E' data facolta' ai comuni che avessero necessita' di rettificare il dato gia' trasmesso di formulare, sempre telematicamente ed entro il termine fissato dal precedente comma 1, una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In tale circostanza l'ente dovra' accedere sempre alla pagina web http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify, nel menu' di sinistra, alla sezione «Richiesta di dati agli Enti» - funzione «Richieste aperte».
Roma, 30 giugno 2016
Il direttore centrale
Verde