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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Enti locali e servizi pubblici - D.M.

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Decreto del Ministero dell'Interno 30 dicembre 2016
Modalita' di ripartizione del Fondo iscritto nella missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti
 
Modalita' di ripartizione del Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose».

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ed in particolare gli articoli 9, 11 e 14;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
Visto, in particolare, l'art. 12 comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che prevede, quale misura urgente a favore dei comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, l'istituzione di un Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», autorizzando altresi' la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016;
Considerato che il medesimo art. 12 comma 2 prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sono definite le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo ai comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilita' del Fondo medesimo;
Considerato che al fine di consentire la ripartizione del Fondo di cui all'art. 12 comma 2, occorre individuare i criteri che tengano conto delle diverse misure di accoglienza che insistono sui territori comunali quali strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 142 del 18 agosto 2015, nell'anno 2016, aree di sbarco attrezzate (hotspot) e porti di sbarco;

Decreta:

Art. 1
Criteri di ripartizione del Fondo
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono definite le modalita' di ripartizione del Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose».
2. A valere sulla disponibilita' del Fondo, per l'anno 2016, la dotazione di 100 milioni e' ripartita a favore dei comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale secondo i seguenti criteri:
a) 95% del Fondo pari a 95 milioni di euro per i comuni che accolgono richiedenti protezione nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015;
b) 1% del Fondo pari a 1 milione di euro per i Comuni di Lampedusa-Linosa, Pozzallo, Trapani e Taranto che accolgono richiedenti protezione nelle aree attrezzate di sbarco (hotspot) realizzate ai sensi della Roadmap italiana adottata a seguito della decisione del Consiglio europeo n. 1523 del 14 settembre 2015 e n. 1601 del 22 settembre 2015;
c) 4% del Fondo pari a 4 milioni di euro per i comuni che accolgono richiedenti protezione in quanto interessati da numerosi eventi di sbarco;
3. Per l'erogazione delle risorse si tiene conto dei seguenti criteri:
per la quota di cui alla lettera a) sono considerate le presenze al 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015. Il finanziamento e' riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro a migrante presente;
per la quota di cui alla lettera a) e' considerato il numero dei posti attivi alla data del 24 ottobre 2016 delle strutture di accoglienza del sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'art. 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, considerando i comuni ove sono collocate le strutture di accoglienza SPRAR. Il finanziamento e' riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro a posto;
per la quota di cui alla lettera b) per le aree di sbarco attrezzate e' presa in considerazione la media delle presenze registrate nel periodo 1° gennaio 2016 - 24 ottobre 2016. Il finanziamento e' riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro a migrante;
per la quota di cui alla lettera c) il finanziamento erogato e' pari a 25 euro a migrante sbarcato quale somma forfettaria dello Stato ai maggiori oneri dei comuni.
4. L'accesso da parte dei comuni alle quote di cui ai punti a) b) e c) del precedente comma e' da intendersi anche cumulativo. L'importo complessivo del finanziamento concesso al comune non potra' superare il valore del 15% della spesa corrente risultante dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione finanza locale.
5. Le eventuali economie della quota del Fondo di cui alla lettera a) dell'art. 1, sono utilizzate per l'incremento delle presenze registratosi il 24 dicembre 2016 rispetto al dato del 24 ottobre nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, nonche' per l'incremento dei posti attivi registratosi nello stesso periodo nelle strutture di accoglienza del sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'art. 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il finanziamento e' riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro.
6. I finanziamenti concessi in conformita' al presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
Art. 2
Modalita' di erogazione e monitoraggio
1. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione eroga le risorse del Fondo ai comuni interessati sulla base dei dati gia' disponibili e di quelli attestati dalle Prefetture competenti relativi alle presenze nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 e nelle aree attrezzate di sbarco, nonche' sulla base dei dati relativi ai posti attivi nel sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) attestati dal Servizio Centrale istituito ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 3
Disposizioni finali
1. Alle attivita' di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 30 dicembre 2016

Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017 Ministero dell'interno, foglio n. 309


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