Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016
IL CAPO DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze
e
IL CAPO DIPARTIMENTO per gli affari regionali le autonomie e lo sport del Ministero per
gli affari regionali e le autonomie
Visto l'art. 1, comma 656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), il quale prevede che: «In attuazione dell'art. 99, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la societa' ANAS Spa e' autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge. Gli accordi stipulati in applicazione del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998 sono pubblicati integralmente nei siti internet istituzionali della societa' ANAS Spa e degli enti locali interessati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;
Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che: «Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, limitatamente all'anno 2016, le risorse di cui all'art. 1, comma 656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attivita' di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»;
Visto il comma 3 del citato art. 7-bis nella parte in cui prevede che le risorse di cui al comma 2 sono ripartite secondo criteri e importi da definire previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 30 settembre 2016;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 settembre 2016 in merito ai criteri e agli importi del riparto che recepisce la proposta dell'Unione Province d'Italia;
Decreta:
Articolo unico
Attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di
risorse per l'anno 2016, pari a 100 milioni, per l'attivita' di
manutenzione straordinaria della rete viaria
1. In attuazione dell'art. 7-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, introdotti dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, sono attribuite per l'anno 2016 alle province delle regioni a statuto ordinario risorse per complessivi 100 milioni di euro, da destinare alla manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza, ripartite nelle quote indicate nell'allegato 1). La ripartizione del contributo complessivo e' effettuata secondo i criteri di cui all'allegato 2). Gli allegati fanno parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2016
Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
Belgiorno
Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Franco
Il Capo Dipartimento per gli affari regionali le autonomie e lo sport del Ministero per gli affari regionali e le autonomie
Naddeo
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato PDF
qui
Allegato 2
NOTA METODOLOGICA
PROPOSTA UPI RIPARTO RISORSE EX ART. 7 BIS, COMMA 2, DL 113/16
La proposta di riparto che UPI presenta in sede di Conferenza Stato Citta', garantisce la ripartizione delle somme previste ad ogni singola Provincia delle Regioni a statuto ordinario, attraverso due step:
Step 1 -
Riparto a livello regionale delle somme assegnate dal comma 2 sulla base dei seguenti criteri:
80 % sulla base della rete viaria come indicata nei CCC 2014
10% sulla base della popolazione secondo censimento Istat 2011
10% sulla base dei kmq dei comuni considerati montani ai sensi dei dati ISTAT 2013
Con conseguente assegnazione ad ogni Unione Regionale delle Province di un plafond da distribuire, tenendo ferma una quota del 10% del suddetto plafond regionale da ripartire in parti eguali per ogni provincia delle regioni destinatarie del plafond.
Step 2 -
Ogni Unione Regionale ha provveduto poi al riparto della rimanente somma a disposizione secondo i criteri indicati nello step 1 (nel caso di Liguria, Emilia Romagna, Campania e Calabria) ovvero secondo criteri solidaristici legati a specifiche e precipue necessita', con accordo formale.
Tale proposta, che risponde all'esigenza di garantire risorse adeguate e coerenti con le diverse realta' territoriali, e che tiene altresi' conto delle particolari condizioni di debolezza finanziaria in cui versano alcuni enti in diverse regioni, consente la copertura di alcuni interventi di messa in sicurezza della rete viaria (circa 92 mila km per le 76 Province qui considerate) assolutamente imprescindibili.
ADDENDUM NOTA METODOLOGICA - SPECIFICA STEP 2
Il riparto a livello regionale dei plafond residui, esclusa la quota fissa come sopra descritta e' avvenuto secondo i seguenti criteri:
UMBRIA: criterio generale in base alla popolazione (10%), rete viaria (80), kmq di comuni montani (10%)
MOLISE: criterio generale in base alla popolazione (10%), rete viaria (80), kmq di comuni montani (10%)
PUGLIA: criterio generale in base alla popolazione (10%), rete viaria (80), kmq di comuni montani (10%)
LIGURIA: criterio generale in base alla popolazione (10%), rete viaria (80), kmq di comuni montani (10%)
EMILIA ROMAGNA: criterio generale in base alla popolazione (10%), rete viaria (80), kmq di comuni montani (10%)
CAMPANIA: criterio generale in base alla popolazione (10%), rete viaria (80), kmq di comuni montani (10%)
CALABRIA : criterio generale in base alla popolazione (10%), rete viaria (80), kmq di comuni montani (10%)
PIEMONTE: ulteriore ripartizione del 10% in base ai kmq montani, sulla successiva quota residua ulteriore ripartizione del 10% in base alla popolazione, la rimanente parte assegnata alle Province con: meno di 500 mila abitanti, rete viaria compresa tra 500 e 2200 km ed una estesa di comuni montani oltre i 1000 kmq. Quest'ultimo criterio e' derogato se l'ente e' in predissesto. Tale riparto avviene in proporzione alla rispettiva popolazione.
LOMBARDIA: criterio che assegna il 50% in base alla popolazione, il 40% in base ai km di rete viaria e la restante parte in base ai kmq dei comuni montani.
BASILICATA: il criterio utilizzato e' quello dei kmq dei comuni montani.
VENETO: il criterio utilizzato e' stato quello di assegnare il 44% alla Provincia montana di Belluno, in base alla relativa specificita', e la restante parte ripartita tra le restanti 5 province.
MARCHE: Il plafond residuo e' stato suddiviso in parti uguali tra le province che hanno una rete viaria fino a 1420 km (criterio derogato per province in predissesto); tale importo e' stato maggiorato del 10% per le province fino a 210 mila abitanti, maggiorato del 38% per quelle fino a 370 mila abitanti e ridotto del 20% per le province con una estesa di comuni montani inferiore a 600kmq.
ABRUZZO: alla Provincia di L'aquila e' stata assegnata una quota pari a quella fissata nello step 1, la restante quota e' stata suddivisa in parti uguali alle rispettive province, tenendo conto che la Provincia di L'Aquila e' unico ente in Italia a non subire le riduzioni ex decreto legge n. 95/12
LAZIO: criterio generale in base alla popolazione (10%), rete viaria (80), kmq di comuni montani (10%), con riduzione lineare di 200 mila euro per ogni provincia a favore della Provincia di Rieti in virtu' del sisma del 24 agosto 2016.
TOSCANA: ripartizione di una quota fissa di 450 mila euro per tutte le Province che hanno almeno 100 km di rete viaria, con riduzione del 30% di tale quota per quelle con rete viaria inferiore. La restante parte del plafond e' stata ripartita tra le Province con le seguenti caratteristiche: popolazione non inferiore a 260 mila abitanti, rete viaria compresa tra i 400 e i 1600 km, e almeno 300 kmq di comuni montani, con il criterio della popolazione.