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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Enti locali e servizi pubblici - D.M.

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Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012
Riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno degli enti locali effettuata in base alla virtuosita' ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.(GU n. 193 del 20 agosto 2012)
 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
e
IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

Visto l'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che dispone che al fine di ripartire, tra gli enti del singolo livello di governo, l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissato, a decorrere dall'anno 2012, dall'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' dal comma 5 del citato art. 20, come modificato dall'art. 1, comma 8, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i predetti enti sono suddivisi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei parametri di virtuosita' elencati nel medesimo comma 2;
Visto l'art. 30, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone l'applicazione, nell'anno 2012, dei soli parametri di virtuosita' elencati nell'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, alla lettera b) rispetto del patto di stabilita' interno;
lettera d) autonomia finanziaria; lettera e) equilibrio di parte corrente; lettera i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
Visti i commi da 1 a 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che individuano, per ciascun ente locale soggetto al patto di stabilita' interno, le modalita' di calcolo degli obiettivi riferiti all'anno 2012, al fine di assicurare il concorso dei predetti enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
Visto il comma 2 del richiamato art. 31 che dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2012, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, pari rispettivamente a 16,5 per cento e 15,6 per cento;
Visto il comma 5 dell'art. 31 della richiamata legge di stabilita' 2012, che dispone che gli enti che risultano collocati nella classe piu' virtuosa, in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, pari a zero, ovvero ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del successivo comma 6;
Visto il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede che le province e i comuni diversi da quelli di cui al precitato comma 5 dell'art. 31 applicano le percentuali di cui al comma 2 dello stesso articolo, come rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali percentuali, per l'anno 2012, non possono essere superiori a 16,9 per cento per le province e a 16,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2010, n. 292, con cui e' stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visti il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, e il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012, con i quali e' operata, per le province e i per i comuni, per l'anno 2012, la riduzione delle erogazioni da bilancio dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Considerato che la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali, in attuazione del citato art. 31, comma 5, e' commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al summenzionato comma 6 e che gli stessi ammontano a 31,3 milioni di euro per le province ed a 149,4 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione per l'anno 2012 alle disposizioni di cui al richiamato art. 31, comma 5, della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011;
Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata nella seduta del 10 maggio 2012;

Decreta:

Articolo unico
Virtuosita' degli enti locali

1. Sono virtuosi, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti locali indicati nell'elenco A allegato al presente decreto, redatto secondo i criteri e le modalita' indicate nell'allegata nota metodologica che e' parte integrante del decreto.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti di cui all'allegato elenco A conseguono nell'anno 2012 un saldo obiettivo pari a zero.
3. Per le province diverse da quelle indicate nell'elenco A, la percentuale di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' rideterminata, per l'anno 2012, nella misura del 16,883 per cento.
4. Per i comuni diversi da quelli indicati nell'elenco A, la percentuale di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 31, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' rideterminata, per l'anno 2012, nella misura del 16,0 per cento.
5. Gli enti per i quali sia accertata, anche successivamente all'anno 2012, una artificiosa alterazione delle informazioni utili al calcolo dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 validi ai fini dell'individuazione della virtuosita', ivi incluso l'artificioso rispetto del patto di stabilita' interno, sono esclusi dall'allegato elenco A ed e' loro attribuito l'obiettivo come individuato ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2012
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Monti
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Gnudi
Il Ministro per la coesione territoriale
Barca



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