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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Enti locali e servizi pubblici - D.M.

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Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 aprile 2009 (G.U. n. 113 del 18 maggio 2009)
Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per l'anno 2008, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
 
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2008, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2009, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti con apposito decreto dello stesso Ministero; Visto l'art. 1, comma 379, lettera l), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008), che, nell'aggiungere l'ultimo periodo al predetto comma 686 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, dispone che la mancata comunicazione della certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo 2009, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno; Considerato che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, si applicano le sanzioni previste dall'art. 61, comma 10, dall'art. 76, comma 4, e dall'art. 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 41, lettera e), della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Considerato altresì che, ai sensi del comma 21-bis del suddetto art. 77-bis, come introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera f), della citata legge n. 203/2008, qualora il mancato rispetto del patto di stabilità 2008 sia dovuto a pagamenti di spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa, a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali entro la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008 (22 agosto 2008), all'ente inadempiente non verranno applicate le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'art. 77-bis sopracitato, purché l'ente abbia rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e abbia altresì registrato nell'anno 2008 impegni per spese correnti, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente e del segretario comunale e provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al corrispondente ammontare medio del triennio 2005-2007; Considerata la necessità di reperire, in sede di certificazione e verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2008, le informazioni contabili di bilancio finalizzate a valutare, già nell'anno 2009, la virtuosità degli enti adempienti al patto 2008 per consentire l'attuazione del meccanismo di premialità, sulla base degli indicatori economico-strutturali relativi al grado di autonomia finanziaria e al grado di rigidità strutturale del bilancio, ai sensi dei commi da 23 a 26 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008; Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative; Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 26 marzo 2009; Visto l'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che al comma 16 proroga al 31 maggio 2009 il termine perentorio per la presentazione della certificazione di cui al comma 686 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006; Considerato che il sopra citato termine perentorio del 31 maggio 2009 cade di domenica e che, quindi, si ravvisa la necessità di fissare il termine perentorio per la trasmissione della certificazione in questione al primo giorno lavorativo utile, cheé individuato nel 1° giugno 2009; Decreta: Art. 1. Certificazione 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 1° giugno 2009, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2008, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato A al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la dataé comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 2. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi dell'art. 1, comma 379, lettera l), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inadempienti al patto di stabilità interno 2008. Art. 2. Disapplicazione delle sanzioni 1. L'applicazione delle disposizioni previste dal comma 21-bis dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 41, lettera f), della legge 22 dicembre 2008, n. 203, avviene sulla base delle informazioni acquisite con il prospetto e con le modalità di cui all'allegato B al presente decreto. Art. 3. Acquisizione dati per indicatori economico-strutturali 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità interno del 2008, in sede di certificazione, forniscono le informazioni contabili di bilancio, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato C al presente decreto, utili per la costruzione degli indicatori economico/strutturali, funzionali alla attuazione, nel 2009, del meccanismo di premialità, ai sensi dei commi 23 e successivi del citato art. 77-bis. 2. La premialitàé riconosciuta esclusivamente nei confronti degli enti che trasmettono le informazioni richieste. Art. 4. Disposizioni finali 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2009 Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio Allegato Vedere da pag. 6 a pag. 15


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