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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Lavoro, previdenza e servizi sociali - D.M.

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Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014
Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE
 
IL DIRETTORE GENERALE
per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
del Ministero dell'economia e delle finanze

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede che con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione;
Visto, altresi', l'art. 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede:
al comma 4, che sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalita' definite dal provvedimento di cui all'art. 10, comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU;
al comma 7, che con il medesimo provvedimento di cui all'art. 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalita' di acquisizione dei dati in caso di difformita' delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonche' i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva;
Acquisita la proposta del modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, da parte dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale in data 14 ottobre 2014;
Acquisito il parere favorevole dell'Agenzia delle entrate in data 23 ottobre 2014;
Ritenuto opportuno modificare la proposta dell'INPS con particolare riferimento all'informativa agli interessati, alle informazioni conferite facoltativamente attraverso la DSU e alle modalita' per rendere disponibili l'attestazione e le informazioni per il calcolo dell'ISEE, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Uffici del Garante per la protezione dei dati personali nel corso della preventiva interlocuzione avviata ai fini del rispetto della disciplina in materia;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 6 novembre 2014;

Decreta:

Art. 1
Approvazione
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e' approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto. La DSU e' redatta conformemente a quanto previsto nel modello tipo e nelle relative istruzioni.
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico al link:

Art. 2
Modalita' di rilascio dell'attestazione
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono resi disponibili dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti, con modalita' idonee a garantire l'identificazione dell'interessato. Nelle stesse modalita' gli altri componenti il nucleo familiare possono richiedere all'INPS, nel periodo di validita' della DSU, la sola attestazione riportante l'ISEE.
2. L'INPS rende altresi' disponibile al dichiarante mediante posta elettronica certificata l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi. L'indirizzo di posta elettronica certificata e' indicato dal dichiarante nell'apposita sezione «Modalita' ritiro attestazione ISEE» all'atto della sottoscrizione della DSU. Nella medesima sezione il dichiarante puo' conferire mandato ai soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'art. 10, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, a ricevere, ai soli fini del rilascio al dichiarante stesso, l'attestazione e le altre informazioni di cui al primo periodo del presente comma. In caso di conferimento del mandato, il dichiarante conseguentemente richiede all'INPS di rendere disponibili presso l'ente al quale e' stata presentata la DSU, le sopra richiamate informazioni e attestazione.
3. L'attestazione e le altre informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili dall'INPS nelle modalita' di cui ai commi precedenti entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.
Art. 3
Modulo integrativo
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non auto dichiarati nella DSU, puo' autocertificare le componenti per cui rilevi inesattezze mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo integrativo, denominato «Modulo FC.3», costituente uno dei moduli che compongono la DSU, di cui all'allegato «A». Il modulo puo' essere compilato e sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati. Il modulo puo' essere presentato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'attestazione dell'INPS ed e' eventualmente corredato da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla situazione reddituale, atti a comprovare l'inesattezza rilevata.
2. Le modalita' con cui il modulo integrativo e' acquisito nel sistema informativo dell'ISEE e l'attestazione definitiva resa disponibile al dichiarante sono le medesime previste per la DSU agli articoli 10 e 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In particolare, il modulo integrativo e' presentato ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente all'amministrazione pubblica in qualita' di ente erogatore al quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio ovvero all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del dichiarante. L'ente che ha ricevuto il modulo trasmette per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in esso contenuti al sistema informativo dell'ISEE. L'INPS e l'Agenzia delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute nel modulo integrativo entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del modulo medesimo. L'INPS entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente rende disponibile l'attestazione definitiva nelle modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del presente decreto.
3. Nel caso in esito alle verifiche negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate di cui al comma precedente permanga una discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rilevato negli archivi, l'attestazione dovra' riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS. L'attestazione definitiva e' valida ai fini dell'erogazione della prestazione anche nel caso di permanenza delle discordanze, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicita' dei dati indicati nel modulo integrativo. I nominativi dei dichiaranti per cui permangano discordanze sono comunque comunicati alla Guardia di finanza ai fini della programmazione delle verifiche di cui all'art. 11, comma 13, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica, e' reso noto con comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2014

Il direttore generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Tangorra

p. Il Capo del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
D'Avanzo

(G.U. n. 267 del 17 novembre 2014)


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