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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Lavoro, previdenza e servizi sociali - D.M.

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Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 febbraio 2016
Modifica del decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione dell'indennita' di maternita' alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
 
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla gestione separata, della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;
Visto l'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla maternita' ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 257/2012, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che adottassero o prendessero in affidamento preadottivo un minore, prevedeva l'indennita' di maternita' per un periodo di tre mesi anziche' di cinque mesi;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che ha aggiunto l'art. 64-bis al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a mente del quale in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetti un'indennita' per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia "alle condizioni e secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1
Modifica al decreto ministeriale 4 aprile 2002
1. L'art. 2 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Indennita' in caso di adozione o affidamento). - 1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto all'indennita' di maternita' per un periodo di cinque mesi, secondo le modalita' previste dall'art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. L'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validita' dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.».
Roma, 24 febbraio 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan


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